Sentenza 18 luglio 2014
Massime • 1
Non è nulla, ma meramente irrituale, la notificazione (nella specie, a mezzo fax) avvenuta mediante consegna al difensore di fiducia domiciliatario di un'unica copia dell'atto da notificare, con l'espressa indicazione in esso dei destinatari specificamente individuati nell'imputato e nel difensore.
Commentario • 1
- 1. Autentica firme false, avvocato condannato (Cass. 6348/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 febbraio 2021
La notificazione ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, mediante consegna al difensore di un'unica copia dell'atto da notificare dà luogo ad una mera irregolarità, non produttiva di nullità, qualora risulti esplicitato, o sia comunque desumibile dall'atto, che la notificazione stessa è stata eseguita al medesimo sia in proprio che nella veste di consegnatario; va in ogni caso dedotto - a pena di inammissibilità - il pregiudizio effettivo eventualmente subito. la non autenticità delle sottoscrizioni apposte a margine dell'atto di citazione giudiziale in sede civile. Integra il reato di falso ideologico in certificati commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità (nella …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/07/2014, n. 38058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38058 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 18/07/2014
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 1692
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 16747/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna;
avverso il provvedimento emesso l'11 novembre 2013 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna di restituzione degli atti al suo ufficio nel procedimento a carico di:
EL HACHMI EL HACHMIA n. Marocco il 14 maggio 1984;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Matilde Cammino;
letta la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. Dott. Geraci Vincenzo, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con provvedimento in data 11 novembre 2013 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero ritenendo che la notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. al difensore in qualità di domiciliatario dell'indagato dovesse intervenire, secondo l'orientamento del suo ufficio, con atto autonomo e separato rispetto alla notifica diretta allo stesso difensore. Nel caso di specie un unico atto era stato notificato a mezzo fax all'avv. Gabriella Russo, anche se l'atto stesso recava l'indicazione della duplice funzione.
2. Avverso il predetto provvedimento il pubblico ministero ha presentato ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 552 c.p.p., comma 2, e l'abnormità del provvedimento con il quale era stata disposta la restituzione degli atti solo per ragioni di opportunità, e non perché la notifica fosse nulla;
peraltro la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che la violazione dell'art. 54 disp. att. c.p.p., secondo il quale il numero di copie da notificare deve essere pari a quello dei destinatari, non è sanzionata a pena di nullità. Nel caso di specie l'atto recava l'indicazione della duplice funzione e il provvedimento doveva considerarsi abnorme.
RITENUTO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
La restituzione degli atti al pubblico ministero è stata disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna con un provvedimento-missiva in data 11 novembre 2013, che non risulta essere stata emesso nel corso dell'udienza preliminare e che qui si riporta integralmente: "Costituisce orientamento di questo ufficio che la notifica al difensore dell'indagato/imputato, in qualità di domiciliatario del suo assistito, debba intervenire con atto autonomo e separato rispetto a quello che viene notificato quale difensore dell'indagato imputato. Nel caso di specie questo non si è verificato perché un unico atto è stato notificato a mezzo fax all'avv. Gabriella Russo, pur se l'atto stesso reca l'indicazione della duplice funzione che riveste. Pertanto, si richiede che la notifica dell'art. 415 bis c.p.p. segua questa indicazione". La restituzione degli atti è stata quindi disposta sulla base di un "orientamento giurisprudenziale" dell'ufficio, non argomentato e apoditticamente affermato, e non sulla base di una rilevata e dichiarata nullità che imponesse la rinnovazione dell'atto nullo. La Corte ritiene che debba ritenersi affetto da abnormità il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero sulla base di una supposta, opinabile e non dichiarata nullità della notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., poiché, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica (Cass. Sez,Un. 20 dicembre 2007 n. 5307, P.M. in proc. Battistella;
sez. 6, 17 febbraio 2011 n. 22499, P.M. in proc. Bianchin e altro;
sez. 3, 9 luglio 2013 n. 42161, P.M. in proc. Lindegg). È abnorme infatti il provvedimento del giudice della udienza preliminare che disponga la restituzione degli atti al PM senza rilevare, ne' dichiarare alcuna invalidità dell'esercizio dell'azione penale (Cass. sez. 5, 3 ottobre 2000 n. 4145, P.M. in proc. Falcomatà; sez. 6, 26 febbraio 2003 n. 16711, P.M. in proc. Appelli;
sez. 4, 15 novembre 2013 n. 8103, P.M. in proc. Anzivino).
Peraltro quanto all'orientamento giurisprudenziale citato, che presuppone comunque la scelta tra diverse possibili opzioni interpretative, ripetute pronunce di questa Corte hanno affermato che non è nulla, ma meramente irrituale, la notificazione avvenuta mediante consegna al difensore domiciliatario di un'unica copia dell'atto da notificare, con l'espressa indicazione in esso dei due destinatari, imputato e difensore (Cass. sez. 6, 30 ottobre 2012 n. 43532, Sotgia;
sez. 6, 24 maggio 2011 n. 36020, Rossattini;
sez. 1, 7 marzo 2008 n. 14012, P.M. in proc. Petrisor). Nel caso di specie lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ha dato atto che l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. era stato notificato con un unico atto (a mezzo fax) al difensore, con l'indicazione della duplice funzione di difensore e di domiciliatario del suo assistito. Il riferimento all'orientamento giurisprudenziale dell'ufficio avrebbe dovuto quanto meno rendere necessaria la confutazione degli argomenti contrari all'opposto orientamento espresso anche dalla giurisprudenza di legittimità.
Del resto va rilevato che, in tema di formazione delle copie degli atti da notificare, la violazione delle disposizioni dettate dall'art. 54 disp. att. c.p.p. non è sanzionata a pena di nullità, in virtù del principio di tassatività delle nullità di cui all'art. 177 c.p.p. (Cass. sez. 6, 6 ottobre 2010 n. 36695, Drago;
sez. 3, 24 novembre 2005 n. 45627, Schafer;
sez. 3, 11 ottobre 2000 n. 11590, Battistini).
4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con conseguente restituzione degli atti al Tribunale di Bologna per il corso ulteriore.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 18 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2014