Sentenza 9 giugno 2015
Massime • 1
Nel giudizio di impugnazione davanti alla Corte d'appello o alla Corte di cassazione, l'imputato non può chiedere la sospensione del procedimento con la messa alla prova di cui all'art. 168-bis cod. pen., perché il beneficio dell'estinzione del reato, connesso all'esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un "iter" processuale alternativo alla celebrazione del giudizio. (In motivazione,la Corte ha evidenziato che la mancata applicazione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova nei giudizi di impugnazione pendenti alla data della sua entrata in vigore, stante l'assenza di disposizioni transitorie, non determina alcuna lesione del principio di retroattività della "lex mitior").
Commentario • 1
- 1. Il terzo formale proprietario del bene può subire la confisca per equivalente? No, se è estraneo al reato (Cass. Pen., n. 23954/2023)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 aprile 2025
La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III penale, 27 giugno 2023, n. 23954, affronta un tema di assoluta rilevanza pratica e teorica: la legittimità della confisca per equivalente nei confronti del terzo formale proprietario del bene, in un procedimento per reati tributari, nella specie per omessa dichiarazione ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 74/2000. Il caso consente una riflessione ampia sul rapporto tra titolarità formale e sostanziale del bene, nonché sull'effettiva prova dell'estraneità del terzo rispetto all'illecito. Il fatto Il Tribunale, pronunciando in primo grado in tema di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, disponeva la confisca per equivalente di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2015, n. 35721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35721 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2015 |
Testo completo
35 72 1/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 09/06/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente N. горо Dott. GRAZIA LAPALORCIA - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. CARLO ZAZA - Rel. Consigliere N. 51738/2014 Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere - Dott. GIUSEPPE DE MARZO - Consigliere - Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR EF N. IL 24/03/1987 CARTA CLAUDIO N. IL 24/02/1988 CU CO N. IL 31/12/1986 TR TI N. IL 12/05/1984 IN EL N. IL 02/05/1985 AN MA N. IL 13/04/1986 avverso la sentenza n. 930/2010 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 22/09/2014 \ -> visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv -Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. - Udito, per gli imputati, l'avv. Anna Maria Uras, che si è riportata al ricorso e ne 1- ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Oristano, con sentenza confermata dalla Corte di appello di Cagliari, ha condannato GL RI, NT EL, US RI, RT DI, IN FA e AN CO per il furto aggravato di alcuni pezzi (casse acustiche e marmitta) della VW Polo di EL Pierpaolo, parcheggiata sulla pubblica via, in orario notturno. I sei erano stati sorpresi dalla polizia mentre stavano smontando la marmitta dell'auto, rovesciata su un fianco, dopo essersi già appropriati delle casse acustiche.
2. Contro la sentenza suddetta hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzi dei rispettivi difensori, tutti gli imputati.
2.1. L'avv. Mario Gusi, nell'interesse di IN FA, lamenta, con un primo motivo, mancanza di motivazione in ordine alla rilevanza penale del fatto, contestata in appello, in considerazione del valore dei beni che erano stati oggetto dell'azione delittuosa. Con altro motivo censura la sentenza per violazione dell'art. 69 cod. pen. e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art. 62, n. 4, cod. pen.. Col terzo ed ultimo motivo si duole dell'erronea applicazione dell'art. 61, n. 5, cod. pen. e della motivazione con cui è stata affermata l'esistenza dell'aggravante prevista dall'articolo suddetto.
2.2. L'avv. Anna Maria Uras, nell'interesse di tutti gli altri imputati, ricorre con cinque motivi. Col primo lamenta l'erronea applicazione delle norme che concernono l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, introdotto con legge 28 aprile 2014, n. 67, inutilmente invocato dagli imputati. Col secondo e il terzo motivo lamenta una mancanza di motivazione con riguardo all'attribuzione del reato a tutti gli imputati, in violazione del principio del favor innocentiae, e un vizio di motivazione con riguardo allo "sviluppo logico dei fatti", aggravato dal fatto che la sentenza d'appello "è viziata da un miope e sterile ricalco della prima sentenza". 1 ш Col quarto lamenta una "omessa e/o errata valutazione degli elementi di prova imprescindibili per la corretta ricostruzione della realtà precedente, contestuale e successiva all'evento", rappresentati dalle dichiarazioni del PO, il quale avrebbe chiarito che l'auto era abbandonata da lungo tempo sul ciglio stradale, era sporca e danneggiata;
e del coimputato CH, che si era assunto ogni responsabilità per quanto attiene all'impossessamento delle casse acustiche. Col quinto deduce che la condotta degli imputati, al massimo inquadrabile nella previsione dell'art. 624 cod. pen., non era procedibile per remissione della querela. CONSIDERATO IN DIRITTO Nessuno dei motivi proposti merita accoglimento 1. Procedendo all'esame dei motivi nell'ordine in cui sono stati esposti, è infondato il primo motivo dell'avv. Gusi, giacché la sentenza d'appello, pur non facendo esplicito riferimento al motivo di doglianza rappresentato dalla "rilevanza penale del fatto", vi ha dato risposta, rilevando che l'azione delittuosa non si era concretata solo nell'asportazione delle casse acustiche, ma stava procedendo con l'asportazione della marmitta, dopo che l'auto era stata rovesciata ed erano stati infranti i finestrini;
il tutto in ora notturna. Inoltre, che l'auto, seppur vetusta, era funzionante ed aveva comunque un valore di scambio: caratteristiche compromesse dalla condotta degli imputati (pag. 13). Il quadro delineato dal giudicante non trascura, quindi, la problematica sollevata dal difensore, e assolve, seppur in maniera implicita, all'obbligo motivazionale con la necessaria completezza. Per le stesse ragioni è infondato anche il secondo motivo, avendo la sentenza fatto espresso rimando al quadro sopra delineato per escludere la ricorrenza dell'attenuante del danno di speciale tenuità ("esclusa in particolare, per i motivi sopra esposti, l'invocata attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p."). Dal complesso della motivazione si evince chiaramente, infatti, che il danno arrecato al EL non è stato considerato di "speciale tenuità"; né tale conclusione contrasta con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale ha costantemente affermato che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante: ai fini dell'accertamento della tenuità del danno è, inoltre, necessario considerare, oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della "res" (da ultimo, Cass., n. 8530 del 13/2/2015). 2 ми Manifestamente infondato, infine, è il terzo motivo dell'avv. Gusi, in quanto l'ora notturna è stata costantemente considerata, nella giurisprudenza di legittimità, una circostanza atta a scemare la difesa della vittima, a nulla rilevando il fatto che la strada fosse illuminata, posto che la minorazione di difesa è collegata direttamente all'orario dell'azione delittuosa, posta in essere quando la sorveglianza delle Forze dell'ordine e della vittima non può esplicarsi con l'ordinaria intensità.
2. Il primo motivo dell'avv. Uras, proposto nell'interesse di tutti gli altri imputati, non può essere accolto, per le ragioni esaurientemente esposte nella sentenza di questa Corte del 31/7/2014, n. 35717 (confermata da Cass., n. 42318 del 9/9/2014), ove è chiarito, con ampia e condivisa motivazione, che "il beneficio della estinzione del reato, connesso all'esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un iter procedurale, alternativo alla celebrazione del giudizio, introdotto da nuove disposizioni normative, per le quali, in mancanza di una specifica disciplina transitoria, vige il principio "tempus regit actum". Nè alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 236 del 2011, è configurabile alcuna lesione del principio di retroattività della lex mitior, che per sé imponga l'applicazione dell'istituto a prescindere dalla assenza di una disciplina transitoria". Pertanto, la sospensione del procedimento con messa alla prova, di cui alla L. 28 aprile 2014, n. 67, artt. 3 e 4, non può essere richiesta dall'imputato nel giudizio di cassazione - ne' invocandone l'applicazione in detto giudizio, ne' sollecitando l'annullamento con rinvio al giudice di merito - ma nemmeno nel corso del giudizio di appello, dal momento che l'istituto è stato costruito dal legislatore in alternativa alla celebrazione di ogni tipologia di giudizio di merito, già dal primo grado. Si tratta, quindi, come correttamente è stato affermato, "di procedura e opportunità assolutamente incompatibile con alcun giudizio di impugnazione", tant'è che, per estenderne l'applicazione ai giudizi pendenti, si è resa necessaria un'apposita iniziativa legislativa, tuttora all'esame del Parlamento.
2.1. Il secondo e il terzo motivo dell'avv. Uras sono inammissibili per totale genericità. Con essi si critica l'apparato argomentativo della sentenza impugnata in punto di valutazione della responsabilità senza l'evidenziazione di alcun - passaggio motivazionale affetto da illogicità о incongruità e senza l'evidenziazione di alcun aspetto della vicenda lasciata inesplorata dal giudicante, limitandosi con ¡ motivi suddetti a postulare un atteggiamento "esclusivamente accusatorio" della Corte d'appello, ad appellarsi al "favor innocentiae" e al "favor libertatis", elaborati - dice - "dal pensiero illuminista", senza nemmeno prendere in considerazione i motivi della decisione. 3 ми 2.2. Col quarto motivo la ricorrente rivaluta a proprio favore una parte delle risultanze istruttorie, ponendo l'accento su quelle che le appaiono favorevoli (le dichiarazioni del teste PO e dell'imputato CH) e svalutando quelle contrarie (le dichiarazioni di FL e EL), e ignorando del tutto quelle dei testi di polizia giudiziaria. In tal modo la ricorrente, piuttosto che criticare la sentenza, propone una alternativa lettura delle prove con l'attribuzione di un diverso valore ponderale a ciascuna di esse, ponendosi fuori dell'area di censura consentita nel giudizio di legittimità. Ella, infatti, finisce per sottoporre al giudizio della Corte di Cassazione, in modo non ammissibile, questioni relative alla ricostruzione del fatto ed all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi all'esclusiva competenza del giudice di merito. Nel caso in esame, la Corte di appello ha rilevato, con puntuale riferimento a più fonti dichiarative, fra le quali anche le ammissioni di alcuni imputati, che l'auto non era affatto abbandonata da tempo - essendo stata parcheggiata fuori dell'officina di FL solo poco tempo prima - e non era affatto priva di valore, essendo marciante e conservando un valore di scambio;
inoltre, che tutti gli imputati furono sorpresi dalla Polizia mentre provvisti di strumenti adatti e sporchi di grasso si adopravano per smontare - pezzi della VW Polo di EL, dopo averla rovesciata su di un fianco. Alla luce di questi dati, oggettivamente emersi dall'istruttoria dibattimentali e logicamente interpretati dai giudici di merito, emerge la piena ed incensurabile fondatezza della sentenza impugnata e l'assoluta inconsistenza delle doglianze contenute nel quarto motivo di ricorso.
2.3 L'ultimo motivo dell'avv. Uras è manifestamente infondato, poiché non tiene conto delle aggravanti contestate e ritenute dal giudicante, che rendono il reato procedibile d'ufficio.
3. Segue il rigetto dei ricorsi atteso che i motivi proposti, in parte infondati e in parte inammissibili, non intaccano il solido impianto argomentativo della sentenza impugnata;
ai sensi dell'art. 592 c.p.p., comma 1, e art. 616 c.p.p i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9/6/2015 IIConsigliere Esters epositata in Cancelleria Il Presidente (Grazia Lapalorcia)لله حلم (Antonio Settembre) هما Roma, 1 26 AGO. 2015Il A Direttore Amministrativo M E Bothssa Odina Odilia GALLIANO R P U S O N 4 E