CA
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/02/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1016/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1016/2023 con OGGETTO: Titoli di credito promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
BELLA MASSIMO MAURIZIO.
APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
BIANCONI RAFFAELLA.
APPELLATA
1
CONCLUSIONI
In data 16 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle se- guenti conclusioni.
Per la parte appellante : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contraris reiectis:
- nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto gravame e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1120/2023 emessa dal Tribunale di Firenze, sez.
III Civ., Giudice dott.ssa Vincenza Ruggero, nell'ambito del Giudizio R.G. n. 6888/2021, in data 13/04/2023, notificata il 14/04/2023, revocare il d.i opposto e la sentenza im- pugnata;
- dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibili le avverse pretese, comunque revocare, annullare, privare di efficacia, il d.i. opposto in primo grado n. 1735/2021
R.g. 2335/2021 emesso dal Tribunale di Firenze il 26/04/2021, ritenendo e dichiarando che alcuna fidejussione ha prestato la in favore del , revocando la sen- CP_1 Pt_1 tenza impugnata;
- in subordine, solo in caso di mancato accoglimento dei motivi di opposizione e di ap- pello svolti, ove dovesse essere dichiarato il tenuto al pagamento, anche di par- Pt_1 te delle somme di cui al d.i., in accoglimento della eccezione di compensazione svolta – subordinatamente al mancato accoglimento dei precedenti motivi di opposizione – procedere alla compensazione tra quello che sarà ritenuto dovuto dal alla Pt_1 Pt_2
e la somma di € 8.084,24 corrisposta a titolo di prestito dal alla
[...] Pt_1 CP_1 con bonifico del 15/07/2013 e ad oggi non restituita, oltre interessi legali maturati e maturandi, in via ancora più gradata, anche ex art. 2041 c.c., emettendo ogni conse- quenziale ed opportuno provvedimento di legge.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
2 Con riserva di ancora produrre e dedurre, nelle forme e termini di legge e nelle udienze all'uopo finalizzate. . CP_2
Per la parte appellata Controparte_1
“- Confermare integralmente il D.I. opposto, rigettando l'appello proposto da
[...]
, avverso la sentenza n. 1120/2023 pronunciata in data 13/04/2023 e pub- Parte_3 blicata in pari data;
con vittoria di spese diritti ed onorari come per legge.
Con vittoria di spese diritti ed onorari”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Firenze esponeva: Controparte_1
- che si era resa garante del finanziamento contratto da Parte_1 con in data 10 luglio 2013; CP_3
- che , quale cessionaria del credito di , a seguito di ina- CP_4 CP_3 dempimento del debitore principale, richiedeva decreto ingiuntivo per il pagamento del residuo dovuto, in solido nei confronti di e Parte_1 CP_5
decreto non opposto e divenuto definitivo;
[...]
- che a seguito di pignoramento aveva corrisposto al creditore € 8.988,00, importo che aveva diritto di ripetere dal debitore principale.
Avverso il decreto n.1753/2021 con il quale era ingiunto il pagamento di €
8.988,00 oltre interessi e spese proponeva opposizione rilevan- Parte_1 do ed eccependo:
- che nel finanziamento non aveva assunto la veste di ga- Controparte_1 rante ma di “coobbligata” e quindi non aveva diritto di ripetere le somme corrisposte;
- che il prestito con era stato contratto anche al fine di consentire alla CP_3
Sig.ra di estinguere anticipatamente un finanziamento personale contratto dalla CP_1 stessa per l'acquisto di autovettura, come emergeva dal bonifico di € 8.084,74 disposto dal Sig. il 15.07.2013, credito che in ipotesi era opposto in compensazione. CP_1
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta, chiedendo la conferma del decreto.
3 Istruita la causa con documenti, il Tribunale con sentenza n. 1120/2023 depositata il 13/04/2023 così statuiva:
“1) rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1753/2021 Tribunale di Firenze;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro
4.000,00 per compenso oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”.
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“Ritiene il giudicante condivisibile l'argomentazione difensiva svolta dalla oppo- sta in ordine alla natura dell'obbligazione passiva assunta dalla deve infatti, CP_1 ritenersi come la stessa abbia assunto, nel rapporto di finanziamento de quo, la veste di garante/fideiussore e non di coobbligato condebitore, come preteso dall'opponente.
Invero, dall'esame del contratto di finanziamento può evincersi come dello stesso sia stato esclusivamente parte il , in qualità di soggetto richiedente, e non, ap- Pt_1 punto, la la quale non risulta essere stata co-richiedente, e conseguentemente CP_1 co-beneficiaria, dell'importo erogato dalla finanziaria. Del resto, è incontestato tra le parti che l'importo finanziato sia stato versato esclusivamente al . […] Pt_1
La posizione realmente assunta dalla nella vicenda in esame è stata, CP_1 dunque, come già detto, effettivamente quella di fideiussore, a nulla rilevando che i suoi dati siano stati inseriti nella sezione del contratto di finanziamento rubricata “dati del coobbligato”. […] E detta veste giuridica assunta dalla opposta trova il proprio fon- damento nel fatto che il nostro ordinamento giuridico conosce la figura del fideiussore, quale soggetto che garantisce l'adempimento di un debito altrui, mentre non è specifi- camente prevista la figura del “coobbligato”, del soggetto, cioè, che, seguendo l'impostazione difensiva dell'opponente, pur non essendo parte del contratto principale né garante, sarebbe comunque responsabile in solido dell'adempimento della obbliga- zione della parte contrattuale. […]
Ciò posto, è da esaminare il rapporto dare-avere tra le parti da addurre in com- pensazione, alla luce della circostanza, provata documentalmente, di un versamento per Euro 8.000,00 effettuato dal a favore della Pt_1 CP_1
4 Risulta dagli atti penali prodotti in atti che tra le parti vi fossero delle situazioni sospese di dare /avere […] ritiene questo Giudice che a fronte delle dichiarazioni rese dalla nel procedimento penale, non è stata data in questo giudizio dall'opposto CP_1 la prova dell'imputazione delle somme bonificate alla non v'è prova cioè CP_1 dell'asserzione che il bonifico effettuato a favore della opposta costituisse un prestito personale, da restituire, per cui l'eccezione di compensazione va rigettata, posta anche la natura di credito contestato da parte dell'opposta”.
L'appello.
2. Proponeva appello ritenendo la sentenza gravata errata Parte_1
e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione
1) assoluta errata interpretazione della posizione contrattuale delle parti-errata va- lutazione delle prove-insussistenza prova contratto di fidejussione- errata sussunzione della fattispecie giuridica- violazione del giudicato (discendente dal d.i. passato in giudi- cato emesso in via solidale nei confronti delle parti in causa);
2) erroneo mancato accoglimento della eccezione di compensazione.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio che contestava le censure mosse Controparte_1 da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la con- ferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c,. in data 16 gennaio 2025 a seguito di trattazione scritta, sulle conclusioni delle par- ti, precisate come in epigrafe trascritte.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va respinto, con conferma della sentenza impugnata.
3. Con il primo motivo (“assoluta errata interpretazione della posizione contrat- tuale delle parti-errata valutazione delle prove-insussistenza prova contratto di fide- jussione- errata sussunzione della fattispecie giuridica- violazione del giudicato (di-
5 scendente dal d.i. passato in giudicato emesso in via solidale nei confronti delle parti in causa)”) parte appellante in sintesi deduce: “ha errato il Giudice di prime cure, laddove ha qualificato la posizione del sig. quale unico contraente del finanziamento Pt_1 con e quella della quale fideiussore, cioè garante, del contraente. Invero, CP_3 CP_1 le suddette parti richiedevano insieme e si assumevano entrambi la responsabilità di un finanziamento, tra l'altro utile nell'ambito della loro vita quotidiana di allora convi- venti. La posizione di coobbligata in solido della si evince da più circostanze. In CP_1 primis dallo stesso contratto di finanziamento all'interno del quale alla voce “COOB-
BLIGATO” si leggono i dati della appellata […] la non è fidejussore e/o garante CP_1
[…] tale natura della coobbligazione, risulta, peraltro, anche dal d.i. definitivo passato in giudicato e non opposto (emesso nei confronti delle odierne parti in causa in via so- lidale), che fa stato nel presente giudizio e posto ex adverso a fondamento della pretesa avanzata”.
Il motivo è infondato.
Nel contratto di finanziamento sottoscritto è il Sig. che viene indicato come Pt_1
“cliente”, beneficiario del finanziamento;
come esposto dal Tribunale non è contestato
(neppure in questa sede) che le somme mutuate siano state in effetti corrisposte ed ac- creditate al Sig. . Pt_1
La veste di “coobbligato” assunta dalla Sig.ra non può che essere assimila- CP_1 ta a quella di garante-fideiussore; del resto anche nella missiva dell'8 aprile 2014 con la quale era segnalato il mancato pagamento delle rate scadute la stessa quali- CP_3 ficava espressamente la Sig,ra quale “garante” del “cliente” Sig. (“Nu- CP_1 Pt_1 mero del contratto 48399471 Cliente … Le segnaliamo che i Parte_1 pagamenti relativi al contratto di finanziamento in oggetto di cui Lei è garante non ri- sultano regolari”).
Anche nel ricorso per decreto ingiuntivo non opposto, contrariamente a quanto de- dotto da parte appellante, il Sig. è chiaramente indicato quale debitore principa- Pt_1 le e destinatario del finanziamento (“PREMESSO CHE Agos UC SpA in data 10.7.13 concedeva a … un prestito personale … sottoscriveva il con- Parte_1 tratto in qualità di coobbligato … successivamente la Controparte_1 [...]
[...
[...] [
è divenuta titolare del credito già vantato da UC Spa nei confronti CP_6 CP_3 di ..”). Parte_1
Sussisteva quindi il dritto di regresso e ripetizione integrale delle somme corrispo- ste in qualità di garante.
4. Con il secondo motivo (“erroneo mancato accoglimento della eccezione di com- pensazione”) parte appellante in sintesi deduce: “controparte: -non ha contestato nella prima difesa (la comparsa di costituzione) la causale indicata nel bonifico del
15.07.2013 “… causale:est. Finanz. scadenza aprile 2017…” […] la sus- Controparte_1 sistenza di detto debito della si ricavava dal verbale di deposizione resa dalla CP_1 medesima nel pp n. 5790/2014 RGNR-1005/2016 RG, del processo in corso dinanzi al
Tribunale Penale di Catania che vede imputato il e p.o. la in seno al Pt_1 CP_1 quale, alla udienza del 20.05.2019, sentita quale teste la p.o. , alla pa- Controparte_1 gina 9-per quanto rileva in questa sede- del verbale di stenotipia dichiara “… di quel prestito ha utilizzato otto mila euro per chiudere il mio prestito, che avevo contratto per comprare l'auto….”. Pertanto, il credito eccepito in compensazione in via subordi- nata dal era ed è certo, liquido, esigibile e non contestato”. Pt_1
Il motivo è infondato.
I giudici di legittimità hanno più volte chiarito che “la datio di una somma di da- naro non vale, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che, potendo una somma di dana- ro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell' accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimo- strare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa: onere, questo, che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in sen- so sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova” (vedi tra le altre, in motivazio- ne, Cass 18/07/2024, n.19851, che specifica trattarsi del “costante orientamento di que- sta Corte”).
7 Nella fattispecie, come già ritenuto dal Tribunale, la causale del bonifico e le dichia- razioni rese dalla Sig,ra nell'ambito del procedimento penale non risultano suf- CP_1 ficienti a ritenere provato un mutuo con correlato obbligo restitutorio, posto che:
a) trattasi di attribuzione patrimoniale effettuata in costanza di convivenza;
b) il bonifico andava ad estinguere il finanziamento per l'acquisto di una autovettu- ra che anche dopo la convivenza è comunque rimasta in uso e nella disponibilità dello stesso Sig. (vedi capo di imputazione sub B) del procedimento penale, relativo Pt_1 all'appropriazione dell'autovettura);
c) nell'ambito della sua deposizione quale persona offesa nel procedimento penale la Sig.ra ha riconosciuto la destinazione del bonifico ad estinzione del finanzia- CP_1 mento per l'acquisto dell'auto, ma ha al contempo evidenziato: di aver comunque a sua volta corrisposto varie somme al Sig. nell'ambito della convivenza;
che l'auto alla Pt_1 fine era rimasta nella definitiva disponibilità del Sig. (vedi verbale integrale Pt_1 dell'udienza del 20 maggio 2019 prodotto dalla difesa di convenuta opposta in primo grado).
La statuizione del Tribunale sul punto (“non v'è prova cioè dell'asserzione che il bonifico effettuato a favore della opposta costituisse un prestito personale, da restitui- re, per cui l'eccezione di compensazione va rigettata, posta anche la natura di credito contestato da parte dell'opposta”) risulta dunque corretta.
5. L'appello va respinto, con conferma della sentenza impugnata anche in ordine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della complessità, in € 2.400,00 (fase di studio €
700,00; fase introduttiva € 600,00; fase decisionale € 1.100,00), oltre 15% spese genera- li, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_4
[...
[...] [
nei confronti di avverso la sentenza n. 1120/2023 del
[...] Controparte_1
Tribunale di Firenze depositata il 13/04/2023, così provvede
RIGETTA
l'appello proposto e per l'effetto
CONFERMA la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico dell'appellante i presup- posti per il raddoppio del contributo unificato, lo condanna al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in complessivi € 2.400,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
9