Cass. pen., sez. II, sentenza 18/07/2014, n. 38058
CASS
Sentenza 18 luglio 2014

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Massime1

Non è nulla, ma meramente irrituale, la notificazione (nella specie, a mezzo fax) avvenuta mediante consegna al difensore di fiducia domiciliatario di un'unica copia dell'atto da notificare, con l'espressa indicazione in esso dei destinatari specificamente individuati nell'imputato e nel difensore.

Commentario1

  • 1Autentica firme false, avvocato condannato (Cass. 6348/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 febbraio 2021

    La notificazione ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, mediante consegna al difensore di un'unica copia dell'atto da notificare dà luogo ad una mera irregolarità, non produttiva di nullità, qualora risulti esplicitato, o sia comunque desumibile dall'atto, che la notificazione stessa è stata eseguita al medesimo sia in proprio che nella veste di consegnatario; va in ogni caso dedotto - a pena di inammissibilità - il pregiudizio effettivo eventualmente subito. la non autenticità delle sottoscrizioni apposte a margine dell'atto di citazione giudiziale in sede civile. Integra il reato di falso ideologico in certificati commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità (nella …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 18/07/2014, n. 38058
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38058
Data del deposito : 18 luglio 2014

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