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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/02/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 11894/2023
PROMOSSO DA
1 Parte_1 Parte_2
2 Parte_3
3 Persona_1
4
Per_2 Controparte_1 minorenne
Verbale di causa Udienza 28.02.2025 alle ore 14,00 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv.Michele Filippi in sostituzione dell'avv. avv. Pt_2
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. Filippi si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Precisa le conclusioni nel seguente modo:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in accoglimento del ricorso, e respinta ogni contraria eccezione, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dalla nascita dei ricorrenti e, per l'effetto, ordinare al e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e Controparte_2 comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate , provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
Con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio oltre a rimborso forfettario 15%,
IVA e CPA se dovute” Fa presente che la discendenza è paterna e post Unità D'Italia. Esonera il giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza.
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alle ore 15,20
Il Giudice
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11894/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11894 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 LI TA LA RO UN
2 Parte_3
3 Persona_1
4
Controparte_3 minorenne
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_2
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 27.02.2025
I. Con ricorso depositato in data 24.08.2023
1. , nata il [...] a [...] Parte_1 (Stato di São Paulo - Brasile), cittadina brasiliana, domiciliata a Rua Emerson José Moreira,
1009 – casa 02, IN (Stato di São Paulo - Brasile).
Dott. Giovanni Calasso 2
2. , nata il [...] a [...] São Parte_3
Paulo - Brasile), cittadina brasiliana, domiciliata a Rua Berto Piccolo, 49, IN (Stato di
São Paulo - Brasile).
3. , nato il [...] a [...] São Paulo - Per_1 Persona_1 Brasile), cittadino brasiliano, domiciliato a Rua Sergipe, 566 – casa 02, AV (Stato di São
Paulo - Brasile), che agisce per sé e per la seguente figlia minore:
4. , nata il [...] a [...] São Paulo Controparte_3
- Brasile).
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il così Controparte_2 concludendo all'udienza odierna:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in accoglimento del ricorso, e respinta ogni contraria eccezione, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dalla nascita dei ricorrenti e, per l'effetto, ordinare al e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e Controparte_2 comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate , provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
Con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio oltre a rimborso forfettario 15%, IVA e CPA se dovute”
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano , nato a [...] il 5 Persona_3 marzo 1886 il quale si era unito in matrimonio con nella città di São Manoel CP_4 (Stato di São Paulo - Brasile) in data 11 febbraio 1918, senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano trasmettendo così la cittadinanza italiana iure sanguinis al figlio
[...]
, nato nel frattempo in Brasile il 12 ottobre 1921. Quest'ultimo contraeva Per_4 matrimonio con il 23 dicembre 1944 e dal matrimonio Persona_5 nascevano due figli:
• in data 12 luglio 1949 che contraeva matrimonio con Persona_6 [...]
il 9 gennaio 1981 e dall'unione nascevano: Controparte_5
➢ in data 01 marzo 1982, l'odierno ricorrente, Persona_1
che contraeva matrimonio con
[...] Persona_7
il 25 maggio 2018 Da questo matrimonio nasceva:
[...]
✓ in data 15 febbraio 2023, l'odierna ricorrente Controparte_3
[...]
➢ la ricorrente , nata il [...] Parte_3 coniugata con dal 25 maggio 2023 Controparte_6
• il 20 marzo 1955 che si univa in matrimonio con Persona_8 Persona_9
il 9 luglio 1976 e dall'unione nasceva:
[...]
➢ in data 23 settembre 1977, l'odierna ricorrente Parte_1
[...]
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis
Dott. Giovanni Calasso 3
presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_2 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , nato a Persona_3
ZZ (VI) il 5 marzo 1886
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_2 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza
Dott. Giovanni Calasso 4
di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_2 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_2 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale alle ore
15,20
Lecce-Venezia, 28.02.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
Dott. Giovanni Calasso 6
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 11894/2023
PROMOSSO DA
1 Parte_1 Parte_2
2 Parte_3
3 Persona_1
4
Per_2 Controparte_1 minorenne
Verbale di causa Udienza 28.02.2025 alle ore 14,00 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv.Michele Filippi in sostituzione dell'avv. avv. Pt_2
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. Filippi si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Precisa le conclusioni nel seguente modo:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in accoglimento del ricorso, e respinta ogni contraria eccezione, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dalla nascita dei ricorrenti e, per l'effetto, ordinare al e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e Controparte_2 comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate , provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
Con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio oltre a rimborso forfettario 15%,
IVA e CPA se dovute” Fa presente che la discendenza è paterna e post Unità D'Italia. Esonera il giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza.
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alle ore 15,20
Il Giudice
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11894/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11894 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 LI TA LA RO UN
2 Parte_3
3 Persona_1
4
Controparte_3 minorenne
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_2
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 27.02.2025
I. Con ricorso depositato in data 24.08.2023
1. , nata il [...] a [...] Parte_1 (Stato di São Paulo - Brasile), cittadina brasiliana, domiciliata a Rua Emerson José Moreira,
1009 – casa 02, IN (Stato di São Paulo - Brasile).
Dott. Giovanni Calasso 2
2. , nata il [...] a [...] São Parte_3
Paulo - Brasile), cittadina brasiliana, domiciliata a Rua Berto Piccolo, 49, IN (Stato di
São Paulo - Brasile).
3. , nato il [...] a [...] São Paulo - Per_1 Persona_1 Brasile), cittadino brasiliano, domiciliato a Rua Sergipe, 566 – casa 02, AV (Stato di São
Paulo - Brasile), che agisce per sé e per la seguente figlia minore:
4. , nata il [...] a [...] São Paulo Controparte_3
- Brasile).
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il così Controparte_2 concludendo all'udienza odierna:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in accoglimento del ricorso, e respinta ogni contraria eccezione, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dalla nascita dei ricorrenti e, per l'effetto, ordinare al e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e Controparte_2 comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate , provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
Con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio oltre a rimborso forfettario 15%, IVA e CPA se dovute”
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano , nato a [...] il 5 Persona_3 marzo 1886 il quale si era unito in matrimonio con nella città di São Manoel CP_4 (Stato di São Paulo - Brasile) in data 11 febbraio 1918, senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano trasmettendo così la cittadinanza italiana iure sanguinis al figlio
[...]
, nato nel frattempo in Brasile il 12 ottobre 1921. Quest'ultimo contraeva Per_4 matrimonio con il 23 dicembre 1944 e dal matrimonio Persona_5 nascevano due figli:
• in data 12 luglio 1949 che contraeva matrimonio con Persona_6 [...]
il 9 gennaio 1981 e dall'unione nascevano: Controparte_5
➢ in data 01 marzo 1982, l'odierno ricorrente, Persona_1
che contraeva matrimonio con
[...] Persona_7
il 25 maggio 2018 Da questo matrimonio nasceva:
[...]
✓ in data 15 febbraio 2023, l'odierna ricorrente Controparte_3
[...]
➢ la ricorrente , nata il [...] Parte_3 coniugata con dal 25 maggio 2023 Controparte_6
• il 20 marzo 1955 che si univa in matrimonio con Persona_8 Persona_9
il 9 luglio 1976 e dall'unione nasceva:
[...]
➢ in data 23 settembre 1977, l'odierna ricorrente Parte_1
[...]
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis
Dott. Giovanni Calasso 3
presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_2 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , nato a Persona_3
ZZ (VI) il 5 marzo 1886
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_2 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza
Dott. Giovanni Calasso 4
di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_2 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_2 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale alle ore
15,20
Lecce-Venezia, 28.02.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
Dott. Giovanni Calasso 6