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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 05/07/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1337/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1337/2025 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) quali genitori di (C.F. ), con il C.F._2 Persona_1 C.F._3 patrocinio dell'avv. PASQUA MARCO
RICORRENTI contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._4
C.F. ) Controparte_2 C.F._5
C.F. ) CP_3 C.F._6 tutti con il patrocinio dell'avv. CAPPELLI SILVIA
RESISTENTI
Con l'intervento obbligatorio del PM
OGGETTO: ricorso ex artt. 316-316-bis e 337-bis e ter C.C.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
All'udienza del 2 luglio 2025 le parti chiedevano congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- Affido condiviso e prevalente collocamento del minore presso la madre;
- Salvo diversi accordi, il padre starà con a week end alterni con pernotto dal sabato mattina Per_2 alla domenica sera oltre al pomeriggio del martedì dall'uscita dall'asilo alle 19.00 e nei fine settimana con week end della madre anche il giovedì dall'uscita da scuola alle 19.00. Il primo pernotto avverrà durante le vacanze estive del 2025;
Da quando il bambino avrà due anni e mezzo si introdurrà il pernotto del martedì sera e dai tre anni il week end del padre inizierà il venerdì dall'uscita da scuola;
- Durante le festività di Natale, trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il 24 insieme al Per_2
25, il 26 dicembre e l'1 ed il 6 gennaio. Trascorrerà Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro;
- Per quest'anno la madre di andrà in vacanza dove sarà anche il padre e verrà quindi Per_2 applicato il calendario ordinario. Dal 2026 il padre potrà fare una settimana in vacanza con e Per_2 dal 2027 potrà trascorrere con ciascun genitore due settimane da concordare entro il 31 Per_2 maggio;
- Spese straordinarie al 50% come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano. Le parti concordano che l'AUU venga percepito dalla famiglia materna e accantonato per , così come il Per_2 bonus nido. Nel caso in cui l'AUU venga percepito dal padre, verrà accantonato per il minore.
Da aprile 2025 parte resistente verserà € 375,00 ai ricorrenti entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale;
- Spese di lite compensate”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.4.2025 i ricorrenti chiedevano la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di nato il [...] dal rapporto sentimentale fra Persona_3 Persona_1
(nata il [...]) e (nato il [...]). Controparte_2
I ricorrenti agivano nei confronti di quest'ultimo e dei suoi genitori in quanto al Controparte_2 deposito del ricorso, era ancora minorenne e, comunque, privo di redditi, in quanto studente.
I resistenti si costituivano proponendo una diversa regolamentazione.
All'esito della prima udienza, dopo ampia discussione, le parti addivenivano all'accordo sopra ritrascritto.
pagina 2 di 4 Ritiene il Collegio che le condizioni concordate siano coerenti con le esigenze di tutela e cura della prole e debbano essere recepite.
Più nel dettaglio, si osserva che riconosceva il 5.2.2024 a seguito di Persona_1 Per_2 autorizzazione del TM (doc. 2 e 3 di parte ricorrente).
invece, lo riconosceva senza necessità di autorizzazione giudiziaria, in quanto al Controparte_2 momento della nascita del minore aveva già compiuto sedici anni.
, oggi, è maggiorenne, mentre è ancora minorenne. Tale circostanza, però, non è CP_2 Per_1 ostativa all'affido condiviso, posto che, come chiarito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, con il riconoscimento il genitore, anche minorenne, assume, prima a norma dell'art. 261 c.c., ora art. 316 c.c., tutti gli obblighi e tutti i diritti propri del rapporto di filiazione legittima e la stessa responsabilità genitoriale.
Giurisprudenza e dottrina sono ferme nel ritenere che la legge non opera distinzione alcuna fra le ipotesi in cui il riconoscimento sia effettuato dal genitore minorenne (purchè ultrasedicenne e oggi ha diciassette anni) ovvero dal genitore che già abbia raggiunto la maggiore età. In altre parole, Per_1 gli effetti del riconoscimento si producono ope legis, quale che sia lo stato di capacità del genitore che procede al riconoscimento.
L'assunzione degli obblighi e dei diritti nei confronti del figlio riconosciuto, nonché l'attribuzione della responsabilità genitoriale non risultano assoggettate - ai fini del relativo esercizio e dei relativi adempimenti - ad alcuna restrizione particolare in considerazione della minore o maggiore età del genitore.
Ne discende che l'attività del genitore nell'interesse del figlio non sembra essere sottoposta a regole che tengano conto dell'età del genitore che abbia effettuato il riconoscimento.
Non sfugge la singolarità dell'attribuire a un soggetto incapace di agire in proprio, la capacità di agire nell'interesse del figlio minore, ma la peculiarità di tale situazione si stempera quando si considera l'esigenza di tutelare l'interesse del minore alla stabilità sia degli affetti sia di una responsabile guida per la sua crescita (si vedano Corte di Cassazione 4849/1982; Trib. Modena 16/10/2017; CdA Napoli
11.3.2004).
Devono, poi, essere recepite le condizioni economiche concordate dalle parti, in quanto queste risultano coerenti con il fatto che sia, allo stato, privo di reddito in quanto studente, e con la Controparte_2 previsione di cui all'art. 316bis c.c., secondo cui gli ascendenti dei genitori sono tenuti a fornire i mezzi
“necessari” affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando fra le parti di cui in epigrafe, affida il minore Persona_3 ad entrambi i genitori con il suo collocamento prevalente presso la madre;
dispone
che i rapporti tra le parti siano regolati alle condizioni concordate, sopra integralmente riportate, che qui si intendono recepite.
Così deciso in Busto Arsizio, camera di consiglio del 3 luglio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1337/2025 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) quali genitori di (C.F. ), con il C.F._2 Persona_1 C.F._3 patrocinio dell'avv. PASQUA MARCO
RICORRENTI contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._4
C.F. ) Controparte_2 C.F._5
C.F. ) CP_3 C.F._6 tutti con il patrocinio dell'avv. CAPPELLI SILVIA
RESISTENTI
Con l'intervento obbligatorio del PM
OGGETTO: ricorso ex artt. 316-316-bis e 337-bis e ter C.C.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
All'udienza del 2 luglio 2025 le parti chiedevano congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- Affido condiviso e prevalente collocamento del minore presso la madre;
- Salvo diversi accordi, il padre starà con a week end alterni con pernotto dal sabato mattina Per_2 alla domenica sera oltre al pomeriggio del martedì dall'uscita dall'asilo alle 19.00 e nei fine settimana con week end della madre anche il giovedì dall'uscita da scuola alle 19.00. Il primo pernotto avverrà durante le vacanze estive del 2025;
Da quando il bambino avrà due anni e mezzo si introdurrà il pernotto del martedì sera e dai tre anni il week end del padre inizierà il venerdì dall'uscita da scuola;
- Durante le festività di Natale, trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il 24 insieme al Per_2
25, il 26 dicembre e l'1 ed il 6 gennaio. Trascorrerà Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro;
- Per quest'anno la madre di andrà in vacanza dove sarà anche il padre e verrà quindi Per_2 applicato il calendario ordinario. Dal 2026 il padre potrà fare una settimana in vacanza con e Per_2 dal 2027 potrà trascorrere con ciascun genitore due settimane da concordare entro il 31 Per_2 maggio;
- Spese straordinarie al 50% come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano. Le parti concordano che l'AUU venga percepito dalla famiglia materna e accantonato per , così come il Per_2 bonus nido. Nel caso in cui l'AUU venga percepito dal padre, verrà accantonato per il minore.
Da aprile 2025 parte resistente verserà € 375,00 ai ricorrenti entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale;
- Spese di lite compensate”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.4.2025 i ricorrenti chiedevano la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di nato il [...] dal rapporto sentimentale fra Persona_3 Persona_1
(nata il [...]) e (nato il [...]). Controparte_2
I ricorrenti agivano nei confronti di quest'ultimo e dei suoi genitori in quanto al Controparte_2 deposito del ricorso, era ancora minorenne e, comunque, privo di redditi, in quanto studente.
I resistenti si costituivano proponendo una diversa regolamentazione.
All'esito della prima udienza, dopo ampia discussione, le parti addivenivano all'accordo sopra ritrascritto.
pagina 2 di 4 Ritiene il Collegio che le condizioni concordate siano coerenti con le esigenze di tutela e cura della prole e debbano essere recepite.
Più nel dettaglio, si osserva che riconosceva il 5.2.2024 a seguito di Persona_1 Per_2 autorizzazione del TM (doc. 2 e 3 di parte ricorrente).
invece, lo riconosceva senza necessità di autorizzazione giudiziaria, in quanto al Controparte_2 momento della nascita del minore aveva già compiuto sedici anni.
, oggi, è maggiorenne, mentre è ancora minorenne. Tale circostanza, però, non è CP_2 Per_1 ostativa all'affido condiviso, posto che, come chiarito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, con il riconoscimento il genitore, anche minorenne, assume, prima a norma dell'art. 261 c.c., ora art. 316 c.c., tutti gli obblighi e tutti i diritti propri del rapporto di filiazione legittima e la stessa responsabilità genitoriale.
Giurisprudenza e dottrina sono ferme nel ritenere che la legge non opera distinzione alcuna fra le ipotesi in cui il riconoscimento sia effettuato dal genitore minorenne (purchè ultrasedicenne e oggi ha diciassette anni) ovvero dal genitore che già abbia raggiunto la maggiore età. In altre parole, Per_1 gli effetti del riconoscimento si producono ope legis, quale che sia lo stato di capacità del genitore che procede al riconoscimento.
L'assunzione degli obblighi e dei diritti nei confronti del figlio riconosciuto, nonché l'attribuzione della responsabilità genitoriale non risultano assoggettate - ai fini del relativo esercizio e dei relativi adempimenti - ad alcuna restrizione particolare in considerazione della minore o maggiore età del genitore.
Ne discende che l'attività del genitore nell'interesse del figlio non sembra essere sottoposta a regole che tengano conto dell'età del genitore che abbia effettuato il riconoscimento.
Non sfugge la singolarità dell'attribuire a un soggetto incapace di agire in proprio, la capacità di agire nell'interesse del figlio minore, ma la peculiarità di tale situazione si stempera quando si considera l'esigenza di tutelare l'interesse del minore alla stabilità sia degli affetti sia di una responsabile guida per la sua crescita (si vedano Corte di Cassazione 4849/1982; Trib. Modena 16/10/2017; CdA Napoli
11.3.2004).
Devono, poi, essere recepite le condizioni economiche concordate dalle parti, in quanto queste risultano coerenti con il fatto che sia, allo stato, privo di reddito in quanto studente, e con la Controparte_2 previsione di cui all'art. 316bis c.c., secondo cui gli ascendenti dei genitori sono tenuti a fornire i mezzi
“necessari” affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando fra le parti di cui in epigrafe, affida il minore Persona_3 ad entrambi i genitori con il suo collocamento prevalente presso la madre;
dispone
che i rapporti tra le parti siano regolati alle condizioni concordate, sopra integralmente riportate, che qui si intendono recepite.
Così deciso in Busto Arsizio, camera di consiglio del 3 luglio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 4 di 4