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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/12/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 309/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. LU ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. PO GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 24.05.2023 da
elettivamente domiciliata presso Parte_1
gli avv.ti Giancarlo Moro e Marta Capuzzo che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro
Controparte_1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Antonella Tomasello che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 400/22 del Tribunale di Vicenza Corte d'Appello di Venezia
In punto: assegno sociale
Causa trattata all'udienza del 20.11.2025
Conclusioni per parte appellante: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita riformare la sentenza di primo grado impugnata e per l'effetto accogliere integralmente le domande formulate dalla ricorrente che si trascrivono per comodità:
1. per le ragioni espresse nella precedente parte espositiva, accertarsi
e dichiararsi il diritto della ricorrente alla percezione dell'assegno sociale a decorrere dalla data della domanda amministrativa in atti;
2. conseguentemente condannarsi l' a pagare alla ricorrente CP_1
l'importo mensile riferito alla prestazione di cui al punto 1 e gli arretrati, maggiorati degli accessori di legge, ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia.
In via istruttoria: si chiede in via subordinata l'espletamento di CTU tecnica e per l'assunzione di informazioni presso l'Agenzia delle
Entrate circa la situazione reddituale della ricorrente
Con rifusione di spese, rimborso forfetario spese generali e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio come per legge e con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”
Conclusioni per parte appellata: “che l'Ecc.ma Corte adita voglia:
1 – Rigettare il ricorso avversario e confermare la sentenza appellata.
2 – Spese di lite come per legge e in ogni caso compensate”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 24.05.2023 la sig.ra
[...]
ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con Parte_1
cui il Tribunale di Vicenza ha rigettato la domanda diretta ad ottenere
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
il riconoscimento dell'assegno sociale con decorrenza dalla data della domanda amministrativa inoltrata nel luglio 2020.
Il Giudice di prime cure ha evidenziato che il ricorso introduttivo conteneva scarne allegazioni circa il possesso del requisito reddituale necessario per poter ottenere la prestazione richiesta e che solo in sede di udienza di discussione la difesa attorea aveva dedotto in merito al fatto che le spese di mantenimento di una delle due auto di proprietà della ricorrente erano sostenute dalla figlia e che quest'ultima provvedeva alle spese necessarie per il sostentamento della madre. Ha altresì rilevato che le difese svolte dall avrebbero imposto una CP_1
più compiuta ricostruzione della situazione reddituale della ricorrente e, in conclusione, ha quindi rigettato la domanda.
Propone appello l'originaria ricorrente sulla base di un solo motivo con cui rileva che l'unico parametro oggettivo per l'accesso alla prestazione richiesta è il reddito effettivamente percepito e che l'assenza di reddito nel caso di specie era una circostanza nemmeno contestata dall' . Il fatto che fosse divorziata senza assegno di CP_1
mantenimento non poteva rappresentare una condizione ostativa, al pari del diritto di proprietà su due vecchie automobili (immatricolate nel 1996 e nel 2001) e del diritto di proprietà sulla casa di abitazione e relative pertinenze rappresentate da un garage e un'autorimessa di cui produce visura catastale.
Si è costituito in giudizio l' sostenendo la correttezza della CP_1
sentenza gravata che avrebbe correttamente valorizzato, pur in assenza di redditi dichiarati a fini IRPEF, il fatto che la ricorrente possedesse oltre alla casa di abitazione, altri immobili, due automobili e che in sede di separazione e divorzio non aveva preteso alcun assegno di mantenimento.
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
La causa, dopo un rinvio d'ufficio motivato dal transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 20.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Nel ricorso introduttivo di primo grado la ricorrente aveva dedotto di essere proprietaria della casa di abitazione con annessa pertinenza e di due vecchie macchine e null'altro, non avendo alcun reddito.
Aveva, inoltre, precisato di essere divorziata e di non percepire alcunché dall'ex marito.
2 – L nel costituirsi in giudizio, non ha contestato l'assenza di CP_1
redditi (quanto meno redditi dichiarati a fini IRPEF), ed ha affermato che in base ad una dichiarazione sostitutiva UNICA per il calcolo dell'ISEE del 19.4.2022 riferito al 31.12.2020, anno di domanda dell'assegno sociale (peraltro una dichiarazione presentata dalla figlia della sig.ra ), la ricorrente possedeva, oltre alla casa di Parte_2
abitazione, altri immobili, era titolare di due auto e, in sede di separazione prima e di divorzio poi, non aveva preteso alcun assegno di mantenimento per sé. Tali dati, secondo l' , farebbero CP_1
presumere che la ricorrente versi in una situazione economica idonea ad escludere lo stato di indigenza per cui è apprestato l'assegno sociale.
2.1 – L' ha, dunque, valorizzato tale risultanza documentale al CP_1
fine di sostenere l'assenza dello stato di bisogno ma, nel contempo, nulla ha dedotto circa la rilevanza delle proprietà immobiliari e delle automobili a fini reddituali. Nulla viene allegato, in particolare, in ordine all'eventualità che questi ulteriori immobili fossero produttivi di un reddito rilevante ai fini del requisito reddituale, mentre è del tutto evidente che la mera proprietà di due automobili (peraltro
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
vetuste) non costituissero fonte di reddito. Nulla viene altresì dedotto in ordine alla presenza di redditi occulti, salvo avanzare una presunzione di esistenza di una condizione economica incompatibile con lo stato di bisogno (fondata sull'esistenza di tali proprietà e sulla mancata richiesta dell'assegno divorzile).
3 – In realtà, come affermato a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art.
3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno” (Cass. sez. VI-lav., n. 14513 del 09/07/2020). Nel caso di specie, come già evidenziato, è pacifica l'assenza di redditi rilevanti a fini IRPEF in capo alla ricorrente e non è stata acquisita prova dell'esistenza di redditi ulteriori percepiti. Nel presente grado d'appello la sig.ra
[...]
ha prodotto anche la visura catastale degli immobili, tre Pt_1
fabbricati (tutti aventi il medesimo indirizzo e numero civico), aventi una modestissima rendita catastale e due piccoli terreni con reddito dominicale irrisorio. Non è in contestazione che uno dei fabbricati sia la casa di abitazione e, parimenti, non è stato specificamente contestato che gli altri immobili censiti nel catasto fabbricati siano delle pertinenze dell'abitazione (la ricorrente in ricorso aveva allegato la proprietà della casa di abitazione e dell'annessa pertinenza).
Irrilevante ai fini della dimostrazione dell'esistenza di un reddito percepito rilevante è la mera proprietà delle due vetuste autovetture, al
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
pari del mancato riconoscimento dell'assegno divorzile (“Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n.
335 del 1995, spetta anche a chi, pur avendo diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, vi abbia rinunciato, atteso che la condizione reddituale, legittimante
l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza” – Cass. sez. lav., n.
21573 del 20/07/2023).
4 – Per le ragioni esposte, in accoglimento dell'appello, va accertato il diritto della ricorrente alla percezione dell'assegno sociale dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa e, per l'effetto, va condannato l' al pagamento CP_1
dei relativi ratei nella misura di legge. Naturalmente, posto che il ricorso introduttivo del giudizio in primo grado è stato depositato il
14.07.2022, il mantenimento della provvidenza nel periodo successivo rimane condizionato al permanere dei requisiti previsti dalla legge.
5 – Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza dell' e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori CP_1
minimi di scaglione (da individuarsi sulla base del valore di due annualità della prestazione richiesta) tenuto conto della non particolare complessità delle questioni oggetto di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
− In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, accerta il diritto dell'appellante alla percezione dell'assegno sociale e, per l'effetto, condanna l' al CP_1
pagamento dei relativi ratei nella misura di legge dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa;
− Condanna l' al pagamento delle spese di lite del doppio CP_1
grado che si liquidano in Euro 1.865 per il primo grado ed Euro
1.984 per il grado d'appello, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Marta Capuzzo e Giancarlo Moro dichiaratisi antistatari.
Venezia, 20.11.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
PO AN LU ES
~ 7 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. LU ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. PO GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 24.05.2023 da
elettivamente domiciliata presso Parte_1
gli avv.ti Giancarlo Moro e Marta Capuzzo che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro
Controparte_1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Antonella Tomasello che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 400/22 del Tribunale di Vicenza Corte d'Appello di Venezia
In punto: assegno sociale
Causa trattata all'udienza del 20.11.2025
Conclusioni per parte appellante: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita riformare la sentenza di primo grado impugnata e per l'effetto accogliere integralmente le domande formulate dalla ricorrente che si trascrivono per comodità:
1. per le ragioni espresse nella precedente parte espositiva, accertarsi
e dichiararsi il diritto della ricorrente alla percezione dell'assegno sociale a decorrere dalla data della domanda amministrativa in atti;
2. conseguentemente condannarsi l' a pagare alla ricorrente CP_1
l'importo mensile riferito alla prestazione di cui al punto 1 e gli arretrati, maggiorati degli accessori di legge, ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia.
In via istruttoria: si chiede in via subordinata l'espletamento di CTU tecnica e per l'assunzione di informazioni presso l'Agenzia delle
Entrate circa la situazione reddituale della ricorrente
Con rifusione di spese, rimborso forfetario spese generali e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio come per legge e con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”
Conclusioni per parte appellata: “che l'Ecc.ma Corte adita voglia:
1 – Rigettare il ricorso avversario e confermare la sentenza appellata.
2 – Spese di lite come per legge e in ogni caso compensate”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 24.05.2023 la sig.ra
[...]
ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con Parte_1
cui il Tribunale di Vicenza ha rigettato la domanda diretta ad ottenere
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
il riconoscimento dell'assegno sociale con decorrenza dalla data della domanda amministrativa inoltrata nel luglio 2020.
Il Giudice di prime cure ha evidenziato che il ricorso introduttivo conteneva scarne allegazioni circa il possesso del requisito reddituale necessario per poter ottenere la prestazione richiesta e che solo in sede di udienza di discussione la difesa attorea aveva dedotto in merito al fatto che le spese di mantenimento di una delle due auto di proprietà della ricorrente erano sostenute dalla figlia e che quest'ultima provvedeva alle spese necessarie per il sostentamento della madre. Ha altresì rilevato che le difese svolte dall avrebbero imposto una CP_1
più compiuta ricostruzione della situazione reddituale della ricorrente e, in conclusione, ha quindi rigettato la domanda.
Propone appello l'originaria ricorrente sulla base di un solo motivo con cui rileva che l'unico parametro oggettivo per l'accesso alla prestazione richiesta è il reddito effettivamente percepito e che l'assenza di reddito nel caso di specie era una circostanza nemmeno contestata dall' . Il fatto che fosse divorziata senza assegno di CP_1
mantenimento non poteva rappresentare una condizione ostativa, al pari del diritto di proprietà su due vecchie automobili (immatricolate nel 1996 e nel 2001) e del diritto di proprietà sulla casa di abitazione e relative pertinenze rappresentate da un garage e un'autorimessa di cui produce visura catastale.
Si è costituito in giudizio l' sostenendo la correttezza della CP_1
sentenza gravata che avrebbe correttamente valorizzato, pur in assenza di redditi dichiarati a fini IRPEF, il fatto che la ricorrente possedesse oltre alla casa di abitazione, altri immobili, due automobili e che in sede di separazione e divorzio non aveva preteso alcun assegno di mantenimento.
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
La causa, dopo un rinvio d'ufficio motivato dal transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 20.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Nel ricorso introduttivo di primo grado la ricorrente aveva dedotto di essere proprietaria della casa di abitazione con annessa pertinenza e di due vecchie macchine e null'altro, non avendo alcun reddito.
Aveva, inoltre, precisato di essere divorziata e di non percepire alcunché dall'ex marito.
2 – L nel costituirsi in giudizio, non ha contestato l'assenza di CP_1
redditi (quanto meno redditi dichiarati a fini IRPEF), ed ha affermato che in base ad una dichiarazione sostitutiva UNICA per il calcolo dell'ISEE del 19.4.2022 riferito al 31.12.2020, anno di domanda dell'assegno sociale (peraltro una dichiarazione presentata dalla figlia della sig.ra ), la ricorrente possedeva, oltre alla casa di Parte_2
abitazione, altri immobili, era titolare di due auto e, in sede di separazione prima e di divorzio poi, non aveva preteso alcun assegno di mantenimento per sé. Tali dati, secondo l' , farebbero CP_1
presumere che la ricorrente versi in una situazione economica idonea ad escludere lo stato di indigenza per cui è apprestato l'assegno sociale.
2.1 – L' ha, dunque, valorizzato tale risultanza documentale al CP_1
fine di sostenere l'assenza dello stato di bisogno ma, nel contempo, nulla ha dedotto circa la rilevanza delle proprietà immobiliari e delle automobili a fini reddituali. Nulla viene allegato, in particolare, in ordine all'eventualità che questi ulteriori immobili fossero produttivi di un reddito rilevante ai fini del requisito reddituale, mentre è del tutto evidente che la mera proprietà di due automobili (peraltro
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
vetuste) non costituissero fonte di reddito. Nulla viene altresì dedotto in ordine alla presenza di redditi occulti, salvo avanzare una presunzione di esistenza di una condizione economica incompatibile con lo stato di bisogno (fondata sull'esistenza di tali proprietà e sulla mancata richiesta dell'assegno divorzile).
3 – In realtà, come affermato a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art.
3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno” (Cass. sez. VI-lav., n. 14513 del 09/07/2020). Nel caso di specie, come già evidenziato, è pacifica l'assenza di redditi rilevanti a fini IRPEF in capo alla ricorrente e non è stata acquisita prova dell'esistenza di redditi ulteriori percepiti. Nel presente grado d'appello la sig.ra
[...]
ha prodotto anche la visura catastale degli immobili, tre Pt_1
fabbricati (tutti aventi il medesimo indirizzo e numero civico), aventi una modestissima rendita catastale e due piccoli terreni con reddito dominicale irrisorio. Non è in contestazione che uno dei fabbricati sia la casa di abitazione e, parimenti, non è stato specificamente contestato che gli altri immobili censiti nel catasto fabbricati siano delle pertinenze dell'abitazione (la ricorrente in ricorso aveva allegato la proprietà della casa di abitazione e dell'annessa pertinenza).
Irrilevante ai fini della dimostrazione dell'esistenza di un reddito percepito rilevante è la mera proprietà delle due vetuste autovetture, al
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
pari del mancato riconoscimento dell'assegno divorzile (“Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n.
335 del 1995, spetta anche a chi, pur avendo diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, vi abbia rinunciato, atteso che la condizione reddituale, legittimante
l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza” – Cass. sez. lav., n.
21573 del 20/07/2023).
4 – Per le ragioni esposte, in accoglimento dell'appello, va accertato il diritto della ricorrente alla percezione dell'assegno sociale dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa e, per l'effetto, va condannato l' al pagamento CP_1
dei relativi ratei nella misura di legge. Naturalmente, posto che il ricorso introduttivo del giudizio in primo grado è stato depositato il
14.07.2022, il mantenimento della provvidenza nel periodo successivo rimane condizionato al permanere dei requisiti previsti dalla legge.
5 – Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza dell' e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori CP_1
minimi di scaglione (da individuarsi sulla base del valore di due annualità della prestazione richiesta) tenuto conto della non particolare complessità delle questioni oggetto di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
− In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, accerta il diritto dell'appellante alla percezione dell'assegno sociale e, per l'effetto, condanna l' al CP_1
pagamento dei relativi ratei nella misura di legge dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa;
− Condanna l' al pagamento delle spese di lite del doppio CP_1
grado che si liquidano in Euro 1.865 per il primo grado ed Euro
1.984 per il grado d'appello, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Marta Capuzzo e Giancarlo Moro dichiaratisi antistatari.
Venezia, 20.11.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
PO AN LU ES
~ 7 ~