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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/10/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta:
dr.ssa AB TA Presidente rel.
dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 939 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 , vertente
TRA
, con l'avv. AGOSTINO FORTUNATO, Parte_1
appellante
E
, con gli avv.ti FERRATO UMBERTO, PARISI SILVIA, CP_1
appellato
, Controparte_2
appellata non costituita oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 186/2023, pubblicata in data 12/04/2023; opposizione ad intimazione di pagamento.
FATTO.
1.Con ricorso presentato il 18.10.2019 al Giudice del lavoro di Paola, ha reagito Parte_1 all'intimazione n. 03420189011279938/000, notificatale il 18.10.2019 per il pagamento di contributi relativi agli anni 2011 – 2012 – 2014 di cui all' avviso di addebito n.
33420140001702829000 notificato il 12.7.2014.
1 In particolare, la ricorrente ha eccepito l'estinzione dei crediti per prescrizione, da intendersi maturata sia perché non ha mai ricevuto l'avviso di addebito sia perché, anche ove provata la notifica alla data del 12.7.2014 indicata nell'intimazione oggetto di causa, non sono stati posti in essere atti interruttivi nel quinquennio successivo.
2.Nella resistenza dell' e nella contumacia dell' il CP_1 Controparte_3
Tribunale ha rigettato il ricorso rilevando che l' ha provato l'avvenuta notifica dell'avviso di CP_1 addebito e ritenendo che la regolarità della notifica della cartella esattoriale posta a monte dell'intimazione impugnata esclude che il Giudicante possa vagliare la prescrizione del credito>.
3. ha appellato tale sentenza e ne ha chiesto la riforma lamentando che il Giudice Controparte_4 di primo grado avrebbe dovuto rilevare il fatto estintivo sopravvenuto alla notifica dell'avviso di addebito e, di conseguenza, dichiarare la prescrizione del credito stante la mancanza di atti interruttivi nel quinquennio successivo.
4.Degli appellati si è costituito soltanto l' , che ha insistito nel rigetto del gravame non essendo CP_1 decorso, alla data di notifica dell'intimazione, il termine decennale di prescrizione, applicabile al titolo esecutivo divenuto irretrattabile perché- come nella specie- non impugnato.
5.La Corte ha disposto la trattazione della causa con le forme dell'art.127 ter cpc e all'esito del deposito delle note scritte, ha deliberato in camera di consiglio la seguente decisione.
DIRITTO.
6.L'appello va accolto.
6.1-E' pacifico in giurisprudenza che:
-in tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali,
l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso (v. tra le tante Cass.8198/2023);
- è quinquennale il termine di prescrizione applicabile ai crediti contributivi oggetto di titolo esecutivo ( cartella di pagamento/avviso di addebito) divenuto irretrattabile perché non impugnato (
v. tra le tante Cass. ordinanza 1826/2020 < La scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non comporta anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.,
2 restando irrilevante il termine di prescrizione decennale contemplato dall'art. 1, comma 197, della
l. n. 145 del 2018, che concerne il "riaffido" in riscossione, da parte dell'ente creditore al concessionario, dei crediti rispetto ai quali siano sorte irregolarità o falsità, già oggetto di dichiarazione di "saldo e stralcio" ai sensi del comma 184 e ss. dello stesso art. 1.>.
6.2- Dall'applicazione di tali principi consegue che:
a) è ammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata dalla per mancanza di atti interruttivi Pt_1 successivi alla notifica dell'avviso di addebito, perché trattasi di fatto estintivo della pretesa contributiva sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, deducibile con l'opposizione all'esecuzione ex art.615 cpc;
b) è fondata detta eccezione perché il termine di prescrizione applicabile è quinquennale e nei cinque anni successivi alla notifica dell'avviso di addebito avvenuta il 12.7.2014 , l' non ha CP_1 provato, com'era suo onere, di avere posto in essere atti interruttivi.
7.Conclusivamente la sentenza va riformata nei termini di cui in dispositivo.
8.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo mediante applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e succ. modif. tenuto conto del valore della causa contenuto nello scaglione fino a 5.200 euro e delle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della causa.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 04/10/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n.
186/2023 , pubblicata in data 12/04/2023 , così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara prescritti e non dovuti i crediti contributivi di cui all'intimazione di pagamento n. 03420189011279938/000 notificata il 18.10.2019;
-condanna l' al pagamento delle spese del giudizio liquidate per il primo grado in euro CP_1
1312,00 e per il secondo grado in euro 1458,00, oltre accessori di legge, da distrarre.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.7.2025.
La Presidente est.
AB TA
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In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta:
dr.ssa AB TA Presidente rel.
dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 939 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 , vertente
TRA
, con l'avv. AGOSTINO FORTUNATO, Parte_1
appellante
E
, con gli avv.ti FERRATO UMBERTO, PARISI SILVIA, CP_1
appellato
, Controparte_2
appellata non costituita oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 186/2023, pubblicata in data 12/04/2023; opposizione ad intimazione di pagamento.
FATTO.
1.Con ricorso presentato il 18.10.2019 al Giudice del lavoro di Paola, ha reagito Parte_1 all'intimazione n. 03420189011279938/000, notificatale il 18.10.2019 per il pagamento di contributi relativi agli anni 2011 – 2012 – 2014 di cui all' avviso di addebito n.
33420140001702829000 notificato il 12.7.2014.
1 In particolare, la ricorrente ha eccepito l'estinzione dei crediti per prescrizione, da intendersi maturata sia perché non ha mai ricevuto l'avviso di addebito sia perché, anche ove provata la notifica alla data del 12.7.2014 indicata nell'intimazione oggetto di causa, non sono stati posti in essere atti interruttivi nel quinquennio successivo.
2.Nella resistenza dell' e nella contumacia dell' il CP_1 Controparte_3
Tribunale ha rigettato il ricorso rilevando che l' ha provato l'avvenuta notifica dell'avviso di CP_1 addebito e ritenendo che la regolarità della notifica della cartella esattoriale posta a monte dell'intimazione impugnata esclude che il Giudicante possa vagliare la prescrizione del credito>.
3. ha appellato tale sentenza e ne ha chiesto la riforma lamentando che il Giudice Controparte_4 di primo grado avrebbe dovuto rilevare il fatto estintivo sopravvenuto alla notifica dell'avviso di addebito e, di conseguenza, dichiarare la prescrizione del credito stante la mancanza di atti interruttivi nel quinquennio successivo.
4.Degli appellati si è costituito soltanto l' , che ha insistito nel rigetto del gravame non essendo CP_1 decorso, alla data di notifica dell'intimazione, il termine decennale di prescrizione, applicabile al titolo esecutivo divenuto irretrattabile perché- come nella specie- non impugnato.
5.La Corte ha disposto la trattazione della causa con le forme dell'art.127 ter cpc e all'esito del deposito delle note scritte, ha deliberato in camera di consiglio la seguente decisione.
DIRITTO.
6.L'appello va accolto.
6.1-E' pacifico in giurisprudenza che:
-in tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali,
l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso (v. tra le tante Cass.8198/2023);
- è quinquennale il termine di prescrizione applicabile ai crediti contributivi oggetto di titolo esecutivo ( cartella di pagamento/avviso di addebito) divenuto irretrattabile perché non impugnato (
v. tra le tante Cass. ordinanza 1826/2020 < La scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non comporta anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.,
2 restando irrilevante il termine di prescrizione decennale contemplato dall'art. 1, comma 197, della
l. n. 145 del 2018, che concerne il "riaffido" in riscossione, da parte dell'ente creditore al concessionario, dei crediti rispetto ai quali siano sorte irregolarità o falsità, già oggetto di dichiarazione di "saldo e stralcio" ai sensi del comma 184 e ss. dello stesso art. 1.>.
6.2- Dall'applicazione di tali principi consegue che:
a) è ammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata dalla per mancanza di atti interruttivi Pt_1 successivi alla notifica dell'avviso di addebito, perché trattasi di fatto estintivo della pretesa contributiva sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, deducibile con l'opposizione all'esecuzione ex art.615 cpc;
b) è fondata detta eccezione perché il termine di prescrizione applicabile è quinquennale e nei cinque anni successivi alla notifica dell'avviso di addebito avvenuta il 12.7.2014 , l' non ha CP_1 provato, com'era suo onere, di avere posto in essere atti interruttivi.
7.Conclusivamente la sentenza va riformata nei termini di cui in dispositivo.
8.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo mediante applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e succ. modif. tenuto conto del valore della causa contenuto nello scaglione fino a 5.200 euro e delle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della causa.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 04/10/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n.
186/2023 , pubblicata in data 12/04/2023 , così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara prescritti e non dovuti i crediti contributivi di cui all'intimazione di pagamento n. 03420189011279938/000 notificata il 18.10.2019;
-condanna l' al pagamento delle spese del giudizio liquidate per il primo grado in euro CP_1
1312,00 e per il secondo grado in euro 1458,00, oltre accessori di legge, da distrarre.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.7.2025.
La Presidente est.
AB TA
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