Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00033/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00387/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 387 del 2025, proposto da
- IN IT, rappresentata e difesa in giudizio dall’avvocato Guido Marone, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso in giudizio ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato, in Potenza, al corso XVIII Agosto 1860, n. 46;
per l'ottemperanza
- alla sentenza n. 846/2024 del Tribunale di Potenza, sezione lavoro, pubblicata in data 20 novembre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026, il Consigliere avv. BE PI; Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente agisce in virtù del disposto dell’art. 112, n. 2, lett. c ) del codice del processo amministrativo, proponendo azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza in epigrafe.
1.1. In particolare, in punto di fatto emerge quanto segue:
- con la decisione azionata il Tribunale di Potenza, sezione lavoro, ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a mettere a disposizione della ricorrente, mediante l'accredito sulla c.d. carta elettronica del docente, l'importo di € 500 per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 2500,00
- la sentenza è stata notificata al competente Ministero in data 24 aprile 2025;
- l’Amministrazione intimata non ha successivamente adempiuto al precetto giurisdizionale con riguardo alle statuizioni qui azionate.
- parte ricorrente ha quindi dato corso al presente ricorso in ottemperanza per conseguire l’attuazione del titolo, con la fissazione di un termine per l’esecuzione, la fissazione di penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.
2. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con atto di stile e depositando documentazione.
3. Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026 l’affare è transitato in decisione.
4. In rito, il Collegio osserva che risulta rispettato il termine di cui all’art. 114 cod. proc. amm.. È, altresì, decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, n. 1, del D.L. n. 669/1996. È stata allegata l’attestazione del 18 giugno 2025 relativa al passaggio in giudicato della sentenza.
5. Nel merito, il ricorso è fondato. L’inerzia dell’Ente intimato configura palese violazione dell’obbligo di conformarsi a quanto deciso dal Giudice ordinario.
6. Va dunque dichiarato l’obbligo del Ministero resistente di dare esatta ed integrale esecuzione a quanto disposto nella sentenza in epigrafe in favore della sola parte ricorrente, provvedendo al pagamento delle somme a essa spettanti in virtù di detto titolo, detratto quanto già eventualmente già corrisposto. L’Ente intimato dovrà provvedere a quanto innanzi entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriormente avvenuta
6.1. Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina commissario ad acta il Prefetto di Roma o un funzionario delegato, il quale provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione della suindicata sentenza. Le spese per l’eventuale funzione commissariale, esigibili all’esito del suo svolgimento, sono poste a carico del Ministero intimato e vengono liquidate nella somma complessiva di seguito stabilita.
6.2. Ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e ), cod. proc. amm., non è iniqua e va pertanto disposta la corresponsione di una penalità di mora, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo.
7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
In relazione a tale ultimo profilo, il Collegio ritiene di dover precisare che in dette spese di lite rientrano, in modo omnicomprensivo, le spese accessorie, ovverosia le spese, diritti e gli onorari relativi ad atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l’effetto: a ) dichiara l’obbligo del Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza; b ) per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Prefetto di Roma, o suo delegato, che provvederà nei sensi di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza; c ) pone a carico di parte resistente il compenso da corrispondere al commissario ad acta per l’espletamento dell’incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutoria; d ) determina in € 300,00 l’importo da corrispondere al predetto commissario ad acta ;
- condanna il Ministero dell’istruzione e del merito alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole forfettariamente e complessivamente in € 1000,00, oltre accessori di legge, se dovuti con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026, coll'intervento dei magistrati:
EF LE, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
BE PI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE PI | EF LE |
IL SEGRETARIO