Sentenza 30 ottobre 2012
Massime • 1
Non è nulla, ma meramente irrituale, la notificazione avvenuta mediante consegna al difensore di fiducia domiciliatario di un'unica copia dell'atto da notificare, con l'espressa indicazione in esso dei due destinatari - imputato e difensore - ed accompagnata dall'ulteriore annotazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, secondo cui il difensore "riceve l'atto anche per l'imputato" . (Fattispecie relativa alla notifica del decreto di citazione dell'imputato per il giudizio di appello).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2012, n. 43532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43532 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 30/10/2012
Dott. SERPICO SC - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1495
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 19106/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA SC, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 15/06/2011 della Corte di Appello di Cagliari sezione di Sassari;
letti il ricorso e la sentenza impugnata ed esaminati gli atti;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto P.G. Dott. Aniello Roberto, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
FATTO E DIRITTO
1. Con il ministero del difensore l'imputato GI SC impugna per cassazione la sentenza della Corte di Appello sarda che ha confermato in punto di responsabilità la decisione resa all'esito di giudizio abbreviato dal g.u.p. del Tribunale di Tempio Pausania, con la quale è stato riconosciuto colpevole del reato di calunnia e condannato ad una pena che la Corte territoriale, concedendo al prevenuto le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto ad un anno di reclusione.
Reato posto in essere con denuncia presentata ai Carabinieri di Tempio Pausania il 7.10.2004, con cui l'imputato affermava falsamente di aver subito il furto, tra gli altri (quattro libretti di assegni custoditi in un portafogli sottratto nottetempo dalla sua autovettura), di un proprio assegno bancario sottoscritto per l'importo di Euro 17.500,00 all'ordine dello zio paterno GI RO ed a questi ceduto nel 2003, senza data, a titolo di garanzia del corrispondente prestito ricevuto dal familiare per fronteggiare una sua situazione debitoria. Assegno a lungo non onorato, nonostante le ripetute richieste di restituzione della somma rivoltegli dallo zio, che il 31.5.2005 poneva all'incasso il titolo, che era "protestato" perché risultante "smarrito e/o rubato" a seguito della predetta denuncia dell'imputato. Di tal che il prenditore GI RO, dopo l'ennesimo rifiuto del nipote di onorare il titolo di credito, si vedeva costretto ad intimargli formale atto di precetto per il pagamento, solo in tal modo riuscendo ad ottenere la restituzione della somma mutuata, che l'imputato - per evitare l'esecuzione forzata - gli versava con bonifico bancario il 15.7.2005.
La Corte di Appello, adita dall'impugnazione di GI SC, fondata sulla asserita "dimenticanza" all'atto della denuncia di furto dei titoli della già avvenuta cessione dell'assegno di garanzia allo zio, ha ritenuto l'assunto difensivo dell'imputato destituito di pregio sul piano storico e sul piano logico. In particolare la sentenza di appello si è richiamata - da un lato - alle condivise deduzioni espresse dalla sentenza di primo grado evidenzianti, a sostegno dell'affermata responsabilità dell'appellante, il carattere strumentale del denunciato furto dell'assegno (calunniosità) in ragione della rilevanza della somma portata dall'assegno e della sua dazione non ad una persona qualunque ma ad un congiunto dello stesso imputato. Da un altro lato la sentenza impugnata ha aggiunto e ribadito il rilievo della palese irragionevolezza della tesi del "difetto mnemonico" dell'imputato, che - in uno alla piena credibilità della vittima del suo contegno mendace (lo zio RO GI) - rivela il carattere pretestuoso della poco plausibile denuncia del patito furto dell'assegno al palese scopo di evitare o dilazionare il più possibile il doveroso pagamento del cospicuo debito portato dal titolo.
2. Con il ricorso per cassazione si deducono i seguenti motivi di censura.
1. Erronea applicazione dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis e nullità ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c)- della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello emesso nei confronti dell'imputato. L'ufficiale notificatore ha consegnato al difensore di fiducia del GI e suo domiciliatario legale una sola copia del decreto di citazione davanti alla Corte di Appello e non anche la copia personale destinata all'imputato. Tale omessa consegna dell'atto propulsivo del giudizio di secondo grado nei confronti dell'imputato si risolve in una nullità assoluta per omessa citazione dello stesso imputato.
2. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'elemento soggettivo del contestato reato di calunnia. La convinzione espressa dai giudici di secondo grado sulla strumentalità della denuncia di furto del titolo di credito in possesso dello zio dell'imputato è una mera ipotesi congetturale, contraddetta dal dato per cui l'assegno in questione, essendo stato emesso-rilasciato senza indicazione della data, avrebbe potuto essere posto all'incasso dal possessore in qualsiasi momento con la coeva possibilità - in caso di insoluto - di agire in executivis nei confronti dell'emittente. Sicché, quando si tenga conto del lungo periodo di tempo trascorso tra la dazione dell'assegno (2003) e la denuncia di furto (7.10.2004), non può dubitarsi dell'effettivo vuoto mnemonico dell'imputato con il far leva sul rilevante importo dell'assegno bancario e sul rapporto parentale tra l'emittente imputato e il beneficiario, atteso che il titolo non avrebbe dovuto comunque essere messo all'incasso, se non altro proprio per l'affectio parentalis che legava le parti.
3. Erroneità e illogicità della motivazione, in subordine, sulla determinazione della pena. Palese è la distonia tra l'enunciato del dispositivo della sentenza, che fissa - in concorso delle concesse attenuanti generiche (negate in primo grado) - la pena inflitta all'imputato in un anno di reclusione, e i passaggi della decisione che danno conto della determinazione della pena, facendo riferimento ad una riduzione ex art. 62 bis c.p. di un terzo della pena base individuata nella misura minima edittale di due anni di reclusione. La riduzione di un terzo di detta pena è pari ad un anno e quattro mesi, di guisa che l'ulteriore riduzione per la scelta del rito (art.442 c.p.p.) nella misura "fissa" di un terzo avrebbe dovuto condurre ad una pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione e non, come affermato in dispositivo, di un anno di reclusione. Essendo evidente l'errore materiale in cui sono incorsi i giudici di appello, nel caso di specie la motivazione deve ritenersi prevalente sull'erroneo dispositivo.
3. L'impugnazione proposta nell'interesse di GI SC va respinta per l'infondatezza dei delineati motivi di censura.
1. L'eccepita nullità della vocatio in iudicium dell'imputato nel giudizio di appello è destituita di pregio. A tutto voler concedere non di nullità assoluta potrebbe discutersi, ma di nullità relativa, sanata se non tempestivamente dedotta in giudizio ai sensi dell'art. 181 c.p.p., ss. (Cass. S.U., 27.3.2008 n. 19602, Micciullo, rv. 239396; Cass. Sez. 4, 8.4.2010 n. 15081, Cusmano, rv. 247033). Ora nel caso di specie il difensore dell'imputato ha eccepito in limine nell'udienza di trattazione dell'appello la ritenuta irritualità della notificazione del decreto di citazione dell'imputato e la Corte di Appello ha già respinto l'eccezione, rilevando la validità dell'eseguita notificazione dell'atto ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis. Tale specifica deliberazione (ordinanza) non è stata formalmente impugnata dal ricorrente ai sensi dell'art. 586 c.p.p., il ricorso limitandosi a riproporre la doglianza sul medesimo punto. L'infondatezza della stessa è comunque palese.
Le modalità con cui è stata effettuata la citazione in giudizio del GI (notificazione al difensore di un solo decreto di citazione) è stata idonea a produrre lo scopo dell'atto, cioè la sua effettiva conoscenza (decreto di citazione) e - tenuto conto del rapporto fiduciario esistente tra l'imputato e il difensore intervenuto nel giudizio contumaciale di appello - il pieno esercizio del diritto di difesa del prevenuto. Non è revocabile in dubbio, infatti, che sia stato in concreto conseguito lo scopo informativo, proprio dell'incombente notificatorio, sugli sviluppi del processo penale portati a conoscenza dell'imputato. Scopo raggiunto con l'avvenuta consegna (notifica) del decreto di citazione, sebbene in unica copia, recante - però - espressa indicazione dei due destinatari dell'atto (imputato e difensore), al difensore di fiducia del GI, già solo per questa circostanza gravato dall'onere deontologico di contattare l'assistito in vista del giudizio di appello, e consegnatario ex lege del decreto (art. 157 c.p.p., comma 8 bis). Tale criterio di effettività della funzione conoscitiva dell'atto notificato al difensore di fiducia scaturisce, nel caso riguardante l'odierno ricorrente, dalla stessa connotazione grafica e testuale del decreto di citazione in appello recante l'espressa indicazione che il difensore di fiducia del GI "riceve l'atto anche per l'imputato ex art. 157 c.p.p., comma 8 bis". Di tal che il difensore ha ricevuto l'atto nella sua duplice qualità istituzionale di difensore di fiducia dell'imputato e di domiciliatario ex lege dello stesso imputato. È chiaro, quindi, che la consegna in sede di notificazione di una sola copia del decreto di citazione e non anche di una seconda copia uguale alla prima da destinarsi all'imputato domiciliato presso il difensore notificatario dell'atto (copia agevolmente fotoriproducibile) può integrare, al più, una irritualità non incidente sulla adempiuta funzione della notifica dell'atto di citazione, ma non certo l'omessa citazione dell'imputato sanzionata da nullità assoluta ed insanabile (cfr.: Cass. Sez. 6, 24.5.2011 n. 36020, Rossattini, rv. 250777).
2. Inconferenti vanno giudicati i rilievi espressi, quanto al merito della regiudicanda, in ordine alla omessa valorizzazione dello stato di buona fede con cui l'imputato avrebbe effettuato la denuncia di furto di una pluralità di assegni (moduli non compilati), includendo tra gli stessi anche l'assegno bancario rilasciato per Euro 17.500,00 allo zio. Buona fede che eliderebbe il dolo della contestata ipotesi di calunnia.
Va innanzitutto ribadita la stabilità dell'indirizzo di questa S.C. per cui integra il reato di calunnia la falsa denuncia di furto o smarrimento di un assegno bancario che preceda la negoziazione per l'incasso del titolo, il cui prenditore è implicitamente accusato dei possibili reati di furto (o ricettazione) o appropriazione indebita del titolo di credito (v., ex multis: Cass. Sez. 6, 7.2.2008 n. 10400, Carlisi, rv. 239017), ed altresì che la natura di reato di pericolo della calunnia richiede unicamente l'astratta possibilità dell'inizio di indagini o di un procedimento penale a carico del falsamente incolpato.
Tanto precisato, l'illustrata tesi difensiva imperniata sulla pretesa dimenticanza della compilazione ed emissione dell'assegno, per un importo certo non trascurabile, è stata disattesa dai giudici di merito e segnatamente dalla Corte di Appello con argomenti lineari e giuridicamente corretti. L'evenienza della emissione del titolo con data in bianco, che l'avrebbe reso incassabile in qualunque momento da parte del legittimo possessore, è argomento che - come suoi dirsi - prova troppo e non dimostra in alcun modo la pretesa involontarietà del denunciato furto dell'assegno. È lo stesso ricorso che contraddice, infatti, un simile assunto, allorché evoca il legame parentale dell'imputato con il beneficiario a sostegno della preventivata non negoziabilità del titolo. Per quanto si evince dalla lettura delle due conformi decisioni di merito, è proprio in ossequio a tale legame che lo zio dell'imputato ha evitato di porre all'incasso l'assegno, rivolgendo ripetutamente al nipote l'invito a saldare il debito contratto. A prescindere dalla logica incompatibilità della tesi della smemoratezza dell'imputato con la stessa dinamica sequenziale degli eventi sottesi alla contestata accusa di calunnia, posta in luce dalla decisione impugnata (somma elevata dovuta ad un congiunto per un prestito ricevuto in un momento di difficoltà finanziaria), non è inutile segnalare che puntualmente la sentenza di primo grado ha rimarcato come il GI si sia astenuto dal documentare la propria situazione di liquidità e solvibilità pecuniarie al momento della presentazione della denuncia calunniosa, unico elemento ("condizione patrimoniale tale da consentire l'agevole pagamento del titolo") suscettibile di avvalorare in qualche modo l'ipotesi della dimenticanza e di introdurre ragioni di dubbio sulla sussistenza dell'elemento psicologico della calunnia. Coniugando tale negativa emergenza alle ripetute vane richieste di adempimento avanzate dal possessore dell'assegno, congruamente la Corte di Appello ha considerato strumentale e falsa la denuncia di furto del titolo, siccome volta ad impedirne o ritardarne il rituale incasso bancario.
3. Non ha fondamento, infine, la subordinata censura concernente la pretesa erroneità nel calcolo della pena che darebbe luogo ad una situazione di derogabilità del criterio interpretativo della prevalenza del dispositivo sulla motivazione. Derogabilità pur riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, quando la dissonanza tra dispositivo e motivazione della sentenza discenda da un errore materiale relativo all'indicazione della pena nel dispositivo, errore che la motivazione della sentenza consenta di rilevare attraverso una chiara ricostruibilità del percorso decisorio attinente alla misura della pena (cfr.: Cass. Sez. 3, 25.9.2007 n. 38269, Tafuro, rv. 237828; Cass. Sez. 6, 8.2.2011 n. 8916, rv. 249654).Nel caso di specie la lettura della sentenza impugnata non consente di rilevare alcun effettivo errore di calcolo della pena, atteso che in motivazione i giudici di secondo grado fanno esplicito riferimento, quale espressione della volontà decisoria sull'entità della pena, alla specifica misura enunciatane nel dispositivo ("...la pena va proporzionalmente ridotta nei termini indicati in dispositivo").
Misura certamente non illegale e che, per altro, è suffragata (in base agli enunciati della motivazione) sia dall'espressa individuazione della pena (un anno e sei mesi di reclusione) su cui è stata operata la riduzione fissa di un terzo ai sensi dell'art.442 c.p.p., sia dall'ovvia discrezionale riducibilità della pena -
per effetto delle concesse attenuanti genetiche- in misura contenuta nel limite di un terzo della pena base (come per ogni attenuante c.d. ordinaria) e non equivalente alla riduzione nella misura massima consentita (v.: Cass. Sez. 4, 20.9.2004 n. 41702, Nuciforo, rv. 230278; Cass. Sez. 6, 12.6.2008 n. 35346, Bonarrigo, rv. 241189). 4 Giova per completezza espositiva, rilevare che, pur commesso il 7.10.2004, il reato di calunnia ascritto al GI non è attinto da causa estintiva prescrizionale, dovendosi tener conto nel computo del relativo termine massimo ex artt. 157 e 161 c.p. (sette anni e sei mesi) di un periodo di sospensione ex lege di sette mesi e dieci giorni verificatosi nel giudizio di primo grado (accolta richiesta di differimento del difensore dell'imputato, non dovuta ad un legittimo impedimento).
Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del GI al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2012