Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 20/06/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
1
R.G. 1153/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Martina DI FONZO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1153/2023 r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data
30.10.2023 da
(C.F. , nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Franca Sucapane (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giorgio C.F._2
Sucapane in Avezzano (AQ), Via Vittorio Veneto n. 17, come per procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , nato ad [...] il Controparte_1 C.F._3
20.04.1966, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Mancini, (C.F.: ) con studio in Avezzano AQ, alla C.F._4
Via XX Settembre n. 91 ed ivi elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
(come accordo depositato telematicamente in data 10.06.2025):
“1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
2. la ex casa coniugale, sita in Collelongo AQ, Via Della Cuttora n. 10, 67050, identificata nel
Catasto Urbano del Comune di Collelongo AQ, al foglio 38, particella 787, sub 3, Categoria
A3, piani 1 e 2, Rendita C 284,05, e sub 2, Categoria C2, piano terra, Rendita euro 47,10, di proprietà di e in favore di questi già rilasciata dalla sig.ra Controparte_1 Parte_1
resterà nella di lui piena ed esclusiva disponibilità;
3. i figli e conserveranno la propria residenza anagrafica in Per_1 Persona_2
Collelongo (AQ), Via della Cuttora n. 10, mentre la sig.ra provvederà a Parte_1
trasferirla altrove, ove non vi abbia già provveduto;
4. la sig.ra provvederà direttamente al mantenimento del figlio Parte_1 Persona_3
che, conseguentemente, sarà posto fiscalmente a carico della stessa, mentre il sig. CP_1
provvederà direttamente al mantenimento della figlia che, al pari, sarà
[...] Persona_2
posta fiscalmente a carico dello stesso;
5. le spese e i compensi professionali si intendono integralmente compensati tra le parti”.
Le parti, decorso il termine di cui all'art. 3, comma 2, lett. B, della Legge 898/1970, hanno chiesto pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e celebrato in Collelongo, il 20 Luglio Controparte_1 Parte_1
1996, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 5, P. II, Serie A,
Ufficio 1, Anno 1996, alle medesime condizioni sopra indicate, salve eventuali modifiche delle circostanze di fatto nelle more intercorse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30.10.2023 la sig.ra deducendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con il sig. in data 20.07.1996, in Collelongo (Aq) , ha adito Controparte_1
l'intestato tribunale, chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi cumulativamente al divorzio tra gli stessi, alle condizioni di cui all'atto introduttivo:
“assegnazione della casa coniugale in proprio favore ove vivere con i figli nonché la previsione, in capo al resistente, di un assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili a suo carico”. 3
Parte ricorrente ha altresì chiesto, decorsi i termini di legge, di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 20.07.1996, in
Collelongo (AQ) e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Collelongo al n. 5, P.
II, serie A, Ufficio 1, Anno 1996, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
Si è costituito in giudizio il sig. nulla opponendo sulla richiesta di separazione CP_1
personale, chiedendo tuttavia l'assegnazione della casa coniugale in suo favore e la previsione di un assegno di mantenimento a carico della ricorrente.
In merito, ha precisato che il figlio (seppur studente fuori sede a L'Aquila) viveva Per_1
presso la madre, mentre la figlia viveva con lui presso un'altra abitazione, occupata e Per_2
risistemata in seguito alla disgregazione del nucleo familiare.
All'esito dell'udienza di comparizione del 19.02.2024, il Giudice Istruttore ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: assegnazione della casa coniugale a parte resistente, con obbligo a carico di ciascun coniuge di provvedere al mantenimento del figlio convivente.
All'udienza celebrata in data 10.3.2025, le parti, presenti personalmente, hanno chiesto un breve rinvio per formalizzare gli estremi dell'accordo raggiunto, con rinuncia a comparire all'udienza di rinvio.
Quindi, all'udienza del 12.06.2025, svolta in modalità cartolare, la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione può trovare accoglimento.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico come la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c.
Il Collegio, inoltre, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico e alle condizioni economiche delle parti ed al superiore interesse dei figli della coppia, le recepisce così come concordate per le questioni rientranti nella propria giurisdizione.
3. Quanto alla domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, questa non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) l. 898/1970.
La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del giudice relatore che – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi ovvero dalla data di scadenza del termine assegnato per 4
il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter, co. 5, c.p.c. – provvederà a verificare la volontà delle parti di non riconciliarsi secondo quanto previsto dall'art. 2 l. 898/1970. Le parti dovranno anche confermare, in tale sede, le condizioni già formulate con riferimento al divorzio.
4. Da ultimo, si ravvisa l'opportunità, tenuto conto della natura del procedimento e dei temi esaminati, di disporre ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle stesse.
5. Le determinazioni sulle spese di lite verranno assunte alla definizione del giudizio cumulativo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_1 Controparte_1
ed autorizza gli stessi a vivere separati;
OMOLOGA le condizioni relative:
- al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti:
“4. la sig.ra provvederà direttamente al mantenimento del figlio Parte_1 Per_3
che, conseguentemente, sarà posto fiscalmente a carico della stessa, mentre il sig.
[...]
provvederà direttamente al mantenimento della figlia che, al Controparte_1 Persona_2 pari, sarà posta fiscalmente a carico dello stesso;
”
- al mantenimento dei coniugi:
“1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede;
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del Comune di Collelongo per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del
D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 5, P. II, Serie A, Ufficio 1,
Anno 1996;
DISPONE, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle stesse;
5
SPESE al definitivo.
PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Avezzano, nella Camera di Consiglio del 16 giugno 2025.
Il Presidente Il giudice relatore
Dott. Leopoldo Sciarrillo Dott.ssa Martina DI FONZO