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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/02/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1785/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Mariapia Parisi Presidente
dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1785/2023 R.G promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Jessica Parte_1 C.F._1
Bandini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lugo via della Libertà n. 14, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTRICE
contro
( ), residente a [...] C.F._2
n. 56
CONVENUTO CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per : “affidare i minori nato a [...] il [...], e Parte_1 Persona_1
, nata a [...] il 28.maggio 2012, in via esclusiva alla madre in CP_2 Parte_1
regime di affidamento esclusivo rafforzato, stabilendo i tempi e modalità di visita del padre;
rideterminare il contributo al mantenimento dei figli minori e in misura Per_1 CP_2
pagina 1 di 4 proporzionale alle attuali condizioni economiche del padre oltre al rimborso del Parte_2
50% delle spese di carattere straordinario necessarie nell'interesse dei minori;
in via istruttoria: si insiste per l'ammissione di prova per interrogatorio formale e per testimoni sui capitoli di cui alla narrativa del ricorso introduttivo nonché CTU sulla capacità genitoriale di entrambi i genitori.
Con vittoria di spese.” .
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.07.2023 ha chiesto modificarsi le condizioni di Parte_1
cui al decreto del Tribunale di Ravenna del 29.07.2016, con cui in sede di regolamentazione della responsabilità genitoriale era stato disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori con collocamento degli stessi presso la madre e l'obbligo per il padre di versare alla ricorrente per il mantenimento dei figli l'assegno mensile di € 400,00 oltre al rimborso integrale delle spese straordinarie, come da conclusioni sopra riportate, deducendo a fondamento della domanda che il padre non rispettava il provvedimento in ordine al diritto di visita dei minori, non collaborava con la stessa in ordine alle decisioni di maggiore importanza inerenti i figli e non aveva puntualmente rispettato gli obblighi di mantenimento sullo stesso gravanti.
Nessuno si costituiva in giudizio per che veniva quindi dichiarato contumace. Parte_2
Acquisita documentazione varia, adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti con ordinanza
7.12.2023 parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da atto difensivo ed il giudice relatore delegato, visto l'intervento del PM in atti, si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Con riguardo all'affidamento esclusivo rafforzato si osserva come nel caso di specie il disinteresse materiale ed affettivo/morale del padre successivi alla pronuncia di questo Tribunale del 2016, confermati dalla mancata costituzione in giudizio, giustifichino l'accoglimento della domanda.
Nel caso di specie dalle dichiarazioni della ricorrente, cui il resistente non costituendosi non ha fornito prove o allegazioni contrarie, rese anche ai Servizi Sociali emerge “che il padre dei minori non si è ancora fatto sentire in merito alla sua richiesta di vedere i figli per Pasqua e riporta la sua difficoltà in relazione alle aspettative del figlio esprimendo il suo timore che il padre non sia di parola;
Per_1 inoltre la madre afferma che con queste modalità agite dall'ex compagno sia difficile anche per lei organizzarsi. La signora riferisce di essere in difficoltà anche nella gestione delle incombenze relative ai figli “carta d'identità, consensi vari” e la sua intenzione sarebbe di richiedere l'affidamento esclusivo per avere la libertà e tempi più celeri nella gestione delle responsabilità genitoriali dei minori delle quali riporta di occuparsene completamente da sola. La madre sostiene che il padre non si occupa di nulla relativamente ai figli e non sia un modello educativo valido, che la sua incostanza va
pagina 2 di 4 a discapito dei bambini che ne risentono in prima persona”.
Nel caso di specie il genitore non collocatario risulta sostanzialmente assente dalla vita familiare dei minori non, avendo, tra l'altro, partecipato al giudizio sul conflitto familiare.
Corrisponde pertanto all'interesse morale e materiale dei figli minori l'affido esclusivo rafforzato alla madre stante l'inidoneità genitoriale del padre.
Il padre come già previsto potrà frequentare i figli minori durante i giorni indicati nel decreto del
29.07.2016.
Con riferimento alla domanda di modifica delle condizioni in punto di contributo al mantenimento dei figli minori da porsi a carico del padre, va premesso, in diritto, che ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c. la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici presuppone l'accertamento dell'esistenza di sopravvenienze modificative dei presupposti fattuali in base ai quali i provvedimenti in discorso furono in origine assunti tali da alterare l'equilibrio economico stabilito dal giudice o voluto dalle stesse parti in sede di domanda congiunta.
Nel caso si specie è pacifico che il padre non abbia rispettato i tempi di permanenza dei figli presso di sé.
In secondo luogo deve ritenersi pacifico nella fattispecie sub iudice
l'aumento delle esigenze economiche dei figli minori, nati rispettivamente il 21.12.2009 ed il
28.05.2012, notoriamente legate alla crescita del figlio e non bisognevoli di specifica dimostrazione
(cfr. Cass. ord. n. 13664/2022), vieppiù considerando che nella fattispecie sub iudice l'allontanamento tra le parti risale ad un periodo storico in cui i minori erano dei bambini, mentre all'attualità sono degli adolescenti con notorie diverse esigenze pratiche, ordinarie.
Pertanto tenuto conto a) delle aumentate esigenze economiche dei figli minori, b) dei tempi di permanenza dei minori presso la madre, il Collegio reputa equo, in modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale stabilite dal decreto dell'intestato Tribunale del
29.07.2016, porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere a per il Parte_1
mantenimento dei figli minori, la somma mensile di euro 500,00 annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, fermo il concorso nelle spese straordinarie in misura del 50%.
Ritiene il Collegio l'opportunità, stanti le conclusioni della Relazione dei Servizi Sociali, di mantenere l'incarico ai Servizi Sociali competenti in ragione della residenza dei minori anche mediante delega ai
Servizi sociali del territorio di residenza del padre, di sostenere il padre e la madre nella capacità genitoriale e di presa in carico dei minori per un percorso psicologico di supporto con l'obiettivo di migliorare i rapporti con la figura paterna.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1984/2024
R.G.V.G., così provvede:
a) in modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale stabilite dal decreto dell'intestato Tribunale del 29.07.2016, dispone l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli minori alla madre confermando il diritto di visita del padre così Parte_1
come regolamentato nel decreto del 2016;
b) pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere entro il giorno 25 di Parte_2
ogni mese a per il mantenimento dei figli minori, la somma mensile di Parte_1
euro 500,00 annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT oltre alle spese straordinarie necessarie per gli stessi in misura del 50%;
c) conferma l'incarico ai Servizi Sociali competenti in ragione della residenza dei minori, anche mediante delega ai Servizi sociali del territorio di residenza del padre, di sostenere il padre e la madre nella capacità genitoriale e di presa in carico dei minori per un percorso psicologico di supporto con l'obiettivo di migliorare i rapporti con la figura paterna;
d) condanna a rifondere in favore di ammessa al Parte_2 Parte_1 patrocinio a spese dello stato, le spese di lite che liquida in € 2.905,00 per compenso oltre 15% per spese straordinarie, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dello
Stato.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 27.01.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Mariapia Parisi Presidente
dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1785/2023 R.G promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Jessica Parte_1 C.F._1
Bandini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lugo via della Libertà n. 14, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTRICE
contro
( ), residente a [...] C.F._2
n. 56
CONVENUTO CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per : “affidare i minori nato a [...] il [...], e Parte_1 Persona_1
, nata a [...] il 28.maggio 2012, in via esclusiva alla madre in CP_2 Parte_1
regime di affidamento esclusivo rafforzato, stabilendo i tempi e modalità di visita del padre;
rideterminare il contributo al mantenimento dei figli minori e in misura Per_1 CP_2
pagina 1 di 4 proporzionale alle attuali condizioni economiche del padre oltre al rimborso del Parte_2
50% delle spese di carattere straordinario necessarie nell'interesse dei minori;
in via istruttoria: si insiste per l'ammissione di prova per interrogatorio formale e per testimoni sui capitoli di cui alla narrativa del ricorso introduttivo nonché CTU sulla capacità genitoriale di entrambi i genitori.
Con vittoria di spese.” .
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.07.2023 ha chiesto modificarsi le condizioni di Parte_1
cui al decreto del Tribunale di Ravenna del 29.07.2016, con cui in sede di regolamentazione della responsabilità genitoriale era stato disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori con collocamento degli stessi presso la madre e l'obbligo per il padre di versare alla ricorrente per il mantenimento dei figli l'assegno mensile di € 400,00 oltre al rimborso integrale delle spese straordinarie, come da conclusioni sopra riportate, deducendo a fondamento della domanda che il padre non rispettava il provvedimento in ordine al diritto di visita dei minori, non collaborava con la stessa in ordine alle decisioni di maggiore importanza inerenti i figli e non aveva puntualmente rispettato gli obblighi di mantenimento sullo stesso gravanti.
Nessuno si costituiva in giudizio per che veniva quindi dichiarato contumace. Parte_2
Acquisita documentazione varia, adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti con ordinanza
7.12.2023 parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da atto difensivo ed il giudice relatore delegato, visto l'intervento del PM in atti, si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Con riguardo all'affidamento esclusivo rafforzato si osserva come nel caso di specie il disinteresse materiale ed affettivo/morale del padre successivi alla pronuncia di questo Tribunale del 2016, confermati dalla mancata costituzione in giudizio, giustifichino l'accoglimento della domanda.
Nel caso di specie dalle dichiarazioni della ricorrente, cui il resistente non costituendosi non ha fornito prove o allegazioni contrarie, rese anche ai Servizi Sociali emerge “che il padre dei minori non si è ancora fatto sentire in merito alla sua richiesta di vedere i figli per Pasqua e riporta la sua difficoltà in relazione alle aspettative del figlio esprimendo il suo timore che il padre non sia di parola;
Per_1 inoltre la madre afferma che con queste modalità agite dall'ex compagno sia difficile anche per lei organizzarsi. La signora riferisce di essere in difficoltà anche nella gestione delle incombenze relative ai figli “carta d'identità, consensi vari” e la sua intenzione sarebbe di richiedere l'affidamento esclusivo per avere la libertà e tempi più celeri nella gestione delle responsabilità genitoriali dei minori delle quali riporta di occuparsene completamente da sola. La madre sostiene che il padre non si occupa di nulla relativamente ai figli e non sia un modello educativo valido, che la sua incostanza va
pagina 2 di 4 a discapito dei bambini che ne risentono in prima persona”.
Nel caso di specie il genitore non collocatario risulta sostanzialmente assente dalla vita familiare dei minori non, avendo, tra l'altro, partecipato al giudizio sul conflitto familiare.
Corrisponde pertanto all'interesse morale e materiale dei figli minori l'affido esclusivo rafforzato alla madre stante l'inidoneità genitoriale del padre.
Il padre come già previsto potrà frequentare i figli minori durante i giorni indicati nel decreto del
29.07.2016.
Con riferimento alla domanda di modifica delle condizioni in punto di contributo al mantenimento dei figli minori da porsi a carico del padre, va premesso, in diritto, che ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c. la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici presuppone l'accertamento dell'esistenza di sopravvenienze modificative dei presupposti fattuali in base ai quali i provvedimenti in discorso furono in origine assunti tali da alterare l'equilibrio economico stabilito dal giudice o voluto dalle stesse parti in sede di domanda congiunta.
Nel caso si specie è pacifico che il padre non abbia rispettato i tempi di permanenza dei figli presso di sé.
In secondo luogo deve ritenersi pacifico nella fattispecie sub iudice
l'aumento delle esigenze economiche dei figli minori, nati rispettivamente il 21.12.2009 ed il
28.05.2012, notoriamente legate alla crescita del figlio e non bisognevoli di specifica dimostrazione
(cfr. Cass. ord. n. 13664/2022), vieppiù considerando che nella fattispecie sub iudice l'allontanamento tra le parti risale ad un periodo storico in cui i minori erano dei bambini, mentre all'attualità sono degli adolescenti con notorie diverse esigenze pratiche, ordinarie.
Pertanto tenuto conto a) delle aumentate esigenze economiche dei figli minori, b) dei tempi di permanenza dei minori presso la madre, il Collegio reputa equo, in modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale stabilite dal decreto dell'intestato Tribunale del
29.07.2016, porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere a per il Parte_1
mantenimento dei figli minori, la somma mensile di euro 500,00 annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, fermo il concorso nelle spese straordinarie in misura del 50%.
Ritiene il Collegio l'opportunità, stanti le conclusioni della Relazione dei Servizi Sociali, di mantenere l'incarico ai Servizi Sociali competenti in ragione della residenza dei minori anche mediante delega ai
Servizi sociali del territorio di residenza del padre, di sostenere il padre e la madre nella capacità genitoriale e di presa in carico dei minori per un percorso psicologico di supporto con l'obiettivo di migliorare i rapporti con la figura paterna.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1984/2024
R.G.V.G., così provvede:
a) in modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale stabilite dal decreto dell'intestato Tribunale del 29.07.2016, dispone l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli minori alla madre confermando il diritto di visita del padre così Parte_1
come regolamentato nel decreto del 2016;
b) pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere entro il giorno 25 di Parte_2
ogni mese a per il mantenimento dei figli minori, la somma mensile di Parte_1
euro 500,00 annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT oltre alle spese straordinarie necessarie per gli stessi in misura del 50%;
c) conferma l'incarico ai Servizi Sociali competenti in ragione della residenza dei minori, anche mediante delega ai Servizi sociali del territorio di residenza del padre, di sostenere il padre e la madre nella capacità genitoriale e di presa in carico dei minori per un percorso psicologico di supporto con l'obiettivo di migliorare i rapporti con la figura paterna;
d) condanna a rifondere in favore di ammessa al Parte_2 Parte_1 patrocinio a spese dello stato, le spese di lite che liquida in € 2.905,00 per compenso oltre 15% per spese straordinarie, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dello
Stato.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 27.01.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
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