TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/09/2025, n. 3321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3321 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 5993/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5993/2024 dell'udienza del 29/09/2025
Il giorno 29 settembre 2025, alle ore 12:13, nella II Sezione Civile del Tribunale Ordinario di
Napoli Nord, all'udienza del Giudice dott. Rosario Canciello, è chiamata la causa
TRA
Parte_1 ATTRICE-OPPONENTE E
RO CONVENUTA-OPPOSTA
Sono presenti: per parte convenuta-opposta, per delega dell'Avv. Nicola Leone, l'Avv. Luisa Piccirillo la quale si riporta ai propri atti difensivi, chiedendone l'accoglimento. Chiede l'accoglimento delle conclusioni di cui alle note ex art. 281 sexies cpc, depositate, qui da intendersi per richiamate, e conclude affinchè l'Ill.mo Giudice adito Voglia così provvedere: rigettare l'opposizione, siccome palesemente infondata, per le causali di cui in narrativa e confermare il DI opposto;
in via gradata, revocarsi il DI opposto e, per l'effetto, condannare l'opponente,
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
, nato a [...] il [...], C.F.: titolare CP_1 C.F._1 dell'omonima ditta individuale, denominata RO
, con sede in Falciano del Massico (CE), alla Via Crocelle, n. 56, della somma di €
[...]
16.175,62, quale debito residuo, come specificato nelle memorie difensive;
condannare, altresì,
l'opponente al pagamento di una somma, pari al doppio dell'importo del contributo unificato versato per il giudizio, quale sanzione pecuniaria per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione;
in tutti i casi, condannare l'opponente al pagamento, di spese, diritti ed onorario di lite, e spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore, per fattone anticipo.
Per parte attrice-opponente, per delega dell'avv. Bernardino Noviello, l'avvocato
Cozzolino Domenico il quale si riporta integralmente a tutti i propri scritti difensivi. Contesta
n. 5993/2024 r.g.a.c. Pag. 1 di 11 N. 5993/2024 R.G.A.C.
tutto quanto prodotto eccepito e rilevato da parte opposta. Si chiede che il presente giudizio venga deciso.
Il Giudice, letto l'art. 281-sexies c.p.c., invita le parti alla discussione orale della causa e a precisare le conclusioni.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di consiglio, alle ore 17:52, in assenza dei procuratori delle parti, nel frattempo allontanatisi, decide la controversia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5993/2024 R.G.A.C., pendente TRA c.f.: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 p.t., elettivamente domiciliato in San Cipriano D'Aversa alla Via Andrea Diana n. 45, presso lo studio dell'Avv. Noviello Bernardino (c.f.: ), dal quale è rappresentata e C.F._2 difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione ATTRICE-OPPONENTE E
in qualità di titolare dell' RO RO
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Santa
[...] C.F._1 Maria Capua Vetere alla Piazza Mazzini n. 45, presso lo studio dell'Avv. Leone Nicola (c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla C.F._3 comparsa di costituzione e risposta CONVENUT-OPPOSTO
Oggetto: “Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1576/2024, emesso dal Tribunale ordinario di Napoli Nord, pubblicato in data 06/06/2024 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 4246/2024 r.g.”
Conclusioni: Come da verbale dell'odierna udienza, nella parte che precede, cui è incorporata la presente sentenza.
n. 5993/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 11 N. 5993/2024 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la società
[...] roponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1576/2024 emesso da questo Tribunale, in data 06/06/2024, all'esito della procedura monitoria recante numero di R.G. 4246/2024, con il quale, ad istanza di
[...]
nella qualità di titolare della impresa individuale denominata “ CP_1 [...]
”, veniva ad essa ingiunto il pagamento, in RO favore del ricorrente, della somma complessiva di euro 17.175,62, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla domanda e sino al soddisfo, nonché le spese del procedimento monitorio, liquidate in euro 145,50 per spese ed euro 540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, nella misura di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito per parte ricorrente, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93
c.p.c..
Nel ricorso monitorio l'odierno opposto, nella qualità di titolare di impresa zootecnica dedita all'allevamento di bovini, bufale da latte e produzione di latte crudo, aveva assunto di vantare un credito verso l'odierna opponente, per una fornitura di 8.218 kg di latte bufalino crudo, venduto al prezzo di euro 1,90 al kg, per la somma di euro
15.614,20, oltre i.v.a., per un totale complessivo di euro 17.175,62, documentato da fattura elettronica n. 62 del 31/12/2023, prodotta dal ricorrente in uno all'estratto autentico dei libri contabili.
Nell'atto di citazione in opposizione introduttivo del presente giudizio di opposizione, di contro, parte opponente deduceva ed eccepiva il difetto di prova in ordine all'origine della predetta fornitura e che la fattura n. 62 del 31/12/2023 era stata pagata in parte tramite versamenti in contanti, per complessivi euro 3.000,00, e, per altra parte, con bonifici bancari effettuati a saldo, per complessivi euro 2.000,00, assumendo, dunque, doversi disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto per essere stato esso emesso sulla base d fatture in parte già pagate.
Ciò premesso, essa opponente concludeva, dunque, chiedendo all'adito Tribunale:
“ - Nel merito dichiarare che l'opponente nulla deve alla Società “
[...]
”, in forza del titolo azionato RO in quanto il credito è estinto per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1576/2024 (R.G. n. 4246/2024), reso
n. 5993/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 11 N. 5993/2024 R.G.A.C.
dal Tribunale di Napoli Nord in 06 giugno 2024, notificato ex art. 149 c.p.c. in data
07 giugno 2024;
- condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre
I.V.A. e C.P.A. con attribuzione all'avv. Bernardino Noviello.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21/11/2024 si costituiva in giudizio l'opposto, il quale resisteva all'avversa opposizione preliminarmente eccependo l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del presente giudizio, della dichiarazione ex art. 163, co. 2 n. 3 bis c.p.c., dichiarando di aver provveduto ad attivare procedura di mediazione, condizione di procedibilità della domanda prevista dall'art. 5 del D. lgs. del 04/03/2010 n. 28 incombente sull'opposto, versando in atti la relativa documentazione. Eccepiva, nel merito, la mancata contestazione, da parte dell'opponente, della fattura prodotta nel ricorso monitorio, del prezzo praticato, del rapporto posto a base dell'azione monitoria, nonché l'ammissione, da parte dello stesso, del mancato pagamento del corrispettivo dovuto, senza indicazione di alcuna giustificazione o fatto impeditivo, modificativo, estintivo dell'obbligazione; eccepiva, inoltre, il difetto di prova, da parte dell'opponente, dei pagamenti parziali da essa assunti come effettuati.
Tanto eccepito, esso opposto concludeva, dunque, chiedendo:
“IN VIA PRELIMINARE:
1) Concedere la provvisoria esecuzione del D.I. opposto, atteso che l'opposizione non
è fondata su prova scritta, ne è di pronta soluzione, anche sulla scorta delle prove documentali prodotte dall'opposta;
NEL MERITO:
1) rigettare l'opposizione, siccome infondata in fatto e in diritto, confermando il D.I. opposto, per le causali di cui in premessa;
2) in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento, di spese, diritti ed onorario di lite, e spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore per fattone anticipo.”
Depositate dalle parti le memorie ex art. 171-ter c.p.c., all'esito della prima udienza del
30 gennaio 2025, concessa — su istanza dell'opposto — la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente all'importo di euro 12.175,62
(dodicimilacentosettantacinque/62), rilevata l'assenza di istanza istruttorie articolate dalle parti, la causa veniva rinviata per le conclusioni e la contestuale discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. alla odierna udienza del 29 settembre 2025.
L'opposizione si è rivelata solo parzialmente fondata e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti in appresso indicati.
In via preliminare, è utile rilevare come sia ben noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice n. 5993/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 11 N. 5993/2024 R.G.A.C.
dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, mentre l'eventuale riscontro dell'emissione del decreto ingiuntivo fuori dei casi previsti dalla legge non esclude il potere-dovere di pronunciare sulla domanda fatta valere con il ricorso per ingiunzione, sempreché sussistano la competenza e gli altri presupposti processuali, incidendo la prima questione sulla regolamentazione delle spese della fase monitoria.
Inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che, mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
Avendo il ricorso monitorio la natura di speciale forma di esercizio dell'azione di condanna, caratterizzata dalla cognizione sommaria e meramente documentale del credito vantato, il giudizio instaurando a seguito della proposta opposizione ha per oggetto non solo la valutazione della sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti e richiesti dalla legge per la emanazione della ingiunzione, ma tutto il rapporto obbligatorio posto a fondamento del ricorso monitorio dal creditore, anche in assenza di espresse contestazioni ed allegazioni delle parti, derivando la cognizione del giudice adito dal potere-dovere di esaminare il contenuto tipico del giudizio così come delineato dal legislatore.
Nel giudizio ordinario di cognizione, infatti, ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.p.c., nella comparsa di risposta il convenuto deve “[…] proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda […]”; e non vi sono dubbi che tale onere compete, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, allo stesso opponente e deve avere ad oggetto i fatti e gli elementi costitutivi della avversa domanda, già azionata dall'opposto sin dal ricorso monitorio.
Con l'introduzione dell'onere di allegazione e del contrapposto onere di contestazione specifica, il legislatore ha inteso favorire la formazione giudiziale della prova, prevedendo una vera e propria relevatio ab onere probandi di quei fatti non compiutamente contestati dalla controparte, che in tal modo divengono pacifici ed incontroversi e, di conseguenza, non bisognevoli di istruzione probatoria, con sensibile giovamento alla celerità del giudizio ed al principio di economia processuale.
Ne consegue che l'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è gravato dall'onere di contestazione specifica — propria della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale, ai sensi dell'art. 167 c.p.c. — e, laddove non ottemperi a tale onere impostogli (in ordine alla presa di posizione specifica sui fatti addotti dall'attore a fondamento della domanda sin dalla fase monitoria), renderà pacifici, in quanto non contestati, i fatti addotti da controparte a fondamento della domanda.
n. 5993/2024 r.g.a.c. Pag. 5 di 11 N. 5993/2024 R.G.A.C.
È poi noto che la fattura commerciale, in quanto documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene, non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotta contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
Pertanto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 23/06/1997, n. 5573; Cass. Civ., Sez. II,
23/07/1994).
Tuttavia, secondo un orientamento giurisprudenziale altrettanto consolidato e costantemente espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 13/06/2006, n.
13651; Cass. Civ., Sez. III, 3/7/1998, n. 6502; Cass. Civ., Sez. II, 20/09/1999, n. 10160; Cass.
Civ., Sez. II, 04/03/2003, n. 3188; Cass. Civ., Sez. II, 20/05/2004, n. 9593), la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto.
Detto ciò, le doglianze sollevate da parte opponente avverso il credito fatto valere da controparte (specie con riguardo alla parte del credito non già oggetto di estinzione, per quando di seguito meglio si preciserà), si sono rilevate in parte generiche e, dunque, insuscettibili di essere valutate alla stregua di contestazioni specifiche rispetto ai fatti avversamente dedotti e agli elementi essenziali del credito fatto valere in lite dalla odierna opposta.
Come osservato da autorevole dottrina, infatti, il c.d. principio di non contestazione si risolve proprio in una sostanziale eccezione alla regola generale posta dall'art. 2697 c.c., perché pone una sostanziale relevatio ab onere probandi a favore della parte che ha allegato il fatto non contestato. In altri termini, la non contestazione deve (è da rimarcare la forma verbale imperativa utilizzata dallo stesso art. 115, comma 1, c.p.c. che, in parte qua, non codifica una generica facoltà del giudice in tal senso, ma ne sancisce un vero e proprio comportamento doveroso) far considerare il fatto al di fuori dal thema probandum perché già acquisito definitivamente alla verità processuale proprio per effetto del contegno tenuto dalla parte costituita.
Quanto poi al momento processuale entro il quale deve ritenersi integrata la condotta di non contestazione, l'esame del combinato disposto degli artt. 115, comma 1 e 167 c.p.c.
(innanzi richiamato), porta a ritenere senza dubbio che essa si verifichi allorquando, nell'ambito della comparsa di costituzione e risposta, il convenuto non prenda specificamente posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, essendo n. 5993/2024 r.g.a.c. Pag. 6 di 11 N. 5993/2024 R.G.A.C.
irrilevanti eventuali contegni contraddittori successivamente manifestati dalla medesima parte nel corso del processo e nei successivi atti processuali depositati, radicalmente incompatibili coi precedenti.
In ordine, invece, all'estensione del c.d. principio di non contestazione, va osservato che
— come ancora ritenuto da dottrina e giurisprudenza più attente sul punto — esso va valutato sia in un'ottica di proporzionalità (nel senso che trova il suo limite nel corrispondente grado di specificità che assume il fatto oggetto di contestazione), sia in ragione della diversa relazione che sussiste tra il fatto da provare e la parte nei confronti della quale l'allegazione è diretta (c.d. principio di vicinanza della prova). Ne consegue che, in presenza di fatti del tutto estranei alla sfera di conoscenza o astratta conoscibilità della parte avversa, anche la semplice dichiarazione di non esserne a conoscenza o una contestazione del tutto generica potrebbero essere considerate bastevoli al fine di far ritenere non automaticamente dimostrato il fatto;
di contro, di fronte a fatti specificamente dedotti dall'attore e nella piena sfera di conoscenza o conoscibilità del convenuto, questi risulta onerato di un penetrante onere di contestazione, non assolvendo il quale porterà il medesimo a subire l'applicazione della regola di cui al richiamato art. 115, comma 1, c.p.c..
Ciò preliminarmente specificato, appare palese ed evidente che la condotta del convenuto che invochi semplicemente il non assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore, senza nulla dedurre (né espressamente negandoli) in ordine ai fatti specifici da quest'ultimo posti a fondamento della propria domanda e nella piena sfera di conoscenza o astratta conoscibilità del convenuto stesso, integra, a tutti gli effetti, il contegno di una sostanziale non contestazione previsto dall'art. 115, comma 1, c.p.c. (cfr. in merito anche Cass. 17889/2020). Ed invero — come innanzi precisato — ,
l'assolvimento dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.p.c. è solo un posterius rispetto alla contestazione del fatto costitutivo della domanda ad opera della parte contro la quale il fatto stesso sia dedotto, dato che la non contestazione solleva completamente l'attore dal dare la compiuta dimostrazione di quel medesimo fatto.
Ebbene, nel caso di specie, appare evidente come parte opponente si sia limitata ad una contestazione formalistica del valore probatorio della fattura commerciale, non valendo, pertanto, le astratte considerazioni espresse in diritto a porre seriamente, concretamente e fondatamente in discussione il rapporto commerciale intercorso con la controparte e le prestazioni da quest'ultima ricevute.
Eccezioni e contestazioni pregnanti ha svolto, invece, l'opponente con riguardo alla parziale estinzione del credito azionato, dotando le proprie allegazioni di adeguato supporto probatorio.
In particolare, va evidenziato che nel ricorso monitorio il ricorrente ha dedotto il mancato pagamento, da parte dell'opposta, della fattura n. 62 del 31/12/2023 per l'importo complessivo di euro 17.175,62 (i.v.a. inclusa).
n. 5993/2024 r.g.a.c. Pag. 7 di 11 N. 5993/2024 R.G.A.C.
In relazione a tale importo, l'opponente ha, quindi, eccepito pagamenti parziali (il che evidentemente supera anche ogni formalistica contestazione circa la genesi e l'effettività del rapporto commerciale e del credito qui dedotti in lite, considerato che la proposta eccezione di pagamento si pone in evidente e insanabile contrasto con qualsivoglia ipotetica contestazione del rapporto), che di seguito si riassumono:
– (a) un pagamento in contanti di euro 2.000,00;
– (b) un pagamento in contanti di euro 1.000,00
– (c) un pagamento a mezzo bonifico bancario di euro 1.000,00 del 19.02.2024;
– (d) un pagamento a mezzo di bonifico bancario di euro 1.000,00 del 22.03.2024.
Al fine di provare i detti pagamenti, parte opponente ha depositato in atti, sin dalla sua costituzione in giudizio, oltre che alle contabili dei due bonifici bancari innanzi menzionati, un resoconto scritto di pugno, in cui sono indicate due fatture: quella qui azionata in giudizio (n. 62/Lat del 31/12/2023) e la n. 1/Lat del 09/01/2024 (non oggetto del presente giudizio).
Nel menzionato resoconto le due fatture sono sommate tra loro al fine di formarne un unico importo a debito dell'opponente e da tale somma complessiva quest'ultimo ha sottratto i pagamenti innanzi indicati.
Orbene, accanto ad entrambi i pagamenti in contanti di euro 2.000,00 ed euro 1.000,00 è apposta una firma a margine ad apparente nome di “ . RO
Nonostante la detta scrittura sia stata prodotta in atti da parte opponente sin dalla propria costituzione in giudizio, parte opposta soltanto nella depositata memoria 171- ter, n. 2), c.p.c. (ovvero quando oramai le preclusioni assertive erano definitivamente spirate) ha disconosciuto — peraltro in modo molto generico — "il contenuto e le sottoscrizioni" ivi risultanti.
Trattasi di disconoscimento palesemente tardivo ex art. 215 c.p.c., poiché non intervenuto "nella prima risposta successiva alla produzione" (peraltro, sul punto la
Suprema Corte di Cassazione ha anche chiarito che “Il termine per il disconoscimento della sottoscrizione previsto dagli artt. 241 e 215 cod.proc.civ. si applica anche nel caso in cui il documento sia stato prodotto in fotocopia.” — cfr. Cass. 1708/2000 — ).
Sicché, tutti i pagamenti indicati in tale scrittura devono ritenersi dimostrati, poiché quelli in contanti risultano essere accompagnati dalla sottoscrizione (non tempestivamente disconosciuta) dell'opposto e quelli operati, invece, per il tramite di bonifici bancari sono stati documentalmente dimostrati in atti dall'opponente tramite la produzione delle contabili delle relative disposizioni di pagamento (parimenti non tempestivamente contestata dalla opposta).
n. 5993/2024 r.g.a.c. Pag. 8 di 11 N. 5993/2024 R.G.A.C.
Considerato, tuttavia, che i pagamenti indicati nella su menzionata scrittura appaiono riferirsi a due fatture differenti (entrambe ivi richiamate), solo una delle quali è oggetto del presente giudizio (ovvero la n. 62 del 31/12/2023), occorre, a questo punto, ricostruirne la precisa imputazione.
Per quanto riguarda il bonifico bancario di euro 1.000,00 del 19.02.2024 (la cui contabile
è stata prodotta in atti da parte opponente), nella causale dello stesso è espressamente indicata l'imputazione di pagamento alla fattura n. 62 del 31/12/2023 qui azionata in lite e, dunque, ad essa va pacificamente imputata.
Del resto, il suddetto pagamento è stato ammesso anche da parte opposta, la quale, nella sua seconda memoria 171-ter c.p.c., ha conseguentemente ridotto la propria pretesa creditoria sottraendo dal decreto ingiuntivo ottenuto il suddetto pagamento
(peraltro antecedente allo stesso deposito del ricorso monitorio).
Per quanto riguarda, invece, gli altri pagamenti — e, precisamente, i due pagamenti in contanti, rispettivamente, di euro 2.000,00 ed euro 1.000,00 e l'ulteriore bonifico di euro
1.000,00 del 22.03.2024 — , per essi non è stata operata alcuna univoca imputazione dal debitore al momento del pagamento;
né tale imputazione risulta essere stata operata dalla parte creditrice.
In assenza di precise imputazioni tra le parti, dunque, deve farsi applicazione dei criteri legali suppletivi di cui all'art. 1193 c.c. (cfr., ex multis, Cass. 2672/2013, a mente della quale “ In tema di imputazione di pagamento, quando il debitore non si avvalga della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta, come desumibile dall'art. 1195 cod. civ., spetta al creditore, il quale, nello stesso documento di quietanza, può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, subentrando i criteri legali di cui all'art. 1193 cod. civ., che hanno carattere suppletivo, soltanto quando né il debitore né il creditore abbiano effettuato l'imputazione.”).
Ebbene, applicando i criteri suppletivi legali previsti dalla suddetta norma, occorre imputare i predetti pagamenti al credito più oneroso e antico (trattandosi di debiti parimenti scaduti e ugualmente garantiti), che corrisponde proprio a quello portato dalla fattura n. 62 del 31/12/2023 qui oggetto di lite.
In definitiva, per tutto quanto innanzi osservato, tutti i pagamenti eccepiti e dimostrati dalla parte opponente vanno detratti dal credito avversamente azionato da parte opposta, con la conseguenza che il credito residuo vantato da quest'ultima nei confronti della opponente ammonta a complessivi euro (17.175,62 - 2.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 -
1.000,00 =) 12.175,62 (dodicimilacentosettantacinque/62).
Ne discende che la domanda dell'opposto — ricorrente in monitorio — è risultata fondata limitatamente al suddetto importo.
In parziale accoglimento della opposizione, dunque, il decreto ingiuntivo opposto va revocato (considerato che tutti i pagamenti provati risultano essere intervenuti prima n. 5993/2024 r.g.a.c. Pag. 9 di 11 N. 5993/2024 R.G.A.C.
ancora del deposito del ricorso monitorio) e, contestualmente, parte opponente, va condannata al pagamento, in favore della parte Parte_1 convenuta-opposta, in qualità di titolare dell'impresa individuale RO
, per le causali indicate in motivazione, RO della somma complessiva di euro 12.175,62 (dodicimilacentosettantacinque/62), oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo.
Per quanto riguarda il riparto delle spese di lite tra le parti, sia della fase monitoria che di quella di opposizione, dall'accoglimento soltanto parziale della opposizione e dal corrispondente parziale accoglimento della domanda creditoria azionata dalla opposta
(ridotta in minima parte rispetto alla somma originariamente oggetto di ingiunzione) e stante, dunque, la reciproca soccombenza riportata da entrambe le parti, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per pervenire alla parziale compensazione delle dette spese tra le parti nella misura che si ritiene congrua di 1/3 (un terzo), dovendosi porre la quota dei residui 2/3 (due terzi) ad esclusivo carico di parte attrice-opponente.
Tali spese sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia
(rientrante nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 — ) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte convenuta-opposta vittoriosa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., avuto, altresì, riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5993/2024
R.G.A.C., avente ad oggetto “Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1576/2024, emesso dal
Tribunale ordinario di Napoli Nord, pubblicato in data 06/06/2024 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 4246/2024 r.g.”, pendente tra Parte_1
— attrice-opponente — e nella qualità di titolare della impresa RO individuale denominata “ RO
” — convenuto-opposto —, ogni contraria istanza disattesa e questione e
[...] domanda assorbite, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di cui in motivazione, contestualmente condannando parte opponente, in Parte_1
n. 5993/2024 r.g.a.c. Pag. 10 di 11 N. 5993/2024 R.G.A.C.
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della parte convenuta-opposta, in qualità di titolare dell'impresa RO individuale Azienda Agricola Zootecnica Musone Domenico, per le causali indicate in motivazione, della somma complessiva di euro 12.175,62
(dodicimilacentosettantacinque/62), oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo;
2. compensa tra le parti, nella misura di 1/3 (un terzo), le spese di lite relative al presente giudizio, contestualmente condannando parte attrice-opponente, in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento, in favore di parte convenuta-opposta, in qualità di RO titolare dell'impresa individuale Azienda Agricola Zootecnica Musone Domenico, dei residui 2/3 (due terzi) delle dette spese, che qui si liquidano (già al netto della quota compensata) in complessivi euro 2.100,00 (duemilacento/00), di cui euro 100,00
(cento/00) per spese, ed euro 2.000,00 (duemila/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per la medesima parte convenuta-opposta, Avv. Leone Nicola, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Aversa, 29/09/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 5993/2024 r.g.a.c. Pag. 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5993/2024 dell'udienza del 29/09/2025
Il giorno 29 settembre 2025, alle ore 12:13, nella II Sezione Civile del Tribunale Ordinario di
Napoli Nord, all'udienza del Giudice dott. Rosario Canciello, è chiamata la causa
TRA
Parte_1 ATTRICE-OPPONENTE E
RO CONVENUTA-OPPOSTA
Sono presenti: per parte convenuta-opposta, per delega dell'Avv. Nicola Leone, l'Avv. Luisa Piccirillo la quale si riporta ai propri atti difensivi, chiedendone l'accoglimento. Chiede l'accoglimento delle conclusioni di cui alle note ex art. 281 sexies cpc, depositate, qui da intendersi per richiamate, e conclude affinchè l'Ill.mo Giudice adito Voglia così provvedere: rigettare l'opposizione, siccome palesemente infondata, per le causali di cui in narrativa e confermare il DI opposto;
in via gradata, revocarsi il DI opposto e, per l'effetto, condannare l'opponente,
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
, nato a [...] il [...], C.F.: titolare CP_1 C.F._1 dell'omonima ditta individuale, denominata RO
, con sede in Falciano del Massico (CE), alla Via Crocelle, n. 56, della somma di €
[...]
16.175,62, quale debito residuo, come specificato nelle memorie difensive;
condannare, altresì,
l'opponente al pagamento di una somma, pari al doppio dell'importo del contributo unificato versato per il giudizio, quale sanzione pecuniaria per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione;
in tutti i casi, condannare l'opponente al pagamento, di spese, diritti ed onorario di lite, e spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore, per fattone anticipo.
Per parte attrice-opponente, per delega dell'avv. Bernardino Noviello, l'avvocato
Cozzolino Domenico il quale si riporta integralmente a tutti i propri scritti difensivi. Contesta
n. 5993/2024 r.g.a.c. Pag. 1 di 11 N. 5993/2024 R.G.A.C.
tutto quanto prodotto eccepito e rilevato da parte opposta. Si chiede che il presente giudizio venga deciso.
Il Giudice, letto l'art. 281-sexies c.p.c., invita le parti alla discussione orale della causa e a precisare le conclusioni.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di consiglio, alle ore 17:52, in assenza dei procuratori delle parti, nel frattempo allontanatisi, decide la controversia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5993/2024 R.G.A.C., pendente TRA c.f.: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 p.t., elettivamente domiciliato in San Cipriano D'Aversa alla Via Andrea Diana n. 45, presso lo studio dell'Avv. Noviello Bernardino (c.f.: ), dal quale è rappresentata e C.F._2 difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione ATTRICE-OPPONENTE E
in qualità di titolare dell' RO RO
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Santa
[...] C.F._1 Maria Capua Vetere alla Piazza Mazzini n. 45, presso lo studio dell'Avv. Leone Nicola (c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla C.F._3 comparsa di costituzione e risposta CONVENUT-OPPOSTO
Oggetto: “Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1576/2024, emesso dal Tribunale ordinario di Napoli Nord, pubblicato in data 06/06/2024 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 4246/2024 r.g.”
Conclusioni: Come da verbale dell'odierna udienza, nella parte che precede, cui è incorporata la presente sentenza.
n. 5993/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 11 N. 5993/2024 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la società
[...] roponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1576/2024 emesso da questo Tribunale, in data 06/06/2024, all'esito della procedura monitoria recante numero di R.G. 4246/2024, con il quale, ad istanza di
[...]
nella qualità di titolare della impresa individuale denominata “ CP_1 [...]
”, veniva ad essa ingiunto il pagamento, in RO favore del ricorrente, della somma complessiva di euro 17.175,62, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla domanda e sino al soddisfo, nonché le spese del procedimento monitorio, liquidate in euro 145,50 per spese ed euro 540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, nella misura di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito per parte ricorrente, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93
c.p.c..
Nel ricorso monitorio l'odierno opposto, nella qualità di titolare di impresa zootecnica dedita all'allevamento di bovini, bufale da latte e produzione di latte crudo, aveva assunto di vantare un credito verso l'odierna opponente, per una fornitura di 8.218 kg di latte bufalino crudo, venduto al prezzo di euro 1,90 al kg, per la somma di euro
15.614,20, oltre i.v.a., per un totale complessivo di euro 17.175,62, documentato da fattura elettronica n. 62 del 31/12/2023, prodotta dal ricorrente in uno all'estratto autentico dei libri contabili.
Nell'atto di citazione in opposizione introduttivo del presente giudizio di opposizione, di contro, parte opponente deduceva ed eccepiva il difetto di prova in ordine all'origine della predetta fornitura e che la fattura n. 62 del 31/12/2023 era stata pagata in parte tramite versamenti in contanti, per complessivi euro 3.000,00, e, per altra parte, con bonifici bancari effettuati a saldo, per complessivi euro 2.000,00, assumendo, dunque, doversi disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto per essere stato esso emesso sulla base d fatture in parte già pagate.
Ciò premesso, essa opponente concludeva, dunque, chiedendo all'adito Tribunale:
“ - Nel merito dichiarare che l'opponente nulla deve alla Società “
[...]
”, in forza del titolo azionato RO in quanto il credito è estinto per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1576/2024 (R.G. n. 4246/2024), reso
n. 5993/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 11 N. 5993/2024 R.G.A.C.
dal Tribunale di Napoli Nord in 06 giugno 2024, notificato ex art. 149 c.p.c. in data
07 giugno 2024;
- condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre
I.V.A. e C.P.A. con attribuzione all'avv. Bernardino Noviello.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21/11/2024 si costituiva in giudizio l'opposto, il quale resisteva all'avversa opposizione preliminarmente eccependo l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del presente giudizio, della dichiarazione ex art. 163, co. 2 n. 3 bis c.p.c., dichiarando di aver provveduto ad attivare procedura di mediazione, condizione di procedibilità della domanda prevista dall'art. 5 del D. lgs. del 04/03/2010 n. 28 incombente sull'opposto, versando in atti la relativa documentazione. Eccepiva, nel merito, la mancata contestazione, da parte dell'opponente, della fattura prodotta nel ricorso monitorio, del prezzo praticato, del rapporto posto a base dell'azione monitoria, nonché l'ammissione, da parte dello stesso, del mancato pagamento del corrispettivo dovuto, senza indicazione di alcuna giustificazione o fatto impeditivo, modificativo, estintivo dell'obbligazione; eccepiva, inoltre, il difetto di prova, da parte dell'opponente, dei pagamenti parziali da essa assunti come effettuati.
Tanto eccepito, esso opposto concludeva, dunque, chiedendo:
“IN VIA PRELIMINARE:
1) Concedere la provvisoria esecuzione del D.I. opposto, atteso che l'opposizione non
è fondata su prova scritta, ne è di pronta soluzione, anche sulla scorta delle prove documentali prodotte dall'opposta;
NEL MERITO:
1) rigettare l'opposizione, siccome infondata in fatto e in diritto, confermando il D.I. opposto, per le causali di cui in premessa;
2) in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento, di spese, diritti ed onorario di lite, e spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore per fattone anticipo.”
Depositate dalle parti le memorie ex art. 171-ter c.p.c., all'esito della prima udienza del
30 gennaio 2025, concessa — su istanza dell'opposto — la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente all'importo di euro 12.175,62
(dodicimilacentosettantacinque/62), rilevata l'assenza di istanza istruttorie articolate dalle parti, la causa veniva rinviata per le conclusioni e la contestuale discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. alla odierna udienza del 29 settembre 2025.
L'opposizione si è rivelata solo parzialmente fondata e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti in appresso indicati.
In via preliminare, è utile rilevare come sia ben noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice n. 5993/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 11 N. 5993/2024 R.G.A.C.
dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, mentre l'eventuale riscontro dell'emissione del decreto ingiuntivo fuori dei casi previsti dalla legge non esclude il potere-dovere di pronunciare sulla domanda fatta valere con il ricorso per ingiunzione, sempreché sussistano la competenza e gli altri presupposti processuali, incidendo la prima questione sulla regolamentazione delle spese della fase monitoria.
Inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che, mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
Avendo il ricorso monitorio la natura di speciale forma di esercizio dell'azione di condanna, caratterizzata dalla cognizione sommaria e meramente documentale del credito vantato, il giudizio instaurando a seguito della proposta opposizione ha per oggetto non solo la valutazione della sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti e richiesti dalla legge per la emanazione della ingiunzione, ma tutto il rapporto obbligatorio posto a fondamento del ricorso monitorio dal creditore, anche in assenza di espresse contestazioni ed allegazioni delle parti, derivando la cognizione del giudice adito dal potere-dovere di esaminare il contenuto tipico del giudizio così come delineato dal legislatore.
Nel giudizio ordinario di cognizione, infatti, ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.p.c., nella comparsa di risposta il convenuto deve “[…] proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda […]”; e non vi sono dubbi che tale onere compete, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, allo stesso opponente e deve avere ad oggetto i fatti e gli elementi costitutivi della avversa domanda, già azionata dall'opposto sin dal ricorso monitorio.
Con l'introduzione dell'onere di allegazione e del contrapposto onere di contestazione specifica, il legislatore ha inteso favorire la formazione giudiziale della prova, prevedendo una vera e propria relevatio ab onere probandi di quei fatti non compiutamente contestati dalla controparte, che in tal modo divengono pacifici ed incontroversi e, di conseguenza, non bisognevoli di istruzione probatoria, con sensibile giovamento alla celerità del giudizio ed al principio di economia processuale.
Ne consegue che l'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è gravato dall'onere di contestazione specifica — propria della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale, ai sensi dell'art. 167 c.p.c. — e, laddove non ottemperi a tale onere impostogli (in ordine alla presa di posizione specifica sui fatti addotti dall'attore a fondamento della domanda sin dalla fase monitoria), renderà pacifici, in quanto non contestati, i fatti addotti da controparte a fondamento della domanda.
n. 5993/2024 r.g.a.c. Pag. 5 di 11 N. 5993/2024 R.G.A.C.
È poi noto che la fattura commerciale, in quanto documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene, non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotta contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
Pertanto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 23/06/1997, n. 5573; Cass. Civ., Sez. II,
23/07/1994).
Tuttavia, secondo un orientamento giurisprudenziale altrettanto consolidato e costantemente espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 13/06/2006, n.
13651; Cass. Civ., Sez. III, 3/7/1998, n. 6502; Cass. Civ., Sez. II, 20/09/1999, n. 10160; Cass.
Civ., Sez. II, 04/03/2003, n. 3188; Cass. Civ., Sez. II, 20/05/2004, n. 9593), la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto.
Detto ciò, le doglianze sollevate da parte opponente avverso il credito fatto valere da controparte (specie con riguardo alla parte del credito non già oggetto di estinzione, per quando di seguito meglio si preciserà), si sono rilevate in parte generiche e, dunque, insuscettibili di essere valutate alla stregua di contestazioni specifiche rispetto ai fatti avversamente dedotti e agli elementi essenziali del credito fatto valere in lite dalla odierna opposta.
Come osservato da autorevole dottrina, infatti, il c.d. principio di non contestazione si risolve proprio in una sostanziale eccezione alla regola generale posta dall'art. 2697 c.c., perché pone una sostanziale relevatio ab onere probandi a favore della parte che ha allegato il fatto non contestato. In altri termini, la non contestazione deve (è da rimarcare la forma verbale imperativa utilizzata dallo stesso art. 115, comma 1, c.p.c. che, in parte qua, non codifica una generica facoltà del giudice in tal senso, ma ne sancisce un vero e proprio comportamento doveroso) far considerare il fatto al di fuori dal thema probandum perché già acquisito definitivamente alla verità processuale proprio per effetto del contegno tenuto dalla parte costituita.
Quanto poi al momento processuale entro il quale deve ritenersi integrata la condotta di non contestazione, l'esame del combinato disposto degli artt. 115, comma 1 e 167 c.p.c.
(innanzi richiamato), porta a ritenere senza dubbio che essa si verifichi allorquando, nell'ambito della comparsa di costituzione e risposta, il convenuto non prenda specificamente posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, essendo n. 5993/2024 r.g.a.c. Pag. 6 di 11 N. 5993/2024 R.G.A.C.
irrilevanti eventuali contegni contraddittori successivamente manifestati dalla medesima parte nel corso del processo e nei successivi atti processuali depositati, radicalmente incompatibili coi precedenti.
In ordine, invece, all'estensione del c.d. principio di non contestazione, va osservato che
— come ancora ritenuto da dottrina e giurisprudenza più attente sul punto — esso va valutato sia in un'ottica di proporzionalità (nel senso che trova il suo limite nel corrispondente grado di specificità che assume il fatto oggetto di contestazione), sia in ragione della diversa relazione che sussiste tra il fatto da provare e la parte nei confronti della quale l'allegazione è diretta (c.d. principio di vicinanza della prova). Ne consegue che, in presenza di fatti del tutto estranei alla sfera di conoscenza o astratta conoscibilità della parte avversa, anche la semplice dichiarazione di non esserne a conoscenza o una contestazione del tutto generica potrebbero essere considerate bastevoli al fine di far ritenere non automaticamente dimostrato il fatto;
di contro, di fronte a fatti specificamente dedotti dall'attore e nella piena sfera di conoscenza o conoscibilità del convenuto, questi risulta onerato di un penetrante onere di contestazione, non assolvendo il quale porterà il medesimo a subire l'applicazione della regola di cui al richiamato art. 115, comma 1, c.p.c..
Ciò preliminarmente specificato, appare palese ed evidente che la condotta del convenuto che invochi semplicemente il non assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore, senza nulla dedurre (né espressamente negandoli) in ordine ai fatti specifici da quest'ultimo posti a fondamento della propria domanda e nella piena sfera di conoscenza o astratta conoscibilità del convenuto stesso, integra, a tutti gli effetti, il contegno di una sostanziale non contestazione previsto dall'art. 115, comma 1, c.p.c. (cfr. in merito anche Cass. 17889/2020). Ed invero — come innanzi precisato — ,
l'assolvimento dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.p.c. è solo un posterius rispetto alla contestazione del fatto costitutivo della domanda ad opera della parte contro la quale il fatto stesso sia dedotto, dato che la non contestazione solleva completamente l'attore dal dare la compiuta dimostrazione di quel medesimo fatto.
Ebbene, nel caso di specie, appare evidente come parte opponente si sia limitata ad una contestazione formalistica del valore probatorio della fattura commerciale, non valendo, pertanto, le astratte considerazioni espresse in diritto a porre seriamente, concretamente e fondatamente in discussione il rapporto commerciale intercorso con la controparte e le prestazioni da quest'ultima ricevute.
Eccezioni e contestazioni pregnanti ha svolto, invece, l'opponente con riguardo alla parziale estinzione del credito azionato, dotando le proprie allegazioni di adeguato supporto probatorio.
In particolare, va evidenziato che nel ricorso monitorio il ricorrente ha dedotto il mancato pagamento, da parte dell'opposta, della fattura n. 62 del 31/12/2023 per l'importo complessivo di euro 17.175,62 (i.v.a. inclusa).
n. 5993/2024 r.g.a.c. Pag. 7 di 11 N. 5993/2024 R.G.A.C.
In relazione a tale importo, l'opponente ha, quindi, eccepito pagamenti parziali (il che evidentemente supera anche ogni formalistica contestazione circa la genesi e l'effettività del rapporto commerciale e del credito qui dedotti in lite, considerato che la proposta eccezione di pagamento si pone in evidente e insanabile contrasto con qualsivoglia ipotetica contestazione del rapporto), che di seguito si riassumono:
– (a) un pagamento in contanti di euro 2.000,00;
– (b) un pagamento in contanti di euro 1.000,00
– (c) un pagamento a mezzo bonifico bancario di euro 1.000,00 del 19.02.2024;
– (d) un pagamento a mezzo di bonifico bancario di euro 1.000,00 del 22.03.2024.
Al fine di provare i detti pagamenti, parte opponente ha depositato in atti, sin dalla sua costituzione in giudizio, oltre che alle contabili dei due bonifici bancari innanzi menzionati, un resoconto scritto di pugno, in cui sono indicate due fatture: quella qui azionata in giudizio (n. 62/Lat del 31/12/2023) e la n. 1/Lat del 09/01/2024 (non oggetto del presente giudizio).
Nel menzionato resoconto le due fatture sono sommate tra loro al fine di formarne un unico importo a debito dell'opponente e da tale somma complessiva quest'ultimo ha sottratto i pagamenti innanzi indicati.
Orbene, accanto ad entrambi i pagamenti in contanti di euro 2.000,00 ed euro 1.000,00 è apposta una firma a margine ad apparente nome di “ . RO
Nonostante la detta scrittura sia stata prodotta in atti da parte opponente sin dalla propria costituzione in giudizio, parte opposta soltanto nella depositata memoria 171- ter, n. 2), c.p.c. (ovvero quando oramai le preclusioni assertive erano definitivamente spirate) ha disconosciuto — peraltro in modo molto generico — "il contenuto e le sottoscrizioni" ivi risultanti.
Trattasi di disconoscimento palesemente tardivo ex art. 215 c.p.c., poiché non intervenuto "nella prima risposta successiva alla produzione" (peraltro, sul punto la
Suprema Corte di Cassazione ha anche chiarito che “Il termine per il disconoscimento della sottoscrizione previsto dagli artt. 241 e 215 cod.proc.civ. si applica anche nel caso in cui il documento sia stato prodotto in fotocopia.” — cfr. Cass. 1708/2000 — ).
Sicché, tutti i pagamenti indicati in tale scrittura devono ritenersi dimostrati, poiché quelli in contanti risultano essere accompagnati dalla sottoscrizione (non tempestivamente disconosciuta) dell'opposto e quelli operati, invece, per il tramite di bonifici bancari sono stati documentalmente dimostrati in atti dall'opponente tramite la produzione delle contabili delle relative disposizioni di pagamento (parimenti non tempestivamente contestata dalla opposta).
n. 5993/2024 r.g.a.c. Pag. 8 di 11 N. 5993/2024 R.G.A.C.
Considerato, tuttavia, che i pagamenti indicati nella su menzionata scrittura appaiono riferirsi a due fatture differenti (entrambe ivi richiamate), solo una delle quali è oggetto del presente giudizio (ovvero la n. 62 del 31/12/2023), occorre, a questo punto, ricostruirne la precisa imputazione.
Per quanto riguarda il bonifico bancario di euro 1.000,00 del 19.02.2024 (la cui contabile
è stata prodotta in atti da parte opponente), nella causale dello stesso è espressamente indicata l'imputazione di pagamento alla fattura n. 62 del 31/12/2023 qui azionata in lite e, dunque, ad essa va pacificamente imputata.
Del resto, il suddetto pagamento è stato ammesso anche da parte opposta, la quale, nella sua seconda memoria 171-ter c.p.c., ha conseguentemente ridotto la propria pretesa creditoria sottraendo dal decreto ingiuntivo ottenuto il suddetto pagamento
(peraltro antecedente allo stesso deposito del ricorso monitorio).
Per quanto riguarda, invece, gli altri pagamenti — e, precisamente, i due pagamenti in contanti, rispettivamente, di euro 2.000,00 ed euro 1.000,00 e l'ulteriore bonifico di euro
1.000,00 del 22.03.2024 — , per essi non è stata operata alcuna univoca imputazione dal debitore al momento del pagamento;
né tale imputazione risulta essere stata operata dalla parte creditrice.
In assenza di precise imputazioni tra le parti, dunque, deve farsi applicazione dei criteri legali suppletivi di cui all'art. 1193 c.c. (cfr., ex multis, Cass. 2672/2013, a mente della quale “ In tema di imputazione di pagamento, quando il debitore non si avvalga della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta, come desumibile dall'art. 1195 cod. civ., spetta al creditore, il quale, nello stesso documento di quietanza, può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, subentrando i criteri legali di cui all'art. 1193 cod. civ., che hanno carattere suppletivo, soltanto quando né il debitore né il creditore abbiano effettuato l'imputazione.”).
Ebbene, applicando i criteri suppletivi legali previsti dalla suddetta norma, occorre imputare i predetti pagamenti al credito più oneroso e antico (trattandosi di debiti parimenti scaduti e ugualmente garantiti), che corrisponde proprio a quello portato dalla fattura n. 62 del 31/12/2023 qui oggetto di lite.
In definitiva, per tutto quanto innanzi osservato, tutti i pagamenti eccepiti e dimostrati dalla parte opponente vanno detratti dal credito avversamente azionato da parte opposta, con la conseguenza che il credito residuo vantato da quest'ultima nei confronti della opponente ammonta a complessivi euro (17.175,62 - 2.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 -
1.000,00 =) 12.175,62 (dodicimilacentosettantacinque/62).
Ne discende che la domanda dell'opposto — ricorrente in monitorio — è risultata fondata limitatamente al suddetto importo.
In parziale accoglimento della opposizione, dunque, il decreto ingiuntivo opposto va revocato (considerato che tutti i pagamenti provati risultano essere intervenuti prima n. 5993/2024 r.g.a.c. Pag. 9 di 11 N. 5993/2024 R.G.A.C.
ancora del deposito del ricorso monitorio) e, contestualmente, parte opponente, va condannata al pagamento, in favore della parte Parte_1 convenuta-opposta, in qualità di titolare dell'impresa individuale RO
, per le causali indicate in motivazione, RO della somma complessiva di euro 12.175,62 (dodicimilacentosettantacinque/62), oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo.
Per quanto riguarda il riparto delle spese di lite tra le parti, sia della fase monitoria che di quella di opposizione, dall'accoglimento soltanto parziale della opposizione e dal corrispondente parziale accoglimento della domanda creditoria azionata dalla opposta
(ridotta in minima parte rispetto alla somma originariamente oggetto di ingiunzione) e stante, dunque, la reciproca soccombenza riportata da entrambe le parti, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per pervenire alla parziale compensazione delle dette spese tra le parti nella misura che si ritiene congrua di 1/3 (un terzo), dovendosi porre la quota dei residui 2/3 (due terzi) ad esclusivo carico di parte attrice-opponente.
Tali spese sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia
(rientrante nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 — ) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte convenuta-opposta vittoriosa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., avuto, altresì, riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5993/2024
R.G.A.C., avente ad oggetto “Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1576/2024, emesso dal
Tribunale ordinario di Napoli Nord, pubblicato in data 06/06/2024 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 4246/2024 r.g.”, pendente tra Parte_1
— attrice-opponente — e nella qualità di titolare della impresa RO individuale denominata “ RO
” — convenuto-opposto —, ogni contraria istanza disattesa e questione e
[...] domanda assorbite, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di cui in motivazione, contestualmente condannando parte opponente, in Parte_1
n. 5993/2024 r.g.a.c. Pag. 10 di 11 N. 5993/2024 R.G.A.C.
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della parte convenuta-opposta, in qualità di titolare dell'impresa RO individuale Azienda Agricola Zootecnica Musone Domenico, per le causali indicate in motivazione, della somma complessiva di euro 12.175,62
(dodicimilacentosettantacinque/62), oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo;
2. compensa tra le parti, nella misura di 1/3 (un terzo), le spese di lite relative al presente giudizio, contestualmente condannando parte attrice-opponente, in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento, in favore di parte convenuta-opposta, in qualità di RO titolare dell'impresa individuale Azienda Agricola Zootecnica Musone Domenico, dei residui 2/3 (due terzi) delle dette spese, che qui si liquidano (già al netto della quota compensata) in complessivi euro 2.100,00 (duemilacento/00), di cui euro 100,00
(cento/00) per spese, ed euro 2.000,00 (duemila/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per la medesima parte convenuta-opposta, Avv. Leone Nicola, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Aversa, 29/09/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 5993/2024 r.g.a.c. Pag. 11 di 11