Sentenza 17 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 17/11/2023, n. 6338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6338 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/11/2023
N. 06338/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02665/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2665 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio- inadempimento della Prefettura di Napoli, Sportello Unico Immigrazione, sulla domanda di emersione dal lavoro irregolare avanzata ex art. 103, comma 1, d.l. 34/2020 in favore della ricorrente, con condanna dell’Amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2023 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato e depositato in data 8 giugno 2023, la ricorrente, cittadina della Georgia, lamenta l’illegittimità del silenzio/inadempimento serbato dalla Prefettura di Napoli sull’istanza di emersione presentata in suo favore ex art. 103, comma 1, D.L. 34/2020.
La ricorrente espone che: - in data 3 agosto 2020 la sig.ra -OMISSIS- presentava domanda di emersione dal lavoro irregolare a favore della ricorrente ex art. 103, comma 1, D.L. 34/2020; - il rapporto del lavoro, iniziato in data 23 luglio 2020, cessava in data 27 giugno 2022; - decorsi quasi tre anni dalla presentazione della richiesta, la procedura non è stata ancora conclusa con un provvedimento espresso.
Di qui la proposizione del presente ricorso con cui la ricorrente richiama la giurisprudenza che ha individuato in 180 giorni il termine del procedimento in materia di emersione e chiede venga dichiarata l’illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione in violazione dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Parte ricorrente ha depositato in giudizio memoria con cui chiede la rimessione in termini qualora il collegio ritenga tardiva l'impugnazione.
Il ricorso, come già ritenuto dalla Sezione in analoghi precedenti (cfr. sentenza n. 3847/2023) è irricevibile per tardività.
L’art. 31 c.p.a. dispone, infatti, che:
- “decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere” (comma 1);
- “L’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento” (comma 2).
Nel caso in questione, la domanda di emersione, come allegato e comprovato dalla parte ricorrente, è stata presentata in data 3 agosto 2020 mentre il presente ricorso contro il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, è stato notificato e depositato solo in data 8 giugno 2023.
Orbene, anche considerando come termine di conclusione del procedimento quello di 180 giorni, secondo l’evoluzione giurisprudenziale in materia, la domanda giudiziale in esame è stata proposta ben oltre il termine annuale contemplato nell’art. 31, comma 2, c.p.a.
Come già rilevato dalla sezione, alla luce del disposto di cui all’art. 31 c.p.a. è chiara “la voluntas normativa preordinata a temporalmente limitare l’accesso al Giudice, sanzionando con la decadenza della azione il contegno dell’istante, connotato da inerzia non meno di quello della Amministrazione” con la precisazione che “da tale decadenziale effetto processuale - naturale portato della natura del giudizio amministrativo di legittimità, anche di quello volto alla emersione del cd. silenzio inadempimento - ben possono non discendere omologhe conseguenze “estintive e/o preclusive” della sottostante pretesa sostanziale e procedimentale…”.
Né il collegio ritiene di poter accogliere la domanda di rimessione in termini formulata da parte ricorrente, considerato che, anche prima delle sentenze del Consiglio di Stato nn.3578 e 3607 del 9 maggio 2022 (poi seguite da numerose sentenze di analogo tenore), c’era già un orientamento giurisprudenziale favorevole all’ammissibilità dell’azione contro il silenzio in materia di emersione dal lavoro irregolare (cui aveva aderito anche questo Tar) per cui non sussisteva neppure una ragionevole certezza che il ricorso proposto precedentemente sarebbe stato dichiarato inammissibile, e, inoltre, per costante giurisprudenza, è possibile ritenere scusabile il mancato rispetto dei termini processuali e consentita la rimessione in termini sempre che la parte dia prova dell'immediatezza della reazione una volta superata l’oggettiva situazione preclusiva (per la natura eccezionale e la conseguente stretta interpretazione dell'istituto dell'errore scusabile cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. II, 4 ottobre 2021, n. 6623; sez. VI, 23 agosto 2021, n. 5985; sez. III, 20 ottobre 2020, n. 6344; sez. V, 23 dicembre 2020, n. 8268; id. 3 maggio 2019, n. 2864; sez. IV, 28 agosto 2018, n. 5066; sez. III, 25 gennaio 2018, n. 529; sez. V, 28 luglio 2015, n. 3710; sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3162; si veda, con riferimento all'analogo istituto del codice di procedura civile, Cass., sez. III, 11 novembre 2011, n. 23561, secondo cui “ La rimessione in termini (…) presuppone la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, tempestività da intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa ”), mentre nel caso di specie l’azione è stata proposta dopo più di un anno dalla pubblicazione dalle citate sentenze nn.3578 e 3607 del 9 maggio 2022 con cui il Consiglio di Stato ha ritenuto che per i procedimenti in materia di emersione il termine di conclusione del procedimento vada individuato in 180 giorni dall’inoltro della domanda.
Tenuto conto delle peculiari connotazioni della controversia e della perdurante inerzia della Amministrazione, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
Mara Spatuzzi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.