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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 04/07/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 04/07/2025 nella causa RG n. 208/2021 promossa da
, assistito dall'avv. BAU' EMANUELE Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
assistito dall'avv. MORREALE GABRIELE CP_1 P.IVA_1
Parte convenuta
Conclusioni: come in atti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
-il ricorrente si è rivolto al Tribunale di Biella, in funzione di GL, a seguito della riliquidazione della pensione di anzianità di cui è titolare dal 1.6.14, in quanto ex lavoratore dello spettacolo CP_ (gestione confluita nell;
egli si duole, in particolare, delle modalità di calcolo della CP_2 CP_ Quota B della propria pensione, ritenendo che la stessa, contrariamente a quanto ritenuto dall non debba essere soggetta al limite di cui all'art. 12, co. 7 DRP 1420/71; chiede, pertanto, che il
Tribunale accerti il diritto alla liquidazione della Quota B della pensione, senza l'applicazione di tale limitazione, assumendo le conclusioni di cui al ricorso;
CP_
-l' costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda, difendendo la correttezza del proprio operato;
-dopo diversi rinvii, la causa è stata discussa oralmente all'odierna udienza, svoltasi ex art. 127 bis c.p.c.
Considerato che:
-la tematica di cui si discorre è stata originariamente risolta in senso favorevole ai ricorrenti da parte della maggioritaria giurisprudenza di merito;
, tuttavia, si è espressa in senso contrario, giungendo, all'esito della ricostruzione dettagliata CP_3 della normativa applicabile e della confutazione degli argomenti sviluppati a sostegno della tesi favorevole ai pensionati, alla formulazione del seguente principio di diritto: “In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della "quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del
1997; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l' (vd. Cass., Sez. CP_1
1 Lav., sent. 36056/2022, alla cui articolatissima motivazione si fa integrale rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c.);
-i principi enunciati nella sentenza citata si sono consolidati nella giurisprudenza di legittimità successiva (vd. Cass. Sez. Lav., ord. 242485/23) e sono stati recepiti anche dalla Corte territoriale più di recentemente (sent. 64/2024);
-l'iniziativa volta all'approvazione di una norma di interpretazione autentica dell'art. 4, comma 8, d. lgs. 182/97 richiamata dalla parte ricorrente nel corso del giudizio dimostra oltremodo la necessità di un intervento legislativo al fine di giungere a conclusioni differenti rispetto da quelle da ultimo precisate dalla giurisprudenza;
-la domanda non può, quindi, trovare accoglimento;
-tenuto conto dell'esistenza di numerose pronunce di merito di senso contrario prima dell'intervento della S.C., sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-respinge il ricorso;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Biella, 04/07/2025.
La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 04/07/2025 nella causa RG n. 208/2021 promossa da
, assistito dall'avv. BAU' EMANUELE Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
assistito dall'avv. MORREALE GABRIELE CP_1 P.IVA_1
Parte convenuta
Conclusioni: come in atti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
-il ricorrente si è rivolto al Tribunale di Biella, in funzione di GL, a seguito della riliquidazione della pensione di anzianità di cui è titolare dal 1.6.14, in quanto ex lavoratore dello spettacolo CP_ (gestione confluita nell;
egli si duole, in particolare, delle modalità di calcolo della CP_2 CP_ Quota B della propria pensione, ritenendo che la stessa, contrariamente a quanto ritenuto dall non debba essere soggetta al limite di cui all'art. 12, co. 7 DRP 1420/71; chiede, pertanto, che il
Tribunale accerti il diritto alla liquidazione della Quota B della pensione, senza l'applicazione di tale limitazione, assumendo le conclusioni di cui al ricorso;
CP_
-l' costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda, difendendo la correttezza del proprio operato;
-dopo diversi rinvii, la causa è stata discussa oralmente all'odierna udienza, svoltasi ex art. 127 bis c.p.c.
Considerato che:
-la tematica di cui si discorre è stata originariamente risolta in senso favorevole ai ricorrenti da parte della maggioritaria giurisprudenza di merito;
, tuttavia, si è espressa in senso contrario, giungendo, all'esito della ricostruzione dettagliata CP_3 della normativa applicabile e della confutazione degli argomenti sviluppati a sostegno della tesi favorevole ai pensionati, alla formulazione del seguente principio di diritto: “In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della "quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del
1997; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l' (vd. Cass., Sez. CP_1
1 Lav., sent. 36056/2022, alla cui articolatissima motivazione si fa integrale rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c.);
-i principi enunciati nella sentenza citata si sono consolidati nella giurisprudenza di legittimità successiva (vd. Cass. Sez. Lav., ord. 242485/23) e sono stati recepiti anche dalla Corte territoriale più di recentemente (sent. 64/2024);
-l'iniziativa volta all'approvazione di una norma di interpretazione autentica dell'art. 4, comma 8, d. lgs. 182/97 richiamata dalla parte ricorrente nel corso del giudizio dimostra oltremodo la necessità di un intervento legislativo al fine di giungere a conclusioni differenti rispetto da quelle da ultimo precisate dalla giurisprudenza;
-la domanda non può, quindi, trovare accoglimento;
-tenuto conto dell'esistenza di numerose pronunce di merito di senso contrario prima dell'intervento della S.C., sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-respinge il ricorso;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Biella, 04/07/2025.
La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
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