Versione
19 settembre 1978
19 settembre 1978
Art. 1.
A decorrere dal 1 aprile 1978, le misure dell'indennita' mensile per servizio di istituto, prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 , e successive modificazioni, spettante ai funzionari di pubblica sicurezza, agli appartenenti al Corpo di polizia femminile, all'Arma dei carabinieri ed ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli agenti di custodia, nonche' agli ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale, sono aumentate di lire 50 mila.
A decorrere dalla stessa data e fino al momento della ristrutturazione delle retribuzioni del personale dei corpi di polizia, le indennita' di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi, previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 187 , sono cumulabili con l'indennita' mensile per il servizio di istituto e relativo supplemento giornaliero spettante ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1054 , e successive modificazioni, delle quali indennita' la piu' favorevole e' cumulabile in misura intera e l'altra in misura limitata al 50 per cento.
A decorrere dal 1 aprile 1978, le misure dell'indennita' mensile per servizio di istituto, prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 , e successive modificazioni, spettante ai funzionari di pubblica sicurezza, agli appartenenti al Corpo di polizia femminile, all'Arma dei carabinieri ed ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli agenti di custodia, nonche' agli ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale, sono aumentate di lire 50 mila.
A decorrere dalla stessa data e fino al momento della ristrutturazione delle retribuzioni del personale dei corpi di polizia, le indennita' di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi, previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 187 , sono cumulabili con l'indennita' mensile per il servizio di istituto e relativo supplemento giornaliero spettante ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1054 , e successive modificazioni, delle quali indennita' la piu' favorevole e' cumulabile in misura intera e l'altra in misura limitata al 50 per cento.
Giurisprudenza • 51
- 1. Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 02/10/2018, n. 575Provvedimento: […] n. 66, e riprodotto in diversa formulazione dall'art. 1869 del citato Codice; l'art. 17 della legge 78/1983 sul divieto di cumulo delle indennità operative, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 della legge 505/1978, in base al quale “le indennità di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi, previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 187, […] il successivo articolo 3 della legge 34/1984 che stabilisce il regime di cumulo dell'indennità pensionabile con l'indennità di volo ed aeronavigazione, facendo sempre riferimento ai limiti e alle modalità previste dalla normativa di cui all'articolo 1 della legge 505/1978). […]Leggi di più...
- codice ordinamento militare·
- art. 190 codice giustizia contabile·
- legge 78/1983·
- indennità di volo·
- cumulo indennità·
- art. 52 d.lgs. 196/2003·
- art. 132 c.p.c.·
- art. 2697 cc·
- legge 505/1978·
- art. 342 c.p.c.·
- indennità pensionabile·
- art. 111 Cost.·
- art. 59 d.p.r. 1092/1973·
- diritto pensionistico·
- onere della prova