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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 04/02/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4485/2024 avente ad oggetto: Divorzio -
Cessazione effetti civili, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZANINOTTO ALESSANDRA, con domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
Contro
C.F. ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
La ricorrente/attrice all'udienza del 9 gennaio 2025 ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
“Chiede in principalità che venga pronunciata la sentenza di divorzio e, a modifica delle pregresse conclusioni, sia disposto l'affido esclusivo rafforzato della minore alla madre, fermo il resto delle conclusioni precedente rassegnate alla scorsa udienza, evidenziando al riguardo, non solo il disinteresse che emerge anche dalle dichiarazioni della minore, ma anche l'incapacità del padre di coinvolgerla emotivamente in attività, il mancato mantenimento ordinario e straordinario, nonché il fatto che il padre per
1 futili motivi ha manifestato alla figlia la disapprovazione a che la stessa per l'a.s.
2025/2026 possa iscriversi e frequentare un liceo linguistico.
In via subordinata, quanto all'affido, insite per l'affido esclusivo, ma con l'ulteriore facoltà per la madre di decidere e sottoscrivere da sola la modulistica necessaria per
l'iscrizione a scuola (secondaria di secondo grado) della figlia e attinente alle attività scolastiche proposte dalla scuola (ad es. gite, corsi, etc.), indipendentemente dal consenso del padre. Al riguardo evidenzia che il padre dall'11 dicembre scorso non ha risposto al messaggio della ricorrente relativo al consiglio orientativo dei professori, in cui è indicato che entro il 31 gennaio 2025 deve procedere all'iscrizione della figlia (il termine è ora prorogato). Chiede di essere autorizzata al deposito del documento. In via ulteriormente subordinata chiede l'affido condiviso. Chiede che venga pronunciata almeno la sentenza non definitiva sullo status, qualora il collegio ritenesse di rimettere la causa in istruttoria e, a questo proposito, insiste nelle istanze istruttorie di cui al ricorso introduttivo e nella memoria 473 bis 17 n. 1 c.p.c.”
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto con oltre a formulare ulteriori CP_1
domande.
La parte resistente non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare notificazione del ricorso introduttivo.
All'udienza del 21.11.2024, a fronte dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti e la causa è stata rimessa una prima volta in decisione.
Si riporta, per comodità, lo stralcio del verbale di udienza relativo ai provvedimenti temporanei ed urgenti assunti:
“Quanto ad affido, collocazione e regime di visita della minore con il padre, Per_1
conferma le condizioni di cui alla separazione, come da doc. 8 ricorrente, da intendersi qui richiamato per relationem, con la precisazione che – quanto alle visite – va eliminata la previsione del pomeriggio infrasettimanale, come richiesto dalla ricorrente, in adesione alla situazione di fatto consolidatasi;
2 - Quanto al contributo al mantenimento per la figlia considerata l'età della Per_1
minore, e la necessità di attualizzare il contributo al mantenimento di cui alla separazione, lo determina in euro 350,00 mensili, oltre a rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% spese accessorie come da Protocollo, oltre a 50,00 euro mensili quale anticipo delle spese accessorie;
- Auu attribuito integralmente alla madre”.
Il Collegio ha ritenuto opportuni ulteriori approfondimenti, considerato che, pur a fronte della domanda di mantenere il regime di affido condiviso della minore, la ricorrente ha riportato comunque criticità nella condotta del resistente/convenuto ed uno scarso interesse nei confronti della figlia, malgrado la veda con una certa regolarità.
Nelle more sono peraltro sopravvenute diversità di vedute tra i genitori quanto alle scelte scolastiche per la figlia (come riportato dalla ricorrente all'udienza dell'11.12.2024), che dovrà iscriversi entro breve alla scuola secondaria, e che rendono urgente una determinazione sul punto.
Si è poi provveduto all'ascolto della figlia, il 04.05.2011. Per_1
Nel procedimento di separazione, chiusosi dopo l'attivazione dei servizi sociali e a conclusioni congiunte, era emersa una problematica di dipendenza da sostanze e da gioco d'azzardo in capo al resistente/convenuto, che aveva indotto i Servizi a suggerire che le visite padre/figlia si svolgessero in presenza di figure terze di riferimento, quali la madre stessa, i nonni paterni o materni o, ancora, di una delle zie paterne. Nelle condizioni di separazione è inoltre prevista la possibilità di modifica ed ampliamento delle tempistiche e modalità delle visite in base alle indicazioni dei Servizi, cosa non avvenuta nemmeno nel corso del procedimento di monitoraggio avanti al G.T. ex art. 337 c.c. (doc. 10), archiviato nel 2019. Al contrario è stato nel tempo abbandonato l'incontro padre-figlia infra-settimanale. La ricorrente ha chiesto siano mantenute le modalità delle visite (peraltro la figlia è parsa molto legata alla nonna paterna) con l'eliminazione della previsione dell'incontro infrasettimanale.
Lamenta, inoltre, l'irregolare adempimento agli obblighi contributivi.
1) In punto status.
Decorsi i termini di legge dalla comparizione delle parti avanti al Presidente nel procedimento di separazione (24.05.2017) e dalla pronuncia della relativa sentenza a conclusioni congiunte (pubblicata il 4.06.2018 e passata in giudicato), senza che mai sia intervenuta la conciliazione, sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione degli
3 effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in SAN VA OT il 28/06/2008 tra , e regolarmente trascritto nei Parte_1 CP_1
registri di stato civile del Comune di SAN VA OT (anno 2008, parte seconda, serie A, n. 25).
2) Affido, residenza prevalente e visite della figlia minore Persona_2
Come anticipato, la stessa ricorrente, rimessa in ruolo la causa, ha modificato le proprie conclusioni in punto affido anche alla luce di differenti visioni tra le parti relative all'imminente iscrizione scolastica della figlia.
Giova sin d'ora evidenziare che le problematiche di dipendenza del resistente/convenuto, lamentate dalla ricorrente in sede di separazione, avevano avuto in quella sede un'evoluzione favorevole come da relazioni del (doc. 11), tanto che le Pt_2 parti avevano concluso congiuntamente per l'affido condiviso. Del resto in tal senso la ricorrente si era espressa inizialmente anche nel presente procedimento: le mutate istanze non sono legate a tali aspetti, bensì ad una sostanziale scarsa attenzione del padre nei riguardi delle aspirazioni, esigenze e necessità, anche materiali, della figlia.
L'ascolto della minore è stato significativo: è emerso soprattutto il dispiacere della ragazza per il fatto che il padre non ha più organizzato, da circa due anni, incontri tra lei ed il fratellino, nato da successiva relazione paterna, poi conclusasi. Al riguardo ha ricordato le proprie difficoltà – era una bambina di nove anni – ad accettare la nascita del fratello a poco tempo dalla crisi tra i genitori;
malgrado ciò si era poi affezionata molto al bambino, per poi subirne da due anni a questa parte il distacco. Ha lamentato scarse iniziative del padre in occasione delle visite con lui, per lo più trascorse presso l'abitazione della nonna paterna, cui pure è molto legata. ha affermato con Per_1
decisione la propria volontà – peraltro conforme anche ai suggerimenti degli attuali insegnanti – di iscriversi per il prossimo anno scolastico al liceo linguistico. Ha riferito della palese scontentezza del padre, dettata dalla prospettiva di doverla mantenere sino all'università, tanto da consigliarle l'iscrizione presso un istituto alberghiero.
Va inoltre dato atto dell'irregolarità nei pagamenti per il mantenimento e le spese della figlia da parte del resistente/convenuto, come allegato dalla ricorrente.
Da quanto complessivamente emerso non si ritiene sussistano i presupposti per disporre sin d'ora l'affido rafforzato della minore alla madre, anche in ragione delle mutate conclusioni assunte dalla ricorrente unicamente in concomitanza con le diverse vedute dei genitori in ordine all'iscrizione scolastica di ossia in relazione ad una Per_1
4 tematica specifica, senza che peraltro siano state allegate pregresse difficoltà nella gestione della vita della minore per gli aspetti scolastici, sanitari o extrascolastici, dovute ad atteggiamenti ostativi del padre. Sono comunque emerse condotte di insensibilità e trascuranza del padre rispetto ai sentimenti ed alle aspirazioni della figlia, oltre che inadempimenti nel contribuire al suo mantenimento, elementi che contrastano con il permanere dell'affido condiviso.
Va quindi disposto l'affido esclusivo di lla madre. Per_1
Considerato che la problematica relativa all'iscrizione scolastica della minore, verosimilmente potrebbe porre per il futuro in contrasto i genitori su altre scelte relative al percorso di studi, alle offerte formative (inclusi eventuali viaggi all'estero proposti da ogni tipo di scuola, e, a maggior ragione, nei licei ad indirizzo linguistico), va attribuita alla sola madre, che ha dimostrato di saper cogliere le esigenze, le inclinazioni e le aspirazioni della figlia, le decisioni non solo riguardo all'iscrizione di presso il Per_1
liceo per il prossimo anno scolastico (2025/2026), ma anche in relazione a tutte le future decisioni relative al percorso di studi della minore (inclusa iscrizione in eventuale altra scuola) ed ai consensi per le attività organizzate dalle scuole. Va anche precisato – posta la sussistenza di contrasti interpretativi sul punto – che l'affido esclusivo alla madre comporta che la stessa potrà da sola, a prescindere dal consenso paterno, procedere a quanto necessario per il rinnovo dei documenti della minore validi per l'espatrio.
Va naturalmente confermata la prevalente residenza di resso la madre. Per_1
La ricorrente chiede di mantenere la modalità prudenziale in essere delle visite padre- figlia (presenza della nonna o delle zie), evidenziando come all'esito del procedimento di monitoraggio avanti al G.T. ex art. 337 c.c. (doc. 10), archiviato nel 2019, non sono state date indicazioni per diverse modalità di incontro, che si sono mantenute inalterate nel tempo, fatto salvo che per il progressivo venir meno dell'incontro infrasettimanale.
Appare opportuno – in accoglimento dell'istanza della ricorrente – mantenere le modalità in atto – recependo anche sul piano formale il venir meno dell'incontro infrasettimanale, come già disposto nei provvedimenti temporanei ed urgenti.
Resta fermo che dovrà tenersi conto degli impegni scolastici ed extrascolastici di e salvi diversi accordi tra le parti. Per_1
3) Mantenimento della minore.
Sul piano economico deve darsi atto, come precisato dalla stessa ricorrente, che ella percepisce una retribuzione di circa 1.200,00 euro mensili ed è proprietaria di quella che
5 era l'abitazione familiare, per la quale versa tuttora una rata di mutuo pari ad euro
487,00 mensili. Si è comunque trasferita a vivere con la figlia presso il compagno, nella casa di lui, ed ha locato la casa di proprietà, percependo un canone di 600,00 euro mensili. Ha peraltro in corso un finanziamento per l'acquisto dell'auto.
Dalla documentazione prodotta relativa alle informazioni tratte da ” Parte_3 sull'occupazione del resistente consta come egli cambi con una certa frequenza datore di lavoro, con contratti a tempo determinato ed a tempo pieno della durata, ciascuno, di alcuni mesi, da cui si desume, comunque, una sostanziale continuità nei periodi di occupazione. Per altro verso la ricorrente allega che il resistente non sostiene spese di alloggio, in quanto vive presso la madre, circostanza confermata dal fatto che le visite della figlia con il padre avvengono pressoché sempre proprio a casa della nonna paterna.
Appare congro sul piano economico riconoscere quale contributo al mantenimento della figlia dovuto dal padre alla madre la somma di euro 350,00, oltre rivalutazione ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese. Quanto alla partecipazione alle spese straordinarie/accessorie, come definite dal Protocollo in uso presso il Tribunale di
Verona, il Collegio ritiene inopportuno dare ingresso al meccanismo dell'anticipo mensile e del conguaglio finale annuo, che non pare avere sortito sino ad ora effetti favorevoli alla ricorrente, e sostituirlo con la partecipazione alle spese 50%, come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona, da intendersi qui richiamato sul punto.
L'assegno unico ed universale per la figlia va percepito integralmente dalla madre, anche quale conseguenza ex lege dell'affido esclusivo.
4) Spese di lite.
Venendo, ora, alle spese di lite, considerata la natura neutra della pronuncia sullo status, va riconosciuta, per il resto, la soccombenza del resistente/convenuto. Sussistono quindi i presupposti per operare la parziale compensazione per 1/4, e per disporre la condanna del resistente/convenuto alla refusione delle spese di lite residue (per 1 3/4) della ricorrente, liquidate come in dispositivo secondo i parametri vigenti e tenuto conto dell'attività limitata svota in sede istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in SAN VA OT il 28/06/2008 tra Pt_1
6 , e regolarmente trascritto nei registri di stato Pt_1 CP_1
civile del Comune di SAN VA OT (anno 2008, parte seconda, serie A, n. 25);
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di SAN VA OT perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) affida la figlia minore nata il [...], in [...] esclusiva alla Persona_2
madre, che potrà assumere da sola (a prescindere dal consenso del padre) anche tutte le decisioni relative al futuro percorso scolastico della figlia, inclusa l'iscrizione al liceo linguistico per l'anno 2025/2026, oltre che le decisioni ed i consensi relative alle attività organizzate dalla scuola, inclusi i viaggi all'estero.
Si precisa che la madre, affidataria in via esclusiva, potrà procedere da sola (a prescindere dal consenso paterno) al rinnovo dei documenti della figlia validi per l'espatrio;
4) dispone che le visite padre-figlia, in continuità con quanto disposto in sede di separazione, avvengano alla presenza della madre e/o dei nonni materni/paterni e/o di una delle sorelle del signor , secondo le seguenti tempistiche: CP_1
a fine settimana alternati, l'intera giornata del sabato o della domenica, con rientro presso il domicilio materno. Dovranno essere considerati gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore. Tale modalità di visita verrà seguita anche nei periodi di vacanze natalizie, pasquali ed estive, fatta eccezione per due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo in modo che la madre possa trascorrere con la figlia le vacanze estive, che verranno comunicate entro il 30 aprile di ogni anno. Sono salvi diversi accordi tra le parti.
5) Pone a carico di l'obbligo di versare a , entro il CP_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 350,00 (espressa all'attualità), quale contributo al mantenimento della figlia con rivalutazione ISTAT a Per_1
decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, oltre al 50% delle spese accessorie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona;
6) assegno unico ed universale per la figlia er intero alla madre/ricorrente; Per_1
7) previa compensazione per 1/4, condanna il convenuto/resistente al pagamento alla ricorrente della quota residua delle spese di lite (3/4), liquidata (al netto
7 della compensazione) in euro 3.945,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre iva e cpa come per legge.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2024.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4485/2024 avente ad oggetto: Divorzio -
Cessazione effetti civili, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZANINOTTO ALESSANDRA, con domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
Contro
C.F. ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
La ricorrente/attrice all'udienza del 9 gennaio 2025 ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
“Chiede in principalità che venga pronunciata la sentenza di divorzio e, a modifica delle pregresse conclusioni, sia disposto l'affido esclusivo rafforzato della minore alla madre, fermo il resto delle conclusioni precedente rassegnate alla scorsa udienza, evidenziando al riguardo, non solo il disinteresse che emerge anche dalle dichiarazioni della minore, ma anche l'incapacità del padre di coinvolgerla emotivamente in attività, il mancato mantenimento ordinario e straordinario, nonché il fatto che il padre per
1 futili motivi ha manifestato alla figlia la disapprovazione a che la stessa per l'a.s.
2025/2026 possa iscriversi e frequentare un liceo linguistico.
In via subordinata, quanto all'affido, insite per l'affido esclusivo, ma con l'ulteriore facoltà per la madre di decidere e sottoscrivere da sola la modulistica necessaria per
l'iscrizione a scuola (secondaria di secondo grado) della figlia e attinente alle attività scolastiche proposte dalla scuola (ad es. gite, corsi, etc.), indipendentemente dal consenso del padre. Al riguardo evidenzia che il padre dall'11 dicembre scorso non ha risposto al messaggio della ricorrente relativo al consiglio orientativo dei professori, in cui è indicato che entro il 31 gennaio 2025 deve procedere all'iscrizione della figlia (il termine è ora prorogato). Chiede di essere autorizzata al deposito del documento. In via ulteriormente subordinata chiede l'affido condiviso. Chiede che venga pronunciata almeno la sentenza non definitiva sullo status, qualora il collegio ritenesse di rimettere la causa in istruttoria e, a questo proposito, insiste nelle istanze istruttorie di cui al ricorso introduttivo e nella memoria 473 bis 17 n. 1 c.p.c.”
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto con oltre a formulare ulteriori CP_1
domande.
La parte resistente non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare notificazione del ricorso introduttivo.
All'udienza del 21.11.2024, a fronte dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti e la causa è stata rimessa una prima volta in decisione.
Si riporta, per comodità, lo stralcio del verbale di udienza relativo ai provvedimenti temporanei ed urgenti assunti:
“Quanto ad affido, collocazione e regime di visita della minore con il padre, Per_1
conferma le condizioni di cui alla separazione, come da doc. 8 ricorrente, da intendersi qui richiamato per relationem, con la precisazione che – quanto alle visite – va eliminata la previsione del pomeriggio infrasettimanale, come richiesto dalla ricorrente, in adesione alla situazione di fatto consolidatasi;
2 - Quanto al contributo al mantenimento per la figlia considerata l'età della Per_1
minore, e la necessità di attualizzare il contributo al mantenimento di cui alla separazione, lo determina in euro 350,00 mensili, oltre a rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% spese accessorie come da Protocollo, oltre a 50,00 euro mensili quale anticipo delle spese accessorie;
- Auu attribuito integralmente alla madre”.
Il Collegio ha ritenuto opportuni ulteriori approfondimenti, considerato che, pur a fronte della domanda di mantenere il regime di affido condiviso della minore, la ricorrente ha riportato comunque criticità nella condotta del resistente/convenuto ed uno scarso interesse nei confronti della figlia, malgrado la veda con una certa regolarità.
Nelle more sono peraltro sopravvenute diversità di vedute tra i genitori quanto alle scelte scolastiche per la figlia (come riportato dalla ricorrente all'udienza dell'11.12.2024), che dovrà iscriversi entro breve alla scuola secondaria, e che rendono urgente una determinazione sul punto.
Si è poi provveduto all'ascolto della figlia, il 04.05.2011. Per_1
Nel procedimento di separazione, chiusosi dopo l'attivazione dei servizi sociali e a conclusioni congiunte, era emersa una problematica di dipendenza da sostanze e da gioco d'azzardo in capo al resistente/convenuto, che aveva indotto i Servizi a suggerire che le visite padre/figlia si svolgessero in presenza di figure terze di riferimento, quali la madre stessa, i nonni paterni o materni o, ancora, di una delle zie paterne. Nelle condizioni di separazione è inoltre prevista la possibilità di modifica ed ampliamento delle tempistiche e modalità delle visite in base alle indicazioni dei Servizi, cosa non avvenuta nemmeno nel corso del procedimento di monitoraggio avanti al G.T. ex art. 337 c.c. (doc. 10), archiviato nel 2019. Al contrario è stato nel tempo abbandonato l'incontro padre-figlia infra-settimanale. La ricorrente ha chiesto siano mantenute le modalità delle visite (peraltro la figlia è parsa molto legata alla nonna paterna) con l'eliminazione della previsione dell'incontro infrasettimanale.
Lamenta, inoltre, l'irregolare adempimento agli obblighi contributivi.
1) In punto status.
Decorsi i termini di legge dalla comparizione delle parti avanti al Presidente nel procedimento di separazione (24.05.2017) e dalla pronuncia della relativa sentenza a conclusioni congiunte (pubblicata il 4.06.2018 e passata in giudicato), senza che mai sia intervenuta la conciliazione, sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione degli
3 effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in SAN VA OT il 28/06/2008 tra , e regolarmente trascritto nei Parte_1 CP_1
registri di stato civile del Comune di SAN VA OT (anno 2008, parte seconda, serie A, n. 25).
2) Affido, residenza prevalente e visite della figlia minore Persona_2
Come anticipato, la stessa ricorrente, rimessa in ruolo la causa, ha modificato le proprie conclusioni in punto affido anche alla luce di differenti visioni tra le parti relative all'imminente iscrizione scolastica della figlia.
Giova sin d'ora evidenziare che le problematiche di dipendenza del resistente/convenuto, lamentate dalla ricorrente in sede di separazione, avevano avuto in quella sede un'evoluzione favorevole come da relazioni del (doc. 11), tanto che le Pt_2 parti avevano concluso congiuntamente per l'affido condiviso. Del resto in tal senso la ricorrente si era espressa inizialmente anche nel presente procedimento: le mutate istanze non sono legate a tali aspetti, bensì ad una sostanziale scarsa attenzione del padre nei riguardi delle aspirazioni, esigenze e necessità, anche materiali, della figlia.
L'ascolto della minore è stato significativo: è emerso soprattutto il dispiacere della ragazza per il fatto che il padre non ha più organizzato, da circa due anni, incontri tra lei ed il fratellino, nato da successiva relazione paterna, poi conclusasi. Al riguardo ha ricordato le proprie difficoltà – era una bambina di nove anni – ad accettare la nascita del fratello a poco tempo dalla crisi tra i genitori;
malgrado ciò si era poi affezionata molto al bambino, per poi subirne da due anni a questa parte il distacco. Ha lamentato scarse iniziative del padre in occasione delle visite con lui, per lo più trascorse presso l'abitazione della nonna paterna, cui pure è molto legata. ha affermato con Per_1
decisione la propria volontà – peraltro conforme anche ai suggerimenti degli attuali insegnanti – di iscriversi per il prossimo anno scolastico al liceo linguistico. Ha riferito della palese scontentezza del padre, dettata dalla prospettiva di doverla mantenere sino all'università, tanto da consigliarle l'iscrizione presso un istituto alberghiero.
Va inoltre dato atto dell'irregolarità nei pagamenti per il mantenimento e le spese della figlia da parte del resistente/convenuto, come allegato dalla ricorrente.
Da quanto complessivamente emerso non si ritiene sussistano i presupposti per disporre sin d'ora l'affido rafforzato della minore alla madre, anche in ragione delle mutate conclusioni assunte dalla ricorrente unicamente in concomitanza con le diverse vedute dei genitori in ordine all'iscrizione scolastica di ossia in relazione ad una Per_1
4 tematica specifica, senza che peraltro siano state allegate pregresse difficoltà nella gestione della vita della minore per gli aspetti scolastici, sanitari o extrascolastici, dovute ad atteggiamenti ostativi del padre. Sono comunque emerse condotte di insensibilità e trascuranza del padre rispetto ai sentimenti ed alle aspirazioni della figlia, oltre che inadempimenti nel contribuire al suo mantenimento, elementi che contrastano con il permanere dell'affido condiviso.
Va quindi disposto l'affido esclusivo di lla madre. Per_1
Considerato che la problematica relativa all'iscrizione scolastica della minore, verosimilmente potrebbe porre per il futuro in contrasto i genitori su altre scelte relative al percorso di studi, alle offerte formative (inclusi eventuali viaggi all'estero proposti da ogni tipo di scuola, e, a maggior ragione, nei licei ad indirizzo linguistico), va attribuita alla sola madre, che ha dimostrato di saper cogliere le esigenze, le inclinazioni e le aspirazioni della figlia, le decisioni non solo riguardo all'iscrizione di presso il Per_1
liceo per il prossimo anno scolastico (2025/2026), ma anche in relazione a tutte le future decisioni relative al percorso di studi della minore (inclusa iscrizione in eventuale altra scuola) ed ai consensi per le attività organizzate dalle scuole. Va anche precisato – posta la sussistenza di contrasti interpretativi sul punto – che l'affido esclusivo alla madre comporta che la stessa potrà da sola, a prescindere dal consenso paterno, procedere a quanto necessario per il rinnovo dei documenti della minore validi per l'espatrio.
Va naturalmente confermata la prevalente residenza di resso la madre. Per_1
La ricorrente chiede di mantenere la modalità prudenziale in essere delle visite padre- figlia (presenza della nonna o delle zie), evidenziando come all'esito del procedimento di monitoraggio avanti al G.T. ex art. 337 c.c. (doc. 10), archiviato nel 2019, non sono state date indicazioni per diverse modalità di incontro, che si sono mantenute inalterate nel tempo, fatto salvo che per il progressivo venir meno dell'incontro infrasettimanale.
Appare opportuno – in accoglimento dell'istanza della ricorrente – mantenere le modalità in atto – recependo anche sul piano formale il venir meno dell'incontro infrasettimanale, come già disposto nei provvedimenti temporanei ed urgenti.
Resta fermo che dovrà tenersi conto degli impegni scolastici ed extrascolastici di e salvi diversi accordi tra le parti. Per_1
3) Mantenimento della minore.
Sul piano economico deve darsi atto, come precisato dalla stessa ricorrente, che ella percepisce una retribuzione di circa 1.200,00 euro mensili ed è proprietaria di quella che
5 era l'abitazione familiare, per la quale versa tuttora una rata di mutuo pari ad euro
487,00 mensili. Si è comunque trasferita a vivere con la figlia presso il compagno, nella casa di lui, ed ha locato la casa di proprietà, percependo un canone di 600,00 euro mensili. Ha peraltro in corso un finanziamento per l'acquisto dell'auto.
Dalla documentazione prodotta relativa alle informazioni tratte da ” Parte_3 sull'occupazione del resistente consta come egli cambi con una certa frequenza datore di lavoro, con contratti a tempo determinato ed a tempo pieno della durata, ciascuno, di alcuni mesi, da cui si desume, comunque, una sostanziale continuità nei periodi di occupazione. Per altro verso la ricorrente allega che il resistente non sostiene spese di alloggio, in quanto vive presso la madre, circostanza confermata dal fatto che le visite della figlia con il padre avvengono pressoché sempre proprio a casa della nonna paterna.
Appare congro sul piano economico riconoscere quale contributo al mantenimento della figlia dovuto dal padre alla madre la somma di euro 350,00, oltre rivalutazione ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese. Quanto alla partecipazione alle spese straordinarie/accessorie, come definite dal Protocollo in uso presso il Tribunale di
Verona, il Collegio ritiene inopportuno dare ingresso al meccanismo dell'anticipo mensile e del conguaglio finale annuo, che non pare avere sortito sino ad ora effetti favorevoli alla ricorrente, e sostituirlo con la partecipazione alle spese 50%, come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona, da intendersi qui richiamato sul punto.
L'assegno unico ed universale per la figlia va percepito integralmente dalla madre, anche quale conseguenza ex lege dell'affido esclusivo.
4) Spese di lite.
Venendo, ora, alle spese di lite, considerata la natura neutra della pronuncia sullo status, va riconosciuta, per il resto, la soccombenza del resistente/convenuto. Sussistono quindi i presupposti per operare la parziale compensazione per 1/4, e per disporre la condanna del resistente/convenuto alla refusione delle spese di lite residue (per 1 3/4) della ricorrente, liquidate come in dispositivo secondo i parametri vigenti e tenuto conto dell'attività limitata svota in sede istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in SAN VA OT il 28/06/2008 tra Pt_1
6 , e regolarmente trascritto nei registri di stato Pt_1 CP_1
civile del Comune di SAN VA OT (anno 2008, parte seconda, serie A, n. 25);
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di SAN VA OT perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) affida la figlia minore nata il [...], in [...] esclusiva alla Persona_2
madre, che potrà assumere da sola (a prescindere dal consenso del padre) anche tutte le decisioni relative al futuro percorso scolastico della figlia, inclusa l'iscrizione al liceo linguistico per l'anno 2025/2026, oltre che le decisioni ed i consensi relative alle attività organizzate dalla scuola, inclusi i viaggi all'estero.
Si precisa che la madre, affidataria in via esclusiva, potrà procedere da sola (a prescindere dal consenso paterno) al rinnovo dei documenti della figlia validi per l'espatrio;
4) dispone che le visite padre-figlia, in continuità con quanto disposto in sede di separazione, avvengano alla presenza della madre e/o dei nonni materni/paterni e/o di una delle sorelle del signor , secondo le seguenti tempistiche: CP_1
a fine settimana alternati, l'intera giornata del sabato o della domenica, con rientro presso il domicilio materno. Dovranno essere considerati gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore. Tale modalità di visita verrà seguita anche nei periodi di vacanze natalizie, pasquali ed estive, fatta eccezione per due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo in modo che la madre possa trascorrere con la figlia le vacanze estive, che verranno comunicate entro il 30 aprile di ogni anno. Sono salvi diversi accordi tra le parti.
5) Pone a carico di l'obbligo di versare a , entro il CP_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 350,00 (espressa all'attualità), quale contributo al mantenimento della figlia con rivalutazione ISTAT a Per_1
decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, oltre al 50% delle spese accessorie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona;
6) assegno unico ed universale per la figlia er intero alla madre/ricorrente; Per_1
7) previa compensazione per 1/4, condanna il convenuto/resistente al pagamento alla ricorrente della quota residua delle spese di lite (3/4), liquidata (al netto
7 della compensazione) in euro 3.945,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre iva e cpa come per legge.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2024.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
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