Sentenza 1 aprile 2022
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 14/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO
composta dai magistrati:
Giuseppina MAIO Presidente Paola BRIGUORI Consigliere Giuseppina MIGNEMI Consigliere Oriella MARTORANA Consigliere relatore Marco FRATINI Consigliere pronuncia la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al n. 60317 del registro di segreteria, avverso
la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per l n.26 del 1° aprile 2022.
promosso da:
Procura regionale presso la Sezione contro
TO IO - c.f. [...]- nato a [...] il 06.10.1959 e residente in [...], rappresentato e difeso
alfredobiagini@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Flaminia n. 56;
TA AE - c.f. [...]- nato a [...] il 31.03.1953 e ivi residente, via Giovan Battista Martini n. 6, rappresentato e difeso
alfredobiagini@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Flaminia n. 56;
BR FAUSTO - c.f. [...]- nato a [...] il 13/05/1947 e residente a [...], rappresentato e difeso RI AN (pec: mariogiancaspro@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Garigliano, n.74;
BR FR - c.f. [...]- nato a [...] il 15/03/1976 e residente a [...],
rappresentato e difeso RI AN (pec:
mariogiancaspro@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Garigliano, n.74;
CONSUMINI MICHELE - c.f. [...]- nato a [...] il 20/02/1977 e ivi residente in [...], rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti RI Rampini
(pec:mario.rampini@avvocatiperugiapec.it) e SI SS
(pec:simona.rossi@avvocatiperugiapec.it) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Perugia, piazza Piccinino, n. 9;
CA ET - c.f. [...]) - nato ad [...] il 21/11/1956 e residente a [...] in via Vocabolo Torre Sapienza n.
174, rappresentato e difeso RI AN (pec:
mariogiancaspro@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Garigliano, n.74;
GR PA - c.f. [...]- nato a [...]
(CZ) il 03/07/1975 e residente a [...],
RI AN (pec:
mariogiancaspro@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Garigliano, n.74;
TO FA - c.f. [...]- nato a [...] il 30/06/1969 e ivi residente in [...],
rappresentato e difeso RI AN (pec:
mariogiancaspro@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Garigliano, n.74;
LL AN - c.f. [...]- nato a [...]
il 28/06/1983 e ivi residente in [...]n. 29/C - Piegaro (PG),
rappresentato e difeso RI AN (pec:
mariogiancaspro@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Garigliano, n.74;
CI OL - c.f. [...]- nato a [...]
(AR) il 14/05/1984 e ivi residente in fraz. Basilica, n. 22/B, rappresentato e difeso RI AN (pec: mariogiancaspro@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Garigliano, n.74;
RO EN - c.f. [...]- nato a [...]
(TR) il 19/06/1982 e ivi residente in [...],
avvemiliofesta@cnfpec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale: avvemiliofesta@cnfpec.it;
LI IA - c.f. [...]- nata a [...] il [...]
e ivi residente in [...], interno 23 piano 6°,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti RI AR (pec:
fabrizio.garzuglia@ordineavvocatiterni.it) e Giovanni Ranalli (pec:
giovanni.ranalli@ordineavvocatiterni.it) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale in Roma, via Panama, n. 86;
RI IA ST - c.f. [...]- nato a [...]
il 20/04/1961 e residente a [...]sul Trasimeno (PG) in via Perugina n.
44/A, rappresentato e difeso RI AN (pec:
mariogiancaspro@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Garigliano, n.74;
RU IE - c.f. [...]- nato ad [...] il 05/10/1981 e residente a [...],
rappresentato e difeso
/pec:francesco.lauria@avvocatiperugipec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Viale Indipendenza, n.15;
OL NZ c.f. [...]nato a [...]
(KR) il 09/01/1974 e residente a [...],
rappresentato e difeso RI AN (pec:
mariogiancaspro@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Garigliano, n.74;
VISTO d appello;
VISTI gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, nella pubblica udienza del 5.11.2025, svolta con l assistenza del segretario Dott.ssa Alessia Spirito, la relazione del Cons. Oriella Martorana;
gli Avvocati Alfredo Biagini per le parti appellate OR e TA; IO SC, , per le parti appellate AT TO, AT CE, SS, OM, IO, LL, CI, CA, DA; SI SS per la parte appellata SU, nonché, , per la parte appellata ZZ e, su delega scritta degli Avv.ti. Giovanni Ranalli e RI AR, per la parte appellata Massoli; IO SC, su delega , per la parte appellata DI CA; il V.P.G., Dott.ssa Emanuela Rotolo, per la Procura Generale.
Ritenuto in
FATTO
1. Con l impugnata sentenza, la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per l ha rigettato la domanda attorea, con compensazione giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei dipendenti di ANAS S.p.A., sollevata dalle difese, rispettivamente, di RI OR, EL erariale azionata dalla Procura.
Ciò in quanto le somme contestate sono state erogate nel giugno 2012 (per RI OR e EL TA) e nel novembre 2013 (per gli altri convenuti), mentre gli inviti a fornire deduzioni sono stati notificati nei mesi di novembre e dicembre 2020, dunque, oltre il termine di prescrizione n. 20.
Sul punto, la Sezione territoriale ha ritenuto non potesse essere condiviso a decorrere non dal momento dei rispettivi pagamenti, ma dal successivo momento della esteriorizzazione obiettiva del danno stesso, da individuarsi, secondo la prospettazione di parte attrice, nella data di richiesta di rinvio a giudizio in sede penale, disposta in relazione ai medesimi fatti qui in contestazione, in data 12 settembre 2017.
sussistessero i presupposti per poter considerare la condotta di alcuno dei provato alcun elemento dimostrativo di tale condotta e volontà occultatrici.
2. I fatti per cui è causa originano da un esposto alla Guardia di finanza del 4 dicembre 2012, acquisito agli atti della Procura erariale il 15 aprile 2013, con S.p.A. informava circa la corresponsione di febbraio 1994, n. 109, in favore di altri dipendenti della ridetta società pubblica, asseritamente avvenuta in violazione del regolamento societario.
Con ulteriore esposto, datato 10 agosto 2018, il medesimo dipendente aggiornava
acconti in favore di altri dipendenti, incaricati di svolgere funzioni incentivabili in relazione alla medesima procedura, finalizzata alla realizzazione della nuova direttrice Civitavecchia - Orte - Rieti, tratto Terni -
San Carlo.
-
appalto integrato affidato con contratto del 2 maggio 2005 e ultimato il 22 ottobre 2020;
- dalla data di inizio lavori (2006), e sino al 13 luglio 2011, la direzione dei lavori è stata affidata a RI OR, mentre EL TA è stato Responsabile del procedimento dal 3 dicembre 2007 sino al 13 luglio 2011, allorché il ruolo di R.U.P. e responsabile della sicurezza è stato assegnato a RI OR (con ordine di servizio n. 724/2011, a firma di EL TA), mentre lo stesso TA è stato nominato Capo compartimento; gli altri convenuti hanno assunto ruoli di collaborazione nell
- nel luglio 2011, RI OR, sul presupposto di un tratto della viabilità in corso di realizzazione, ha avviato le procedure scorta del S.A.L. n. 22, prevedendo, come base di calcolo, tutti i lavori da lui stesso coordinati come direttore dei lavori sino al 21 luglio 2011;
130.978,48 euro per la liquidazione del 50% di incentivi riconosciuti a RI OR e a 10.579,89 euro per la liquidazione del 50% di incentivi riconosciuti a EL TA.
Il R.U.P. e il Capo Compartimento hanno poi richiesto il riconoscimento degli incentivi anche per i restanti collaboratori, a tal fine sollecitati dallo stesso OR alla trasmissione delle relative parcelle. Raffele TA ha attestato la congruità delle notule. Nel novembre 2013 sono stati così accreditati gli incentivi agli altri dipendenti ANAS che hanno collaborato con la direzione dei lavori, come di seguito indicati:
Di tutti i dipendenti ANAS invitati alla presentazione delle parcelle, soltanto IU UC e AB De IS hanno ritenuto di non richiedere gli incentivi, assumendo che non ne ricorressero i presupposti legittimanti.
3.
c.g.c., lamentando:
Violazione di legge; -
-
Assume la Procura regionale appellante che la sentenza gravata non pare aver correttamente apprezzato le condotte dei convenuti TA e OR e, conseguentemente, correttamente applicato i canoni in tema di decorrenza del Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, TA e
OR
appartenenza, attraverso artificiose ricostruzioni normative volte a creare attore pubblico ribadisce che di
competenza del Capo Compartimento, che - nel caso di specie - ne ha falsamente dato atto.
Dunque, solo con la richiesta di rinvio a giudizio del 12 settembre 2017, in esito alle indagini della Guardia di Finanza delegata dal magistrato penale, la fattispecie dannosa si è delineata nei suoi tratti essenziali.
pota e OR, colposo imputato in via sussidiaria agli altri incolpati.
la rimessione della causa al Giudice di primo grado, riproponendo la domanda non esaminata dal Collegio di primo grado per la prosecuzione del giudizio, al fine di affermare la responsabilità dei convenuti nei termini richiesti e, conseguentemente, condannare gli stessi a risarcire in favore di A.N.A.S.
S.p.A. il danno, i sigg. EL TA e RI ER, e, in via sussidiaria e parziaria, a titolo di colpa gravissima, in capo a:
o al diverso importo, ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione e interessi. Con condanna alle spese di entrambi i gradi giudizio.
4. Con separati atti, depositati tra il 10 ottobre e fino al 30 ottobre u.s., hanno prodotto memorie costitutive e di risposta gli odierni appellati.
4.1 OR, contestando la tesi della Procura in punto di dedotta violazione e
-
ritenuta, per le ragioni dettagliatamente esposte nella citata memoria, non coerente rispetto e nella data di rinvio 199, c.2, c.g.c., ha proposto argomentazioni difensive in punto di insussistenza del pregiudizio erariale/insussistenza 4.2 pota, proponendo argomentazioni difensive, sostanzialmente sovrapponibili a quelle depositate 4.3 memoria difensiva, gli appellati TO AT; CE AT; CL SS; AO OM; IE LL; AB IO; LA CI; GI ES CA; CE DA.
In via preliminare, contestano rinvio a giudizio, tra gli altri, degli appellati OR e TA nel parallelo procedimento penale.
Nel merito, con riferimento alle posizioni di CE AT, TO AT, SS, OM e IO, premessa una ricostruzione del quadro normativo di riferimento, contestano
.
Con riferimento alle posizioni degli appellati LL, DA, CI e CA, premessa una ricostruzione del quadro normativo, viene contestata della percezione degli incentivi, in quanto risulterebbero radicati in coerenza con le disposizioni del regolamento approvato dal CDA di ANAS S.p.A. ai sensi del 2009, come aggiornato nel 2011, ratione temporis applicabile. Viene, inoltre, contestato liquidazione degli incentivi a fronte di una solo parziale realizzazione viene, da ultimo, contestato che fossero necessarie le decurtazioni, dagli incentivi liquidabili, del a la circostanza che si tratta di importi reversibili, in quanto da conguagliarsi alla fine di tutti i lavori.
4.4 Ha depositato memoria costituiva e difensiva il sig. NO ZZ in data 10 ottobre 2025, per resistere allo spiegato appello della Procura,
.
Nel merito, in via principale, insta per il rigetto della domanda attorea per utilizzando il più ampio potere riduttivo.
4.5 Con memoria depositata il 15 ottobre si è costituita la sig.ra LV Massoli, eccependo, in via preliminare, la sussistenza della prescrizione; nel merito,
prestazione economica che la medesima ha diritto di percepire, ciò tanto più sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
4.6 Con atto depositato il 16 ottobre si è costituit nel caso di specie, della condotta di occultamento doloso del danno, con riproposizione nel merito delle domande ed eccezioni non esaminate e non decise dal giudice di primo grado e pertinenti l alla posizione del ridetto, come diritto soggettivo, avente natura di incentivata ve; del nesso di causalità; in subordine, , al più, alla produzione di un danno quantificabile nella misura degli interessi legali maturati dalla data di corresponsione opere (in data 22.10.2022).In ulteriore subordine, chiede di voler spettato
4.7 Da ultimo, in data 30 ottobre 2025, DI CA, il quale, in via preliminare, ricorrenza di condotte di doloso occultamento; nel merito, contesta la sussistenza di un danno erariale individuato dalla Procura appellante nel mero esborso finanziario, essendo, al contrario, legittimi e congrui i pagamenti delle parcelle contestate, mentre eventuali ricalcoli sarebbero interamente recuperabili tramite conguaglio amministrativo, escludendo la configurabilità di un danno contabile; sempre nel merito, ritiene non sussistente e provato , rappresentando, inoltre, la marginalità del proprio ruolo e concludendo per il rigetto integrale 5. la Procura Generale, nel riportarsi a quanto evidenziato , con riguardo al profilo prescrizionale, ritenendo poste in essere da TA e OR, ha ritenuto che la decorrenza dello stesso dovesse Amministrazione ha avuto conoscenza obiettiva del danno subito, momento coincidente con il 27 luglio 2015, data di deposito della relazione di audit elaborata Amministrazione. In subordine, ha individuato il dies a quo alla data del sede penale. Sul punto, ha evidenziato che il termine quinquennale di prescrizione, aumentato della sospensione VI , si sarebbe perfezionato in data 27 novembre 2020, con la conseguenza che non risulterebbero prescritte le azioni di responsabilità esercitate nei confronti di TA, OR, CE AT, OM, CA, DA, SS e CI, mentre risulterebbero prescritte le azioni avanzate nei confronti di TO AT, SU, IO, LL e CA.
Gli Avvocati intervenuti in rappresentanza e difesa delle parti appellate si sono opposti alle argomentazioni articolate dal rappresentante della Procura Generale in ordine al momento di esordio del termine prescrizionale, qualificandole come prospettazioni nuove appello introduttivo del presente giudizio ed eccependone, in conseguenza, di colpa grave, nel condividere le argomentazioni esposte dalla difesa degli appellati OR e TA, chiamati a titolo di dolo, hanno rilevato che, nel di alcun potere di controllo e vigilanza.
Per il resto, si sono riportati agli atti scritti e hanno concluso come da verbale.
La causa è stata trattenuta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1.Con un unico motivo di doglianza, la Procura appellante ha censurato la sentenza impugnata per non avere ritenuto sussistente doloso del danno, rilevante ai fini della individuazione del dies a quo della prescrizione.
2.1In termini generali, va osservato che, in materia di responsabilità amministrativo-contabile, ai sensi del art. 1, c. 2, l. n. 20 del 1994 e s.m.i., il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.
La costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ribadita da questa Sezione con la sent. n. 37/2025) ha interpretato il richiamato art. 1, c. 2, in correlazione alla regola generale posta dall art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Sicché, ai fini della decorrenza della prescrizione, non è sufficiente il compimento della condotta illecita, ma occorre anche un evento dannoso connotato da concretezza, attualità e conoscibilità obiettiva da parte della Amministrazione danneggiata.
Il momento della esteriorizzazione obiettiva del danno ingiusto costituisce, quindi, il dies a quo della prescrizione.
Solo nel momento in cui si manifesta , infatti, il danno diviene obiettivamente percepibile e conoscibile e, pertanto, solo da tale momento è configurabile una inerzia giuridicamente rilevante, in capo al titolare del diritto, nel farlo valere (Sez. II App., n. 132/2019; Sez. III App., n. 20/2020).
Secondo la regola generale, quindi, il fatto dannoso non si perfeziona con la condotta posta in essere in difformità da quanto previsto dalle norme, ma nel momento in cui, verificandosi le conseguenze di quella condotta, si realizza eventus damni - quale effettivo depauperamento del patrimonio pubblico e si abilita il Requirente all esercizio actio damni.
La giurisprudenza contabile (Sez. II App., sent. n. 173 del 2024), non diversamente da quella di legittimità (S.U. Cass. n. 23763/2011), ritiene che di danno esteriorizzato, percepibile e conoscibile, possa sicuramente opinarsi con riferimento al momento della perdita delle somme.
Anche in sede nomofilattica, si è stabilito che di decorrenza della prescrizione possa parlarsi solo nel momento in cui la condotta contra ius abbia prodotto dannoso avente i caratteri della concretezza e , id est il pagamento concretante la deminutio patrimonii (SS.RR. n. 14/2011/QM).
In tal modo, la lesione patrimoniale si esteriorizza divenendo conoscibile dal danneggiato, secondo un criterio di ordinaria diligenza (Sez. III App., sent.
n. 20/2020).
Ricorrendo una tale evenienza, il fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, a mente dell art. 2935 c.c., è solo quello che deriva da cause giuridiche che siano di ostacolo del diritto di credito e, quindi, del diritto/dovere di agire in giudizio.
Non incidono, pertanto, decorso della prescrizione gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto.
Tale principio occultamento doloso finalizzate al disvelamento dei fatti e delle loro conseguenze.
In particolare, l art. 2941, c. 1, n. 8, c.c. e l art. 1, c. 2, della legge n. 20 del 1994, prevedono, debito, in modo espresso:
nel primo caso, la sospensione del decorso del termine prescrizionale finché il creditore non abbia scoperto il dolo;
nel secondo caso, un diverso incipit della decorrenza del termine prescrizionale, individuato nella data della scoperta del danno (Sez. II App.,
n. 328 del 2023).
Con specifico riguardo, quindi, al giudizio di responsabilità erariale, la regola generale è derogata nell In tali evenienze, integranti di norma - ma non necessariamente condotte penalmente rilevanti, il legislatore, in ragione del dolo, ha affermato la regola della decorrenza della prescrizione dal momento della conoscenza effettiva del danno, in luogo del principio della dello stesso
(Sez. III App., n. 21 del 2023 e n. 114 del 2020).
È stato anche ulteriormente precisato che tale occultamento non può coincidere, puramente e semplicemente, con la commissione (dolosa) del fatto dannoso, ma richiede una ulteriore condotta, indirizzata a impedire la conoscenza del fatto.
Occorre, in altri termini, un comportamento che, pur potendo comprendere la causazione stessa del fatto dannoso, debba tuttavia includere atti specificamente volti a prevenire la scoperta di un danno ancora in fieri, oppure a nascondere un danno ormai prodotto (Sez. III, n. 474/2006).
quid pluris, che si
(Sez. I App.,
n. 471 del 2023; Sez. II App., n. 354 del 2023).
Secondo la giurisprudenza più recente, peraltro, il doloso occultamento, nella materia della responsabilità contabile, va inteso come fattispecie rilevante non tanto soggettivamente, in relazione a una condotta occultatrice del debitore, Amministrazione di conoscere il danno e, quindi, di azionarlo in giudizio, ex art. 2935 c.c. (così, Sez. II App., n. 218/ 2024 e n. 241/ 2023; Sez. I App., n. 49/2023; n. 471/
2023).
In tale prospettiva, poi, la giurisprudenza contabile, condividendo omissivo del debitore, avente a oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui lo stesso sia tenuto per legge (Sez. III App., sent. n. 21 del 2023; Sez. I App., n.
471/ 2023).
Quanto, in ultimo, l regime prescrizionale, in particolare, con riguardo alla riferibilità del dies a quo responsabilità sussidiaria, osserva il Collegio che in ordine a tale profilo viene in rilievo il principio espresso dalle Sezioni Riunite di questa Corte, con la giurisprudenza contabile secondo il quale, il decorso della prescrizione, ai chiamati a titolo di colpa grave o non partecipi di una specifica attività di occultamento, solo in ipotesi di illecito principale, a titolo di dolo, si innestano le posizioni dei soggetti tenuti a compiti di vigilanza e controllo, ( in tal senso espressamente, ex plurimis, App. Sicilia, n. 37/A/2025, II App., n.187/2020, n. 722/2018; Corte dei conti, II Sez. n.302/2012, n. 641/2013, n. 592/2014, n. 397/2015, n. 523/2018, I Sez.
n. 404/2008). E ciò non rileva nel caso di specie per assenza in capo ai soggetti cui è contestata una responsabilità a titolo di colpa grave, di poteri di controllo e vigilanza.
2.2 , ritiene il Collegio che la sentenza gravata si palesi esente da censure, non sussistendo i presupposti per poter considerare del danno, non risultando provato alcun elemento dimostrativo di tale condotta e volontà occultatrici.
Risulta in atti che gli odierni appellati hanno richiesto il pagamento degli incentivi i cui presupposti sono stati ritenuti sussistenti dalle competenti la Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale di Perugia ha iscritto nel registro degli indagati, per truffa, RI OR, EL TA e L'ANAS ha così disposto un audit interno, diretto ad analizzare la liceità data 27 luglio 2015, risultano nel senso di considerare correttamente riconosciute le somme in esame, ed hanno fornito, altresì, una dettagliata ricostruzione della vicenda, mettendo in chiara evidenza l'iter seguito da tutti danno risulta essere stato certamente percepibile Amministrazione danneggiata.
Pertanto, manca a corredo della condotta tenuta dai convenuti quel quid pluris che deve contraddistinguere la volontà occultatrice, posto che, sulla base delle dichiarazioni Amministrazione ha ben potuto procedere alla verifica della sussistenza o meno delle condizioni legittimanti.
del Tribunale di Perugia 13 ottobre 2020 n. 438, di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, la Sezione del Riesame del medesimo organo giudicante, con ordinanza del 2 febbraio 2016, aveva rilevato come non si
[riesca] a comprendere quali raggiri od artifici abbiano compiuto gli indagati nel calcolare e presentare le richieste di liquidazione degli acconti
. Agli organi deputati ad emettere i mandati di pagamento non sono state rappresentate circostanze false, non controllabili da parte degli organi legittimità, né sono state occultate circostanze che avrebbero impedito la liquidazione .
Il caso in esame, quindi, quanto neppure il procedimento penale ha concorso al disvelamento di alcun fatto ulteriore, che non fosse già autonomamente percepibile obiettivamente Amministrazione interessata e dalla Procura erariale.
A maggior ragione, a quegli appellati che, su indicazione di RI OR e EL TA, hanno successivamente inoltrato la richiesta di riconoscimento degli incentivi, nessuna condotta attiva o omissiva può essere sono limitati a formulare la richiesta senza aver posto in essere, da quanto risulta in atti e argomentato e dedotto dalla Procura, alcuna azione preordinata al suddetto occultamento.
Né, per i fini che qui interessano, agli stessi può imputarsi, con ciò che ne consegue in punto di individuazione del decorso del termine prescrizionale, alcun obbligo -e connesso omesso, colpevole esercizio, di poteri di controllo e vigilanza rimessi, per quanto dedotto e allegato alle articolazioni amministrative di ANAS S.p.A. che hanno provveduto a istruire la pratica, amministrativa e contabile, ai fini della liquidazione degli incentivi anche agli odierni appellati a titolo di colpa.
Alla luce di quanto precede, le diverse prospettazioni articolate in udienza dalla Procura Generale dies a quo del termine prescrizionale, seppur astrattamente coerenti con gli arresti giurisprudenziali di questa Sezione (vd. sent. n. 144/2025), risultano, per quanto testé chiarito, non ricorrenti né sussumibili nel caso di specie e, pertanto, devono essere rigettate.
Escluso il doloso occultamento del fatto dannoso, ai fini del computo della prescrizione, trova applicazione la regola generale secondo cui essa va fatta decorrere dal momento in cui si è verificata la conseguenza patrimoniale , nel caso in esame, con il pagamento degli incentivi, avvenuto per RI OR e EL TA nel giugno 2012 e per gli altri convenuti con la busta paga del novembre 2013, eventi rispetto ai a tra il novembre ed il dicembre del 2020) si rivela comunque tardiva, essendo in definitiva a tale data già maturata, per decorso del termine quinquennale, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti, dunque, di ognuno dei convenuti nel presente giudizio.
3. Tenuto conto delle rigettato, con conseguente conferma della sentenza resa dalla Sezione giurisdizionale regionale per l , n. 26 del 1° aprile 2022.
4. solo sulla questione preliminare di merito concernente la prescrizione, il Collegio ritiene vi siano i presupposti previsti c. 3, c.g.c. per dichiarare la compensazione delle spese del medesimo.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO
definitivamente pronunciando, nel giudizio di responsabilità, iscritto al n.
60317 del registro di segreteria, r
Sezione giurisdizionale regionale per l bria n. 26 del 1° aprile 2022.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
L ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Oriella Martorana Dott.ssa Giuseppina Maio Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositata il
IL DIRIGENTE