Sentenza 15 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2001, n. 3801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3801 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 1 E DEL PODIOITA IANC0 380 1 0 1 LA CORTES REMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente - R.G.N. 2801/98 - Consigliere- Cron.8006 Dott. Erminio RAVAGNANI Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud.18/01/01 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
DELL'NE TI;
- intimato avverso la sentenza n. 311/96 del Pretore di PISA, depositata il 18/12/96 R.G.N. 1862/95; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 208 udienza del 18/01/01 dal Consigliere Dott. Florindo -1- MINICHIELLO;
udito il P.M. Generale Dott. l'estinzione del in persona del Sostituto Procuratore Pietro ABBRITTI che ha concluso per ricorso ex art. 16 L. 83/2000. -2- R.G. 2801/98 Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Pretore di Pisa, accogliendo l'opposizione di ELQU ZI cui ' il Ministro dell'Interno aveva irrogato la sanzione amministrativa di lire centoventimila ai sensi dell'art. 9 della legge 12 giugno 1990 n.146, per non aver egli (vigile del fuoco) ottemperato all'ordinanza (cd. di precettazione) del 2 agosto 1995, annullava il provvedimento impugnato, in quanto l'irrogazione della sanzione non era stata preceduta dalla contestazione o dalla tempestiva notifica della violazione, come invece sarebbe stato necessario, ai sensi dell'art. 14 della legge n.689 del 1981, data la natura amministrativa della sanzione prevista dall'art. 9 suddetto. Il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione. L'intimato non si è costituito. Motivi della decisione Con un unico motivo di ricorso, l'Amministrazione ricorrente -denunciando, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della legge 12 giugno 1990 n.146, degli artt. 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981 n.689 nonché del principio generale di "specialità"- deduce (in estrema sintesi) che alla violazione 3 ne in oggetto, per ragioni di ordine letterale logico-sistematico, non sono applicabili le disposizioni di cui delle legge n. 689 del 1981, nonagli artt. 14 e seguenti richiamate dalla norma (di carattere speciale) contenuta nell'art. 9, quarto comma, della legge n.146 del 1990, senza che da ciò derivi violazione del diritto di difesa dell'ingiunto, non sussistendo alcuna norma di rango costituzionale che imponga il contraddittorio in sede amministrativa ove questo non sia legislativamente previsto. Ciò premesso, rileva il Collegio che la legge 11 aprile 2000 n.83 (modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, дин n.146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati), sopravvenuta nelle more 16, quanto del giudizio di legittimità, dispone, all'art. segue: "1. Le sanzioni previste dagli articoli 4 e 9 della legge 12 giugno 1990, n.146, non si applicano alle violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre 1999. 2. Le sanzioni comminate, anteriormente al 31 dicembre 1999, per le violazioni di cui al comma 1 sono estinte.
3. giudizi di opposizione agli atti con i quali sono state comminate sanzioni per le violazioni di cui al comma 1, 4 commesse anteriormente al 31 dicembre 1999, pendenti, in automaticamente estinti con qualsiasi stato e grado, sono compensazione delle spese.
4. In nessun caso si fa luogo al rimborso di somme corrisposte per il pagamento delle sanzioni." Pertanto, poiché il ricorso per cassazione in esame, pendente alla data di entrata in vigore della legge n.83 del 2000, concerne una sentenza che ha deciso un giudizio di opposizione ad un atto comminativo di sanzione ai sensi dell'art. 9 della legge 12 giugno 1990 n.146 per violazione commessa anteriormente al 31 dicembre 1999, il Collegio, ai sensi del terzo comma del citato art. 16, deve dichiarare l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese dell'intero processo. Invero -è appena il caso di notarlo- il fatto che la norma come, per(a differenza di altre previsioni di estinzione, esempio, quella dell'art. 36, quinto comma, della legge 1998/n.448 relativa a controversie in tema di applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n.495 del 1993 e 240 del 1994) non accenni in modo esplicito ad una pronuncia del giudice dichiarativa dell'estinzione, prevedendo che i giudizi 11sono automaticamente estinti", non esclude che tale dichiarazione debba essere resa dal giudice investito del 5 giudizio, atteso che, nella formulazione della norma, l'avverbio "automaticamente" vuole solo indicare che l'estinzione va rilevata e dichiarata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta delle parti. Alla pronuncia di estinzione consegue -nonostante la mancanza di un'espressa previsione in tal senso- la caducazione della impugnata sentenza di merito, essendo ciò coerente con la ratio dell'intera norma e, in particolare, con la previsione (del secondo comma dello stesso art. 16) di estinzione delle sanzioni comminate prima del 31 dicembre 1999.
P. Q. M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara estinto il giudizio e compensa le spese dell'intero processo. Così deciso, in Roma, il 18 gennaio 2001 Il Presidenté, Il Cons. Est. Entre в сично Florists if readinelle - I 0 A 3 D 1 S , 3 S . 5 O A T L T . R L , A O N A ' B S L E IL CANCELLIERE 3 I L P E 7 D S - D Depositato in Cancelleria I 8 A I - N T S 1 S G 1 oggi, 15 MAR 2001 N O O E E P R S E A P M I E IL CANCELLIERECANCELL U D G I S A T E G A R , E O O D O L C T R E T T I T A S R I N I L E G L D S E E E R O D 6