Art. 5.
Le promozioni degli insegnanti negli Istituti governativi dei sordomuti dei gradi 10° e 9° hanno luogo, rispettivamente, dopo tre anni di permanenza nel grado 11° e cinque nel grado 10°. Esse sono effettuate per anzianita' e sono disposte con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Le promozioni degli insegnanti negli Istituti governativi dei sordomuti dei gradi 10° e 9° hanno luogo, rispettivamente, dopo tre anni di permanenza nel grado 11° e cinque nel grado 10°. Esse sono effettuate per anzianita' e sono disposte con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.