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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 04/07/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Salvatore Regasto, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 788 del Ruolo Generale per gli Affari COenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 5.2.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c., promossa DA (C.F./P.I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), via F. Nicotera n. 100, presso lo studio dell'avv. Salvatore Cerra, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE CONTRO (C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia COroparte_1 C.F._1
Terme (CZ), piazza della Repubblica n. 7, presso lo studio dell'avv. Francesco Amantea, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLATO NONCHE' CONTRO (C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente CP_2 P.IVA_2 domiciliata in Roma, via Jacopo da Ponte n. 49, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Donativi, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti, APPELLATA E
CONTRO
C.F./P.I. , in persona del legale rappresentante COroparte_3 P.IVA_3
p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Jacopo da Ponte n. 49, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Donativi, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti, APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1021/2020 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme il 12.11.2020 e depositata in data 19.11.2020, non notificata. CONCLUSIONI: come da note sostitutive di udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi al COroparte_1
Giudice di Pace di Lamezia Terme la nonché la Parte_1 CP_2 all'uopo deducendo: che, in data 27.6.2017, si trovava nella città di Bojano (CB), quando, in vista della partenza per gli Stati Uniti d'America prevista per il 3.7.2017, incaricava la sorella, CP_4
di recarsi presso la punto vendita sita
[...] Parte_1 CP_2 in via Cristoforo Colombo n. 64 di Lamezia Terme (CZ), al fine di spedirgli il passaporto che gli necessitava per il viaggio imminente;
che, a fronte della necessità che il documento di riconoscimento da spedire fosse recapitato nel più breve tempo possibile, il titolare della
[...]
[..
[...] proponeva alla sorella dell'attore il c.d. “servizio extralarge” di COroparte_5 CP_2 come tipologia di spedizione più consona alle esigenze del cliente, assicurando – a dire del
[...]
– che la consegna del documento de quo sarebbe avvenuta al massimo entro due giorni P_ lavorativi;
che i tempi di consegna asseritamente indicati dal titolare della Parte_1 non venivano rispettati e il documento spedito veniva recapitato solo in data 3.7.2017,
[...] costringendo l'attore ad acquistare un nuovo biglietto per il viaggio programmato al costo di euro 790,00, con partenza prevista per il successivo giorno del 4.7.2017; che l'inadempienza contrattuale della oltre che della cagionava al un Parte_1 CP_2 P_ danno complessivo, patrimoniale (determinato dall'acquisto del nuovo biglietto aereo) e non patrimoniale (per lo stress psicofisico e per la vacanza rovinata) pari ad euro 5.000,00; che, a nulla valsi gli inviti bonari a risarcirgli il danno patito, l'attore si vedeva costretto ad adire le vie giudiziarie. Sulla scorta di tali deduzioni chiedeva venisse accertato e dichiarato COroparte_1
l'inadempimento contrattuale delle società convenute, con conseguente condanna solidale delle predette al pagamento in suo favore della somma pari ad euro 5.000,00, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, con liquidazione a suo favore delle spese di processo. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la la Parte_1 quale rilevava, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda attorea per mancato avvio del procedimento di negoziazione assistita;
denunciava, inoltre, la sua carenza di legittimazione passiva, indicando nella il corriere deputato alla gestione della COroparte_3 spedizione, oltre che la mancanza di legittimazione attiva in capo al rispetto alla domanda P_ risarcitoria avanzata, essendo egli soltanto beneficiario della prestazione oggetto di un contratto di trasporto di cose stipulato tra la convenuta e la di lui Parte_1 germana, La società convenuta chiedeva, quindi, di essere autorizzata alla COroparte_4 chiamata in causa della nel merito, insisteva per il rigetto della COroparte_3 domanda avversaria in quanto infondata e non fornita di adeguato supporto probatorio o, in subordine, nell'ipotesi di accoglimento dell'azione risarcitoria, chiedeva la condanna della società al risarcimento del danno nei confronti dell'attore, il tutto con vittoria di spese, competenze CP_2
e onorari del giudizio. Si costituiva in giudizio anche la società che rilevava, in via preliminare di rito, CP_2
l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
in via preliminare di merito, invece, denunciava la sua carenza di legittimazione passiva, oltre che la carenza di legittimazione attiva in capo all'attore, non essendo intercorso tra questi e la CP_2 alcun vincolo contrattuale. Eccepiva, peraltro, l'estinzione dell'azione ex art. 1698 c.c., per
[...] non avere il denunciato il presunto evento dannoso entro il termine perentorio di otto giorni P_ dal ricevimento della res oggetto della spedizione;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, sottolineando l'inidoneità del tipo di spedizione utilizzato rispetto alle esigenze di consegna veloce del in subordine, nell'ipotesi in cui il Giudice ritenesse fondata la domanda attorea, P_ domandava che fosse dichiarata l'esclusiva responsabilità della Parte_1
oltre al concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. per non avere questi previsto una
[...] copertura assicurativa per la spedizione de quo. Infine, la società convenuta si opponeva tanto alla richiesta risarcitoria di danno non patrimoniale, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassative previste dall'art.2059 c.c., quanto a quella di ristoro del danno da vacanza rovinata, non
2 ricorrendone i presupposti, il tutto con il successo delle spese di processo. Nel corso dell'udienza di prima comparizione, il Giudice di Pace adito autorizzava la chiamata in causa della società che si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la COroparte_3 nullità della sua chiamata per indeterminatezza del petitum, avendo la Parte_1 domandato di essere autorizzata alla chiamata nei suoi confronti, senza tuttavia
[...] spiegare alcuna azione nei suoi riguardi: chiedeva, quindi, di essere estromessa dal giudizio in corso con rifusione delle spese di lite. Rilevava, anch'essa, l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita;
nel merito, eccepiva l'eventuale esclusiva responsabilità della per avere Parte_1 quest'ultima violato tanto il contratto quanto le condizioni generali di trasporto e, in particolare, l'art. 20, sottoscritte con la accettando di spedire una res inclusa COroparte_3 nell'elenco degli “oggetti non accettabili per il trasporto”. Infine, chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria o, in subordine, una limitazione nel quantum dell'eventuale obbligazione risarcitoria ex art. 1225 c.c. o comunque l'accertamento della colpa concorrente del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso ex art. 1227 c.c., con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Rinviata la causa per consentire l'esperimento del tentativo di negoziazione assistita, questa veniva istruita attraverso le produzioni documentali delle parti e mediante prova testimoniale (escussione di due testi di parte attrice). Con sentenza n. 1021/2020, depositata in data 19.11.2020, il Giudice di Pace di Lamezia Terme accoglieva la domanda attorea e condannava la al risarcimento del Parte_1 danno, liquidato ex art. 1226 c.c. in complessivi euro 2.000,00, oltre interessi legali, in favore della parte attrice;
condannava la predetta società anche al pagamento delle spese processuali. Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva Parte_1 appello avverso la predetta sentenza, lamentandone l'erroneità nella parte in cui il Giudice onorario l'aveva ritenuta responsabile per l'evento dannoso occorso, anziché rilevare la sua carenza di legittimazione passiva. Reiterava tutte le difese assunte in primo grado, le quali individuavano nel corriere l'unico soggetto responsabile di quanto accaduto. Impugnava COroparte_3 altresì il capo della sentenza che la vedeva obbligata a rifondere le spese di lite del giudizio di prime cure. Chiedendo la condanna della al pagamento delle spese processuali COroparte_3 dei due gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Si costituiva in giudizio nella fase di gravame , il quale evidenziava la circostanza COroparte_1 che, non essendo le ragioni dell'appellante in alcun modo riferite alla fondatezza del diritto risarcitorio riconosciuto dal Giudice di prime cure, quanto piuttosto esclusivamente all'individuazione del soggetto responsabile, sul punto la sentenza era da intendersi irrevocabile. Concludeva chiedendo il rigetto del gravame proposto con conferma integrale del provvedimento impugnato e con vittoria di spese e competenze del giudizio di appello. Si costituiva anche nel giudizio di appello la la quale contestava le COroparte_3 ragioni della società appellante che la volevano unica responsabile del danno patito dal P_
Quindi individuava nelle errate indicazioni fornite dal titolare della Parte_1 alla sorella dell'attore (e riferite alla tipologia di spedizione da utilizzare) la causa
[...] dell'asserito pregiudizio subito dall'attore. Domandava il rigetto dell'azione risarcitoria proposta in primo grado o, in subordine, nell'ipotesi di accoglimento, l'accertamento della concorrente condotta colposa di , sorella dell'attore, nel verificarsi dell'evento dannoso ex art. 1227 c.c. e COroparte_4
3 una limitazione nel quantum del risarcimento ex art. 1225 c.c., con vittoria delle spese di lite. Compariva in grado d'appello anche la che ribadiva la sua estraneità ai fatti di causa. CP_2
Domandava il rigetto tanto dell'appello quanto della domanda risarcitoria avanzata dal in P_ quanto infondata. COestava, in particolare, la richiesta di ristoro del danno non patrimoniale, asseritamente patito, sotto la voce di danno da vacanza rovinata. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'azione risarcitoria o, in subordine, in caso di accoglimento, che si tenesse conto del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c.; il tutto con vittoria delle spese processuali. La causa, senza espletamento di attività istruttoria, dopo un unico rinvio dovuto al carico del ruolo, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5.2.2025 svoltasi secondo il modulo processuale della trattazione scritta, con la concessione alle parti dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c. e 352 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali. MOTIVI DELLA DECISIONE L'impugnazione proposta è infondata e, pertanto, ad avviso del Tribunale, non merita di trovare accoglimento, con conseguente conferma della pronuncia di primo grado appellata. Giova premettere che l'appello rappresenta un mezzo di gravame che attribuisce al giudice il potere di ridecidere, con gli stessi poteri dell'organo che ha emesso l'atto impugnato ed attraverso una nuova verifica di tutte le questioni che questo aveva già esaminato, con una pronuncia che ha natura ed effetto sostitutivi di quella gravata. Il suo effetto devolutivo pieno, pur nei limiti del "devolutum", conferisce al giudice del riesame il medesimo potere di interpretazione delle domande e delle eccezioni, sancito nell'art. 112 cod. proc. civ., che è già stato compiuto dal precedente giudice (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8929 del 29/04/2005). In riferimento all'appello, si parla appunto di effetto devolutivo, nel senso che la causa devoluta alla cognizione del secondo giudice ha lo stesso oggetto del giudizio di primo grado. Ciò, tuttavia, nei limiti dei capi e dei punti della sentenza impugnata. L'effetto devolutivo, quindi, non è automatico: per il principio della domanda, tutte le domande ed eccezioni proposte in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello, intendendosi, in mancanza, rinunciate. Non sono ammesse domande nuove, né tantomeno sono proponibili nuove eccezioni. Quanto appena chiarito è preliminare alle considerazioni che seguono. Parte appellante, ha contestato l'erroneità della sentenza n. Parte_1
1021/2020 del Giudice di Pace di Lamezia Terme per non avere questi individuato nella
[...]
terza chiamata in primo grado, l'unico soggetto responsabile di quanto COroparte_3 accaduto e dei consequenziali danni asseritamente patiti dal P_
Le ragioni dell'appellante, quindi, non si riferiscono all'an della richiesta risarcitoria avanzata in primo grado, quanto piuttosto all'individuazione del soggetto responsabile in capo al quale allocare la relativa obbligazione risarcitoria. A riguardo, in sede di costituzione, l'appellato ha sottolineato come sul punto P_ dell'accertamento della responsabilità, non essendovi stata contestazione da parte dell'appellante, sia scesa la scure del giudicato. Orbene, tale rilievo del - che si fonda sul principio invocato in premessa, in virtù del quale P_
l'appello spiega i suoi effetti nei limiti del devoluto – non risulta essere totalmente corretto: sebbene, infatti, le ragioni dell'appellante non siano state in alcun modo riferite all'an della domanda risarcitoria, il relativo accoglimento del Giudice di Pace non può dirsi irrevocabile, dal momento che specifica contestazione è stata mossa sia dalla sia dalla CP_2 [...] sebbene in via subordinata rispetto alla richiesta principale di rigetto dell'appello CP_3
4 della Parte_1
Al riguardo va sottolineato che la Cassazione, con la recente ordinanza n. 11816/2022, ha confermato il principio delle Sezioni Unite n. 12067/2007, secondo cui le parti vittoriose in primo grado – come e – non hanno l'onere di proporre appello CP_2 COroparte_3 incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte, e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., possono limitarsi a riproporle. Dunque, siccome le contestazioni sull'an della pretesa del sono state sollevate dalle parti P_ appellate e in via subordinata soltanto nel caso di CP_2 COroparte_3 eventuale accoglimento dell'appello, le medesime dovranno essere scrutinate dal Tribunale esclusivamente nell'ipotesi di ritenuta fondatezza del gravame. Ciò detto, va sottolineato, ancora, che la in grado di appello, Parte_1 non ha proposto alcuna domanda nei confronti della essendosi limitata semplicemente CP_2
a censurare la mancata condanna di al posto dell'appellante. COroparte_3
In particolare, la società appellante, nell'impugnare la sentenza n.1021/2020 del Giudice di Pace di Lamezia Terme, ha sostenuto che il giudice di prime cure avrebbe errato nel proprio percorso motivazionale in quanto il danno subito da non sarebbe stato cagionato COroparte_1 dall'appellante ma dalla COroparte_3
Tale censura, tuttavia, è palesemente infondata e destituita di pregio giuridico ed argomentativo. Occorre premettere, sul punto, che il pregiudizio riconosciuto al non è derivato tanto dalla P_ mancata consegna del plico, arrivato a destinazione pochi giorni dopo la spedizione dello stesso, quanto piuttosto dalla circostanza che per l'attore in primo grado la ricezione di tale plico entro il termine di due giorni lavorativi aveva un'importanza essenziale, dovendo il partire per un P_ viaggio internazionale pochi giorni dopo. Dall'istruttoria orale svolta in primo grado è emersa la circostanza che aveva COroparte_4 esplicitamente richiesto alla società odierna appellante il recapito entro al massimo due giorni lavorativi (v. dichiarazioni teste verbale di udienza del 26.11.2019 fascicolo COroparte_4
d'ufficio di primo grado); di conseguenza la avrebbe dovuto Parte_1 indicare al mittente un mezzo di spedizione che garantisse il recapito del plico nel termine concordato con la cliente. COrariamente, la società appellante consigliava alla il semplice servizio “extra-large” di P_ CO
, il quale non garantiva la consegna del plico in un termine così breve come quello richiesto dall'interessata. Appare pertanto evidente che è stata la società appellante ad assumere l'obbligo di consegnare il plico in questione entro due giorni lavorativi, mancando di indicare al mittente, tuttavia, il tipo di spedizione in grado di garantire la consegna del pacco entro il suindicato breve termine. L'obbligazione di consegna del plico entro due giorni lavorativi, dunque, era stata assunta dalla società appellante e non dalla COroparte_3
Al riguardo è utile richiamare le clausole contrattuali specificamente approvate per iscritto CO dall'odierna appellante, contenute nelle Condizioni Generali di Trasporto di , tra le quali l'art. CO 16, rubricato “Responsabilità non assunte”, che prevede che “non sarà in alcun caso responsabile per ritardi verificatisi nel prelievo, trasporto o consegna, indipendentemente dalla CO causa di tale ritardo” (v. doc. 4 fascicolo primo grado ). Inoltre, va sottolineato che anche l'art. 24 delle surrichiamate Condizioni Generali di COratto escludono in modo esplicito un termine perentorio per la consegna, prevedendo che “non è
5 comunque fissato, a favore del cliente/mittente o a favore di qualsiasi altro soggetto che possa vantare un interesse nella spedizione, un termine contrattuale tassativo per la consegna”. Vi è poi che la ha consentito la spedizione di documenti che, Parte_1 ai sensi dell'art. 20 delle Condizioni Generali di COratto non poteva essere accettati e costituire oggetto di spedizione. Tale disposizione, relativa agli “oggetti non accettabili per il trasporto” prevede verbatim che “le spedizioni di cui alle presenti condizioni generali non possono contenere (…) atti e documenti che richiedessero la consegna entro un termine tassativo. Il cliente che dovesse CO utilizzare uno dei servizi per spedire quanto sopra se ne assumerà ogni conseguente rischio e responsabilità e non avrà titolo per avanzare pretesa alcuna”. E' chiaro, dunque, che sia stata la ad assumere nei confronti Parte_1 del mittente sia l'obbligo di spedizione sia l'onere di consegna del plico al destinatario nel termine di due giorni lavorativi, laddove invece nessun rapporto contrattuale è stato instaurato tra il e P_ la COroparte_3
Nel caso di specie, peraltro, il plico era stato consegnato in cinque giorni lavorativi;
tale termine può ritenersi ragionevole per una spedizione non espressa o assicurata, sicchè neanche sotto tale aspetto può rinvenirsi alcuna inadempienza contrattuale o ritardo imputabile alla
[...]
COroparte_3
La società appellante, pertanto, rimane l'unica responsabile degli obblighi da lei assunti verso il essendo l'unica ad avere assicurato la consegna del plico contenente il passaporto entro P_ massimo due giorni lavorativi. Gli obblighi assunti dalla non potranno mai estendersi alla Parte_1
la quale, come correttamente evidenziato dalla sua difesa, ha concluso COroparte_3 un diverso contratto unicamente con la società appellante (dove non era garantito un termine per la spedizione), non conosceva gli impegni assunti da quest'ultima nel primo contratto e non poteva essere considerata obbligata a consegnare il plico entro il breve termine concordato con un tipo di spedizione non espressa e non assicurata. L'unico motivo di appello proposto dalla società appellante, pertanto, è destituito di pregio argomentativo e giuridico e, conseguentemente, va disatteso. Il rigetto del motivo di appello della relativo alla carenza di Parte_1 legittimazione passiva della società appellante comporta l'inevitabile assorbimento di tutte le questioni sollevate dalla e dalla in punto di an debeatur la CP_2 COroparte_3 cui trattazione sarebbe stata necessaria, come poc'anzi illustrato, soltanto nell'ipotesi di accoglimento del gravame della parte odierna appellante. L'appello, pertanto, deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata. Le spese del giudizio di appello sono poste a carico dell'appellante in ragione della soccombenza, e vengono liquidate d'ufficio come indicato in dispositivo secondo i parametri contenuti nel D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 (valore della controversia euro 5.000,00 compensi nei valori minimi liquidati per ogni fase nel modo seguente: fase di studio della controversia, valore minimo: euro 213,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: euro 213,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: euro 426,00; fase decisionale, valore minimo: euro 426,00; compenso tabellare (valori minimi) euro 1.278,00) (sull'assenza di un obbligo di specifica motivazione nel caso di liquidazione delle spese entro i limiti tabellari v. Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2022, n. 28325: “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione
6 secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla forcella di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura”; cfr. per il merito Corte Appello Lecce, sez. II, 08/09/2023, n. 699: “Sulla quantificazione delle spese di lite, lo spazio di discrezionalità entro il quale il giudice può muoversi nell'operare la liquidazione delle spese è limitato dall'individuazione dei valori minimi contenuti nella normativa vigente, che possono eventualmente anche essere ridotti per ragioni che debbono essere oggetto di adeguata motivazione: entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto a specifica motivazione, tanto che nell'esercizio del suo potere discrezionale contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle”). Si deve dare atto, comunque, della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico dell'odierno appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma l quater, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (v. Cass. ord. 13.5.2014 n. 10306; cfr. Cass. sez. un. 18.2.2014 n. 3774; Cass. 14.3.2014 n. 5955).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1021/2020 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme il 12.11.2020 e depositata in data 19.11.2020;
2) condanna la società appellante, alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese del presente giudizio di appello, che liquida per ciascuna parte appellata, in complessivi euro 1.278,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come dovute per previsione di legge;
3) dichiara, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione;
4) dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 3 luglio 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
7 Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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