Sentenza 11 settembre 2014
Massime • 2
In tema di guida sotto l'influenza dell'alcool, la sostituzione della pena detentiva o pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità può essere disposta dal giudice, oltre che di ufficio e sempre che l'imputato non si opponga, anche su richiesta di quest'ultimo, ma tale istanza può essere rigettata se non consente di individuare il tipo di lavoro sostitutivo concretamente applicabile, non sussistendo un onere per il decidente di predisporre il progetto relativo alle modalità di esecuzione della sanzione sostitutiva.
In tema di notificazioni di atti dei quali siano destinatari l'imputato o altra parte privata, in ogni caso in cui essi possano o debbano essere consegnati al difensore, la mancanza dell'attestazione in calce all'atto inviato a mezzo telefax, da parte del cancelliere trasmittente, dell'avvenuto invio del testo originale previsto dall'art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen. non determina alcuna nullità, ma costituisce mera irregolarità.
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1. Il decreto che dispone il giudizio contiene: a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori; b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata; c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge; d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono; e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio; f) l'indicazione del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 11/09/2014, n. 53570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53570 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASSANO Margherita - Presidente - del 11/09/2014
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 203
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 34361/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO IR N. IL 09/05/1986;
avverso la sentenza n. 4046/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 11/06/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BELTRANI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio delle sentenza impugnate, limitatamente alla mancata sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità;
rilevate le regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Varese, in data 26 ottobre 2012, all'esito del giudizio abbreviato aveva dichiarato l'imputato LO IR, in atti generalizzato, colpevole di guida in stato di alterazione psicofisica da stupefacenti (fatto commesso il 2 ottobre 2009), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni accessorie. Contro tale provvedimento, l'imputato (personalmente) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
1 - nullità del decreto di citazione in appello (perché notificato a mezzo fax nel domicilio eletto, e quindi irritualmente);
2 - violazione dell'art. 187 C.d.S., (per difetto di un rilevante stato di alterazione psicologica);
3 - violazione dell'art. 187 C.d.S., comma 8 bis (quanto al rigetto della richiesta di accesso al lavoro sostitutivo, non essendo valorizzabile in senso ostativo la presunta genericità dell'istanza).
All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.
1. Il primo motivo non è consentito (in presenza di una notificazione in ipotesi irrituale, ma non inesistente, sarebbe stato onere della parte interessata sollevare la questione immediatamente dinanzi alla Corte di appello - Sez. un., sentenza n. 19602 del 27 marzo 2008, CED Cass. n. 239936 - e documentare la tempestività della doglianza in ricorso, che sul punto è, al contrario, del tutto silente), ed è, comunque, manifestamente infondato, avendo le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 28451 del 28 aprile 2011, CED Cass. n. 250121) già chiarito che "la notificazione di un atto di cui sia destinatario l'imputato od altra parte privata, in ogni caso in cui esso possa o debba essere consegnato al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell'art. 148 c.p.p., comma 2 bis".
D'altro canto, si è anche chiarito che la notificazione eseguita mediante telefax non richiede, per il suo perfezionamento, la conferma da parte del destinatario dell'avvenuta ricezione, essendo sufficiente l'attestazione dell'avvenuto invio dell'atto, seguita dal rapporto di positiva trasmissione (Sez. 2^, sentenza n. 21 marzo 2013, CED Cass., n 256926). Infine, quanto alla ulteriore doglianza del ricorrente inerente alla mancanza della prescritta attestazione, in calce all'atto inviato, dell'avvenuta trasmissione del testo originale da parte del cancelliere trasmittente, deve ritenersi (Sez. 2^, sentenza n. 11277 del 6 dicembre 2012, dep. 11 marzo 2013, CED Cass. n. 254874) che la violazione dell'art. 148 c.p.p., comma 2-bis, non determini alcuna nullità, ma costituisca mera irregolarità, in difetto di una espressa sanzione di nullità (che il principio di tassatività delle nullità imporrebbe), e della configurabilità di una nullità di carattere generale, in quanto l'interessato, attraverso la ricezione del telefax presso lo studio del difensore-domiciliatario, è pur sempre posto in condizione di conoscere l'esistenza dell'atto notificando, ed esercitare il relativo diritto di difesa. Va, in proposito, ribadito il seguente principio di diritto:
"In tema di notificazioni di atti dei quali siano destinatari l'imputato od altra parte privata, in ogni caso in cui essi possano o debbano essere consegnati al difensore, la mancanza dell'attestazione in calce all'atto inviato a mezzo telefax, da parte del cancelliere trasmittente, dell'avvenuta trasmissione del testo originale (prevista dall'art. 148 c.p.p., comma 2 bis) non determina alcuna nullità, ma costituisce mera irregolarità".
2. Il secondo motivo, inerente all'affermazione di responsabilità, è assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. 4^, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, poiché la Corte di appello, con argomentazioni esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha valorizzato, in senso contrario, il rilievo che "l'imputato è stato colto alla guida dell'autovettura e, una volta sottoposto a controllo, gli operanti ne hanno immediatamente costatato il comportamento fuori controllo e lo stato confusionale;
a ciò è seguito l'esame delle urine, che ha sortito esiti positivi". Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a riproporre una diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.
3. Il terzo motivo è infondato.
Il collegio è consapevole dell'esistenza, sul punto, di un contrasto di giurisprudenza;
nondimeno, ritiene che la Corte di appello si sia correttamente conformata all'orientamento preferibile, e che sembra essere attualmente dominante (in difetto di decisioni successive massimate difformi), per il quale la sostituzione della pena detentiva o pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità può essere disposta dal giudice, oltre che di ufficio e sempre che l'imputato non si opponga, anche su richiesta di quest'ultimo, ma tale istanza - se indeterminata - può essere rigettata, non consentendo di individuare il tipo di lavoro sostitutivo di pubblica utilità concretamente applicabile nel caso di specie, e non sussistendo un onere per il giudicante di predisporre il progetto relativo alle modalità di esecuzione della sanzione sostitutiva (Sez. 4^, sentenza n. 30198 del 15 gennaio 2013, CED Cass. n. 257738).
4. Il rigetto, nel suo complesso, del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2014