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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/06/2025, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4654/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4654/2019 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA in persona del suo Parte_1
amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanni Feliciello ed elettivamente domiciliata come in atti
PARTE OPPONENTE
E in persona del suo amministratore unico e legale CP_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Vincenzo Di Simone ed elettivamente domiciliata come in atti
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che la Società ha proposto Parte_1
opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1115/2019 del 13.05.2019, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Nola, con il quale si ingiungeva all'odierna opponente il pagamento, in favore della società della somma di euro 46.144,80, CP_1
oltre gli interessi indicati in atti e con la decorrenza pure indicata in atti e oltre le spese del procedimento monitorio, compiutamente indicate in atti, nonché oltre
I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.
L'opponente, in particolare, sulla base delle argomentazioni in atti, ha chiesto al
Tribunale adito di revocare il decreto ingiuntivo opposto, rilevando che parte opponente non deve all'opposta la somma da quest'ultima richiesta, essendo la relativa domanda infondata sia in fatto che in diritto;
con vittoria di spese, diritti ed onorario di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita tempestivamente in giudizio la società
opposta, la quale, resistendo con le argomentazioni in atti, ha chiesto, in via preliminare, ex art. 648 c.p.c., la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo – istanza rigettata da questo Tribunale in diversa composizione con l'ordinanza datata 17.12.2019 e depositata in data 05.01.2020 –
nonché, nel merito, il rigetto dell'opposizione perché infondata e non provata e, per l'effetto, la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo;
ovvero, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento in suo favore della diversa somma ritenuta di giustizia;
con vittoria delle spese di lite.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. rigettata la prova testimoniale articolata dall'opponente in quanto inammissibile poiché “il capo 1) ha ad oggetto circostanze negative e i capi 2) e 3) sono del tutto generici e non circostanziati”, ammessa la
2 prova testimoniale articolata dall'opposta e ordinata all'opponente, da questo
Tribunale in diversa composizione con l'ordinanza datata 27.07.2020, l'esibizione in giudizio dei Registri Iva Acquisti 2017-2018 e dei Libri giornale 2017-2018 – ordine cui la medesima opponente non ha ottemperato, espletate le prove ammesse dal
Tribunale in diversa composizione con la suindicata ordinanza, ad eccezione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore di parte opponente,
in quanto ingiustificatamente assente all'udienza del 29.04.2021, fissata per l'assunzione dei mezzi di prova, all'udienza del 11.03.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e tenutasi nella forma di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190, I co.,
c.p.c. da parte dello scrivente Magistrato.
Ciò posto, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Parte_1
deve essere rigettata, essendo infondata.
[...]
Rileva in primo luogo il Giudicante che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (cfr. Cass.
SS.UU. n. 7448/93, nonché, ex aliis, Cass. Civ. nn. 15702/2004, 15186/2003): esso,
pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 13001 del 31.05.2006).
3 Ebbene, il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sostanzialmente sulla base di 7
fatture versate in atti e, per l'esattezza, le fatture: n. 115 del 30.11.2017 (onorata, così
come dedotto dall'odierna opposta sin dal ricorso per decreto ingiuntivo, parzialmente dall'opponente mediante il pagamento a titolo di acconto di euro 4.527,64); n. 123 del
31.12.2017; n. 004 del 31.01.2018; n. 016 del 28.02.2018; n. 028 del 31.03.2018; n.
032 del 30.04.2018; n. 042 del 31.05.2018; tutte aventi ad oggetto
[...]
”. Parte_2
Va, inoltre, rilevato che l'importo complessivo delle 7 suindicate fatture delle quali è
stato ingiunto il pagamento sarebbe di euro 50.672,44. Tuttavia, la società opposta ha attivato il procedimento monitorio per il residuo credito di euro 46.144,80,
considerato che l'opponente, secondo la prospettazione dell'allora ricorrente, aveva già provveduto al pagamento della somma di euro 4.527,64 a titolo di acconto sull'importo della fattura n. 115 del 30.11.2017.
Ciò posto, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della Suprema
Corte, già più volte seguito dal Tribunale, “le fatture commerciali, pur essendo prove
idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente
nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione
all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture - ancorché
annotate nei libri obbligatori (cfr. Cass. Civ. nn. 9593/2004, 8126/2004, 10160/99) -
essendo documenti formati dalla stessa parte che intende avvalersene, non integrano,
di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure la
inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio” (cfr. Cass. Civ. nn. 9685/2000, 5573/97, 3261/79,
3090/79, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn. 9593/2004,
8126/2004).
4 Inoltre, secondo un altrettanto consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del
suo diritto, e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass.
SS.UU. n. 13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n.
982/2002).
Ora, tali principi vanno applicati nel caso di specie alla luce della mancata contestazione, da parte dell'opponente, della sua dazione in favore dell'opposta della somma di euro 4.527,64 a titolo di acconto sull'importo della fattura n. 115 del
30.11.2017.
Ed invero, l'opponente, nella sua comparsa conclusionale, si è limitata, tra l'altro, a disconoscere, impugnare e contestare – peraltro, non nella sua prima difesa utile e,
dunque, tardivamente – da un lato, “le email depositate in giudizio” [dall'opposta] “in
quanto nulla provano infatti come tutti sanno la posta ordinaria non fornisce prova
legale di quanto dedotto nel suo corpo e il disconoscimento delle stesse prova
l'inesistenza di qualsiasi tipo di rapporto tra le parti” e, dall'altro lato, il documento allegato alle stesse, ovverosia “una pagina A4 con dei calcoli che nulla provano”
(cfr. pagine 7 e 8 della comparsa conclusionale di parte opponente).
Diversamente, l'opponente, ferma restando la mancata contestazione del fatto in sé del versamento in favore dell'opposta della somma di euro 4.527,64 al fine di onorare il parziale pagamento della fattura n. 115 del 30.11.2017, non ha disconosciuto –
neanche genericamente – il “Partitario clienti” (cfr. l'allegato 4 della comparsa di costituzione di parte opposta), intestato alla società opponente, dal quale risulta la
5 riscossione in data 08.10.2018 dell'acconto di euro 4.527,64 riferito alla suindicata fattura, allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell'apposta.
Ora, il pagamento de quo induce ragionevolmente il Tribunale a ritenere provata l'esistenza del rapporto contrattuale su cui si basa il credito azionato da parte opposta.
Inoltre, l'assenza di una specifica contestazione della correttezza degli importi indicati nelle fatture in atti, contestate solo con riferimento alla loro generale ed astratta idoneità a provare le pretese del creditore, nonché con riferimento all'asserita mera mancata specificazione dei criteri e dei dati in base ai quali esse sono state emesse –
carenza smentita dalle fatture medesime, come precisato nel successivo capoverso –
comporta l'accettazione delle fatture medesime.
Conseguentemente, le fatture prodotte dalla società opposta non soltanto hanno efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione, (la quantità della fornitura) e l'importo del prezzo, ma assurgono a piena prova nei confronti di entrambe le parti circa l'esistenza di un corrispondente contratto, essendo state, appunto, accettate dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto
(cfr. Cassazione Civile, Sez. II, 19/07/2011, n. 15832).
Ancora, alla luce delle dichiarazioni rese, in particolare, dal testimone escusso
[...]
, dipendente della società opposta, deve ritenersi provata l'esecuzione, da Tes_1
parte dell'opposta ed in favore dell'opponente, della prestazione dedotta nelle fatture
de quibus.
Ed invero, il suindicato teste, dopo aver risposto affermativamente alla domanda sui fatti di cui al capo 1.a) della comparsa di costituzione di parte opposta, ha dichiarato:
“Lo so perché quando mancava qualche dipendente a volte consegnavo anch'io con i furgoni”, soggiungendo, dopo aver risposto affermativamente alla domanda sui fatti di cui al capo 1.b) della stessa memoria, altresì: “Facevamo due consegne al giorno” (si
6 veda il verbale dell'udienza del 29.04.2021).
Ciò posto, va anche precisato che nel senso della fondatezza della pretesa azionata dall'opposta depongono, da un lato, l'assenza ingiustificata del rappresentante legale di parte opponente alla suindicata udienza fissata per l'espletamento del suo interrogatorio formale, avente ad oggetto i medesimi due capi menzionati sopra e articolati per la prova testimoniale espletata e, dall'altro lato, l'inottemperanza dell'opponente all'ordine di esibizione in giudizio dei Registri Iva Acquisti 2017-
2018 e dei Libri giornale 2017-2018.
In altri termini, ai sensi dell'art. 232 c.p.c. i fatti dedotti nel summenzionato interrogatorio formale devono ritenersi ammessi in considerazione di tutte le risultanze istruttorie evidenziate finora, nonché, appunto, dell'inottemperanza dell'opponente all'ordine di esibizione in giudizio dei Registri Iva Acquisti 2017-
2018 e dei Libri giornale 2017-2018. Infatti, il rifiuto dell'esibizione de qua può,
costituire un comportamento dal quale il giudice può desumere argomenti di prova ex art. 116 secondo comma cod. proc. civ., qualora, come nel caso di specie, non sia stato giustificato dalla parte destinataria del relativo ordine (cfr. Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 18833 del 10.12.2003).
Ebbene, la mancata esibizione da parte dell'opponente della documentazione di cui sopra è sintomatica del fatto che essa non era in grado di confermare l'impianto difensivo dell'opponente stessa, che avrebbe avuto tutto l'interesse ad esibire documenti che potessero provare la fondatezza della propria opposizione a decreto ingiuntivo.
Pertanto, come sopra anticipato, l'opposizione deve essere rigettata, perché essa è
infondata.
Di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto va integralmente confermato.
7 Va, poi, disposta l'esecutorietà del decreto ingiuntivo medesimo in virtù del combinato disposto degli artt. 653 I co. e 654 I co. prima parte c.p.c.
Ed invero, la prima delle due norme citate prevede che il decreto ingiuntivo che non ne sia stato già munito, acquisti efficacia esecutiva, fra l'altro, nell'ipotesi di rigetto dell'opposizione con sentenza provvisoriamente esecutiva, quale è la presente pronuncia, ex art. 282 c.p.c. Dall'art. 654 I co. prima parte c.p.c., poi, alla luce del riferimento di tale disposizione al caso in cui l'esecutorietà non sia disposta, tra l'altro, dalla sentenza di cui all'articolo precedente, si evince incontrovertibilmente che l'ipotesi normale per la normativa de qua è quella in cui la sentenza di rigetto dell'opposizione dispone l'esecutorietà del decreto ingiuntivo che non ne sia già
provvisto.
Quanto alle spese del giudizio di opposizione, esse, liquidate come in dispositivo con riferimento a tutte le fasi (tutte svoltesi) e in applicazione dei parametri medi, seguono la regola della soccombenza, con la conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il Decreto Ingiuntivo
n. 1115/2019 del 13.05.2019, emesso dal Tribunale di Nola e ne dispone l'esecutorietà ai sensi degli artt. 653 I co. e 654 I co. prima parte c.p.c.;
b) condanna la , in persona del suo Parte_1
amministratore unico pro tempore, al pagamento, in favore della società CP_2
[...] [...]
, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore,
[...]
delle spese del giudizio di opposizione, liquidate nell'importo di € 7.616,00 per soli compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Nola il 06.06.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4654/2019 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA in persona del suo Parte_1
amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanni Feliciello ed elettivamente domiciliata come in atti
PARTE OPPONENTE
E in persona del suo amministratore unico e legale CP_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Vincenzo Di Simone ed elettivamente domiciliata come in atti
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che la Società ha proposto Parte_1
opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1115/2019 del 13.05.2019, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Nola, con il quale si ingiungeva all'odierna opponente il pagamento, in favore della società della somma di euro 46.144,80, CP_1
oltre gli interessi indicati in atti e con la decorrenza pure indicata in atti e oltre le spese del procedimento monitorio, compiutamente indicate in atti, nonché oltre
I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.
L'opponente, in particolare, sulla base delle argomentazioni in atti, ha chiesto al
Tribunale adito di revocare il decreto ingiuntivo opposto, rilevando che parte opponente non deve all'opposta la somma da quest'ultima richiesta, essendo la relativa domanda infondata sia in fatto che in diritto;
con vittoria di spese, diritti ed onorario di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita tempestivamente in giudizio la società
opposta, la quale, resistendo con le argomentazioni in atti, ha chiesto, in via preliminare, ex art. 648 c.p.c., la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo – istanza rigettata da questo Tribunale in diversa composizione con l'ordinanza datata 17.12.2019 e depositata in data 05.01.2020 –
nonché, nel merito, il rigetto dell'opposizione perché infondata e non provata e, per l'effetto, la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo;
ovvero, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento in suo favore della diversa somma ritenuta di giustizia;
con vittoria delle spese di lite.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. rigettata la prova testimoniale articolata dall'opponente in quanto inammissibile poiché “il capo 1) ha ad oggetto circostanze negative e i capi 2) e 3) sono del tutto generici e non circostanziati”, ammessa la
2 prova testimoniale articolata dall'opposta e ordinata all'opponente, da questo
Tribunale in diversa composizione con l'ordinanza datata 27.07.2020, l'esibizione in giudizio dei Registri Iva Acquisti 2017-2018 e dei Libri giornale 2017-2018 – ordine cui la medesima opponente non ha ottemperato, espletate le prove ammesse dal
Tribunale in diversa composizione con la suindicata ordinanza, ad eccezione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore di parte opponente,
in quanto ingiustificatamente assente all'udienza del 29.04.2021, fissata per l'assunzione dei mezzi di prova, all'udienza del 11.03.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e tenutasi nella forma di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190, I co.,
c.p.c. da parte dello scrivente Magistrato.
Ciò posto, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Parte_1
deve essere rigettata, essendo infondata.
[...]
Rileva in primo luogo il Giudicante che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (cfr. Cass.
SS.UU. n. 7448/93, nonché, ex aliis, Cass. Civ. nn. 15702/2004, 15186/2003): esso,
pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 13001 del 31.05.2006).
3 Ebbene, il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sostanzialmente sulla base di 7
fatture versate in atti e, per l'esattezza, le fatture: n. 115 del 30.11.2017 (onorata, così
come dedotto dall'odierna opposta sin dal ricorso per decreto ingiuntivo, parzialmente dall'opponente mediante il pagamento a titolo di acconto di euro 4.527,64); n. 123 del
31.12.2017; n. 004 del 31.01.2018; n. 016 del 28.02.2018; n. 028 del 31.03.2018; n.
032 del 30.04.2018; n. 042 del 31.05.2018; tutte aventi ad oggetto
[...]
”. Parte_2
Va, inoltre, rilevato che l'importo complessivo delle 7 suindicate fatture delle quali è
stato ingiunto il pagamento sarebbe di euro 50.672,44. Tuttavia, la società opposta ha attivato il procedimento monitorio per il residuo credito di euro 46.144,80,
considerato che l'opponente, secondo la prospettazione dell'allora ricorrente, aveva già provveduto al pagamento della somma di euro 4.527,64 a titolo di acconto sull'importo della fattura n. 115 del 30.11.2017.
Ciò posto, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della Suprema
Corte, già più volte seguito dal Tribunale, “le fatture commerciali, pur essendo prove
idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente
nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione
all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture - ancorché
annotate nei libri obbligatori (cfr. Cass. Civ. nn. 9593/2004, 8126/2004, 10160/99) -
essendo documenti formati dalla stessa parte che intende avvalersene, non integrano,
di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure la
inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio” (cfr. Cass. Civ. nn. 9685/2000, 5573/97, 3261/79,
3090/79, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn. 9593/2004,
8126/2004).
4 Inoltre, secondo un altrettanto consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del
suo diritto, e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass.
SS.UU. n. 13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n.
982/2002).
Ora, tali principi vanno applicati nel caso di specie alla luce della mancata contestazione, da parte dell'opponente, della sua dazione in favore dell'opposta della somma di euro 4.527,64 a titolo di acconto sull'importo della fattura n. 115 del
30.11.2017.
Ed invero, l'opponente, nella sua comparsa conclusionale, si è limitata, tra l'altro, a disconoscere, impugnare e contestare – peraltro, non nella sua prima difesa utile e,
dunque, tardivamente – da un lato, “le email depositate in giudizio” [dall'opposta] “in
quanto nulla provano infatti come tutti sanno la posta ordinaria non fornisce prova
legale di quanto dedotto nel suo corpo e il disconoscimento delle stesse prova
l'inesistenza di qualsiasi tipo di rapporto tra le parti” e, dall'altro lato, il documento allegato alle stesse, ovverosia “una pagina A4 con dei calcoli che nulla provano”
(cfr. pagine 7 e 8 della comparsa conclusionale di parte opponente).
Diversamente, l'opponente, ferma restando la mancata contestazione del fatto in sé del versamento in favore dell'opposta della somma di euro 4.527,64 al fine di onorare il parziale pagamento della fattura n. 115 del 30.11.2017, non ha disconosciuto –
neanche genericamente – il “Partitario clienti” (cfr. l'allegato 4 della comparsa di costituzione di parte opposta), intestato alla società opponente, dal quale risulta la
5 riscossione in data 08.10.2018 dell'acconto di euro 4.527,64 riferito alla suindicata fattura, allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell'apposta.
Ora, il pagamento de quo induce ragionevolmente il Tribunale a ritenere provata l'esistenza del rapporto contrattuale su cui si basa il credito azionato da parte opposta.
Inoltre, l'assenza di una specifica contestazione della correttezza degli importi indicati nelle fatture in atti, contestate solo con riferimento alla loro generale ed astratta idoneità a provare le pretese del creditore, nonché con riferimento all'asserita mera mancata specificazione dei criteri e dei dati in base ai quali esse sono state emesse –
carenza smentita dalle fatture medesime, come precisato nel successivo capoverso –
comporta l'accettazione delle fatture medesime.
Conseguentemente, le fatture prodotte dalla società opposta non soltanto hanno efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione, (la quantità della fornitura) e l'importo del prezzo, ma assurgono a piena prova nei confronti di entrambe le parti circa l'esistenza di un corrispondente contratto, essendo state, appunto, accettate dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto
(cfr. Cassazione Civile, Sez. II, 19/07/2011, n. 15832).
Ancora, alla luce delle dichiarazioni rese, in particolare, dal testimone escusso
[...]
, dipendente della società opposta, deve ritenersi provata l'esecuzione, da Tes_1
parte dell'opposta ed in favore dell'opponente, della prestazione dedotta nelle fatture
de quibus.
Ed invero, il suindicato teste, dopo aver risposto affermativamente alla domanda sui fatti di cui al capo 1.a) della comparsa di costituzione di parte opposta, ha dichiarato:
“Lo so perché quando mancava qualche dipendente a volte consegnavo anch'io con i furgoni”, soggiungendo, dopo aver risposto affermativamente alla domanda sui fatti di cui al capo 1.b) della stessa memoria, altresì: “Facevamo due consegne al giorno” (si
6 veda il verbale dell'udienza del 29.04.2021).
Ciò posto, va anche precisato che nel senso della fondatezza della pretesa azionata dall'opposta depongono, da un lato, l'assenza ingiustificata del rappresentante legale di parte opponente alla suindicata udienza fissata per l'espletamento del suo interrogatorio formale, avente ad oggetto i medesimi due capi menzionati sopra e articolati per la prova testimoniale espletata e, dall'altro lato, l'inottemperanza dell'opponente all'ordine di esibizione in giudizio dei Registri Iva Acquisti 2017-
2018 e dei Libri giornale 2017-2018.
In altri termini, ai sensi dell'art. 232 c.p.c. i fatti dedotti nel summenzionato interrogatorio formale devono ritenersi ammessi in considerazione di tutte le risultanze istruttorie evidenziate finora, nonché, appunto, dell'inottemperanza dell'opponente all'ordine di esibizione in giudizio dei Registri Iva Acquisti 2017-
2018 e dei Libri giornale 2017-2018. Infatti, il rifiuto dell'esibizione de qua può,
costituire un comportamento dal quale il giudice può desumere argomenti di prova ex art. 116 secondo comma cod. proc. civ., qualora, come nel caso di specie, non sia stato giustificato dalla parte destinataria del relativo ordine (cfr. Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 18833 del 10.12.2003).
Ebbene, la mancata esibizione da parte dell'opponente della documentazione di cui sopra è sintomatica del fatto che essa non era in grado di confermare l'impianto difensivo dell'opponente stessa, che avrebbe avuto tutto l'interesse ad esibire documenti che potessero provare la fondatezza della propria opposizione a decreto ingiuntivo.
Pertanto, come sopra anticipato, l'opposizione deve essere rigettata, perché essa è
infondata.
Di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto va integralmente confermato.
7 Va, poi, disposta l'esecutorietà del decreto ingiuntivo medesimo in virtù del combinato disposto degli artt. 653 I co. e 654 I co. prima parte c.p.c.
Ed invero, la prima delle due norme citate prevede che il decreto ingiuntivo che non ne sia stato già munito, acquisti efficacia esecutiva, fra l'altro, nell'ipotesi di rigetto dell'opposizione con sentenza provvisoriamente esecutiva, quale è la presente pronuncia, ex art. 282 c.p.c. Dall'art. 654 I co. prima parte c.p.c., poi, alla luce del riferimento di tale disposizione al caso in cui l'esecutorietà non sia disposta, tra l'altro, dalla sentenza di cui all'articolo precedente, si evince incontrovertibilmente che l'ipotesi normale per la normativa de qua è quella in cui la sentenza di rigetto dell'opposizione dispone l'esecutorietà del decreto ingiuntivo che non ne sia già
provvisto.
Quanto alle spese del giudizio di opposizione, esse, liquidate come in dispositivo con riferimento a tutte le fasi (tutte svoltesi) e in applicazione dei parametri medi, seguono la regola della soccombenza, con la conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il Decreto Ingiuntivo
n. 1115/2019 del 13.05.2019, emesso dal Tribunale di Nola e ne dispone l'esecutorietà ai sensi degli artt. 653 I co. e 654 I co. prima parte c.p.c.;
b) condanna la , in persona del suo Parte_1
amministratore unico pro tempore, al pagamento, in favore della società CP_2
[...] [...]
, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore,
[...]
delle spese del giudizio di opposizione, liquidate nell'importo di € 7.616,00 per soli compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Nola il 06.06.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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