TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/07/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.693 /2024 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa MARCELLA FRANGIPANI Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 693/2024 R.G. riservata in decisione all'udienza del 16.07.2015, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, (C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti FOTI MIRKO Parte_1 C.F._1
MA e CC AN con domicilio eletto in Milano (Mi), al Viale Enrico Martini, 9
RICORRENTE
E
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GILIBERTI Controparte_1 C.F._2
CE e con domicilio eletto in Milano, alla Via A. Albricci, 3
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“1. Disporre l'affidamento congiunto dei minori e , con collocazione abitativa presso la Persona_1 Persona_2 madre ai soli fini della certificazione anagrafica in via Castello, 13 OZ (PV)
pagina 1 di 4
2. Disporre il diritto di visita paterno con la seguente turnazione: il venerdì pomeriggio il padre andrà a prendere i minori che dormiranno a casa di lui che li riaccompagnerà dalla madre la domenica sera;
Per quanto riguarda le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di almeno 15 giorni consecutivi con il padre e negli altri periodi di vacanza i minori dovranno rimanere con entrambi i genitori nel medesimo tempo, a rotazione (esempio pasqua con il papà l'anno dopo Pasqua con la mamma e così tutte le festività);
3. Determinare quale contributo al mantenimento dei figli la somma non superiore ad € 200,00 da versarsi alla madre entro il 5 di ogni mese, comprensivo della concorrenza del 50% delle spese straordinarie, nonché delle spese scolastiche e qualsiasi ulteriore spesa necessaria per la crescita dei minori;
4. Il sig. dona il suo 50% della proprietà dell'immobile sito in Via Castello, 13 OZ (PV) ai suoi due figli Pt_1
e;
Persona_1 Persona_2
5. Con vittoria di spese da assegnare al difensore dichiaratosi antistatario”.
Parte resistente:
“disporre l'affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre;
b) disporre l'obbligo, a carico del sig. , di versare mensilmente alla sig.ra , l'assegno di Euro Pt_1 CP_1
400,00 per il mantenimento dei due figli minori (Euro 200,00 per ogni figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie, il tutto secondo rivalutazione annuale ISTAT;
c) determinare il diritto di visita secondo il seguente calendario: - il padre potrà vedere e tenere con sé i minori un giorno infrasettimanale, il mercoledì ovvero altro giorno da concordare, dall'uscita da scuola sino alle ore 20:00 nonché a weekend alterni;
- il padre potrà vedere e tenere con sé i minori durante le vacanze natalizie, pasquali, compleanni, onomastici, festa della mamma, festa del papà, secondo il principio dell'alternanza; - il padre potrà trascorrere con i minori le vacanze estive per 15 giorni consecutivi e non, da concordare ogni anno;
d) disporre l'obbligo in capo al sig. di versare, altresì, mensilmente alla sig.ra il 50% della Pt_1 CP_1 rata relativa al finanziamento acceso dalle Parti, oltre il pagamento integrale delle sanzioni.
e) con vittoria di spese da assegnare al difensore antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene di dover accogliere, considerato anche l'accordo delle parti sul punto, la domanda di affido condiviso tra i genitori dei figli minori (nato il [...]) e (nato il [...]), non Persona_2 Persona_1 risultando lo stesso contrario all'interesse della prole e non essendo emerse circostanze tali da giustificare una deroga al regime ordinario.
Va, del pari, visto l'accordo sul punto, confermato il collocamento prevalente dei figli presso la madre così come il regime di frequentazione già in atto e concordato tra le parti all'udienza davanti al Giudice delegato del 29.5.2024, prevedendosi, pertanto, che il padre tenga con sé i figli tutti i weekend, dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera. l minori trascorreranno, altresì, con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie e pasquali, ad anni alterni, pagina 2 di 4 oltre che 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive nel periodo da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno.
In merito agli aspetti economici va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli, pertanto, la madre, convivendo in via prevalente con gli stessi, provvederà direttamente al loro mantenimento mentre va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico, tenuto conto che il regime adottato non è del tutto paritario e che, in ogni caso, la madre si occupa in via prevalente delle esigenze quotidiane dei figli.
Al fine di stabilire l'importo mensile che il ricorrente è tenuto a versare a titolo di mantenimento, rilevano i seguenti elementi.
La resistente ha in udienza dichiarato di lavorare come addetta alle pulizie e di percepire una retribuzione mensile di 750,00 euro;
la stessa, tuttavia, non ha prodotto le certificazioni reddituali né gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi all'ultimo triennio, come indicati dall'art. 473bis.12 comma 3 cpc, ma solo una busta paga, relativa al mese di dicembre 2024, in cui risulta sia stata assunta, a decorrere dal 5.12.2024, collaboratrice domestica e retribuzione netta pari a 799,00 euro. Del pari, non risulta prodotto il contratto di locazione, posto che la resistente ha dichiarato di vivere insieme ai figli in un immobile del Comune, né evidenza del finanziamento contratto per cui ha solo dedotto, ma non provato, di essere tenuta a versare l'importo mensile pari a 110,00 euro
(v. verbale di udienza del 29.5.2024).
Il ricorrente, del pari, non ha prodotto le ultime certificazioni reddituali ma solo una Cu da cui si evidenzia, per l'anno 2022, un reddito netto da lavoro dipendente di euro 8.216,6 (v. CU 2023); lo stesso ha dichiarato in udienza di percepire uno stipendio netto mensile di 1.100,00 euro ma va rilevato che, dagli estratti conto prodotti, peraltro parziali in quanto relativi, per l'anno 2024, al solo primo trimestre, emerge una retribuzione superiore (pari a circa
1.300,00/1.400,00 euro) e si evidenziano, altresì, numerose disposizioni periodiche di pagamento in suo favore prive di giustificazione ( v. estratto conto relativo all'anno 2023). Va, infine, rilevato che il ricorrente è gravato dal pagamento di un canone mensile di locazione di euro 700,00 (v. doc. 4).
Alla luce di quanto illustrato, tenuto conto della condizione delle parti e dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, il Collegio ritiene equo confermare i provvedimenti emessi e, pertanto, porre definitivamente a carico del ricorrente, quale contributo mensile per il mantenimento dei figli, l'importo di 400,00 €, oltre all'obbligo di rimborsare il 50% delle spese extra assegno sostenute per gli stessi, secondo il Protocollo in uso presso il
Tribunale.
Va, altresì, previsto, considerato il collocamento prevalente dei figli presso la madre e le conseguenti maggiori spese quotidiane a suo carico, che l'assegno unico e universale sia percepito in via esclusiva dalla madre.
Va, infine, rigettata la domanda della ricorrente di “disporre l'obbligo in capo al sig. di versare, altresì, Pt_1 mensilmente alla sig.ra il 50% della rata relativa al finanziamento acceso dalle Parti, oltre il CP_1
pagina 3 di 4 pagamento integrale delle sanzioni”, posto che alcuna evidenza è stata fornita dell'indicato finanziamento e che, in ogni caso, si tratta di domande inammissibili nel presente giudizio alla luce della Giurisprudenza consolidata.
Del pari, si dà atto, del proposito del sig. di donare il suo 50% della proprietà dell'immobile sito in Via Pt_1
Castello, 13 OZ (PV) ai suoi due figli e , circostanza sulla quale, tuttavia, nulla può Persona_1 Persona_2 essere statuito in questa sede, trattandosi di atto comunque necessitante l'autorizzazione del Giudice tutelare.
Tenuto conto dell'accordo in merito alle condizioni di affido dei figli e della soccombenza reciproca in relazione alle ulteriori domande, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- conferma l'affido condiviso dei minori (nato il [...]) e (nato il [...]) tra i Persona_2 Persona_1 genitori e il loro collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
- conferma il calendario di incontri padre-figli così come indicato in parte motiva, cui si rimanda;
- pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento dei figli un assegno mensile di 400,00 €, oltre all'obbligo di rimborsare il 50% delle spese extra assegno, secondo il Protocollo in usi presso il Tribunale;
- dispone che l'assegno unico e universale sia percepito in via esclusiva dalla madre;
- rigetta l'ulteriore domanda della resistente;
- compensa integralmente le spese di lite.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 10.6.2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa MARCELLA FRANGIPANI Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 693/2024 R.G. riservata in decisione all'udienza del 16.07.2015, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, (C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti FOTI MIRKO Parte_1 C.F._1
MA e CC AN con domicilio eletto in Milano (Mi), al Viale Enrico Martini, 9
RICORRENTE
E
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GILIBERTI Controparte_1 C.F._2
CE e con domicilio eletto in Milano, alla Via A. Albricci, 3
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“1. Disporre l'affidamento congiunto dei minori e , con collocazione abitativa presso la Persona_1 Persona_2 madre ai soli fini della certificazione anagrafica in via Castello, 13 OZ (PV)
pagina 1 di 4
2. Disporre il diritto di visita paterno con la seguente turnazione: il venerdì pomeriggio il padre andrà a prendere i minori che dormiranno a casa di lui che li riaccompagnerà dalla madre la domenica sera;
Per quanto riguarda le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di almeno 15 giorni consecutivi con il padre e negli altri periodi di vacanza i minori dovranno rimanere con entrambi i genitori nel medesimo tempo, a rotazione (esempio pasqua con il papà l'anno dopo Pasqua con la mamma e così tutte le festività);
3. Determinare quale contributo al mantenimento dei figli la somma non superiore ad € 200,00 da versarsi alla madre entro il 5 di ogni mese, comprensivo della concorrenza del 50% delle spese straordinarie, nonché delle spese scolastiche e qualsiasi ulteriore spesa necessaria per la crescita dei minori;
4. Il sig. dona il suo 50% della proprietà dell'immobile sito in Via Castello, 13 OZ (PV) ai suoi due figli Pt_1
e;
Persona_1 Persona_2
5. Con vittoria di spese da assegnare al difensore dichiaratosi antistatario”.
Parte resistente:
“disporre l'affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre;
b) disporre l'obbligo, a carico del sig. , di versare mensilmente alla sig.ra , l'assegno di Euro Pt_1 CP_1
400,00 per il mantenimento dei due figli minori (Euro 200,00 per ogni figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie, il tutto secondo rivalutazione annuale ISTAT;
c) determinare il diritto di visita secondo il seguente calendario: - il padre potrà vedere e tenere con sé i minori un giorno infrasettimanale, il mercoledì ovvero altro giorno da concordare, dall'uscita da scuola sino alle ore 20:00 nonché a weekend alterni;
- il padre potrà vedere e tenere con sé i minori durante le vacanze natalizie, pasquali, compleanni, onomastici, festa della mamma, festa del papà, secondo il principio dell'alternanza; - il padre potrà trascorrere con i minori le vacanze estive per 15 giorni consecutivi e non, da concordare ogni anno;
d) disporre l'obbligo in capo al sig. di versare, altresì, mensilmente alla sig.ra il 50% della Pt_1 CP_1 rata relativa al finanziamento acceso dalle Parti, oltre il pagamento integrale delle sanzioni.
e) con vittoria di spese da assegnare al difensore antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene di dover accogliere, considerato anche l'accordo delle parti sul punto, la domanda di affido condiviso tra i genitori dei figli minori (nato il [...]) e (nato il [...]), non Persona_2 Persona_1 risultando lo stesso contrario all'interesse della prole e non essendo emerse circostanze tali da giustificare una deroga al regime ordinario.
Va, del pari, visto l'accordo sul punto, confermato il collocamento prevalente dei figli presso la madre così come il regime di frequentazione già in atto e concordato tra le parti all'udienza davanti al Giudice delegato del 29.5.2024, prevedendosi, pertanto, che il padre tenga con sé i figli tutti i weekend, dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera. l minori trascorreranno, altresì, con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie e pasquali, ad anni alterni, pagina 2 di 4 oltre che 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive nel periodo da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno.
In merito agli aspetti economici va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli, pertanto, la madre, convivendo in via prevalente con gli stessi, provvederà direttamente al loro mantenimento mentre va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico, tenuto conto che il regime adottato non è del tutto paritario e che, in ogni caso, la madre si occupa in via prevalente delle esigenze quotidiane dei figli.
Al fine di stabilire l'importo mensile che il ricorrente è tenuto a versare a titolo di mantenimento, rilevano i seguenti elementi.
La resistente ha in udienza dichiarato di lavorare come addetta alle pulizie e di percepire una retribuzione mensile di 750,00 euro;
la stessa, tuttavia, non ha prodotto le certificazioni reddituali né gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi all'ultimo triennio, come indicati dall'art. 473bis.12 comma 3 cpc, ma solo una busta paga, relativa al mese di dicembre 2024, in cui risulta sia stata assunta, a decorrere dal 5.12.2024, collaboratrice domestica e retribuzione netta pari a 799,00 euro. Del pari, non risulta prodotto il contratto di locazione, posto che la resistente ha dichiarato di vivere insieme ai figli in un immobile del Comune, né evidenza del finanziamento contratto per cui ha solo dedotto, ma non provato, di essere tenuta a versare l'importo mensile pari a 110,00 euro
(v. verbale di udienza del 29.5.2024).
Il ricorrente, del pari, non ha prodotto le ultime certificazioni reddituali ma solo una Cu da cui si evidenzia, per l'anno 2022, un reddito netto da lavoro dipendente di euro 8.216,6 (v. CU 2023); lo stesso ha dichiarato in udienza di percepire uno stipendio netto mensile di 1.100,00 euro ma va rilevato che, dagli estratti conto prodotti, peraltro parziali in quanto relativi, per l'anno 2024, al solo primo trimestre, emerge una retribuzione superiore (pari a circa
1.300,00/1.400,00 euro) e si evidenziano, altresì, numerose disposizioni periodiche di pagamento in suo favore prive di giustificazione ( v. estratto conto relativo all'anno 2023). Va, infine, rilevato che il ricorrente è gravato dal pagamento di un canone mensile di locazione di euro 700,00 (v. doc. 4).
Alla luce di quanto illustrato, tenuto conto della condizione delle parti e dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, il Collegio ritiene equo confermare i provvedimenti emessi e, pertanto, porre definitivamente a carico del ricorrente, quale contributo mensile per il mantenimento dei figli, l'importo di 400,00 €, oltre all'obbligo di rimborsare il 50% delle spese extra assegno sostenute per gli stessi, secondo il Protocollo in uso presso il
Tribunale.
Va, altresì, previsto, considerato il collocamento prevalente dei figli presso la madre e le conseguenti maggiori spese quotidiane a suo carico, che l'assegno unico e universale sia percepito in via esclusiva dalla madre.
Va, infine, rigettata la domanda della ricorrente di “disporre l'obbligo in capo al sig. di versare, altresì, Pt_1 mensilmente alla sig.ra il 50% della rata relativa al finanziamento acceso dalle Parti, oltre il CP_1
pagina 3 di 4 pagamento integrale delle sanzioni”, posto che alcuna evidenza è stata fornita dell'indicato finanziamento e che, in ogni caso, si tratta di domande inammissibili nel presente giudizio alla luce della Giurisprudenza consolidata.
Del pari, si dà atto, del proposito del sig. di donare il suo 50% della proprietà dell'immobile sito in Via Pt_1
Castello, 13 OZ (PV) ai suoi due figli e , circostanza sulla quale, tuttavia, nulla può Persona_1 Persona_2 essere statuito in questa sede, trattandosi di atto comunque necessitante l'autorizzazione del Giudice tutelare.
Tenuto conto dell'accordo in merito alle condizioni di affido dei figli e della soccombenza reciproca in relazione alle ulteriori domande, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- conferma l'affido condiviso dei minori (nato il [...]) e (nato il [...]) tra i Persona_2 Persona_1 genitori e il loro collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
- conferma il calendario di incontri padre-figli così come indicato in parte motiva, cui si rimanda;
- pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento dei figli un assegno mensile di 400,00 €, oltre all'obbligo di rimborsare il 50% delle spese extra assegno, secondo il Protocollo in usi presso il Tribunale;
- dispone che l'assegno unico e universale sia percepito in via esclusiva dalla madre;
- rigetta l'ulteriore domanda della resistente;
- compensa integralmente le spese di lite.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 10.6.2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 4 di 4