Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 02/04/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. documento in
com.jniwrapper.win3
Ema
2.automation
[...]
[...]
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. Daniele Salvatore Abbate Giudice (est.)
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2025/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
Tra
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24/02/1964, elettivamente domiciliato in Termini Imerese (Pa), via Falco-
ne e Borsellino n. 79, presso l'avv. Vincenza Catalano, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
-ricorrente-
contro
(C.F. ), nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
16/12/1970;
-resistente contumacia-
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero;
-interveniente necessario-
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 05/02/2025 parte ricorren-
te precisava le conclusioni come da verbale al quale si rinvia.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/10/2024, ha chiesto la Parte_1
revoca dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia _1
, disposto in sede di divorzio.
[...]
Il ricorrente ha dedotto la sopravvenuta indipendenza economica della fi-
glia in ragione del suo imminente matrimonio.
Ha chiesto pertanto di dichiarare cessato il proprio obbligo al contributo per il mantenimento della figlia, e per l'effetto, di revocare l'assegno di mantenimento.
Il ricorso è stato ritualmente notificato alla resistente che non si è costi-
tuita in giudizio.
All'udienza del 05/02/2025, a seguito di discussione orale, la causa è
stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, preliminarmente va dichiarata la contumacia di CP_2
la quale sebbene ritualmente evocata in giudizio non si è costi-
[...]
tuita.
Per quanto concerne il merito del giudizio, la domanda proposta dal ricor-
rente volta a ottenere la revoca dell'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia deve essere accolta in quanto, alla luce delle circostanze emer- se in giudizio, non sussistono i presupposti per la persistenza di tale ob-
bligo.
- 2 -
Al riguardo si evidenzia che l'obbligo di mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, potendo per-
mane fino a quando questi non abbia acquisito una concreta indipenden-
za economica.
Tale indipendenza si configura non solo quando il figlio ottiene un'occupazione stabile e adeguatamente retribuita, ma anche quando,
per le circostanze della sua vita, si trovi nella condizione di poter provve-
dere autonomamente al proprio sostentamento.
Il matrimonio del figlio rappresenta indubbiamente un evento idoneo a presumere la sua autonomia economica, considerato peraltro i doveri di solidarietà che si instaurano reciprocamente tra i coniugi (cfr. Cass. civ.
22813/23).
Nel caso in esame il documentato matrimonio della figlia, , de- Persona_1
termina il venire meno dell'obbligo paterno di contribuire al suo mante-
nimento.
Le spese di lite vanno lasciate in capo alla parte che le ha anticipate tenu-
to conto della natura del giudizio e della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la contumacia della parte resistente;
- revoca a decorrere dalla pronuncia l'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia , posto in capo al ricorrente;
Persona_1
- lascia in capo alla parte ricorrente le spese anticipate.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale
- 3 -
di Termini Imerese, in data 01/04/2025.
Il Giudice Estensore
Daniele Salvatore Abbate
- 4 -
Il Presidente
Giuseppe Rini