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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/03/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1368/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1368/23 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, quale socio accomandatario della Parte_1 Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Landi, presso il cui studio è elett.te dom.to in Eboli
[...]
(SA), alla via Luigi Imperato n. 12, in virtù di procura allegata al ricorso in opposizione
RICORRENTE
E
Controparte_2
, in persona del Direttore dell'Ufficio
[...]
RESISTENTE avente ad oggetto: opposizione ex artt. 22 l. n. 689/81 e 6 d.lgs. n. 150/2011
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/02/23, quale socio accomandatario della Parte_1 [...]
proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 6810 del Controparte_1
02/02/23, notificata il 03/02/23, con cui l' , Parte_2
sede di , gli aveva intimato il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma CP_2 di € 6.666,67, oltre spese, per la violazione dell'art. 7, co. 8, d.l. n. 158/12, elevata dalla Questura di con verbale notificato il 15/11/22, a seguito del controllo effettuato presso l'esercizio CP_2
“Sala Scommesse” sito in , alla via Madonna di Fatima nn. 84-86, all'esito del quale era CP_2
emerso che due minori degli anni 18 avevano avuto accesso nelle aree destinate al gioco con vincita in denaro.
pagina 1 di 5 L'opponente eccepiva la nullità dell'ordinanza-ingiunzione in quanto: 1) in sede di ispezione era stata riscontrata solo la presenza di due minori nelle aree destinate al gioco con vincita in denaro, ma non anche la partecipazione effettiva dei minori ai giochi pubblici;
2) la dipendente della sala giochi aveva dichiarato nell'immediatezza della contestazione di non aver potuto assolvere l'obbligo di identificazione dei minori in quanto al momento dell'accesso “…era impegnata a ricevere una scommessa”, sicchè, essendo stata la violazione commessa in buona fede, difettava l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo;
3) i verbalizzanti non avevano provveduto ad identificare i minori al fine di comprendere la loro effettiva età; 4) l'omessa sorveglianza costituiva condotta scusabile, in quanto esso opponente non aveva, in termini di personale, risorse tali da consentirgli di controllare tutti gli improvvisi avventori della sala;
5) difettava la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma posta a base dell'impugnata ordinanza-ingiunzione, considerato che i due minori non erano intenti a partecipare ai giochi in denaro.
Il ricorrente concludeva per l'annullamento dell'impugnata ordinanza-ingiunzione, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 24/10/23, si costituiva l'
[...]
sede di , la quale chiedeva rigettarsi l'opposizione Parte_2 CP_2
con vittoria di spese giudiziali.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
Tutti i motivi di opposizione sono infondati.
Dalla documentazione in atti risulta che, in data 12/11/22, la Questura di CP_2 [...]
elevava verbale di accertamento di Controparte_3
violazione amministrativa nei confronti di quale socio accomandatario della Parte_1
, esercente l'attività di raccolta di scommesse per la società Intralot, a Controparte_1
seguito della rilevata presenza, nei locali gestiti dalla predetta società, di due minorenni, in violazione dell'art. 7, co. 8, d.l. n. 158/2012, conv. con modif. in l. n. 189/2012, recante norme in materia di “divieto di ingresso dei minori di anni 18 nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro, ovvero nei punti vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici e non sportivi”, con applicazione della sanzione pecuniaria ed accessoria di cui all'art. 24, commi 20 e 21, d.l. n. 98/2011, conv. con modif. in l. n. 111/2011.
Parte ricorrente eccepisce, in primo luogo, che i verbalizzanti avrebbero constatato la sola presenza dei minori all'interno dei locali, ma non anche la partecipazione degli stessi ai giochi in denaro.
Ebbene, data per pacifica la circostanza della presenza dei minori presso il punto di gioco gestito dalla ricorrente, deve rilevarsi che l'obbligo che incombe al preposto alla sala è desumibile dall'art.
pagina 2 di 5 7, co. 8, d.l. n. 158/2012, conv. con modif. in l. n. 189/2012, ai sensi del quale: “Ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 20, 21 e 22, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, è vietato ai minori di anni diciotto l'ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi…Ai fini di cui al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro, identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta”.
Appare, quindi, evidente che, da un lato, la richiamata normativa sanziona anche la sola presenza di un minore all'interno di punti di scommesse e non necessariamente la materiale giocata di un evento sportivo, e che, dall'altro, sussiste l'obbligo, in capo a chi in quel momento è autorizzato alla raccolta di scommesse, di accertare la maggiore o minore età di colui che fa ingresso nelle sale scommesse e di invitare il minorenne ad uscire dalla sala.
Nel caso di specie, i minorenni, “compiutamente identificati” nelle loro generalità, sono stati sorpresi dagli Ufficiali della Questura all'interno dei locali adibiti alla raccolta di scommesse, come risulta dal verbale all'uopo redatto, che fa fede fino a querela di falso dei fatti avvenuti in presenza dei verbalizzanti. Tale circostanza integra, di per sé, la contestata violazione.
Nel caso di specie, inoltre, non può trovare applicazione l'esimente della buona fede invocata dal ricorrente.
In particolare, la giustificazione addotta dallo , consistente nel non aver potuto, la sua CP_1 preposta, assolvere l'obbligo di identificazione dei soggetti minori in quanto “impegnata a ricevere una scommessa”, non può condividersi.
Resta, invero, sempre onere dell'esercente adottare i necessari accorgimenti (anche con riguardo alle postazioni di lavoro o al numero di persone impiegate) per poter controllare adeguatamente l'accesso al locale e, quindi, evitare che vi possano accedere anche minorenni. La “ratio” della norma, sicuramente gravosa ed impegnativa per i responsabili di sala, è quella di impedire l'utilizzo di giochi da parte delle categorie più deboli, quali i minori, adottando tutte le cautele necessarie al fine di tutelarli, tenuto conto della potenziale pericolosità sociale degli ambienti di gioco e del pericolo che la frequentazione dei medesimi con le attrattive negli stessi proposte, in un'età di formazione, possa dar luogo a fenomeni di ludopatia già fin troppo frequenti anche negli adulti.
pagina 3 di 5 Il titolare del centro scommesse ha, quindi, il preciso obbligo di vigilare e di impedire l'ingresso del minore, identificandolo tempestivamente ed organizzando, sotto la propria responsabilità, l'attività in modo tale da evitarne l'accesso anche solo occasionale nei locali ove si svolge esclusivamente un'attività di gioco con vincita in denaro.
Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, una volta accertata la “suitas” della condotta, ne consegue automaticamente la colpa del gestore/trasgressore, essendosi rilevato che il principio posto dall'art. 3 l. n. 689/1981 - secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate,
è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa - postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa (Cass. n. 24386/23, n.
11777/20, n. 2406/16).
Ne deriva che l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla l. n. 689/1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa - al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni - solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (Cass. n. 13610/07): di tali circostanze il ricorrente non ha, però, offerto alcuna prova.
Anche la deduzione, contenuta nel ricorso, concernente la possibilità di costituire una scriminante la circostanza che il minore dimostri un'età maggiore di quella anagrafica non è fondata, in quanto la stessa non si rileva dal verbale di contestazione, tanto che il ricorrente non ha allegato alcunchè di specifico su tale circostanza, né fornito alcuna prova con un'eventuale descrizione fisica del minore medesimo;
peraltro, proprio nei casi dubbi assume maggiore rilevanza l'obbligo del titolare dell'esercizio commerciale di accertare l'effettiva maggiore età dei soggetti che accedono allo stesso, chiedendo un valido documento di riconoscimento come prevede la normativa in materia.
Infine, non può ritenersi che la condotta contestata al ricorrente sia inoffensiva, ossia non lesiva del bene giuridico tutelato dalla norma violata, posto che del tutto legittimamente il legislatore - in ossequio ai principi costituzionali in tema di salute pubblica nonché alla normativa comunitaria sulla libertà dell'iniziativa economica – è intervenuto a tutela del benessere psichico della popolazione e, nello specifico, dei minori degli anni diciotto, quali soggetti maggiormente vulnerabili, ulteriormente rafforzando il dispositivo normativo di contrasto del fenomeno del gioco minorile in ragione della necessità di arginare un fenomeno, la cui sempre più ampia diffusione,
pagina 4 di 5 anche in tale fascia più debole della società civile, costituisce un fatto notorio o, comunque, una nozione di fatto di comune esperienza, come attestano le numerose iniziative di contrasto assunte dalle autorità pubbliche a livello europeo, nazionale e regionale.
La particolare pericolosità della degenerazione patologica del fenomeno del gioco giustifica la limitazione della libertà di iniziativa economica privata, assumendo, dunque, rilievo preminente la necessità di prevenire il rischio di determinare, presso le nuove generazioni, forme di dipendenza patologica dai giochi, con ricadute negative sulle famiglie e sulla collettività tutta, posto che la libertà di impresa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e non può arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Tali esigenze di tutela giustificano, in un'ottica di prevenzione generale, la sanzionabilità della condotta di omesso impedimento anche del solo ingresso del minore nelle aree a lui interdette.
L'opposizione va, quindi, rigettata.
Per quanto attiene alla liquidazione delle spese processuali, deve rilevarsi che nulla spetta all'opposta amministrazione a titolo di onorari, atteso che la stessa si è costituita tramite un suo funzionario e non risulta dagli atti il conferimento di incarico professionale ad alcun avvocato
(Cass. n. 17674/04); nulla spetta neppure a titolo di spese vive, atteso che l'opposta non ha presentato apposita nota (sulla necessità della nota, cfr. Cass. n. 30597/17, n. 11389/11, n.
17708/05).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel proc. n. 1368/2023 R.G., così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) nulla per le spese giudiziali.
Salerno, 7 marzo 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1368/23 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, quale socio accomandatario della Parte_1 Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Landi, presso il cui studio è elett.te dom.to in Eboli
[...]
(SA), alla via Luigi Imperato n. 12, in virtù di procura allegata al ricorso in opposizione
RICORRENTE
E
Controparte_2
, in persona del Direttore dell'Ufficio
[...]
RESISTENTE avente ad oggetto: opposizione ex artt. 22 l. n. 689/81 e 6 d.lgs. n. 150/2011
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/02/23, quale socio accomandatario della Parte_1 [...]
proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 6810 del Controparte_1
02/02/23, notificata il 03/02/23, con cui l' , Parte_2
sede di , gli aveva intimato il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma CP_2 di € 6.666,67, oltre spese, per la violazione dell'art. 7, co. 8, d.l. n. 158/12, elevata dalla Questura di con verbale notificato il 15/11/22, a seguito del controllo effettuato presso l'esercizio CP_2
“Sala Scommesse” sito in , alla via Madonna di Fatima nn. 84-86, all'esito del quale era CP_2
emerso che due minori degli anni 18 avevano avuto accesso nelle aree destinate al gioco con vincita in denaro.
pagina 1 di 5 L'opponente eccepiva la nullità dell'ordinanza-ingiunzione in quanto: 1) in sede di ispezione era stata riscontrata solo la presenza di due minori nelle aree destinate al gioco con vincita in denaro, ma non anche la partecipazione effettiva dei minori ai giochi pubblici;
2) la dipendente della sala giochi aveva dichiarato nell'immediatezza della contestazione di non aver potuto assolvere l'obbligo di identificazione dei minori in quanto al momento dell'accesso “…era impegnata a ricevere una scommessa”, sicchè, essendo stata la violazione commessa in buona fede, difettava l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo;
3) i verbalizzanti non avevano provveduto ad identificare i minori al fine di comprendere la loro effettiva età; 4) l'omessa sorveglianza costituiva condotta scusabile, in quanto esso opponente non aveva, in termini di personale, risorse tali da consentirgli di controllare tutti gli improvvisi avventori della sala;
5) difettava la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma posta a base dell'impugnata ordinanza-ingiunzione, considerato che i due minori non erano intenti a partecipare ai giochi in denaro.
Il ricorrente concludeva per l'annullamento dell'impugnata ordinanza-ingiunzione, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 24/10/23, si costituiva l'
[...]
sede di , la quale chiedeva rigettarsi l'opposizione Parte_2 CP_2
con vittoria di spese giudiziali.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
Tutti i motivi di opposizione sono infondati.
Dalla documentazione in atti risulta che, in data 12/11/22, la Questura di CP_2 [...]
elevava verbale di accertamento di Controparte_3
violazione amministrativa nei confronti di quale socio accomandatario della Parte_1
, esercente l'attività di raccolta di scommesse per la società Intralot, a Controparte_1
seguito della rilevata presenza, nei locali gestiti dalla predetta società, di due minorenni, in violazione dell'art. 7, co. 8, d.l. n. 158/2012, conv. con modif. in l. n. 189/2012, recante norme in materia di “divieto di ingresso dei minori di anni 18 nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro, ovvero nei punti vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici e non sportivi”, con applicazione della sanzione pecuniaria ed accessoria di cui all'art. 24, commi 20 e 21, d.l. n. 98/2011, conv. con modif. in l. n. 111/2011.
Parte ricorrente eccepisce, in primo luogo, che i verbalizzanti avrebbero constatato la sola presenza dei minori all'interno dei locali, ma non anche la partecipazione degli stessi ai giochi in denaro.
Ebbene, data per pacifica la circostanza della presenza dei minori presso il punto di gioco gestito dalla ricorrente, deve rilevarsi che l'obbligo che incombe al preposto alla sala è desumibile dall'art.
pagina 2 di 5 7, co. 8, d.l. n. 158/2012, conv. con modif. in l. n. 189/2012, ai sensi del quale: “Ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 20, 21 e 22, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, è vietato ai minori di anni diciotto l'ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi…Ai fini di cui al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro, identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta”.
Appare, quindi, evidente che, da un lato, la richiamata normativa sanziona anche la sola presenza di un minore all'interno di punti di scommesse e non necessariamente la materiale giocata di un evento sportivo, e che, dall'altro, sussiste l'obbligo, in capo a chi in quel momento è autorizzato alla raccolta di scommesse, di accertare la maggiore o minore età di colui che fa ingresso nelle sale scommesse e di invitare il minorenne ad uscire dalla sala.
Nel caso di specie, i minorenni, “compiutamente identificati” nelle loro generalità, sono stati sorpresi dagli Ufficiali della Questura all'interno dei locali adibiti alla raccolta di scommesse, come risulta dal verbale all'uopo redatto, che fa fede fino a querela di falso dei fatti avvenuti in presenza dei verbalizzanti. Tale circostanza integra, di per sé, la contestata violazione.
Nel caso di specie, inoltre, non può trovare applicazione l'esimente della buona fede invocata dal ricorrente.
In particolare, la giustificazione addotta dallo , consistente nel non aver potuto, la sua CP_1 preposta, assolvere l'obbligo di identificazione dei soggetti minori in quanto “impegnata a ricevere una scommessa”, non può condividersi.
Resta, invero, sempre onere dell'esercente adottare i necessari accorgimenti (anche con riguardo alle postazioni di lavoro o al numero di persone impiegate) per poter controllare adeguatamente l'accesso al locale e, quindi, evitare che vi possano accedere anche minorenni. La “ratio” della norma, sicuramente gravosa ed impegnativa per i responsabili di sala, è quella di impedire l'utilizzo di giochi da parte delle categorie più deboli, quali i minori, adottando tutte le cautele necessarie al fine di tutelarli, tenuto conto della potenziale pericolosità sociale degli ambienti di gioco e del pericolo che la frequentazione dei medesimi con le attrattive negli stessi proposte, in un'età di formazione, possa dar luogo a fenomeni di ludopatia già fin troppo frequenti anche negli adulti.
pagina 3 di 5 Il titolare del centro scommesse ha, quindi, il preciso obbligo di vigilare e di impedire l'ingresso del minore, identificandolo tempestivamente ed organizzando, sotto la propria responsabilità, l'attività in modo tale da evitarne l'accesso anche solo occasionale nei locali ove si svolge esclusivamente un'attività di gioco con vincita in denaro.
Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, una volta accertata la “suitas” della condotta, ne consegue automaticamente la colpa del gestore/trasgressore, essendosi rilevato che il principio posto dall'art. 3 l. n. 689/1981 - secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate,
è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa - postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa (Cass. n. 24386/23, n.
11777/20, n. 2406/16).
Ne deriva che l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla l. n. 689/1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa - al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni - solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (Cass. n. 13610/07): di tali circostanze il ricorrente non ha, però, offerto alcuna prova.
Anche la deduzione, contenuta nel ricorso, concernente la possibilità di costituire una scriminante la circostanza che il minore dimostri un'età maggiore di quella anagrafica non è fondata, in quanto la stessa non si rileva dal verbale di contestazione, tanto che il ricorrente non ha allegato alcunchè di specifico su tale circostanza, né fornito alcuna prova con un'eventuale descrizione fisica del minore medesimo;
peraltro, proprio nei casi dubbi assume maggiore rilevanza l'obbligo del titolare dell'esercizio commerciale di accertare l'effettiva maggiore età dei soggetti che accedono allo stesso, chiedendo un valido documento di riconoscimento come prevede la normativa in materia.
Infine, non può ritenersi che la condotta contestata al ricorrente sia inoffensiva, ossia non lesiva del bene giuridico tutelato dalla norma violata, posto che del tutto legittimamente il legislatore - in ossequio ai principi costituzionali in tema di salute pubblica nonché alla normativa comunitaria sulla libertà dell'iniziativa economica – è intervenuto a tutela del benessere psichico della popolazione e, nello specifico, dei minori degli anni diciotto, quali soggetti maggiormente vulnerabili, ulteriormente rafforzando il dispositivo normativo di contrasto del fenomeno del gioco minorile in ragione della necessità di arginare un fenomeno, la cui sempre più ampia diffusione,
pagina 4 di 5 anche in tale fascia più debole della società civile, costituisce un fatto notorio o, comunque, una nozione di fatto di comune esperienza, come attestano le numerose iniziative di contrasto assunte dalle autorità pubbliche a livello europeo, nazionale e regionale.
La particolare pericolosità della degenerazione patologica del fenomeno del gioco giustifica la limitazione della libertà di iniziativa economica privata, assumendo, dunque, rilievo preminente la necessità di prevenire il rischio di determinare, presso le nuove generazioni, forme di dipendenza patologica dai giochi, con ricadute negative sulle famiglie e sulla collettività tutta, posto che la libertà di impresa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e non può arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Tali esigenze di tutela giustificano, in un'ottica di prevenzione generale, la sanzionabilità della condotta di omesso impedimento anche del solo ingresso del minore nelle aree a lui interdette.
L'opposizione va, quindi, rigettata.
Per quanto attiene alla liquidazione delle spese processuali, deve rilevarsi che nulla spetta all'opposta amministrazione a titolo di onorari, atteso che la stessa si è costituita tramite un suo funzionario e non risulta dagli atti il conferimento di incarico professionale ad alcun avvocato
(Cass. n. 17674/04); nulla spetta neppure a titolo di spese vive, atteso che l'opposta non ha presentato apposita nota (sulla necessità della nota, cfr. Cass. n. 30597/17, n. 11389/11, n.
17708/05).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel proc. n. 1368/2023 R.G., così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) nulla per le spese giudiziali.
Salerno, 7 marzo 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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