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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 08/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3215/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
in persona del giudice unico dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3215 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Serra, Parte_1 C.F._1 giusta procura speciale in atti;
opponente
E
), in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Emilio Artiglieri e Alfonso Vincenzo Corsi, giusta procura speciale in atti;
opposta
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 866/2021
CONCLUSIONI
All'udienza del 15 ottobre 2024 le parti concludevano come da verbale di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente e tempestivamente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 866 del Parte_1
pagina 1 di 5 2021 con cui gli veniva intimato il pagamento, in favore di , della Controparte_1 complessiva somma di euro 15.347,32 oltre interessi e spese del procedimento, in qualità di surrogante al pagamento del prestito garantito da cessione in quota dello stipendio/salario alla Controparte_2
L'opponente deduceva che, contestualmente alla stipulazione del contratto di finanziamento, sottoscriveva due polizze assicurative, una per causa di morte ed una per sopravvenuta incapacità di pagamento per perdita di lavoro e, in particolare, rispetto a quest'ultima, questi ne contestava l'invalidità nonché l'inefficacia della clausola di surroga nonché di rivalsa della Contro ei confronti del sig. poiché, dal tenore della polizza, non poteva evincersi tale Pt_1 sistematicità, facendo venir meno anche la causa della garanzia per la quale si procedeva con la sottoscrizione della polizza assicurativa de quo.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva rigettarsi il ricorso Controparte_1 eccependone l'infondatezza, sia in fatto che in diritto.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta e pervenuto il procedimento definitivamente al sottoscritto Giudice, all'udienza del 15 ottobre 2024 venivano precisate le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'opposizione è infondata.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria entrando così nel merito della controversia avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente-convenuto opposto nel giudizio di opposizione, onde eventuali vizi della procedura monitoria potrebbero essere fatti valere solo ai fini di un diverso regolamento delle spese della suddetta fase processuale (cfr. Cass. civ. n. 3591 del 25.3.2000).
Ne consegue che, proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale mentre l'opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (ex multis Cass. civ. n.
6421 del 22.4.2003). Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti pagina 2 di 5 nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ne deriva, da un lato, che l'eventuale sussistenza di vizi formali del decreto ingiuntivo non esonera il giudice dell'opposizione dall'accertamento della sussistenza, nel merito, del credito ingiunto e, dall'altro lato, che nell'ambito di tale giudizio l'onere della prova della sussistenza del credito incombe sul creditore opposto.
Ciò premesso, va osservato che il decreto ingiuntivo risulta legittimamente emesso.
Il contratto de quo è stato contestato dall'opponente in modo del tutto generico mediante una mera formula di stile e le deduzioni dell'opponente circa la nullità e conseguente vessatorietà delle clausole relative al diritto di surroga appaiono connotate da un'assoluta genericità e astrattezza e, peraltro, confutate dal tenore della stessa polizza assicurativa.
Con specifico riferimento alla nullità di clausole che prevedono la surrogazione dell'impresa assicuratrice in caso di polizze abbinate a finanziamento, la giurisprudenza (da ultimo cfr.
Ordinanza della Cassazione del 28/03/2022 n. 9866) è costante nel ritenere l'esclusione della vessatorietà della clausola che consente all'assicuratore di surrogarsi nei diritti del finanziatore verso il finanziato operando una distinzione circa il beneficiario della polizza assicurativa. La clausola di surroga, in particolar modo, sarebbe vessatoria ove l'assicurazione fosse a vantaggio del debitore finanziato, in quanto la stessa vanificherebbe la copertura assicurativa posto che, tenuto da una parte indenne il debitore delle conseguenze del suo inadempimento, egli sarebbe comunque soggetto, per altra parte, all'azione di surroga. Ogni sospetto di vessatorietà, invece, viene meno se si ritiene che il beneficiario dell'assicurazione è il finanziatore e non il finanziato che, subendo azione di regresso non vede, dunque, annullati gli effetti dell'assicurazione. Da tale distinzione ne discende, inoltre, la permanenza del debito in capo al finanziato, nonostante il pagamento della polizza ed il rimborso del finanziatore da parte dell'impresa assicuratrice.
pagina 3 di 5 Al fine di accertare le predette conseguenze giuridiche, la Cassazione (cfr. ordinanza della Cassazione del 28/03/2022 n. 9866) ritiene necessario valutare nel caso concreto se la riconduzione dello schema assicurativo sia posta a favore del finanziato o del finanziatore, mediante la lettura complessiva ed interpretativa della comune volontà delle parti, evincibile delle clausole del contratto di credito e di assicurazione. Tale procedimento di qualificazione giuridica, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, consta di due fasi,
“la prima – consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti – è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., mentre la seconda – concernente l'inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente – si risolve nell'applicazione di norme giuridiche, anche straniere, se ne è allegata e provata la riferibilità al contratto ed il relativo contenuto, potendo pertanto formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo” (da ultimo Cass. 3115/2021; Cass. 29111/2017; Cass. 12936/2007).
Nel caso portato all'attenzione di questo Tribunale il sig. , nel sottoscrivere il Pt_1 contratto di finanziamento con segnatamente alla pagina 6 art. 5 accettava, a Controparte_2 garanzia del credito, la stipulazione a beneficio del Finanziatore della polizza assicurativa per la copertura del rischio della perdita dell'impiego prestando, inoltre, il consenso affinché lo stesso Finanziatore concludesse il contratto in cui la configurava come Controparte_2
Contro
“Contraente/Assicurato”, la Società cedente” e il sig. “debitore finanziato”. Pt_1
Alla luce di quanto esposto le pattuizioni devono ritenersi poste a vantaggio del finanziatore, per cui deve considerarsi giustificata la surroga dell'assicuratore nei riguardi del finanziato, diritto, peraltro, conforme con le prescrizioni di cui all'art. 14.1 del richiamato Regolamento
ISVAP n. 29 del 16 marzo del 2009, a tenore del quale, nel caso di assicurazioni prestate a fronte di finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio, “il contratto può prevedere la surrogazione dell'assicuratore nei diritti e nei privilegi vantati dall'ente nei confronti del debitore inadempiente”.
Alla luce delle predette motivazioni, l'opposizione deve ritenersi infondata e deve confermarsi il decreto ingiuntivo opposto.
pagina 4 di 5 Le spese di lite vanno poste interamente a carico di parte opponente in quanto soccombente e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
3215/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) rigetta il ricorso e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto già dichiarato esecutivo nel corso del giudizio;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in euro 5.077,00 per onorari oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Civitavecchia 7 gennaio 2025
Il Giudice
Silvia Vitelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
in persona del giudice unico dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3215 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Serra, Parte_1 C.F._1 giusta procura speciale in atti;
opponente
E
), in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Emilio Artiglieri e Alfonso Vincenzo Corsi, giusta procura speciale in atti;
opposta
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 866/2021
CONCLUSIONI
All'udienza del 15 ottobre 2024 le parti concludevano come da verbale di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente e tempestivamente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 866 del Parte_1
pagina 1 di 5 2021 con cui gli veniva intimato il pagamento, in favore di , della Controparte_1 complessiva somma di euro 15.347,32 oltre interessi e spese del procedimento, in qualità di surrogante al pagamento del prestito garantito da cessione in quota dello stipendio/salario alla Controparte_2
L'opponente deduceva che, contestualmente alla stipulazione del contratto di finanziamento, sottoscriveva due polizze assicurative, una per causa di morte ed una per sopravvenuta incapacità di pagamento per perdita di lavoro e, in particolare, rispetto a quest'ultima, questi ne contestava l'invalidità nonché l'inefficacia della clausola di surroga nonché di rivalsa della Contro ei confronti del sig. poiché, dal tenore della polizza, non poteva evincersi tale Pt_1 sistematicità, facendo venir meno anche la causa della garanzia per la quale si procedeva con la sottoscrizione della polizza assicurativa de quo.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva rigettarsi il ricorso Controparte_1 eccependone l'infondatezza, sia in fatto che in diritto.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta e pervenuto il procedimento definitivamente al sottoscritto Giudice, all'udienza del 15 ottobre 2024 venivano precisate le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'opposizione è infondata.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria entrando così nel merito della controversia avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente-convenuto opposto nel giudizio di opposizione, onde eventuali vizi della procedura monitoria potrebbero essere fatti valere solo ai fini di un diverso regolamento delle spese della suddetta fase processuale (cfr. Cass. civ. n. 3591 del 25.3.2000).
Ne consegue che, proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale mentre l'opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (ex multis Cass. civ. n.
6421 del 22.4.2003). Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti pagina 2 di 5 nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ne deriva, da un lato, che l'eventuale sussistenza di vizi formali del decreto ingiuntivo non esonera il giudice dell'opposizione dall'accertamento della sussistenza, nel merito, del credito ingiunto e, dall'altro lato, che nell'ambito di tale giudizio l'onere della prova della sussistenza del credito incombe sul creditore opposto.
Ciò premesso, va osservato che il decreto ingiuntivo risulta legittimamente emesso.
Il contratto de quo è stato contestato dall'opponente in modo del tutto generico mediante una mera formula di stile e le deduzioni dell'opponente circa la nullità e conseguente vessatorietà delle clausole relative al diritto di surroga appaiono connotate da un'assoluta genericità e astrattezza e, peraltro, confutate dal tenore della stessa polizza assicurativa.
Con specifico riferimento alla nullità di clausole che prevedono la surrogazione dell'impresa assicuratrice in caso di polizze abbinate a finanziamento, la giurisprudenza (da ultimo cfr.
Ordinanza della Cassazione del 28/03/2022 n. 9866) è costante nel ritenere l'esclusione della vessatorietà della clausola che consente all'assicuratore di surrogarsi nei diritti del finanziatore verso il finanziato operando una distinzione circa il beneficiario della polizza assicurativa. La clausola di surroga, in particolar modo, sarebbe vessatoria ove l'assicurazione fosse a vantaggio del debitore finanziato, in quanto la stessa vanificherebbe la copertura assicurativa posto che, tenuto da una parte indenne il debitore delle conseguenze del suo inadempimento, egli sarebbe comunque soggetto, per altra parte, all'azione di surroga. Ogni sospetto di vessatorietà, invece, viene meno se si ritiene che il beneficiario dell'assicurazione è il finanziatore e non il finanziato che, subendo azione di regresso non vede, dunque, annullati gli effetti dell'assicurazione. Da tale distinzione ne discende, inoltre, la permanenza del debito in capo al finanziato, nonostante il pagamento della polizza ed il rimborso del finanziatore da parte dell'impresa assicuratrice.
pagina 3 di 5 Al fine di accertare le predette conseguenze giuridiche, la Cassazione (cfr. ordinanza della Cassazione del 28/03/2022 n. 9866) ritiene necessario valutare nel caso concreto se la riconduzione dello schema assicurativo sia posta a favore del finanziato o del finanziatore, mediante la lettura complessiva ed interpretativa della comune volontà delle parti, evincibile delle clausole del contratto di credito e di assicurazione. Tale procedimento di qualificazione giuridica, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, consta di due fasi,
“la prima – consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti – è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., mentre la seconda – concernente l'inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente – si risolve nell'applicazione di norme giuridiche, anche straniere, se ne è allegata e provata la riferibilità al contratto ed il relativo contenuto, potendo pertanto formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo” (da ultimo Cass. 3115/2021; Cass. 29111/2017; Cass. 12936/2007).
Nel caso portato all'attenzione di questo Tribunale il sig. , nel sottoscrivere il Pt_1 contratto di finanziamento con segnatamente alla pagina 6 art. 5 accettava, a Controparte_2 garanzia del credito, la stipulazione a beneficio del Finanziatore della polizza assicurativa per la copertura del rischio della perdita dell'impiego prestando, inoltre, il consenso affinché lo stesso Finanziatore concludesse il contratto in cui la configurava come Controparte_2
Contro
“Contraente/Assicurato”, la Società cedente” e il sig. “debitore finanziato”. Pt_1
Alla luce di quanto esposto le pattuizioni devono ritenersi poste a vantaggio del finanziatore, per cui deve considerarsi giustificata la surroga dell'assicuratore nei riguardi del finanziato, diritto, peraltro, conforme con le prescrizioni di cui all'art. 14.1 del richiamato Regolamento
ISVAP n. 29 del 16 marzo del 2009, a tenore del quale, nel caso di assicurazioni prestate a fronte di finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio, “il contratto può prevedere la surrogazione dell'assicuratore nei diritti e nei privilegi vantati dall'ente nei confronti del debitore inadempiente”.
Alla luce delle predette motivazioni, l'opposizione deve ritenersi infondata e deve confermarsi il decreto ingiuntivo opposto.
pagina 4 di 5 Le spese di lite vanno poste interamente a carico di parte opponente in quanto soccombente e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
3215/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) rigetta il ricorso e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto già dichiarato esecutivo nel corso del giudizio;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in euro 5.077,00 per onorari oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Civitavecchia 7 gennaio 2025
Il Giudice
Silvia Vitelli
pagina 5 di 5