Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2015, n. 35721
CASS
Sentenza 9 giugno 2015

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Massime1

Nel giudizio di impugnazione davanti alla Corte d'appello o alla Corte di cassazione, l'imputato non può chiedere la sospensione del procedimento con la messa alla prova di cui all'art. 168-bis cod. pen., perché il beneficio dell'estinzione del reato, connesso all'esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un "iter" processuale alternativo alla celebrazione del giudizio. (In motivazione,la Corte ha evidenziato che la mancata applicazione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova nei giudizi di impugnazione pendenti alla data della sua entrata in vigore, stante l'assenza di disposizioni transitorie, non determina alcuna lesione del principio di retroattività della "lex mitior").

Commentario1

  • 1Il terzo formale proprietario del bene può subire la confisca per equivalente? No, se è estraneo al reato (Cass. Pen., n. 23954/2023)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 aprile 2025

    La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III penale, 27 giugno 2023, n. 23954, affronta un tema di assoluta rilevanza pratica e teorica: la legittimità della confisca per equivalente nei confronti del terzo formale proprietario del bene, in un procedimento per reati tributari, nella specie per omessa dichiarazione ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 74/2000. Il caso consente una riflessione ampia sul rapporto tra titolarità formale e sostanziale del bene, nonché sull'effettiva prova dell'estraneità del terzo rispetto all'illecito. Il fatto Il Tribunale, pronunciando in primo grado in tema di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, disponeva la confisca per equivalente di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2015, n. 35721
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35721
Data del deposito : 9 giugno 2015

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