Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/04/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte disposte in sostituzione dell'udienza dell'11 aprile 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 2811/2023 la seguente S E N T E N Z A
tra
rappresentato e difeso -congiuntamente e disgiuntamente- Parte_1 dagli avv.ti Giovanni Gurnari e Francesca Gangemi, con cui elettivamente domicilia in Condofuri, alla via Montevergine n. 13, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
e
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Perugini, con cui elettivamente domicilia in Cosenza, alla via D. Milelli n. 26/B, giusta procura in atti;
-resistenti- nonché
in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t.;
-resistente contumace-
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO
1
chiedendo di: “1) […] accogliere l'eccezione preliminare ed annullare la intimazione
[...] di pagamento e gli avvisi di addebito e ruoli impugnate ed opposte in quanto le somme non sono dovute per intervenuta prescrizione. 2) nel merito e per i motivi esposti voglia accertare e dichiarare la illegittimità degli avvisi di addebito impugnati ed opposti nonché della intimazione di pagamento”; vinte le spese di lite, con attribuzione. Si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità CP_1 del ricorso poiché tardivo nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, nel merito, deduceva la infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. Parimenti costituitasi la resistente , deduceva Controparte_6 il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione evidenziando anche la sussistenza di atti interruttivi della stessa. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate, la causa veniva riservata in decisione.
******* 1. In via preliminare va dichiarata la contumacia della che, Controparte_5 sebbene ritualmente citata, non si è costituita nel presente giudizio.
2. Sempre in via preliminare, deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall' e dall' . CP_1 Controparte_6
Si osserva sul punto che, pur essendo vero che l'azione di riscossione, successivamente alla notifica dell'atto impositivo da parte dell'ente creditore, spetta all' , quale soggetto incaricato della riscossione del credito, sia CP_2 CP_2
l'ente impositore che l'agente della riscossione sono stati correttamente citati nel presente giudizio, ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente.
2 3. Tanto premesso, va esaminata l'eccezione di inammissibilità della opposizione sollevata dall' CP_1
A tal uopo, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116). Tanto premesso, osserva il giudicante che l'opposizione all'intimazione di pagamento risulta essere inammissibile in ordine ai vizi di forma concernenti l'omessa notifica degli avvisi prodromici, perché tardivamente proposta. L'opposizione è, invero, qualificabile -sotto tale profilo- come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, quindi, proponibile nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento. Ebbene, con riferimento ai succitati vizi formali, l'opposizione è senz'altro inammissibile atteso che l'intimazione de qua è stata notificata al ricorrente -per sua stessa ammissione- in data 8.05.2023 ed il ricorso introdotto con atto depositato il 9.06.2023.
4. Ciò chiarito in ordine ai succitati vizi formali, va esaminata l'eccezione relativa l'estinzione dei crediti previdenziali di cui all'intimazione opposta stante il - presunto- decorso del termine quinquennale di prescrizione -asseritamente- maturato tra la data di notifica degli avvisi di addebito e quella di notifica dell'intimazione impugnata, avvenuta in data 8.05.2023. La doglianza è parzialmente fondata. A tal fine, è documentalmente provato (cfr. prod.ne , che l'intimazione di CP_1 pagamento oggetto della presente impugnativa sia stata preceduta dalla regolare notifica degli avvisi di addebito in questione.
3 Peraltro, come già sopra evidenziato, parte ricorrente è decaduta dal potere di far valere eventuali vizi di notifica degli avvisi di addebito avendo proposto opposizione all'intimazione di pagamento successivamente al perentorio termine di 20 giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c. Parimenti, risulta documentalmente provato (cfr. prod.ne ADER) che l'intimazione di pagamento oggetto della presente impugnativa sia stata preceduta dalla regolare notifica di alcuni atti -comprensivi degli avvisi impugnati- interruttivi del termine quinquennale di prescrizione della pretesa creditoria. Orbene, risulta per tabulas che dalla data di notifica dell'avviso di addebito 39420160003632191000 (21.12.2016) alla notifica del primo atto interruttivo, ossia dell'intimazione di pagamento n. 09420219003577420000 (7.12.2022), fosse già decorso il termine quinquennale di prescrizione dei crediti contributivi. Pertanto, anche tenuto conto della duplice sospensione dei termini dettata dalla normativa Covid-19 i crediti di cui al menzionato avviso di addebito devono ritenersi irrimediabilmente prescritti. Di contro, dalla data di notifica -da ultimo- dell'intimazione di pagamento n. 09420219003577420000 (7.12.2022), comprensiva degli avvisi di addebito n. 39420170002090705000, n. 39420180002049036000, n. 39420180002547802000 e n. 39420180005032720000, a quella di notifica dell'intimazione impugnata (08.05.2023), non era ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione dei crediti contributivi.
4.1. D'altro canto, si appalesa destituita di ogni fondamento la circostanza - sempre dedotta dal ricorrente- di illegittimità della pretesa creditoria alla luce della sentenza di fallimento intervenuta nei confronti del nel 2010. Pt_1
A tal uopo, basti rammentare che, com'è noto, l'imprenditore individuale fallito non è soggetto ad alcun divieto di esercizio di una nuova attività, se non al limite che deve trattarsi di nuova attività, il che non vuol dire che non possa esercitare la stessa attività precedente per la quale è stato dichiarato fallito ma, semplicemente, che la nuova attività non deve in alcun modo costituire una continuazione di quella precedente né può utilizzare beni e diritti acquisiti all'attivo fallimentare o riscuotere crediti risalenti alla fase precedente, ecc. Questa possibilità ben si concilia con le norme fallimentari;
in primo luogo, infatti, il fallimento e lo spossessamento del fallito determinano una incapacità relativa, che non investe la capacità di agire in relazione ad una nuova attività lavorativa;
inoltre la gestione della nuova attività con incassi e pagamenti e tutto quello che segue non va analizzata atomisticamente atto per atto, ma va valutata nel suo insieme come attività d'impresa sicché l'acquisizione dell'attivo necessario per il suo esercizio va valutato quale bene sopravvenuto, che resta soggetto alla disposizione di cui all'art. 42, comma 2, l. fall., per il quale la curatela ha facoltà di appropriarsi delle sopravvenienze di ulteriori beni per titolo successivo al fallimento “al netto delle spese incontrate per la loro realizzazione”; di conseguenza non possono essere acquisiti i
4 ricavi che sono stati reinvestiti nell'esercizio dell'impresa né ritenuti inefficaci i pagamenti effettuati sempre nell'ambito di tale attività (fornitori, dipendenti, ecc.). In ogni caso, resta precluso in questa sede l'esame nel merito della pretesa contributiva. In proposito, giova richiamare il disposto di cui al citato art. 24, comma 5, a mente del quale “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”. La norma sopra riportata individua nella notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito) il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo. È, pertanto, evidente che solo in assenza di notifica della cartella di pagamento (ovvero dell'avviso di addebito), è consentito al contribuente di proporre opposizione avverso il primo atto portatogli a conoscenza;
in caso contrario, laddove, come nel caso di specie, vi sia stata la regolare notifica degli avvisi di addebito presupposti e gli stessi non siano stati tempestivamente opposti, deve escludersi la possibilità per il ricorrente di censurare gli eventuali vizi di legittimità o di merito della pretesa, data la perentorietà del termine decadenziale di quaranta giorni sopra descritto, restando salva solo la possibilità di far valere, con le forme previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c., i vizi intervenuti successivamente alla notifica degli avvisi di addebito.
5. Le spese di lite, atteso il parziale accoglimento del ricorso e la soccombenza reciproca tra le parti, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara prescritti i crediti contributivi di cui all'avviso di addebito n. 39420160003632191000, confluiti nell'intimazione di pagamento n. 09420229007146878000;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Reggio Calabria, 12 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
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