Sentenza 6 agosto 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2004, n. 15287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15287 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RO SQ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FAMAGOSTA N. 8, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO VALERIANI, giusta procura speciale ad litem atto notar ROBERTO CARBONE di NAPOLI del 18/6/03, REP. 1090;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 2865/01 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 21/06/01 R.G.N. 44899/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/05/04 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Napoli AR AS, premesso di aver lavorato alle dipendenze dell'Ente Poste Italiane, esponeva di essere stato collocato a riposo al compimento della massima anzianità contributiva di quaranta anni utili ai fini pensionistici, in forza di una disposizione dell'accordo integrativo al CCNL 26.11.1994, benché a tale provvedimento egli si fosse opposto manifestando la volontà di rimanere in servizio fino al compimento del 65 anno di età. Ciò premesso chiedeva al giudice adito di dichiarare la nullità e l'inefficacia della disposizione contenuta nell'accordo integrativo, perché in contrasto con le norme inderogabili di legge relative alla tassatività delle cause di risoluzione del rapporto di lavoro;
chiedeva inoltre di accertare che il recesso equivaleva ad un vero e proprio licenziamento da ritenere illegittimo e di conseguenza di condannare l'Ente Poste a norma dell'art. 13 St. Lav. a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a risarcirgli i danni subiti. L'Ente Poste si costituiva e si opponeva alla domanda. Il Pretore, con sentenza del 21.7.1998, respingeva la domanda. Il Tribunale di Napoli, con sentenza depositata il 21 giugno 2001, accogliendo l'appello proposto dal lavoratore, dichiarava l'inefficacia del licenziamento, ordinava l'immediato reintegro del AR nel posto di lavoro e condannava le Poste al pagamento delle retribuzioni, con detrazione di quanto eventualmente percepito allo stesso titolo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione.
In motivazione il Tribunale osservava che la norma contrattuale in esame era illegittima per contrasto con norme di legge inderogabili, in quanto al contratto collettivo di diritto comune non è consentito regolare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato in maniera da snaturarne il tipo legale mediante la previsione della sua cessazione automatica, senza bisogno di recesso, al verificarsi di un evento, sia esso considerato come scadenza di un termine o come avveramento di una condizione risolutiva;
rilevava che nella specie era comunque ravvisa bile un licenziamento inefficace, al quale erano applicabili le disposizioni di cui all'art. 18 St. Lav. godendo il lavoratore di tutela c.d. reale.
Per la cassazione di tale sentenza le Poste Italiane s.p.a. (già Ente Poste Italiane) hanno proposto ricorso con quattro motivi illustrato con memoria. L'intimato ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 6 e 8 della legge 29 gennaio 1994 n. 71, nonché omessa e contraddirtela motivazione, le Poste Italiane s.p.a. sostengono che la legge sopra citata, nel disporre la privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Poste, ha riconosciuto alla contrattazione collettiva nazionale, destinata a sostituire il corpo di norme di diritto pubblico previdenti, una efficacia generale pari a quella della legge, ha delegato alla contrattazione collettiva funzioni di produzione normativa con efficacia generale e ha configurato detta contrattazione come fonte di diritto extra ordinem abilitandola a derogare anche le norme di legge (c.d. delegificazione). Di conseguenza, secondo la ricorrente, non potrebbe dubitarsi della validità della clausola di risoluzione automatica del rapporto di lavoro di cui all'accordo integrativo del CCNL dei dipendenti delle Poste.
Con il secondo motivo si denuncia violazione delle leggi 604/1966, 300/1970, 108/1990, degli artt. 1322 e 1353 c.c, dell'art. 6 legge 54/1982, dell'art. 6 legge 407/1990, dell'art. 16 d. lgs. 503/1992,
nonché omessa motivazione, e si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che la normativa sui licenziamenti sarebbe inderogabile e delimiterebbe in modo tassativo i casi di licenziamento. Sostiene la ricorrente che la clausola di risoluzione automatica del rapporto per il raggiungimento del massimo contributivo non si pone in contrasto con il principio di inderogabilità delle cause giustificatrici del licenziamento in quanto non da luogo ad un licenziamento, ma opera esclusivamente sull'ipotesi di risoluzione del rapporto per limiti di età. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 18 della legge 300/1970, come modificato dall'art. 1 della legge 108/1990, e degli artt. 1362 e seg. e 1418 c.c., nonché carenza di motivazione e si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato nel recesso un licenziamento ingiustificato e ha ritenuto applicabile il disposto dell'art. 18 St. Lav. Sostiene invece la ricorrente che l'automatica risoluzione del rapporto al verificarsi della condizione del raggiungimento della massima contribuzione non è parificatole ad un licenziamento per cui non è applicabile il disposto dell'art. 18 cit..
Con il quarto motivo, denunciando violazione degli artt. 18 St. Lav., 1217, 1218, 1223, 1227, 1175.1375 e 2094 c.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione, le Poste Italiane s.p.a. censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato l'appellante at pagamento delle retribuzioni spettanti al dipendente dal momento del recesso e osservano che, una volta accertata la illegittimità della risoluzione e la continuità del rapporto di lavoro, il Tribunale avrebbe dovuto conseguentemente dichiarare il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, da liquidare secondo le norme ordinarie e avrebbe dovuto fare altresì applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno" tenendo conto di quanto percepito dal lavoratore a titolo di pensione.
I primo motivo di ricorso è infondato.
Questa Corte, con giurisprudenza ormai consolidata e pienamente condivisa dal Collegio, ha ripetutamente dichiarato che la clausola del contratto integrativo 26.11.1994 per i dipendenti della s.p.a. Poste Italiane - la quale prevede la risoluzione automatica del rapporto di lavoro al raggiungimento della massima anzianità contributiva senza obbligo di preavviso ne' di erogazione della corrispondente indennità - è affetta da nullità ex art. 1418 cod. civ. (cfr. tra le tante Cass. N. 4861 del 1999, Cass. N. 14763 del
1999, Cass. N. 5584 del 1999, Cass. N. 6051 del 1999, Cass. N. 14882 del 2000, Cass. n. 1786 del 2003, Cass. 15827 del 2003) sulla base delle seguenti considerazioni. La ricognizione delle norme che hanno disposto la trasformazione dell'amministrazione postale (azienda autonoma) in ente pubblico economico (d.l. 1 dicembre 1993 n. 487 convertito con modificazioni in legge 29 gennaio 1994 n. 71) dimostra come la disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'ente (trasformato poi in società per azioni a norma dell'art. 2 comma 27 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 con deliberazione CIPE 18.12.1997
pubblicata in Gazz. Uff. 25 agosto 1998 n. 197) non presenti alcun connotato di specialità, risultando perfettamente riconducibile alla previsione di cui all'art. 2093 cod. civ.. In particolare nessun tipo di deroga è riscontrabile al sistema generale delle fonti, sicché dalla natura privata del rapporto discende la possibilità di stipulare contratti collettivi di diritto comune, con la sola particolarità che la legge (art. 6 d.l. 487/1993) assume il fatto della loro effettiva stipulazione ad evento che determina l'inapplicabilità dell'intero corpus della disciplina speciale rimasta in vigore nel periodo transitorio. Nessuna disposizione di legge abilita il contratto collettivo del settore a fare qualcosa di più degli altri contratti collettivi di diritto comune, ne' attribuisce alla contrattazione collettiva competenza esclusiva a regolare il rapporto o determinati aspetti di esso, per cui nella specie non ricorre alcuna ipotesi tecnica di c.d. delegificazione. I dipendenti del servizio postale lavorano dunque sulla base di un rapporto di lavoro di diritto comune senza deroghe al codice civile ed alle leggi che regolano il lavoro subordinato nell'impresa, per cui il problema dell'ammissibilità della previsione collettiva di una fattispecie di estinzione automatica del rapporto di lavoro si pone secondo lo schema usuale della gerarchia tra le fonti, in virtù del quale il contratto collettivo non può validamente disporre in contrasto con norme imperative di legge.
Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato.
Nel vigente ordinamento il sistema che regola il rapporto di lavoro subordinato è sicuramente nel senso che l'attività lavorativa subordinata può essere prestata esclusivamente in conformità dei tipi contrattuali previsti dalla legge e che nel contratto di lavoro a tempo indeterminato la cessazione dei suoi effetti può essere attuata soltanto mediante il negozio unilaterale di recesso (licenziamento o dimissioni) con la conseguenza che, sebbene si sia in presenza di un contratto a prestazioni corrispettive, non si applica la disciplina della rescissione, della risoluzione per inadempimento (ed è esclusa quindi la possibilità di pattuire una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cod. civ.) o per eccessiva onerosità. Deve ritenersi pertanto che all'autonomia privata non è dato inserire clausole di durata del rapporto (fuori dei casi previsti dalla legge) e neppure condizioni risolutive ai sensi dell'art. 1353 cod. civ. o condizioni risolutive espresse ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., non essendo consentito alle parti (in difetto di una specifica autorizzazione legislativa ad incidere sulla materia dell'estinzione del rapporto), attraverso la pattuizione di termini o di condizioni risolutive, di sottrarsi alla disciplina limitativa dei licenziamenti (individuali o collettivi) o anche soltanto all'obbligo di preavviso. In particolare la giurisprudenza della Corte ha più volte precisato che nel campo dei rapporti di lavoro di natura privata non può operare l'automaticità del collocamento a riposo in relazione al raggiungimento del limite di età previsto dalla legge, come avviene invece nell'ambito del pubblico impiego, ma occorre sempre, per la risoluzione del rapporto, il preavviso ai sensi degli artt. 2118 e 2119 c.c.; detta giurisprudenza ha ritenuto nulla, per contrasto con la suddetta normativa civilistica di carattere inderogabile, la clausola contrattuale collettiva recante l'esonero del datore di lavoro dal preavviso per cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età (cfr. Cass. N. 12558 del 1993, Cass. N. 6901 del 1994, Cass. N. 5977 del 1995, Cass. N. 4361 del 1999, Cass. N. 14763 del 1999). In conclusione, al contratto collettivo di diritto comune non è consentito regolare un rapporto di lavoro subordinato privato a tempo indeterminato in maniera da snaturarne il tipo legale, mediante la previsione della sua cessazione automatica, senza bisogno di recesso, al verificarsi di un evento, sia esso considerato come scadenza di un termine o come avveramento di una condizione risolutiva. In definitiva, anche sotto il diverso profilo prospettato con il motivo di ricorso in esame, deve essere ribadita la nullità ex art. 1418 c.c. per contrasto con norme imperative, delle disposizione dell'accordo integrativo 26.11.1994 di cui si discute. Il terzo motivo di ricorso è meritevole di accoglimento. Questa Corte ha ripetutamente affermato in altre analoghe cause che la comunicazione da parte delle Poste Italiane dell'operatività della clausola contrattuale di risoluzione automatica non configura un vero e proprio licenziamento, in quanto il datore di lavoro si è limitato ad adeguare il suo comportamento alla ritenuta avvenuta estinzione automatica del rapporto al verificarsi dell'evento considerato, ne' ha manifestato altrimenti la volontà di recedere dal rapporto per altro motivo, con la conseguenza che nella specie non sono applicabili le disposizioni dell'art. 18 St. Lav. ne' le altre norme sui licenziamenti individuali (cfr. Cass. N. 1786 del 2003, Cass. 17524 del 2002, Cass. N. 13851 del 2000). A questi principi, pienamente condivisi dal Collegio, non si è attenuto il Tribunale di Napoli, avendo detto giudice ravvisato nella specie la sussistenza di un vero e proprio licenziamento ingiustificato e ordinato di conseguenza la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, per cui la sentenza impugnata sul punto deve essere cassata.
Il quarto motivo di ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti delle seguenti considerazioni.
Il Tribunale ha condannato le Poste Italiane al pagamento in favore del dipendente delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, come previsto dall'art. 18 St. Lav., senza alcuna detrazione a titolo di "aliunde perceptum". La società censura tali affermazioni e sostiene che il lavoratore ha diritto, non già alla retribuzione, bensì al risarcimento del danno, per la cui determinazione deve trovare applicazione il principio della "compensatio lucri cum damno" secondo le ordinarie norme civilistiche.
In effetti, una volta esclusa l'esistenza del licenziamento e ritenuta la inapplicabilità dell'art. 13 cit., va considerato che nei contratti a prestazione corrispettiva di durata, quale certamente è il contratto di lavoro subordinato, il rifiuto del datore di lavoro di ricevere la prestazione lavorativa del dipendente configura una ipotesi di inadempimento da parte datoriale con conseguente responsabilità di quest'ultimo a norma dell'art. 1218 c.c. Di conseguenza il lavoratore incolpevole, che non ha diritto alla retribuzione per non aver prestato attività lavorativa, atteso il rapporto di sinallagmaticità che vincola le prestazioni dei due soggetti del rapporto, ha certamente diritto al risarcimento del danno, da rapportare all'ammontare della retribuzione non percepita per fatto imputabile al datore di lavoro (cfr. SU. n. 508 del 1999, Cass. N. 3345 del 2000, Cass. 13851 del 2000). La precisazione che il dipendente allontanato ingiustificatamente dal servizio ha diritto non già alla retribuzione non percepita, bensì al risarcimento del danno da ragguagliare alla retribuzione perduta, non comporta comunque l'applicabilità del principio della "compensatio lucri cum damno" relativamente alle somme percepite dal dipendente a titolo di pensione nello stesso periodo. Questa Corte ha ripetutamente affermato che le somme percepite dal lavoratore ingiustamente licenziato a titolo di trattamento previdenziale e pensionistico non sono in alcun modo ricollegabili al licenziamento illegittimamente subito, atteso che il diritto al pensionamento discende dal verificarsi di requisiti di età e di contribuzione stabiliti dalla legge, e si sottraggono pertanto all'operatività della regola della "compensatio lucri cum damno", con la conseguenza che le relative somme non possono configurarsi come un effettivo incremento patrimoniale del lavoratore detraibile dall'ammontare del risarcimento del danno dovuto dal datore di lavoro, in quanto la sopravvenuta declaratoria di illegittimità del licenziamento, facendo venir meno il presupposto del pensionamento, travolge ex tunc lo stesso diritto dell'assicurato alla prestazione previdenziale e lo espone all'azione di ripetizione dell'indebito da parte del soggetto erogatore della pensione (cfr. S.U. n. 12194 del 2002, Cass. N. 1786 del 2003, Cass. N. 2529 del 2003, Cass. N. 11758 del 2003 ed altre conformi).
Va dunque disattesa la pretesa delle Poste di vedersi detrarre dall'ammontare delle somme dovute al dipendente a titolo di risarcimento del danno, quanto da questi percepito nello stesso periodo a titolo di pensione.
In definitiva, devono essere accolti il terzo e, per quanto di ragione, il quarto motivo del ricorso, mentre vanno rigettati il primo ed il secondo motivo. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata ad altro giudice, designato in dispositivo, che si atterrà ai principi sopra formulati e provvedere anche al regolamento delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e, per quanto di ragione il quarto;
rigetta il primo ed il secondo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2004