Articolo 6 della Legge 1 marzo 1968, n. 191
Articolo 5
Versione
1 gennaio 1976
Art. 6.
Per i candidati gia' appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonche' dell'Arma dei carabinieri, purche' non dimessi dal servizio per motivi di salute o per motivi disciplinari, il limite di eta' per la partecipazione ai concorsi previsti dall' articolo 2 della legge 4 agosto 1965, n. 1027 , e' elevato a 40 anni, salve le ulteriori elevazioni di legge.

Entrata in vigore il 1 gennaio 1976