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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 01/03/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 1347\2019 R.G.A.C. promossa da:
c.f. (già , Parte_1 C.F._1 Parte_2
nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio ) Pt_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Mattei ed elettivamente domiciliato a Marina di Carrara, Viale XX Settembre, 295, presso lo studio del difensore appellante; nei confronti di
, P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv. Stefano
Salvatori ed elett.te dom.ta a Massa Largo Matteotti 6/1 presso il difensore;
appellata;
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Carrara n. 412\2018.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in atti.
MOTIVI DI FATTO
pagina 1 di 8 1. Il presente gravame ha ad oggetto la sentenza del Giudice di Pace di Carrara n.
412/2018 datata 29.6.2018 e depositata in data 17.12.2018 mediante cui è intervenuto il rigetto della domanda proposta da , nella qualità di genitore esercente Parte_2
la potestà sul figlio minore finalizzata al risarcimento dei danni da Parte_1
questi subiti in occasione del sinistro stradale originato da un tamponamento a catena tra tre autovetture, sull'ultima delle quali, la Kia tg. DV409VN, si sarebbe trovato il minore in qualità di trasportato.
L'appello si fonda sui seguenti motivi: 1) erronea valutazione del CID prodotto in atti, dal momento, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, darebbe atto della presenza di a bordo dell'autovettura sinistrata e che, in ogni caso, è Parte_1
stata disattesa istanza di prova testimoniale sul punto;
2) mancata pronuncia nel merito della domanda attorea, e mancata valutazione dei documenti in atti;
3) erronea condanna dell'attore al pagamento delle spese relative al giudizio di primo grado.
Sulla scorta di quanto sopra, l'appellante ha richiesto che, previa remissione in istruttoria per l'accertamento di natura medico legale sui danni subiti, controparte venga condannata al risarcimento dei danni.
2. Parte appellata si è costituita con il deposito di comparsa, mediante cui: 1) ha eccepito la nullità dell'atto di citazione in appello per essere stato interposto non da nel frattempo divenuto maggiorenne, ma dal padre Parte_1 Pt_2
; 2) ha dedotto che, correttamente, il primo giudice ha ritenuto non dimostrata
[...]
la presenza a bordo del minore al momento del sinistro. A fronte di ciò domandato dichiararsi improcedibile o improponibile l'appello per nullità dell'atto di citazione e comunque infondata la domanda.
3. Con sentenza non definitiva, depositata in data 7.3.2022, è stata dichiarata l'ammissibilità dell'appello.
pagina 2 di 8 4. E' intervenuta attività istruttoria sostanziantesi nell'assunzione della prova orale ammessa e nello svolgimento di una consulenza tecnica. E' stata altresì formulata proposta conciliativa non accolta da parte appellata.
5. In data 17.10.2024 è poi intervenuto il mutamento del giudice istruttore, designato dal Presidente del Tribunale nella persona di questo magistrato.
6. La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 15.11.2024, con contestuale assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DI DIRITTO
1. Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui delineati, questo giudice non può entrare nel merito della questione relativa all'ammissibilità del gravame, posto che a riguardo il Tribunale si è già pronunciato con la sentenza depositata in data 7.3.2022, statuendo che: “Sebbene non fosse legittimato a proporre l'impugnazione in luogo Parte_2
del figlio divenuto maggiorenne (in questo senso la giurisprudenza largamente maggioritaria cfr. Cass.
Civ. n. 23189/18; Cass. Civ. 18128/13; Cass. Civ. 17962/11; Cass. Civ. 23082/05) la giurisprudenza è comunque orientata nel ritenere che la costituzione del figlio che espressamente ratifichi gli atti compiuti in sua vece dal rappresentante non legittimato abbia l'effetto di sanare, con efficacia ex tunc, tutti gli atti processuali compiuti (cfr. Cass. Civ. n.20555/19; Cass. Civ. n. 19308/2012;
Cass. Civ. 19881/2011), principio che deriva dal comma secondo dell'art. 182 cpc. Ora nel caso di specie poiché si è costituito nel giudizio espressamente ratificando l'attività Parte_1
processuale compiuta dal padre il vizio originario si deve ritenere sanato con conseguente ammissibilità dell'appello”.
2. Venendo al merito dei primi due motivi di gravame, che devono essere trattati congiuntamente, mette conto rilevare, anzitutto, che il Giudice di Pace ha ritenuto non provata la presenza in auto di sostenendo che nel modulo CAI Parte_1
prodotto in giudizio non ve ne fosse riscontro.
Nel proporre gravame, parte appellante lamenta che questa rappresenti una valutazione pagina 3 di 8 errata richiamando le risultanze del CAI a suo tempo prodotto, laddove - nella parte preposta per l'indicazione dei testimoni - viene effettivamente riportato quanto segue:
“trasportato su un veicolo A Gabani Gabiele”.
3. Anche a tacere della inesatta compilazione del CAI, che nulla riporta nella parte all'uopo proposta per l'identificazione dei passeggeri coinvolti nel sinistro, e della circostanza che ha documentato come il modulo trasmessole nella fase CP_1
stragiudiziale fosse da questo ben diverso (v. doc. 4 non contenendo il CP_1
nominativo di neppure sotto la voce deputata all'identificazione dei Parte_1
testimoni, ciò che appare decisivo ai fini del gravame è che nel CAI versato in atti dall'odierna appellante (v. doc. 1 si esclude espressamente la presenza di feriti Pt_1
anche se lievi (segnatamente, in riscontro alla voce “feriti anche se lievi” è stata barrata la risposta “No”).
4. In altri termini, pure a volere ammettere che il CAI prodotto in giudizio da parte appellante costituisca idoneo riscontro della presenza di a bordo del Parte_1
veicolo incidentato (come confermato dal teste zio di NE
) a fronte della constatazione amichevole di incidente di che trattasi dovrebbe Pt_1
comunque presumersi, ex art. 143 Codice assicurazioni private, che questi non sia rimasto ferito in occasione del sinistro.
5. Ciò posto, sebbene l'appellante lamenti la scorretta valutazione da parte del primo giudice delle risultanze di causa, alcun altro idoneo riscontro sovviene a riguardo, dal momento che il sig. non risulta essere stato trasportato in Pronto Parte_1
Soccorso nell'immediatezza dei fatti, alcun agente di Polizia è intervenuto sui luoghi di causa ad attestare la presenza di feriti, e nessuna istanza di prova orale è stata formulata sul punto (vertendo la prova orale richiesta, e poi assunta in sede di gravame, sulla sola circostanza della presenza di a bordo del veicolo al momento del sinistro). Pt_1
6. In considerazione di quanto sopra, estremamente modesta è la valenza probatoria pagina 4 di 8 della certificazione medica a firma dei dottori e Persona_1 Persona_2 [...]
non potendosi ragionevolmente escludere che le problematiche riportate dal Per_3
sig. ai predetti professionisti siano originate da altro episodio Parte_1
pregresso o anteriore a quello che ne occupa.
Oltretutto, in un settore quale quello dei sinistri stradali, notoriamente interessato da fenomeni di frode assicurativa, non può prestarsi fedele adesione a quanto contenuto in mere certificazioni mediche di parte, laddove i professionisti che le hanno redatte non siano stati citati come testimoni ed emergano elementi tali da metterne in dubbio la valenza probatoria. Tanto, a maggior ragione, laddove il contenuto delle certificazioni stesse neppure risulti coerente con il narrato. Ed in tal senso, nella specie, appare emblematico che le certificazioni di cui ai docc. 3, 4 e 5 dell'odierna appellante, facciano tutte riferimento ad un sinistro avvenuto in data 12/05/2016 e non invece in data
12/05/2015, vale a dire quella risultante dal CAI. Sebbene sia ipotizzabile che in occasione del rilascio del primo certificato datato 2.06.2015, il dott. sia incorso in Per_1
una svista, appare oggettivamente inusuale (e compatibile con una redazione contestuale) che il medesimo errore sia stato commesso anche in occasione delle ulteriori certificazioni datate 22.6.2015 e 7.7.2015 (evidenziandosi anche come il documento n. 5 nella parte relativa alla datazione di che trattasi presenti anche una alterazione quanto al numero “5” riferibile all'anno “2015”).
Nella medesima ottica, appare significativo poi che, a fronte delle richieste del medico fiduciario della compagnia assicurativa, dott.ssa (la quale ha anche reso Testimone_2
testimonianza) il sig. non si sia sottoposto a visita medica, come Parte_1
previsto dall'art. 148 Cod. ass. private. Segnatamente, infatti, in data 05.10.2015 ore
17:00, la dott.ssa risulta aver fissato la visita sul minore, ma questi non è Tes_2
presentato, tanto che l'invito è stato reiterato per il 2.11.2015, ma anche questa volta senza esito positivo, di guisa che è stato disposto un terzo invito per il giorno 17.02.16
pagina 5 di 8 alle ore 17:00; sennonché, anche questo terzo appuntamento è rimasto disatteso (v. docc. 1, 2, 3 . In merito, appare di poco rilievo la tesi dell'appellante, secondo CP_1
cui la circostanza che gli inviti siano antecedenti alla data di comunicazione di guarigione avvenuta nel gennaio 2017 (v. doc. 10 giustificherebbe la mancata Pt_1
presentazione, dal momento che (a prescindere da ogni questione in tema di proponibilità della domanda risarcitoria) il CTU, come si dirò meglio oltre, ha riconosciuto ipotizzabile, sulla scorta della documentazione in atti, al più un danno biologico temporaneo di 30 giorni, stante la natura bagatellare dell'episodio
(ricostruzione del tutto incompatibile con i tempi prospettati dall'appellante, tali da richiedere – addirittura – circa 18 mesi per la comunicazione della guarigione).
7. A fronte di un CAI che esclude la presenza di feriti in occasione del sinistro, e peraltro prodotto in atti dalle parti in una duplice versione (compatibile con una alterazione postuma) dell'assenza di intervento della Pubblica Autorità, della mancata produzione di certificazioni provenienti da strutture pubbliche concomitanti ai fatti, dell'assenza di esami strumentali, della ripetuta indisponibilità da parte del danneggiato a sottoporsi a visita medica allorquando richiesto dalla compagnia, deve escludersi che possa riconoscersi la sussistenza di un diritto risarcitorio fondato su mere certificazioni di parte, di datazione incerta e dal contenuto contradditorio, e non corredate da referti strumentali (risultando necessario, di contro, onde valorizzare le certificazioni scevre di refertazione strumentale a corredo, la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti della esistenza del danno e della genesi causale: cfr. Cass. civ. 31072\2019 e Cass. civ.
26985\2023). Né, tanto meno, l'onere probatorio in capo al danneggiato dell'esistenza del danno e della sua derivazione causale può ritenersi surrogato dalle risultanze di una consulenza tecnica, che ha la mera funzione di fornire ausilio al magistrato nello scrutinio delle circostanze di natura prettamente tecnica e non anche di colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere della prova (cfr. Cass. civ., n.
pagina 6 di 8 26048\2023). Del resto, traspare in molti passaggi dell'elaborato peritale espletato dal dott. come costui – oltre ad evidenziare le incongruenze nella datazione della Per_4
certificazione in atti e l'assenza degli esami strumentali opportuni alle verifiche demandategli – si sia limitato a prestare fedele adesione alla portata della stessa (non avendo evidentemente alternative) e, in assenza di riscontri circa la presenza di postumi permanenti, a quantificare il correlato danno biologico temporaneo, anche alla luce della casistica relativa ad episodi analoghi a quello descritto.
8. Le argomentazioni che precedono conducono al rigetto dei primi due motivi di gravame.
9. Lo scrutinio del terzo motivo, inerente le spese di lite di primo grado poste a carico di , quale genitore di all'epoca minorenne, deve Parte_2 Parte_1
dirsi assorbito.
10. Le spese di lite del presente giudizio, che seguono le ordinarie regole previste dagli artt. 91 e ss. c.p.c. e devono essere liquidate secondo i parametri di cui al D.M.
55\2014, tenuto conto della natura della causa, del valore della lite (per cui opera lo scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00 a fronte dell'entità della richiesta risarcitoria pari ad € 5.058,35 oltre rivalutazione ed interessi, maturati antecedentemente alla domanda)
e della complessità della stessa, nell'ambito della quale è intervenuta pronuncia non definitiva, nonché dei relativi esiti, si quantificano in € 3.500,00 per compensi oltre iva c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive di giudizio.
Considerato che, in accordo a quanto statuito con la sentenza non definitiva, il sig.
non risultava legittimato a proporre appello, avendo tuttavia la ratifica Parte_2
di sanato i vizi dell'attività processuale compiuta dal padre in suo Parte_1
nome e per conto, le spese di lite del presente grado di giudizio devono essere poste a carico di quest'ultimo.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di appello n. 1347\2019 R.G.A.C. ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) respinge l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Carrara n.
412\2018;
2) condanna a rifondere ad le Parte_1 Controparte_1
spese di lite del presente giudizio d'appello che si quantificano in € 3.500,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio;
3) pone le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto definitivamente a carico di Parte_1
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 del D.P.R. 30/05/2002
n. 115 per il versamento da parte di chi ha proposto appello principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Si comunichi.
Così deciso in Massa, in data 1.3.2025
il Giudice
dott. Ilario Ottobrino
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 1347\2019 R.G.A.C. promossa da:
c.f. (già , Parte_1 C.F._1 Parte_2
nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio ) Pt_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Mattei ed elettivamente domiciliato a Marina di Carrara, Viale XX Settembre, 295, presso lo studio del difensore appellante; nei confronti di
, P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv. Stefano
Salvatori ed elett.te dom.ta a Massa Largo Matteotti 6/1 presso il difensore;
appellata;
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Carrara n. 412\2018.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in atti.
MOTIVI DI FATTO
pagina 1 di 8 1. Il presente gravame ha ad oggetto la sentenza del Giudice di Pace di Carrara n.
412/2018 datata 29.6.2018 e depositata in data 17.12.2018 mediante cui è intervenuto il rigetto della domanda proposta da , nella qualità di genitore esercente Parte_2
la potestà sul figlio minore finalizzata al risarcimento dei danni da Parte_1
questi subiti in occasione del sinistro stradale originato da un tamponamento a catena tra tre autovetture, sull'ultima delle quali, la Kia tg. DV409VN, si sarebbe trovato il minore in qualità di trasportato.
L'appello si fonda sui seguenti motivi: 1) erronea valutazione del CID prodotto in atti, dal momento, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, darebbe atto della presenza di a bordo dell'autovettura sinistrata e che, in ogni caso, è Parte_1
stata disattesa istanza di prova testimoniale sul punto;
2) mancata pronuncia nel merito della domanda attorea, e mancata valutazione dei documenti in atti;
3) erronea condanna dell'attore al pagamento delle spese relative al giudizio di primo grado.
Sulla scorta di quanto sopra, l'appellante ha richiesto che, previa remissione in istruttoria per l'accertamento di natura medico legale sui danni subiti, controparte venga condannata al risarcimento dei danni.
2. Parte appellata si è costituita con il deposito di comparsa, mediante cui: 1) ha eccepito la nullità dell'atto di citazione in appello per essere stato interposto non da nel frattempo divenuto maggiorenne, ma dal padre Parte_1 Pt_2
; 2) ha dedotto che, correttamente, il primo giudice ha ritenuto non dimostrata
[...]
la presenza a bordo del minore al momento del sinistro. A fronte di ciò domandato dichiararsi improcedibile o improponibile l'appello per nullità dell'atto di citazione e comunque infondata la domanda.
3. Con sentenza non definitiva, depositata in data 7.3.2022, è stata dichiarata l'ammissibilità dell'appello.
pagina 2 di 8 4. E' intervenuta attività istruttoria sostanziantesi nell'assunzione della prova orale ammessa e nello svolgimento di una consulenza tecnica. E' stata altresì formulata proposta conciliativa non accolta da parte appellata.
5. In data 17.10.2024 è poi intervenuto il mutamento del giudice istruttore, designato dal Presidente del Tribunale nella persona di questo magistrato.
6. La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 15.11.2024, con contestuale assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DI DIRITTO
1. Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui delineati, questo giudice non può entrare nel merito della questione relativa all'ammissibilità del gravame, posto che a riguardo il Tribunale si è già pronunciato con la sentenza depositata in data 7.3.2022, statuendo che: “Sebbene non fosse legittimato a proporre l'impugnazione in luogo Parte_2
del figlio divenuto maggiorenne (in questo senso la giurisprudenza largamente maggioritaria cfr. Cass.
Civ. n. 23189/18; Cass. Civ. 18128/13; Cass. Civ. 17962/11; Cass. Civ. 23082/05) la giurisprudenza è comunque orientata nel ritenere che la costituzione del figlio che espressamente ratifichi gli atti compiuti in sua vece dal rappresentante non legittimato abbia l'effetto di sanare, con efficacia ex tunc, tutti gli atti processuali compiuti (cfr. Cass. Civ. n.20555/19; Cass. Civ. n. 19308/2012;
Cass. Civ. 19881/2011), principio che deriva dal comma secondo dell'art. 182 cpc. Ora nel caso di specie poiché si è costituito nel giudizio espressamente ratificando l'attività Parte_1
processuale compiuta dal padre il vizio originario si deve ritenere sanato con conseguente ammissibilità dell'appello”.
2. Venendo al merito dei primi due motivi di gravame, che devono essere trattati congiuntamente, mette conto rilevare, anzitutto, che il Giudice di Pace ha ritenuto non provata la presenza in auto di sostenendo che nel modulo CAI Parte_1
prodotto in giudizio non ve ne fosse riscontro.
Nel proporre gravame, parte appellante lamenta che questa rappresenti una valutazione pagina 3 di 8 errata richiamando le risultanze del CAI a suo tempo prodotto, laddove - nella parte preposta per l'indicazione dei testimoni - viene effettivamente riportato quanto segue:
“trasportato su un veicolo A Gabani Gabiele”.
3. Anche a tacere della inesatta compilazione del CAI, che nulla riporta nella parte all'uopo proposta per l'identificazione dei passeggeri coinvolti nel sinistro, e della circostanza che ha documentato come il modulo trasmessole nella fase CP_1
stragiudiziale fosse da questo ben diverso (v. doc. 4 non contenendo il CP_1
nominativo di neppure sotto la voce deputata all'identificazione dei Parte_1
testimoni, ciò che appare decisivo ai fini del gravame è che nel CAI versato in atti dall'odierna appellante (v. doc. 1 si esclude espressamente la presenza di feriti Pt_1
anche se lievi (segnatamente, in riscontro alla voce “feriti anche se lievi” è stata barrata la risposta “No”).
4. In altri termini, pure a volere ammettere che il CAI prodotto in giudizio da parte appellante costituisca idoneo riscontro della presenza di a bordo del Parte_1
veicolo incidentato (come confermato dal teste zio di NE
) a fronte della constatazione amichevole di incidente di che trattasi dovrebbe Pt_1
comunque presumersi, ex art. 143 Codice assicurazioni private, che questi non sia rimasto ferito in occasione del sinistro.
5. Ciò posto, sebbene l'appellante lamenti la scorretta valutazione da parte del primo giudice delle risultanze di causa, alcun altro idoneo riscontro sovviene a riguardo, dal momento che il sig. non risulta essere stato trasportato in Pronto Parte_1
Soccorso nell'immediatezza dei fatti, alcun agente di Polizia è intervenuto sui luoghi di causa ad attestare la presenza di feriti, e nessuna istanza di prova orale è stata formulata sul punto (vertendo la prova orale richiesta, e poi assunta in sede di gravame, sulla sola circostanza della presenza di a bordo del veicolo al momento del sinistro). Pt_1
6. In considerazione di quanto sopra, estremamente modesta è la valenza probatoria pagina 4 di 8 della certificazione medica a firma dei dottori e Persona_1 Persona_2 [...]
non potendosi ragionevolmente escludere che le problematiche riportate dal Per_3
sig. ai predetti professionisti siano originate da altro episodio Parte_1
pregresso o anteriore a quello che ne occupa.
Oltretutto, in un settore quale quello dei sinistri stradali, notoriamente interessato da fenomeni di frode assicurativa, non può prestarsi fedele adesione a quanto contenuto in mere certificazioni mediche di parte, laddove i professionisti che le hanno redatte non siano stati citati come testimoni ed emergano elementi tali da metterne in dubbio la valenza probatoria. Tanto, a maggior ragione, laddove il contenuto delle certificazioni stesse neppure risulti coerente con il narrato. Ed in tal senso, nella specie, appare emblematico che le certificazioni di cui ai docc. 3, 4 e 5 dell'odierna appellante, facciano tutte riferimento ad un sinistro avvenuto in data 12/05/2016 e non invece in data
12/05/2015, vale a dire quella risultante dal CAI. Sebbene sia ipotizzabile che in occasione del rilascio del primo certificato datato 2.06.2015, il dott. sia incorso in Per_1
una svista, appare oggettivamente inusuale (e compatibile con una redazione contestuale) che il medesimo errore sia stato commesso anche in occasione delle ulteriori certificazioni datate 22.6.2015 e 7.7.2015 (evidenziandosi anche come il documento n. 5 nella parte relativa alla datazione di che trattasi presenti anche una alterazione quanto al numero “5” riferibile all'anno “2015”).
Nella medesima ottica, appare significativo poi che, a fronte delle richieste del medico fiduciario della compagnia assicurativa, dott.ssa (la quale ha anche reso Testimone_2
testimonianza) il sig. non si sia sottoposto a visita medica, come Parte_1
previsto dall'art. 148 Cod. ass. private. Segnatamente, infatti, in data 05.10.2015 ore
17:00, la dott.ssa risulta aver fissato la visita sul minore, ma questi non è Tes_2
presentato, tanto che l'invito è stato reiterato per il 2.11.2015, ma anche questa volta senza esito positivo, di guisa che è stato disposto un terzo invito per il giorno 17.02.16
pagina 5 di 8 alle ore 17:00; sennonché, anche questo terzo appuntamento è rimasto disatteso (v. docc. 1, 2, 3 . In merito, appare di poco rilievo la tesi dell'appellante, secondo CP_1
cui la circostanza che gli inviti siano antecedenti alla data di comunicazione di guarigione avvenuta nel gennaio 2017 (v. doc. 10 giustificherebbe la mancata Pt_1
presentazione, dal momento che (a prescindere da ogni questione in tema di proponibilità della domanda risarcitoria) il CTU, come si dirò meglio oltre, ha riconosciuto ipotizzabile, sulla scorta della documentazione in atti, al più un danno biologico temporaneo di 30 giorni, stante la natura bagatellare dell'episodio
(ricostruzione del tutto incompatibile con i tempi prospettati dall'appellante, tali da richiedere – addirittura – circa 18 mesi per la comunicazione della guarigione).
7. A fronte di un CAI che esclude la presenza di feriti in occasione del sinistro, e peraltro prodotto in atti dalle parti in una duplice versione (compatibile con una alterazione postuma) dell'assenza di intervento della Pubblica Autorità, della mancata produzione di certificazioni provenienti da strutture pubbliche concomitanti ai fatti, dell'assenza di esami strumentali, della ripetuta indisponibilità da parte del danneggiato a sottoporsi a visita medica allorquando richiesto dalla compagnia, deve escludersi che possa riconoscersi la sussistenza di un diritto risarcitorio fondato su mere certificazioni di parte, di datazione incerta e dal contenuto contradditorio, e non corredate da referti strumentali (risultando necessario, di contro, onde valorizzare le certificazioni scevre di refertazione strumentale a corredo, la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti della esistenza del danno e della genesi causale: cfr. Cass. civ. 31072\2019 e Cass. civ.
26985\2023). Né, tanto meno, l'onere probatorio in capo al danneggiato dell'esistenza del danno e della sua derivazione causale può ritenersi surrogato dalle risultanze di una consulenza tecnica, che ha la mera funzione di fornire ausilio al magistrato nello scrutinio delle circostanze di natura prettamente tecnica e non anche di colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere della prova (cfr. Cass. civ., n.
pagina 6 di 8 26048\2023). Del resto, traspare in molti passaggi dell'elaborato peritale espletato dal dott. come costui – oltre ad evidenziare le incongruenze nella datazione della Per_4
certificazione in atti e l'assenza degli esami strumentali opportuni alle verifiche demandategli – si sia limitato a prestare fedele adesione alla portata della stessa (non avendo evidentemente alternative) e, in assenza di riscontri circa la presenza di postumi permanenti, a quantificare il correlato danno biologico temporaneo, anche alla luce della casistica relativa ad episodi analoghi a quello descritto.
8. Le argomentazioni che precedono conducono al rigetto dei primi due motivi di gravame.
9. Lo scrutinio del terzo motivo, inerente le spese di lite di primo grado poste a carico di , quale genitore di all'epoca minorenne, deve Parte_2 Parte_1
dirsi assorbito.
10. Le spese di lite del presente giudizio, che seguono le ordinarie regole previste dagli artt. 91 e ss. c.p.c. e devono essere liquidate secondo i parametri di cui al D.M.
55\2014, tenuto conto della natura della causa, del valore della lite (per cui opera lo scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00 a fronte dell'entità della richiesta risarcitoria pari ad € 5.058,35 oltre rivalutazione ed interessi, maturati antecedentemente alla domanda)
e della complessità della stessa, nell'ambito della quale è intervenuta pronuncia non definitiva, nonché dei relativi esiti, si quantificano in € 3.500,00 per compensi oltre iva c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive di giudizio.
Considerato che, in accordo a quanto statuito con la sentenza non definitiva, il sig.
non risultava legittimato a proporre appello, avendo tuttavia la ratifica Parte_2
di sanato i vizi dell'attività processuale compiuta dal padre in suo Parte_1
nome e per conto, le spese di lite del presente grado di giudizio devono essere poste a carico di quest'ultimo.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di appello n. 1347\2019 R.G.A.C. ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) respinge l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Carrara n.
412\2018;
2) condanna a rifondere ad le Parte_1 Controparte_1
spese di lite del presente giudizio d'appello che si quantificano in € 3.500,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio;
3) pone le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto definitivamente a carico di Parte_1
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 del D.P.R. 30/05/2002
n. 115 per il versamento da parte di chi ha proposto appello principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Si comunichi.
Così deciso in Massa, in data 1.3.2025
il Giudice
dott. Ilario Ottobrino
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