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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 23/05/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
RG. 1565 2023
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 22.4.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Monica D'Angelo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1565 del ruolo generale dell'anno 2023, vertente
TRA
(c.f.: ), rapp.to e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Antonia Rossana Di Bartolo
- ricorrente -
Contro
( ) rapp.ta e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Giulio Signorello e dall'avv. Salvatore Errera - resistente -
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI: come da rispettive note conclusive e note scritte per l'udienza del
22.4.2025.
FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 29.9.2023,
[...]
ha adito l'intestato Tribunale chiedendo di accertare la responsabilità Parte_1
civile di per il pregiudizio subito per effetto della Controparte_1
proposizione della querela presentata da quest'ultima in data 1.6.2016 e del relativo procedimento penale che ne è conseguito e, per l'effetto, condannarla al risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti, quantificati sulla scorta della consulenza di parte a firma del dott. di €. 51.498,00. Per_1 Si è costituita in giudizio la resistente contestando le domande del CP_1
ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso;
ha concluso chiedendo: “in via preliminare, ritenere prescritti i diritti azionati dal ricorrente;
2) Nel merito, in via principale, rilevare l'infondatezza delle pretese del ricorrente, la mancata prova circa gli elementi costitutivi dell'illecito e, per l'effetto, rigettare la domanda;
3) Nel merito in subordine, rilevare il concorso colposo nella causazione dell'evento in misura prevalente o almeno concorrente e, per l'effetto, ridurre il risarcimento nella misura corrispondente. 4) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio da liquidarsi tenendo conto, ex art. 96 c.p.c., del carattere specioso della domanda proposta dal ricorrente”.
Quindi la causa, assegnata a questo Giudice in data 10.1.2025, è stata istruita con la sola documentazione allegata dalle parti e all'udienza del 22.4.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
DIRITTO
1.Sull'eccezione di prescrizione.
L'eccezione sollevata dalla resistente è fondata e deve essere accolta.
In tema di responsabilità civile per danni derivanti da denuncia o querela, affinché sorga l'obbligo risarcitorio in capo al denunciante è necessario che la denuncia presenti i caratteri della calunnia, dovendo sussistere sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo del reato.
Nel caso di specie, la querela è stata presentata dalla Dott.ssa in data 1.6.2016 e CP_1
il ricorrente ha avuto piena conoscenza della stessa già in data 17.6.2016, come emerge dalla querela da lui stesso presentata in quella data nei confronti della Dott.ssa CP_1
ove faceva espresso riferimento alla denuncia ricevuta.
Ai sensi dell'art. 2947 comma 1 c.c., il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Nel caso di specie, il termine quinquennale ha iniziato a decorrere dal 17.6.2016, data in cui il ha avuto piena conoscenza della querela presentata nei suoi confronti e Parte_1
non dalla sentenza penale di assoluzione.
Non risulta che nel periodo intercorrente tra il 17.6.2016 e la proposizione del presente giudizio (25.9.2023) siano stati compiuti atti interruttivi della prescrizione. L'invito alla negoziazione assistita del 15.5.2023 è intervenuto quando il diritto era già prescritto.
Né può invocarsi il più lungo termine di prescrizione previsto dall'art. 2947 comma 3 c.c. per il caso in cui il fatto sia considerato dalla legge come reato.
Tale termine più lungo si applica solo qualora il giudice civile accerti, incidenter tantum, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi.
Nel caso di specie, tale accertamento è precluso proprio dalla maturata prescrizione.
2. Nel merito.
Pur essendo assorbente l'eccezione di prescrizione, si rileva comunque l'infondatezza nel merito della domanda del ricorrente.
Nel caso di specie, non è stata fornita la prova del dolo della querelante, ossia della consapevolezza dell'innocenza del querelato al momento della presentazione della querela.
Come noto, chi invoca il risarcimento del danno per aver subito una denuncia calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo che soggettivo, dovendo dimostrare in particolare l'effettiva consapevolezza da parte del querelante dell'innocenza delle controparti rispetto ai fatti denunciati.
Dalla documentazione in atti emerge che la querela è stata presentata in un contesto di forte conflittualità nell'ambiente scolastico, caratterizzato da reciproche iniziative giudiziarie e da un clima di tensione culminato nel trasferimento del per Parte_1
incompatibilità ambientale, senza che ciò integri il dolo della falsa incolpazione.
In ogni caso, anche a voler prescindere dall'assenza di prova del dolo, non risulta dimostrato il nesso causale tra la querela e i danni lamentati dal ricorrente.
In tema di responsabilità civile per denuncia-querela, non sussiste il diritto al risarcimento del danno qualora non sia dimostrato il nesso causale diretto tra la presentazione della querela e i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali lamentati dal querelato.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta emerge che i disturbi lamentati dal erano preesistenti alla querela, come risulta dal certificato medico dell'ASP di Parte_1
Trapani del 31.5.2016 (antecedente alla querela dell'1.6.2016) e dalle stesse dichiarazioni rese dal nella sua querela del 17.6.2016, ove riferiva di problemi di salute già Parte_1
manifestatisi nel dicembre 2015 e gennaio 2016.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda del ricorrente non può essere accolta.
Tenuto conto delle ragioni in base alle quali si è addivenuti alla decisione di rigetto, si reputano sussistenti i presupposti per disporre la totale compensazione delle spese di lite nei rapporti tra le parti processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di ogni Parte_1 Controparte_1
diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara prescritto il diritto azionato dal ricorrente;
2) Rigetta comunque nel merito la domanda;
3) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Marsala, il 22.05.2025
Il Giudice
Monica D'Angelo