Decreto cautelare 25 gennaio 2024
Sentenza 22 aprile 2024
Accoglimento
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 10/02/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01040/2025REG.PROV.COLL.
N. 06167/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 6167 del 2024, proposto da
Consorzio LGA Service, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9847568630, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessio Tuccini e Claudia Simonetti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessio Tuccini in Roma, via Giunio Bazzoni, 3;
contro
Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Jacopo Polinari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Consorzio Acotras soc. coop., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Pesce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 07892/2024, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e di Consorzio Acotras soc. coop.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 Cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il Cons. Alberto Urso e uditi per le parti gli avvocati Andrea Accardo in delega dell’avv. Alessio Tuccini, Jacopo Polinari e Giovanni Pesce;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con bando pubblicato sulla Guue il 2 giugno 2023, Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. indiceva procedura di gara per l’affidamento dei servizi di movimentazione e custodia di beni materiali, di cui risultava aggiudicatario il Consorzio Acotras soc. coop.
Avverso l’aggiudicazione e gli altri atti di gara proponeva ricorso il Consorzio LGA Service, secondo classificato in graduatoria, il quale deduceva sostanzialmente, da un lato, il difetto e la mancata comprova dei requisiti di capacità tecnico-professionale dell’aggiudicatario in ordine alle richieste certificazioni del sistema di gestione della qualità e misure di gestione ambientale, dall’altro, l’insostenibilità economica dell’offerta, specie in relazione al costo della manodopera sotto vari profili, contestando anche la sua modifica in sede di giustificativi.
2. Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza di Cassa Depositi e Prestiti e del Consorzio Acotras respingeva il ricorso, ritenendo, in sintesi, che: il Consorzio Acotras aveva debitamente dimostrato con la documentazione prodotta in gara il possesso del contestato requisito tecnico-professionale; alcuna modifica del costo della manodopera il Consorzio Acotras aveva operato in sede di giustificativi; erroneamente il ricorrente calcolava il “monte ore lavorate”, indebitamente sommandovi quelle per sostituzione; parimenti infondata era la doglianza incentrata sulla pretesa che il controinteressato applicasse il CCNL del gestore uscente a tutti i lavoratori, quando ciò non era previsto dalla lex specialis e il CCNL applicato ai lavoratori diversi da quelli acquisiti dal precedente gestore era ben coerente con la tipologia di prestazione; non significative, quandanche fondate, erano le deduzioni inerenti all’erroneo inquadramento del personale; non fondata era anche la censura relativa all’erroneità della stima del tasso di assenteismo, espressa sulla base dei dati storici aziendali e inserendo fra i costi della commessa anche quelli di quattro unità di personale aggiuntive, deputate a far fronte alle sostituzioni; non rilevava di per sé la esigua entità dell’utile al fine di dimostrare l’insostenibilità dell’offerta; conclusivamente, non emergevano elementi tali da dimostrare profili di manifesta irragionevolezza e illogicità nella valutazione di congruità dell’offerta espressa dalla stazione appaltante.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello il Consorzio LGA Service deducendo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 30, 95 e 97 d.lgs. n. 50 del 2016; anomalia dell’offerta; grave sottostima dei costi di manodopera e violazione dei contratti collettivi nazionali, nonché del principio di equivalenza delle tutele dei CCNL; eccesso di potere e difetto di istruttoria.
L’appellante propone anche domanda di caducazione del contratto e subentro dell’affidamento, nonché, in subordine, di risarcimento del danno per equivalente.
4. Resistono al gravame Cassa Depositi e Prestiti e il Consorzio Acotras, chiedendone la reiezione.
5. All’udienza pubblica del 30 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Vanno esaminate anzitutto le eccezioni preliminari sollevate dagli appellati.
1.1. Sotto un primo profilo, questi deducono l’irricevibilità per tardività del ricorso di primo grado, dal momento che il ricorrente aveva presentato istanza d’accesso il 14 dicembre 2023, lo stesso giorno dell’aggiudicazione, senza richiedere i giustificativi dell’offerta; solo in un secondo momento, il 2 gennaio 2024, lo stesso Consorzio LGA aveva chiesto la trasmissione anche dei giustificativi dell’offerta, poi ostesi dall’amministrazione l’8 gennaio 2024.
Di qui la tardività del ricorso, notificato solo il 25 gennaio 2024, considerato che il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione sarebbe scaduto il 13 gennaio 2024 e avrebbe potuto essere prolungato dei soli giorni intercorrenti tra la data di richiesta dei giustificativi ( i.e. , 2 gennaio 2024) e quella in cui la documentazione è stata effettivamente trasmessa ( i.e. , 8 gennaio 2024), con termine ultimo di notifica al 20 gennaio 2024.
Né potrebbe al riguardo applicarsi la cd. “dilazione temporale” ai fini della proposizione del ricorso, stante la tardività dell’istanza d’accesso avanzata dall’interessato e il corretto comportamento tenuto al riguardo dalla stazione appaltante.
1.1.1. L’eccezione non è condivisibile, atteso che per formulare le censure sull’anomalia dell’offerta, qui in rilievo, comunque occorrevano al ricorrente (anche) i documenti d’offerta, richiesti con l’originaria (tempestiva) istanza d’accesso del 14 dicembre 2023 che aveva determinato ex se il differimento del termine per la proposizione del ricorso al 29 gennaio 2024, e cioè di quindici giorni oltre i trenta originari, con scadenza domenicale differita al giorno successivo (cfr. per la suesposta regola, su tutte, Cons. Stato, V, 27 marzo 2024, n. 2882; 30 giugno 2023, n. 6382; 20 marzo 2023, n. 2796, basate sui principi elaborati da Id. Ad. plen., 2 luglio 2020, n. 12).
Il fatto che nelle more il ricorrente avesse richiesto (e ottenuto) ulteriore documentazione necessaria o utile ai medesimi fini non presenta di suo alcun rilievo in relazione al termine per la proposizione del ricorso, essendo stato rispettato dal ricorrente il suddetto termine del 29 gennaio 2024 con notifica del ricorso avvenuta il 25 gennaio 2024.
1.2. Sotto altro profilo, è eccepita l’inammissibilità dell’appello per assenza di specifiche censure rivolte nei confronti della sentenza.
1.2.1. Neanche tale eccezione è condivisibile, considerato che l’appellante enuclea in modo sufficientemente dettagliato le ragioni di doglianza nei confronti della sentenza, i cui capi criticati pure chiaramente individua (v., al riguardo, infra , sub § 2 ss.): il che vale di per sé a ritenere infondata l’eccezione sollevata dagli appellati.
1.3. Viene ancora eccepito in via preliminare che le censure formulate dall’appellante sarebbero meramente descrittive degli errori della stazione appaltante, senza spiegare come questi avrebbero inciso sulle valutazioni della stessa.
1.3.1. In senso contrario, è sufficiente osservare come l’appellante ben indichi gli effetti delle censure, in termini di scopertura (e in che misura) dell’offerta del controinteressato Consorzio Acotras: di qui l’infondatezza dell’eccezione.
1.4. Può invece prescindersi dall’eccezione sollevata dall’appellante d’inammissibilità per tardività della memoria difensiva del Consorzio Acotras atteso che, a tutto voler concedere, come da quest’ultimo osservato lo stesso appellante ha richiamato in memoria i contenuti dell’appello, sicché ben vale il conseguente rimando del Consorzio Acotras, in sede di replica, ai contenuti della propria precedente memoria, a valere quale replica alle difese dell’appellante.
2. Con unico articolato motivo di gravame, l’appellante si duole dell’errore che il giudice di primo grado avrebbe commesso nel non rilevare i gravi profili di carenza motivazionale e istruttoria della valutazione di anomalia dell’offerta.
2.1. Sotto un primo aspetto, il controinteressato avrebbe operato un’illegittima modifica dei costi di manodopera in sede di giustificativi, indicandoli nella misura di € 1.800.439,67 contro gli € 2.100.000,00 previsti nell’offerta.
Al riguardo, anche a voler considerare le componenti della manodopera diverse dal costo per attività di presidio, l’importo complessivo del costo del lavoro indicato nei giustificativi sarebbe risultato diverso da quello esposto nell’offerta di gara, e il che avrebbe di per sé determinato la necessaria esclusione dell’offerta.
2.2. Sotto altro profilo, il controinteressato avrebbe illegittimamente previsto l’applicazione di due diversi CCNL ai propri lavoratori, ciò che è ammissibile solo in presenza di attività plurime, autonome e distinte fra loro.
Né sarebbe provato che l’impiego del CCNL “Multiservizi” riguardava nella specie i soli lavoratori assorbiti dal gestore uscente, atteso che anzi emergerebbero casi in cui le medesime risorse risultavano retribuite in parte sulla base di un CCNL e in parte sulla base dell’altro.
Allo stesso modo, non potrebbero ipotizzarsi rimodulazioni negli impieghi delle risorse assoggettate ai diversi CCNL, pena la violazione della clausola sociale, come accettata dal controinteressato.
D’altra parte, il CCNL “Anpit” applicato dal Consorzio Acotras per molte delle ore lavorative previste offre tutele assai inferiori rispetto a quello Multiservizi, ciò che parimenti determinerebbe l’illegittimità dell’offerta del controinteressato.
2.3. Parimenti erronea sarebbe la valutazione del Tar di non tener conto, ai fini dell’apprezzamento dell’anomalia dell’offerta, delle ore di sostituzione, dovendo i concorrenti considerare le ore effettive di lavoro, non già solo quelle contrattuali.
Al contempo, l’applicazione del (corretto) CCNL Multiservizi per la totalità delle ore comporterebbe di per sé un maggior costo tale da erodere l’utile stimato.
2.4. Gravemente sottostimati sarebbero poi i costi di sostituzione per malattia e infortuni, sostanzialmente omessi dal controinteressato; né potrebbe valere a giustificare tali costi la postuma stima del tasso di assenteismo prodotta in giudizio dal Consorzio Acotras, peraltro di suo inattendibile in quanto relativa a lavoratori diversi da quelli da impiegare nella commessa controversa e non coerente né con i dati delle pertinenti tabelle ministeriali, né con quelli registrati dalla stessa appellante quale gestore uscente.
Di qui l’insostenibilità dell’offerta del Consorzio Acotras.
2.5. Ulteriore ragione di anomalia dell’offerta consisterebbe nell’errato inquadramento delle figure di personale impiegate dal controinteressato, tale da non considerare le progressioni di carriera, con un maggior costo risultante per € 11.580,28, ben rilevante - insieme con le altre scoperture sopra denunciate - a condurre in perdita l’offerta di Acotras, a fronte di un complessivo maggior costo pari a € 246.797,25, o in subordine a € 221.364,81.
2.6. A diverse conclusioni non potrebbe condurre il richiamo al “fondo imprevisti”, di appena € 100.000,00 (quindi non in grado di compensare le gravi scoperture suindicate) e comunque non utilizzabile a tali fini.
2.7. L’offerta di Acotras sarebbe poi viziata anche in ragione del limitato utile previsto, pari a soli € 15.000,00, corrispondenti ad appena lo 0,58% dell’importo di aggiudicazione, in un contesto in cui non è invece ammissibile l’indicazione di un utile meramente simbolico.
2.8. Il motivo è parzialmente fondato e va accolto, nei limiti e per le ragioni che seguono.
2.8.1. Non è condivisibile il primo profilo di doglianza, inerente alla dedotta variazione del costo della manodopera apportata in sede di giustificativi.
Occorre premettere, al riguardo, che nell’offerta economica il Consorzio Acotras indicava un costo della manodopera complessivo pari a € 2.100.000,00; la medesima offerta era del resto strutturata, in conformità con la lex specialis , con indicazione di un’autonoma percentuale di ribasso per ciascuna delle attività previste ( i.e. , “ A) Presidio ”, “ B) Magazzino ”, “ C) Movimentazione esterna di modesta entità tra sedi di Roma ”, “ D), Etra canone ”), a valere sulla corrispondente base d’asta (su cui cfr. l’art. 21 del disciplinare e relativi richiami al Capitolato Tecnico, nonché le indicazioni sintetiche di cui all’all. 7), sicché l’importo finale di aggiudicazione è stato pari a € 2.582.702,24 (cfr. determina di aggiudicazione), a fronte peraltro della valorizzazione per intero del plafond sul cd. “extra-canone”.
Nei giustificativi all’offerta il Consorzio Acotras indica un costo del lavoro pari a € 1.800.439,67, ma come emerge chiaramente dal documento, lo stesso riguarda esclusivamente il “ costo della manodopera relativa al servizio di presidio ”.
Il che analogamente avviene con la tabella riepilogativa dei costi, che esprime un costo complessivo quinquennale pari a € 1.984.619,67, di suo inferiore a quello risultante dall’offerta in ragione dei singoli ribassi per le distinte attività ed effettivamente contrattualizzato dalla stazione appaltante, nei termini suindicati: la ragione è, appunto, che la tabella riguarda il solo “ presidio ”.
Per le altre suddette attività “ di cui ai punti […] B), C) e D) offerta economica ”, espressamente il Consorzio giustifica i ribassi in termini sintetici (a fronte, evidentemente, del valore residuo dell’offerta, al netto dei costi relativi al presidio, determinati dai giustificativi nei termini suindicati), senza calcolare partitamente il costo della manodopera (relativo peraltro, sostanzialmente, alle sole attività sub C) e D), visto che quella sub B) riguardava la “ tariffa mensile per mq occupati pari ad €/mq ” in relazione ai magazzini: cfr. disciplinare, sub art. 21, lett. b) ).
Per questo, come correttamente osservato dal giudice di primo grado, il vizio denunciato dal Consorzio LGA Service in termini di “modifica” del costo della manodopera non è in sé dimostrato dall’appellante.
Al riguardo, neppure possono assumere rilievo i calcoli che lo stesso appellante propone ai fini dell’inclusione dei costi di manodopera relativi alle altre attività, trattandosi appunto di stime di portato ipotetico e congetturale che non valgono a dimostrare una effettiva “modifica” - in ciò consistendo lo specifico vizio denunciato dal Consorzio LGA - rispetto al dato esposto in offerta, a fronte di valori in parte qua non esplicitati in sede di giustificativi per le suddette attività sub C) e D), e rispetto ai quali l’amministrazione, nell’ambito del giudizio tecnico-discrezionale che le compete, non ha ravvisato profili di insostenibilità dell’offerta, né ha ravvisato (o risulta qui specificamente dimostrata) una modifica della stessa, in un quadro connotato peraltro dalla limitata entità delle attività coinvolte.
2.8.2. Analoghe considerazioni valgono per la dedotta applicazione di contratti collettivi diversi per le unità lavorative impiegate dal Consorzio Acotras.
Sotto un primo profilo, dai giustificativi emerge chiaramente l’applicazione ai lavoratori dei due diversi CCNL (rispettivamente “Mutliservizi” e “Anpit”) distinguendo proprio il “ personale attualmente impiegato ”, cioè assorbito dall’aggiudicatario, dalle “ nuove assunzioni ” (in tal senso, l’interessato dava evidenza anche di aver preso in esame “ i ‘Costi Annui’, rinvenibili dalle allegate tabelle 3 e 4, distinti per livello di inquadramento e di CCNL […] , rielaborati con gli aumenti contrattuali previsti, per l’intera durata contrattuale di tutte le unità oggetto di clausola sociale, più le ulteriori unità proposte dalla nostra [ i.e. , del Consorzio Acotras] organizzazione ”).
Al riguardo, considerato che in generale, in relazione alla disciplina prevista dal d.lgs. n. 50 del 2016 qui pertinente, l’applicazione di un determinato contratto collettivo rientra nella libertà imprenditoriale, col limite della necessaria coerenza tra il contratto che in concreto si intende applicare (e in riferimento al quale si formula l’offerta di gara) e l’oggetto dell’appalto (cfr. Cons. Stato, V, 3 novembre 2020, n. 6786; 18 febbraio 2022, n. 1412; 13 luglio 2020, n. 4515; cfr. ora, invece, le previsioni di cui all’art. 11, comma 2 ss., d.lgs. n. 36 del 2023), e che nella specie l’appellante non dimostra la non pertinenza del CCNL Anpit rispetto alle prestazioni oggetto della commessa (né peraltro la lex specialis prescriveva l’adozione di un dato CCNL) la circostanza invocata dall’appellante non è di suo rilevante in funzione della legittimità del provvedimento di aggiudicazione della gara (cfr. Cons. Stato, n. 4515 del 2020, cit.).
Come affermato dalla sentenza di primo grado, infatti, il sol fatto che ai lavoratori assorbiti dall’aggiudicatario fosse applicato un dato CCNL non obbligava l’impresa all’estensione ipso facto dello stesso CCNL a tutti gli altri lavoratori.
Né le deduzioni dell’appellante sul servizio “ presso la sede CDP di Via San AR a Milano ” o sulle “ altre ore di presidio ” valgono a confutare la suesposta ricostruzione e dimostrare un trattamento riservato alle singole unità assorbite diverso dall’applicazione del CCNL Multiservizi, come censurato dall’appellante (essendo per converso ben possibile, appunto, che alcune attività siano espletate dagli altri lavoratori, nell’ambito delle loro competenze professionali), ciò oltretutto in un contesto in cui l’assorbimento del lavoratore non impone, in termini assoluti, l’applicazione delle medesime condizioni contrattuali, né l’attribuzione delle medesime mansioni e qualifiche allo stesso in precedenza assegnate (Cons. Stato, V, 2 novembre 2020, n. 6761 e richiami ivi ).
Né, allo stesso modo, le differenze di trattamento fra i due CCNL valgono di per sé, nella vigenza del d.lgs. n. 50 del 2016, a rendere illegittima la posizione dell’aggiudicatario; e neppure l’appellante deduce e dimostra la violazione dei minimi salariali in danno dei lavoratori.
2.8.3. Le successive doglianze (di cui ai §§ 2.3 e 2.4, retro ), moventi da censure effettivamente già sollevate in primo grado dal ricorrente (cfr., per quanto di rilievo, ricorso, par. 2.4-2.4.3, e successiva memoria 11 marzo 2023, spec. punto sub D) , per la specificazione degli effetti economici della doglianza) sono parzialmente fondate in relazione al profilo inerente alla valutazione di sostenibilità del costo del lavoro a fronte dei periodi di assenza dei lavoratori, inclusi quelli per malattia e infortunio, di cui tener conto nel relativo calcolo.
Al riguardo, va osservato che in linea generale, come chiarito dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, V, 20 ottobre 2023, n. 9122; 14 febbraio 2024, n. 1497) il calcolo del costo della manodopera funzionale alla verifica di anomalia delle offerte si compone di due operazioni principali: va dapprima stimato il costo medio orario effettivo (dividendo, cioè, la retribuzione lorda applicata per il numero medio di ore effettive di lavoro: Cons. Stato, V, 12 giugno 2017, n. 2815; II, 2 marzo 2015, n. 1020; 13 dicembre 2013, n. 5984; cfr. anche Id., III, 20 novembre 2019, n. 7927; V, 13 novembre 2020, n. 6987; VII, 3 febbraio 2022, n. 764); successivamente, occorre moltiplicare tale valore medio per il numero totale delle ore lavorative offerte all’amministrazione (o da questa richieste), e cioè le ore effettivamente garantite per l’esecuzione della prestazione (Cons. Stato, III, 25 novembre 2016, n. 4989; 21 luglio 2017, n. 3623; 2 marzo 2017, n. 974; cfr. al riguardo, in termini generali, anche Cons. Stato, V, 9 giugno 2022, n. 4708).
In tale contesto, nella prima delle due operazioni occorre sì tener conto del tasso di assenteismo effettivo maturato dall’impresa, anche diverso da quello risultante dai dati tabellari, e tale dunque da consentire una variazione (in specie, in melius , con riduzione del costo medio orario al ridursi del tasso di assenteismo); tuttavia ciò richiede di considerare nondimeno le assenze per tutte le varie tipologie previste, nonché - in caso di scostamento rilevante dalle tabelle ministeriali - di fornire una giustificazione rigorosa e puntuale di siffatto scostamento ( inter multis , Cons. Stato, V, 3 maggio 2021, n. 3478; VI, 28 settembre 2021, n. 6533; V, 16 febbraio 2023, n. 1652; 16 novembre 2023, n. 9854; cfr. anche Id., 3 ottobre 2023, n. 8640; 30 maggio 2022, n. 4353 e richiami ivi , in cui si pone in risalto come la clausola sociale e l’assorbimento di personale dal gestore uscente non preclude la possibilità di dare rilievo al tasso di assenteismo registrato dall’impresa aggiudicataria, benché non manchino pronunce in diverso senso).
Il che vale anche nell’ipotesi in cui la determinazione venga effettuata con (o includa) altra modalità di calcolo, in specie incentrata sul calcolo del costo di sostituzione (cfr. Cons. Stato, n. 1497 del 2024, cit.): sempre e in ogni caso, infatti, dovrà tenersi conto di tutte le tipologie di assenze verificabili, nonché dimostrare puntualmente, in chiave statistica, il tasso di assenteismo effettivamente registrato dall’impresa, in specie - al di là delle modalità tecniche individuate per far fronte alle assenze di personale - ai fini, che qui rilevano, della determinazione del costo complessivo del personale e sua sostenibilità in funzione dell’offerta formulata dall’interessato.
Nel caso di specie, emerge dai giustificativi presentati dal Consorzio Acotras come questo abbia valorizzato nel calcolo del costo della manodopera, in termini di costi di sostituzione, le sole assenze “ ‘certe’ previste dai CCNL di categoria (ferie 176 ore, festività soppresse 32 ore, riduzione orario contrattuale 40 ore, formazione 8 ore) per complessive 256 ore annue cad. ”, sostanzialmente trascurando le altre.
Il che, per quanto osservato, non è in sé corretto: a fronte di un numero di “ ore non lavorate annuali ” pari a 507, risultante da tabella ministeriale, l’eventuale loro riduzione a n. 256 o ad altro importo - con corrispondente effetto (virtuoso) sul costo della manodopera, nei sensi suindicati - va adeguatamente dedotta e dimostrata dall’interessato.
A tal fine, peraltro, anche dalla dichiarazione del consulente del lavoro prodotta da Acotras emerge un’incidenza sulle ore lavorabili delle varie assenze per malattia, “ altri eventi ” e “ altre assenze ” tutt’altro che trascurabile (rispettivamente, del 4,47%, 0,97% e 2,08%; la percentuale prevista dalle tabelle ministeriali per malattie e assimilabili è pari al 6,50%).
In tale contesto occorre allora, da un lato, che l’apprezzamento sulla sostenibilità dell’offerta in relazione al costo della manodopera tenga conto del costo medio orario effettivo (e, comunque, valorizzi le ore “non lavorate”), all’uopo considerando tutte le tipologie di assenza dall’attività lavorativa, dall’altro, in caso di apprezzabili scostamenti dai dati tabellari, che questi siano adeguatamente circostanziati e dimostrati dall’interessata, e conseguentemente valutati dall’amministrazione.
Dalle suesposte fondate doglianze formulate dall’appellante, correlate a potenziali profili di non sostenibilità dell’offerta come dedotti e argomentati dallo stesso Consorzio LGA, deriva la manifesta irragionevolezza d’una valutazione della stazione appaltante su ciò basata (e, dunque, in tal guisa istruita e motivata), e che la stessa stazione appaltante è tenuta ad effettuare nuovamente attenendosi ai principi suindicati.
2.8.3.1. Non è invece fondato il residuo profilo di censura, incentrato sulla determinazione dell’intero costo del lavoro sulla base del CCNL Multiservizi, atteso che - come già osservato - non è condivisibile l’assunto dell’appellante per cui il suddetto CCNL andrebbe di per sé applicato a tutti i lavoratori impiegati nella commessa.
2.8.4. L’ulteriore profilo di doglianza inerente al non corretto inquadramento dei lavoratori riguarda una voce di costo quantificata dall’appellante nella misura di € 11.580,28, di per sé sola inidonea a condurre l’offerta in perdita a fronte di un utile esposto pari a € 15.000,00, e che perciò - ferme tutte le osservazioni che precedono - andrà valutata dall’amministrazione in sede di riedizione della verifica di anomalia.
2.8.5. Il che parimenti vale per le voci, positive, di utile e fondo accantonamento rischi, che spetta all’amministrazione considerare - nella loro rispettiva pertinenza ed entità - nella verifica di anomalia che le compete svolgere nuovamente, in termini complessivi, fermo restando che, in generale, “ non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico ” ( inter multis , Cons. Stato, V, 14 febbraio 2024, n. 1501; 4 novembre 2021, n. 7371; III, 11 ottobre 2021, n. 6818; 22 luglio 2021, n. 5516; 14 maggio 2021, n. 3817; 23 febbraio 2021, n. 1554; V, 7 gennaio 2021, n. 224; n. 6761 del 2020, cit.; 8 maggio 2020, n. 2900; III, 17 giugno 2019, n. 4025).
3. In conclusione, per le suesposte ragioni, l’appello va accolto nei termini suindicati e, per l’effetto, va annullata l’aggiudicazione nei sensi e con gli effetti sopra precisati.
3.1. A fronte del pronunciato annullamento, considerato che il procedimento regredisce alla fase di verifica dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicatario, si dispone la dichiarazione d’inefficacia del contratto - stipulato dall’amministrazione con l’aggiudicatario il 19 gennaio 2024 per la durata di 36 mesi, prorogabili per ulteriori 24, in relazione a un servizio in sé ben subentrabile - subordinatamente all’esito negativo della nuova verifica di anomalia, con ritenuta incongruità dell’offerta dello stesso Consorzio Acotras, essendo rimesse nel qual caso all’amministrazione le dovute verifiche e controlli ai fini del subentro dell’appellante nell’affidamento.
Non è luogo a provvedere invece sulla (subordinata) domanda risarcitoria proposta dal Consorzio LGA, stante la suddetta necessaria riedizione del segmento procedurale inerente alla verifica di anomalia dell’offerta, con incertezza dunque, allo stato, sulla spettanza del bene della vita in capo all’appellante, oltreché, peraltro, sulla stessa subentrabilità nell’affidamento.
3.2. La peculiarità della fattispecie e la complessità di alcuni dei profili trattati giustificano l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla l’aggiudicazione, nei sensi e con gli effetti di cui in motivazione.
Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Alberto Urso, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Urso | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO