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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/11/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2839 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in VIA IV NOVEMBRE 18 82016 MONTESARCHIO presso lo studio dell'Avv.ANTONELLA SAVIGNANO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. CP_1
RE AN, ed elettivamente domiciliato\a in VIA F. FLORA 76 BENEVENTO
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 27/06/2024 Parte_1 conveniva in giudizio l' esponendo di aver subito, nello CP_1 svolgimento di attività lavorativa, un infortunio in data 19/08/2016 mentre tagliava la legna con un motosega;
che presentava domanda amministrativa e otteneva il riconoscimento di postumi al 16% e costituzione di rendita a decorrere dal 07/11/2016; che, a seguito di opposizione, l' riconosceva postumi al 18%; che in data CP_1
07/07/2021, in sede di revisione, l' riduceva i postumi al 10% e CP_1 cessava la rendita, quindi, a seguito di opposizione, rideterminava i postumi all'11%; che i postumi dell'infortunio erano da quantifcarsi almeno nel 16%. Concludeva chiedendo “- accertare e dichiarare che la ricorrente in
1 data 19/08/2016 subiva un infortunio lavorativo con le modalità descritte al capitolo 2 del presente ricorso;
- accertare e dichiarare che la ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta, sin dalla data dell'infortunio, un grado di inabilità pari almeno al 16%;
- per l'effetto condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, alla corresponsione della rendita da inabilità permanente nella misura del 16% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo,
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dell' Avv. Antonella Savignano, procuratore antistatario”. Regolarmente costituitasi l' si opponeva al ricorso e ne CP_1 chiedeva il rigetto. Disposta ed espletata CTU, la causa veniva decisa con sentenza depositata telematicamente. Il ricorso è fondato e dev'essere accolto. Ai sensi della L.n.38\2000 art.13, in materia di danno biologico,
“1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno CP_1 sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: (1) a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella
2 indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica.” Ciò premesso , dalla relazione redatta dal CTU è emerso che in conseguenza dell'infortunio, ha riportato “Cicatrice da Pt_1 ferita da taglio di circa 10 cm sul dorso della mano dx occorsa in occasione di lavoro con deficit del movimento di flessione del III e IV dito mano dx, limitata chiusura a pugno della mano dx nei gradi estremi e lieve deficit della forza prensile ”. Alla data della visita di revisione tenuto conto del “ Modesto deficit flessorio delle dita (III e IV) della mano dx con modesto deficit della chiusura a pugno ” e dell'“ Esito cicatriziale di grande dimensione (10 cm) del dorso della mano dx”, il CTU ha ritenuto di riconoscere, con riferimento agli esiti cicatriziali, avuto riguardo ai caratteri della cicatrice ed alla sua lunghezza, un danno biologico in misura del 3 % a fronte del 2% riconosciuto dall' . Tanto tenuto conto che nella CP_1 tabella delle menomazioni di cui al D.Lgs n° 38/2000, è prevista alla Voce 37, per le cicatrici cutanee non interessanti il volto ed il collo la valutazione fino al 5 %. Conclusivamente il CTU ha valutato il complesso menomativo in misura del 12 %, a far data Dicembre 2021 a fronte dell'11%, già riconosciuto dall'Ente. La valutazione operata dal C.T.U. va certamente condivisa in quanto intrinsecamente logica e coerente, scevra da vizi. Tanto premesso il ricorso va accolto, riconoscendosi postumi permanenti come conseguenza dell'infortunio in data 19/08/2016, del 12% a decorrere dal Dicembre 2021 con condanna dell' CP_1 al pagamento della relativa indennità in conto capitale, in eccesso rispetto all'11% già riconosciuto. Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite, atteso il minimo riconoscimento pari a un punti percentuali.
P.Q.M.
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti dell' così provvede: CP_1
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che la ha riportato postumi permanenti come conseguenza Pt_1 dell'infortunio in data 19/08/2016, del 12% a decorrere dal Dicembre 2021 con condanna dell' al pagamento della CP_1 relativa indennità in conto capitale, in eccesso rispetto all'11% già riconosciuto, oltre interessi legali da tale data e fino al soddisfo;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite
3 Così deciso in Benevento il 19.11.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2839 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in VIA IV NOVEMBRE 18 82016 MONTESARCHIO presso lo studio dell'Avv.ANTONELLA SAVIGNANO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. CP_1
RE AN, ed elettivamente domiciliato\a in VIA F. FLORA 76 BENEVENTO
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 27/06/2024 Parte_1 conveniva in giudizio l' esponendo di aver subito, nello CP_1 svolgimento di attività lavorativa, un infortunio in data 19/08/2016 mentre tagliava la legna con un motosega;
che presentava domanda amministrativa e otteneva il riconoscimento di postumi al 16% e costituzione di rendita a decorrere dal 07/11/2016; che, a seguito di opposizione, l' riconosceva postumi al 18%; che in data CP_1
07/07/2021, in sede di revisione, l' riduceva i postumi al 10% e CP_1 cessava la rendita, quindi, a seguito di opposizione, rideterminava i postumi all'11%; che i postumi dell'infortunio erano da quantifcarsi almeno nel 16%. Concludeva chiedendo “- accertare e dichiarare che la ricorrente in
1 data 19/08/2016 subiva un infortunio lavorativo con le modalità descritte al capitolo 2 del presente ricorso;
- accertare e dichiarare che la ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta, sin dalla data dell'infortunio, un grado di inabilità pari almeno al 16%;
- per l'effetto condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, alla corresponsione della rendita da inabilità permanente nella misura del 16% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo,
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dell' Avv. Antonella Savignano, procuratore antistatario”. Regolarmente costituitasi l' si opponeva al ricorso e ne CP_1 chiedeva il rigetto. Disposta ed espletata CTU, la causa veniva decisa con sentenza depositata telematicamente. Il ricorso è fondato e dev'essere accolto. Ai sensi della L.n.38\2000 art.13, in materia di danno biologico,
“1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno CP_1 sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: (1) a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella
2 indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica.” Ciò premesso , dalla relazione redatta dal CTU è emerso che in conseguenza dell'infortunio, ha riportato “Cicatrice da Pt_1 ferita da taglio di circa 10 cm sul dorso della mano dx occorsa in occasione di lavoro con deficit del movimento di flessione del III e IV dito mano dx, limitata chiusura a pugno della mano dx nei gradi estremi e lieve deficit della forza prensile ”. Alla data della visita di revisione tenuto conto del “ Modesto deficit flessorio delle dita (III e IV) della mano dx con modesto deficit della chiusura a pugno ” e dell'“ Esito cicatriziale di grande dimensione (10 cm) del dorso della mano dx”, il CTU ha ritenuto di riconoscere, con riferimento agli esiti cicatriziali, avuto riguardo ai caratteri della cicatrice ed alla sua lunghezza, un danno biologico in misura del 3 % a fronte del 2% riconosciuto dall' . Tanto tenuto conto che nella CP_1 tabella delle menomazioni di cui al D.Lgs n° 38/2000, è prevista alla Voce 37, per le cicatrici cutanee non interessanti il volto ed il collo la valutazione fino al 5 %. Conclusivamente il CTU ha valutato il complesso menomativo in misura del 12 %, a far data Dicembre 2021 a fronte dell'11%, già riconosciuto dall'Ente. La valutazione operata dal C.T.U. va certamente condivisa in quanto intrinsecamente logica e coerente, scevra da vizi. Tanto premesso il ricorso va accolto, riconoscendosi postumi permanenti come conseguenza dell'infortunio in data 19/08/2016, del 12% a decorrere dal Dicembre 2021 con condanna dell' CP_1 al pagamento della relativa indennità in conto capitale, in eccesso rispetto all'11% già riconosciuto. Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite, atteso il minimo riconoscimento pari a un punti percentuali.
P.Q.M.
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti dell' così provvede: CP_1
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che la ha riportato postumi permanenti come conseguenza Pt_1 dell'infortunio in data 19/08/2016, del 12% a decorrere dal Dicembre 2021 con condanna dell' al pagamento della CP_1 relativa indennità in conto capitale, in eccesso rispetto all'11% già riconosciuto, oltre interessi legali da tale data e fino al soddisfo;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite
3 Così deciso in Benevento il 19.11.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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