Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/07/2025, n. 17876
CASS
Sentenza 2 luglio 2025

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La Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, si è pronunciata sul ricorso proposto da una società avverso una sentenza della Corte d'Appello di Genova, la quale aveva rigettato l'appello avverso una pronuncia di primo grado che aveva dichiarato inammissibile una querela di falso. La società ricorrente, quale erede universale, aveva impugnato un inventario ereditario redatto da un notaio, ritenendolo incompleto e non veritiero. La Corte d'Appello aveva rigettato l'appello, respingendo l'eccezione di nullità del procedimento per violazione delle norme sull'intervento del Pubblico Ministero, ritenendo inammissibile la querela di falso poiché le presunte imprecisioni non intaccavano la genuinità del documento, dichiarando inoltre la carenza di interesse ad agire della ricorrente in virtù di una precedente sentenza passata in giudicato che aveva riconosciuto un altro soggetto quale erede universale. Infine, aveva condannato l'appellante alle spese e al risarcimento del danno per lite temeraria. Il ricorso per cassazione era stato articolato in cinque motivi, tra cui una censura sulla nullità della sentenza per astensione di un giudice, una questione sulla validità della procura rilasciata all'estero da un controricorrente, la tardività della comunicazione al Pubblico Ministero, i requisiti di ammissibilità della querela di falso e l'errata applicazione dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria.

Le Sezioni Unite hanno preliminarmente affrontato la questione relativa alla validità della procura rilasciata all'estero, rimessa a seguito di un contrasto giurisprudenziale. Hanno stabilito che la traduzione in lingua italiana della procura rilasciata all'estero e dell'attività certificativa non costituisce un requisito di validità dell'atto, né la sua assenza determina nullità, poiché la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio, ma non per gli atti prodromici al processo come la procura. In tali casi, il giudice ha la facoltà, non l'obbligo, di nominare un traduttore. Successivamente, hanno rigettato il primo motivo di ricorso relativo alla nullità della sentenza per astensione di un giudice, ritenendo infondata la doglianza poiché l'inimicizia invocata non rientrava nelle ipotesi tassative previste dall'art. 51 c.p.c. Hanno altresì rigettato il secondo motivo, relativo alla mancata sospensione del giudizio per pendenza di altra querela di falso, poiché la pregiudizialità era meramente processuale e non sostanziale, e la querela era stata proposta in via autonoma e non incidentale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, confermando la giurisprudenza sulla comunicazione al Pubblico Ministero. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato, ribadendo i presupposti di ammissibilità della querela di falso e l'efficacia probatoria limitata dell'atto pubblico. Infine, il quinto motivo è stato rigettato, confermando la condanna per lite temeraria. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e al versamento del contributo unificato.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/07/2025, n. 17876
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17876
Data del deposito : 2 luglio 2025

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