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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/10/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 410/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 127-ter C.P.C.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. BIANZANI LARA, l'avv. MICELI WALTER, l'avv. RINALDI GIOVANNI, l'avv.
GANCI FABIO
- RICORRENTE contro
in persona del Controparte_1 Controparte_2
in persona del Controparte_3 CP_4
Generale pro tempore
in persona del Dirigente pro tempore Controparte_5 tutti costituiti con la dott.ssa , il dott. , la CP_6 Controparte_7 dott.ssa , la dott.ssa , la dott.ssa , la dott.ssa Controparte_8 CP_9 CP_10
ex art. 417-bis c.p.c. CP_11
- RESISTENTI
Oggetto: Retribuzione professionale docenti All'udienza ex art. 127-ter c.p.c. i procuratori della parte ricorrente concludevano come da proprie note scritte richiamando giurisprudenza a sostegno.
Ragioni di fatto e di diritto.
1. Con ricorso depositato in data 20.02.2025 ha adito l'intestato Tribunale deducendo: Parte_1
a) di essere, al momento dell'instaurazione del presente giudizio, docente a tempo determinato in servizio sino al 30.06.2025 presso la scuola primaria “don Michele Simoni” di Manerba del Garda
(BS);
b) di aver prestato, in forza di un contratto di insegnamento a tempo determinato, una supplenza breve ad orario completo di cattedra nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, effettuata dal 30.11.2020 al
08.06.2021 per centonovantuno giorni complessivi, presso la scuola primaria “Alessandro Manzoni” di
NO (MI) (doc. 1);
c) che le mansioni espletate non erano in alcun modo distinguibili da quelle compiute dai docenti assunti a tempo indeterminato o da quelle compiute dai docenti assunti a tempo determinato per l'intera durata dell'anno oppure fino al termine delle attività didattiche, ma, al contrario, avevano garantito l'esecuzione di una prestazione professionale del tutto equivalente a quella fornita dai docenti di ruolo;
d) di non aver tuttavia mai percepito, in relazione al periodo di cui alla precedente lett. b), la retribuzione professionale docenti (doc. 2), introdotta dal CCNL Scuola del 15.03.2001 con le modalità applicative previste dall'art. 25 CCNI del 31.08.1999, allo scopo esplicito di valorizzare professionalmente la funzione di docente, senza distinzione tra categorie di lavoratori;
e) che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (docc. 5, 6: Cass. ordinanze nn. 20015/2018
e 6293/2020) la retribuzione professionale docenti, facente parte degli emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva, aveva natura fissa e continuativa non collegata alle particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa;
f) che, in violazione del principio di non discriminazione retributiva tra lavoratori precari e lavoratori immessi in ruolo (Cass. SS. UU. Civ. sent. n. 22762/2022, Cass. Sez. Lav. sent. nn. 33138/2019,
33139/2019, 33140/2019, 34546/2019, Cass. Sez. VI sent. n. 27022/2021), l'art. 7 del CCNL Scuola del 15.03.2001 – richiamando l'art. 25 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo Comparto scuola sottoscritto in data 31.08.1999 – in maniera illegittima aveva escluso dal diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti coloro i quali avessero prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee discontinue e non annuali, riservandone l'attribuzione ai soli
Pag. 2 di 6 docenti assunti a tempo indeterminato ed ai soli docenti a termine assunti per l'intera durata dell'anno scolastico o, in alternativa, sino al termine delle attività didattiche;
g) che il richiamo alla normativa del 1999 compiuto dalla disciplina contrattuale del 2001 aveva l'esclusiva finalità di individuare le modalità di calcolo e corresponsione delle somme, pure nelle ipotesi di periodi di servizio inferiori al mese, senza limitare il novero dei destinatari delle medesime ed in particolare senza escludere i docenti assunti per supplenze brevi e saltuarie (ossia non annuali), differentemente da quanto sostenuto dall'amministrazione scolastica secondo la quale la retribuzione professionale docenti sarebbe stata incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata;
h) che, in ogni caso, la lettura restrittiva della disciplina, in assenza di ragioni oggettive che giustificassero una diversità di trattamento tra docenti in base alla natura del contratto sottoscritto, si poneva in contrasto con il principio di non discriminazione dei lavoratori assunti a tempo determinato, di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CEE, direttamente applicabile, come correttamente rilevato da Cass. ord. n. 6293/2020;
i) che, pertanto, il rifiuto opposto dal resistente a corrispondergli la richiesta retribuzione CP_1 fosse fondato su un'errata, infondata ed inconferente interpretazione del combinato disposto degli artt.
7 CCNL 15.03.2021 e 25 CCNI 31.08.1999, specialmente alla luce del fatto che quest'ultima previsione contrattuale ammetteva la liquidazione del compenso in parola pure per periodi di servizio inferiori al mese;
l) che l'ammontare della retribuzione professionale docenti era pari ad un importo mensile – da riproporzionare, ai sensi dell'art. 25, commi 4 e 5, CCNI 31 agosto 1999, in base ai giorni di servizio effettivamente prestati – di euro 164,00 sino al 28.02.2018, di euro 174,50 dal 01.03.2018 al
31.12.2021 e di euro 184,50 dal 01.01.2022;
m) di aver quindi maturato nei confronti del convenuto, per il periodo lavorativo indicato CP_1 alla precedente lett. b), un credito retributivo totale pari ad € 1.111,62, oltre interessi e rivalutazione.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere la corresponsione delle retribuzioni professionali maturate e mai percepite durante il servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica nell'a.s. 2020/2021, come dettagliato nell'atto introduttivo del giudizio, e, conseguentemente, di condannare il convenuto al versamento dell'importo CP_1 pari ad euro 1.111,62 – o del diverso importo ritenuto di giustizia – a titolo di retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 CCNL 15.03.2001, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese di giudizio, dei compensi e delle spese generali, oltre accessori, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2. Ritualmente costituitosi, il ha rilevato: Controparte_1
Pag. 3 di 6 a) che lo stato matricolare del ricorrente (doc. 3) confermava appieno la prestazione del servizio di supplenza espletato nel corso dell'a.s. 2020/2021, come esposto nell'atto introduttivo;
b) che, in punto di diritto, la contrattazione collettiva vigente non riconosceva il diritto alla retribuzione professionale docente agli insegnanti assunti per supplenze brevi e saltuarie in considerazione sia del contenuto effettivo delle mansioni da costoro svolte in concreto sia delle obiettive differenze intercorrenti tra questa tipologia di supplenze e le supplenze caratterizzate da maggior stabilità sia per la minor qualificazione professionale richiesta al supplente occasionale;
c) che le disposizioni contrattuali collettive contestate da controparte si limitassero a graduare, all'interno della medesima categoria dei docenti supplenti, la misura degli emolumenti in funzione della tipologia di supplenza, senza arrecare alcuna discriminazione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato.
Ha pertanto chiesto, in principalità, il rigetto del ricorso, sostenendo l'illegittimità e l'infondatezza delle ragioni avversarie, sulla base di una lettura congiunta degli artt. 7 CCNL 15.03.2001, 25 CCNI
31.08.1999 e 4 legge n. 142/1999, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Ha comunque eccepito l'eccessivo ammontare della pretesa attorea ed ha quindi chiesto, in caso di condanna, la rideterminazione della somma dovuta in ragione del periodo di servizio effettivamente prestato dal ricorrente, così come previsto anche per i docenti assunti a tempo indeterminato dall'art. 39, comma 10, CCNL Comparto Scuola 2007.
3. Pacifici i servizi svolti dal ricorrente, questi ha agito in giudizio per ottenere il pagamento da parte del Professionale Docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL 15.03.2001 per il Controparte_12 personale del comparto della scuola che, al comma 1, dispone: “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”; al comma 3, inoltre, è previsto: “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”.
La disposizione da ultimo menzionata, dopo aver individuato al comma 1 i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplina le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo al comma 4 che lo stesso deve essere erogato “in ragione di
Pag. 4 di 6 tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”, precisando, poi, al comma 5 che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e concludendo, al comma 8, che
“nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra
e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto”.
3.1. Sulla base di tali premesse, si ritiene che vada senz'altro riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti con specifico riferimento ai servizi dallo stesso prestati nel periodo in esame e ciò sulla base di una interpretazione della disposizione collettiva conforme al principio inderogabile di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro, che vieta qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato.
Al riguardo, appare sufficiente richiamare quanto già osservato dalla Suprema Corte laddove, in termini del tutto condivisibili, ha affermato che “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la 'retribuzione professionale docenti' a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta – alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
'modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999' deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass., sez. lav., sent. 27.7.2018, n. 20015).
Secondo tale sentenza, una volta escluse significative differenziazioni nell'attività propria degli assunti a tempo determinato rispetto a quella del personale di ruolo, il principio di non discriminazione di origine comunitaria deve guidare nell'interpretazione della disposizione del CCNL 2001 e condurre a ritenere che le parti sociali, laddove hanno previsto la retribuzione professionale docenti, hanno inteso attribuirla al “personale docente ed educativo” senza differenziazione alcuna, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999.
4. Tali principi sono del tutto condivisibili con conseguente riconoscimento in capo al ricorrente del diritto alla corresponsione in suo favore della retribuzione professionale docente per il periodo in cui,
Pag. 5 di 6 nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, risulta aver svolto una supplenza breve per complessivi 191 giorni ad orario completo di cattedra.
L'importo della detta retribuzione maturato dal ricorrente risulta pari, perciò, alla complessiva somma di euro 1.111,62,
▪ € 174,50 (importo mensile RPD): 30 giorni = € 5,8166, arrotondato ad € 5,82 (importo giornaliero
RPD);
▪ € 5,82 x 191 giorni ad orario completo di cattedra = € 1.111,62, così come da conteggi allegati al ricorso (doc.7) e non oggetto di specifica contestazione da parte del convenuto. CP_1
A tale somma vanno aggiunti la rivalutazione e gli interessi legali dal dovuto al saldo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto del valore della causa, dell'attività espletata e della serialità del contenzioso, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta la retribuzione professionale maturata nell'anno scolastico 2020/2021, per l'ammontare di € 1.111,62 oltre accessori come da motivazione e condanna parte convenuta a corrisponderle tale somma;
2) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, 2.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Chiara Desenzani
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 127-ter C.P.C.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. BIANZANI LARA, l'avv. MICELI WALTER, l'avv. RINALDI GIOVANNI, l'avv.
GANCI FABIO
- RICORRENTE contro
in persona del Controparte_1 Controparte_2
in persona del Controparte_3 CP_4
Generale pro tempore
in persona del Dirigente pro tempore Controparte_5 tutti costituiti con la dott.ssa , il dott. , la CP_6 Controparte_7 dott.ssa , la dott.ssa , la dott.ssa , la dott.ssa Controparte_8 CP_9 CP_10
ex art. 417-bis c.p.c. CP_11
- RESISTENTI
Oggetto: Retribuzione professionale docenti All'udienza ex art. 127-ter c.p.c. i procuratori della parte ricorrente concludevano come da proprie note scritte richiamando giurisprudenza a sostegno.
Ragioni di fatto e di diritto.
1. Con ricorso depositato in data 20.02.2025 ha adito l'intestato Tribunale deducendo: Parte_1
a) di essere, al momento dell'instaurazione del presente giudizio, docente a tempo determinato in servizio sino al 30.06.2025 presso la scuola primaria “don Michele Simoni” di Manerba del Garda
(BS);
b) di aver prestato, in forza di un contratto di insegnamento a tempo determinato, una supplenza breve ad orario completo di cattedra nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, effettuata dal 30.11.2020 al
08.06.2021 per centonovantuno giorni complessivi, presso la scuola primaria “Alessandro Manzoni” di
NO (MI) (doc. 1);
c) che le mansioni espletate non erano in alcun modo distinguibili da quelle compiute dai docenti assunti a tempo indeterminato o da quelle compiute dai docenti assunti a tempo determinato per l'intera durata dell'anno oppure fino al termine delle attività didattiche, ma, al contrario, avevano garantito l'esecuzione di una prestazione professionale del tutto equivalente a quella fornita dai docenti di ruolo;
d) di non aver tuttavia mai percepito, in relazione al periodo di cui alla precedente lett. b), la retribuzione professionale docenti (doc. 2), introdotta dal CCNL Scuola del 15.03.2001 con le modalità applicative previste dall'art. 25 CCNI del 31.08.1999, allo scopo esplicito di valorizzare professionalmente la funzione di docente, senza distinzione tra categorie di lavoratori;
e) che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (docc. 5, 6: Cass. ordinanze nn. 20015/2018
e 6293/2020) la retribuzione professionale docenti, facente parte degli emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva, aveva natura fissa e continuativa non collegata alle particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa;
f) che, in violazione del principio di non discriminazione retributiva tra lavoratori precari e lavoratori immessi in ruolo (Cass. SS. UU. Civ. sent. n. 22762/2022, Cass. Sez. Lav. sent. nn. 33138/2019,
33139/2019, 33140/2019, 34546/2019, Cass. Sez. VI sent. n. 27022/2021), l'art. 7 del CCNL Scuola del 15.03.2001 – richiamando l'art. 25 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo Comparto scuola sottoscritto in data 31.08.1999 – in maniera illegittima aveva escluso dal diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti coloro i quali avessero prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee discontinue e non annuali, riservandone l'attribuzione ai soli
Pag. 2 di 6 docenti assunti a tempo indeterminato ed ai soli docenti a termine assunti per l'intera durata dell'anno scolastico o, in alternativa, sino al termine delle attività didattiche;
g) che il richiamo alla normativa del 1999 compiuto dalla disciplina contrattuale del 2001 aveva l'esclusiva finalità di individuare le modalità di calcolo e corresponsione delle somme, pure nelle ipotesi di periodi di servizio inferiori al mese, senza limitare il novero dei destinatari delle medesime ed in particolare senza escludere i docenti assunti per supplenze brevi e saltuarie (ossia non annuali), differentemente da quanto sostenuto dall'amministrazione scolastica secondo la quale la retribuzione professionale docenti sarebbe stata incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata;
h) che, in ogni caso, la lettura restrittiva della disciplina, in assenza di ragioni oggettive che giustificassero una diversità di trattamento tra docenti in base alla natura del contratto sottoscritto, si poneva in contrasto con il principio di non discriminazione dei lavoratori assunti a tempo determinato, di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CEE, direttamente applicabile, come correttamente rilevato da Cass. ord. n. 6293/2020;
i) che, pertanto, il rifiuto opposto dal resistente a corrispondergli la richiesta retribuzione CP_1 fosse fondato su un'errata, infondata ed inconferente interpretazione del combinato disposto degli artt.
7 CCNL 15.03.2021 e 25 CCNI 31.08.1999, specialmente alla luce del fatto che quest'ultima previsione contrattuale ammetteva la liquidazione del compenso in parola pure per periodi di servizio inferiori al mese;
l) che l'ammontare della retribuzione professionale docenti era pari ad un importo mensile – da riproporzionare, ai sensi dell'art. 25, commi 4 e 5, CCNI 31 agosto 1999, in base ai giorni di servizio effettivamente prestati – di euro 164,00 sino al 28.02.2018, di euro 174,50 dal 01.03.2018 al
31.12.2021 e di euro 184,50 dal 01.01.2022;
m) di aver quindi maturato nei confronti del convenuto, per il periodo lavorativo indicato CP_1 alla precedente lett. b), un credito retributivo totale pari ad € 1.111,62, oltre interessi e rivalutazione.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere la corresponsione delle retribuzioni professionali maturate e mai percepite durante il servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica nell'a.s. 2020/2021, come dettagliato nell'atto introduttivo del giudizio, e, conseguentemente, di condannare il convenuto al versamento dell'importo CP_1 pari ad euro 1.111,62 – o del diverso importo ritenuto di giustizia – a titolo di retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 CCNL 15.03.2001, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese di giudizio, dei compensi e delle spese generali, oltre accessori, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2. Ritualmente costituitosi, il ha rilevato: Controparte_1
Pag. 3 di 6 a) che lo stato matricolare del ricorrente (doc. 3) confermava appieno la prestazione del servizio di supplenza espletato nel corso dell'a.s. 2020/2021, come esposto nell'atto introduttivo;
b) che, in punto di diritto, la contrattazione collettiva vigente non riconosceva il diritto alla retribuzione professionale docente agli insegnanti assunti per supplenze brevi e saltuarie in considerazione sia del contenuto effettivo delle mansioni da costoro svolte in concreto sia delle obiettive differenze intercorrenti tra questa tipologia di supplenze e le supplenze caratterizzate da maggior stabilità sia per la minor qualificazione professionale richiesta al supplente occasionale;
c) che le disposizioni contrattuali collettive contestate da controparte si limitassero a graduare, all'interno della medesima categoria dei docenti supplenti, la misura degli emolumenti in funzione della tipologia di supplenza, senza arrecare alcuna discriminazione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato.
Ha pertanto chiesto, in principalità, il rigetto del ricorso, sostenendo l'illegittimità e l'infondatezza delle ragioni avversarie, sulla base di una lettura congiunta degli artt. 7 CCNL 15.03.2001, 25 CCNI
31.08.1999 e 4 legge n. 142/1999, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Ha comunque eccepito l'eccessivo ammontare della pretesa attorea ed ha quindi chiesto, in caso di condanna, la rideterminazione della somma dovuta in ragione del periodo di servizio effettivamente prestato dal ricorrente, così come previsto anche per i docenti assunti a tempo indeterminato dall'art. 39, comma 10, CCNL Comparto Scuola 2007.
3. Pacifici i servizi svolti dal ricorrente, questi ha agito in giudizio per ottenere il pagamento da parte del Professionale Docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL 15.03.2001 per il Controparte_12 personale del comparto della scuola che, al comma 1, dispone: “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”; al comma 3, inoltre, è previsto: “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”.
La disposizione da ultimo menzionata, dopo aver individuato al comma 1 i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplina le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo al comma 4 che lo stesso deve essere erogato “in ragione di
Pag. 4 di 6 tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”, precisando, poi, al comma 5 che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e concludendo, al comma 8, che
“nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra
e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto”.
3.1. Sulla base di tali premesse, si ritiene che vada senz'altro riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti con specifico riferimento ai servizi dallo stesso prestati nel periodo in esame e ciò sulla base di una interpretazione della disposizione collettiva conforme al principio inderogabile di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro, che vieta qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato.
Al riguardo, appare sufficiente richiamare quanto già osservato dalla Suprema Corte laddove, in termini del tutto condivisibili, ha affermato che “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la 'retribuzione professionale docenti' a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta – alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
'modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999' deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass., sez. lav., sent. 27.7.2018, n. 20015).
Secondo tale sentenza, una volta escluse significative differenziazioni nell'attività propria degli assunti a tempo determinato rispetto a quella del personale di ruolo, il principio di non discriminazione di origine comunitaria deve guidare nell'interpretazione della disposizione del CCNL 2001 e condurre a ritenere che le parti sociali, laddove hanno previsto la retribuzione professionale docenti, hanno inteso attribuirla al “personale docente ed educativo” senza differenziazione alcuna, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999.
4. Tali principi sono del tutto condivisibili con conseguente riconoscimento in capo al ricorrente del diritto alla corresponsione in suo favore della retribuzione professionale docente per il periodo in cui,
Pag. 5 di 6 nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, risulta aver svolto una supplenza breve per complessivi 191 giorni ad orario completo di cattedra.
L'importo della detta retribuzione maturato dal ricorrente risulta pari, perciò, alla complessiva somma di euro 1.111,62,
▪ € 174,50 (importo mensile RPD): 30 giorni = € 5,8166, arrotondato ad € 5,82 (importo giornaliero
RPD);
▪ € 5,82 x 191 giorni ad orario completo di cattedra = € 1.111,62, così come da conteggi allegati al ricorso (doc.7) e non oggetto di specifica contestazione da parte del convenuto. CP_1
A tale somma vanno aggiunti la rivalutazione e gli interessi legali dal dovuto al saldo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto del valore della causa, dell'attività espletata e della serialità del contenzioso, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta la retribuzione professionale maturata nell'anno scolastico 2020/2021, per l'ammontare di € 1.111,62 oltre accessori come da motivazione e condanna parte convenuta a corrisponderle tale somma;
2) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, 2.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Chiara Desenzani
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