Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 07/04/2026, n. 6248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6248 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06248/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11034/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11034 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Mattei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno Prot. K10/-OMISSIS-del 02.08.2024, notificato il 31.08.2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa TA DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 in data 31 luglio 2018.
L’Amministrazione, a seguito dell’iniziale adozione del decreto del Presidente della Repubblica di concessione della cittadinanza del 19 maggio 2022, esperite le ulteriori istanze istruttorie volte a verificare la permanenza dei requisiti in capo all’istante, con provvedimento del 2 agosto 2024 ha respinto la domanda dell’interessato, a carico del quale è risultata la seguente situazione penale: “ il richiedente è stato arrestato da personale della Squadra Mobile di Palermo e tradotto in carcere presso la Casa Circondariale NT US di Palermo, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa, in data 18.02.2022, dal DI per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, nel procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R n. 01352/2022 RG GIP, per il reato continuato di violenza sessuale aggravata nei confronti di persona minore di anni quattordici di cui agli artt. 81, 609bis comma 1 e 609ter del Codice Penale ”.
Avverso il provvedimento di diniego l’interessato insorge con il presente gravame, chiedendone l’annullamento, per Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 L. 91/92. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della causa tipica-Difetto di istruttoria-Difetto dai presupposti-Difetto di motivazione .
Il ricorrente, segnatamente, assume che, seppur condannato, si è sempre professato estraneo ai fatti contestatigli, evidenziando che il relativo giudizio penale trovasi in fase di giudizio di cassazione.
L’amministrazione, costituita in giudizio per resistere al ricorso, ha contestato le censure ex adverso svolte, concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del decreto impugnato.
All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Con il gravame in questione, la parte ha impugnato il provvedimento con cui è stata respinta, in data 2 agosto 2024, la domanda di cittadinanza per naturalizzazione a causa di un pregiudizio di carattere penale.
In particolare, a seguito dell’iniziale adozione del decreto del Presidente della Repubblica del 19 maggio 2022 di concessione della cittadinanza italiana, in sede di verifica della permanenza dei necessari requisiti, effettuati gli ulteriori necessari adempimenti istruttori, è emerso sul conto del richiedente lo status quanto segue:
“ -il richiedente è stato arrestato da personale della Squadra Mobile di Palermo e tradotto in carcere presso la Casa Circondariale NT US di Palermo, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa, in data 18.02.2022, dal DI per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, nel procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R n. 01352/2022 RG GIP, per il reato continuato di violenza sessuale aggravata nei confronti di persona minore di anni quattordici di cui agli artt. 81, 609bis comma 1 e 609ter del Codice Penale ”.
Parte ricorrente contesta l’operato della p.a. che avrebbe negato lo status assseritamente senza spiegare le ragioni che hanno condotto al diniego, nonostante l’iniziale favorevole valutazione della propria posizione, e assume di essere estraneo al fatto contestato nonostante l’intervenuta condanna nei primi due gradi di giudizio, che comunque non è definitiva, vista la pendenza in Cassazione.
Tanto premesso, il decreto oggetto dell’odierno ricorso è stato adottato dal Ministero dell’interno, che conserva fino al momento del giuramento del richiedente il potere di respingere la domanda di cittadinanza, dopo avere già accertato la sussistenza dei requisiti previsti per la richiesta di cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 e dopo l’adozione del decreto concessorio da parte del Presidente della Repubblica del 8 febbraio 2024 (sul punto, cfr. Tar Lazio, sez. V bis, n. 386/2026 : “ la concessione dello status di cui agli artt. 9 e 10 della legge n. 91/1992 integra un’ipotesi di “fattispecie a formazione progressiva”, secondo quanto affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. I, 7 settembre 2020, n. 18610, in linea con l’intervento della Corte Costituzionale, sentenza n. 258/2017), per cui “il giuramento di fedeltà, previsto dall’art. 10 L. 91/1992, è requisito integrativo della fattispecie attributiva dello status di cittadino. Ne consegue che la prestazione del giuramento costituisce l’atto conclusivo, dal quale si produce ex nunc l’efficacia costitutiva del D.P.R. di conferimento”.
Di conseguenza, è il giuramento che segna il discrimen, dovendosi ritenere che fino a questo momento il Ministero dell’interno dispone ancora del potere attribuitogli dall’art. 9 della legge n. 91/1992, come conferma anche la previsione di cui all’art. 4, comma 7, del d.P.R. 12/10/1993, n. 572, nello stabilire che le condizioni previste per la proposizione dell'istanza di cui all'art. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all'art. 10 della legge ”).
Quindi, nel caso di specie, dopo un’iniziale favorevole valutazione, in sede di integrazione istruttoria, protesa al raccoglimento di elementi di aggiornamento sulla posizione del richiedente, è emerso il sopraggiungere di un elemento di criticità, giudicato ostativo al rilascio dello status dall’autorità procedente, che si è, pertanto, determinata in ultima istanza per il rigetto della domanda di cittadinanza di cui è causa.
Il Collegio ritiene, di contro la prospettazione attorea, che l’impugnato provvedimento sia sorretto da un adeguato corredo motivazionale, oltre che istruttorio, visto che emerge con chiarezza che al richiedente è stata contestata una condotta pregiudizievole, che ha condotto alla formulazione di un giudizio finale di inidoneità a conseguire lo status civitatis , visto che dall’esame degli atti di causa è emerso che la contestata grave condotta illecita, posta in essere in pendenza del procedimento concessorio, è stata oggetto di provvedimento di condanna in doppio grado di giudizio.
La natura del fatto contestato, violenza sessuale aggravata nei confronti di persona minore di anni quattordici , lesivo di diritti fondamentali della persona di rango costituzionale e punito con una pena edittale nel massimo fino a dodici anni di reclusione, e il tempus commissi delicti hanno, ad avviso del Collegio, finito a ragione per riflettersi in maniera negativa sulla valutazione complessiva dell’interessato da parte dell’amministrazione, chiamata a contemperare l’interesse pubblico da tutelare e l’interesse vantato dal richiedente, lambito da una vicenda penalmente rilevante proprio nelle more del procedimento concessorio. In altri termini, l’emersione di elementi di controindicazione per una condotta relativa a fattispecie delittuose che “ assumono un grave allarme sociale poiché lesivi della dignità, della libertà, del decoro e della incolumità individuale, così come tutelati a livello costituzionale ” e cronologicamente coeva al procedimento concessorio, in cui viene scandagliato il contegno complessivo dell’istante durante la sua permanenza sul territorio nazionale, ha spinto a ritenere il richiedente inidoneo a fornire garanzia di un suo proficuo stabile inserimento nell’ambito della comunità nazionale, tale da escludere per il futuro inconvenienti o, addirittura, la commissione di fatti di rilievo penale (cfr. Tar Lazio, sez. II quater, n. 12568 del 2009).
Peraltro, appare anche superfluo rimarcare il notevole allarme sociale che destano questi reati, che sono puniti con una pena edittale nel massimo fino a dodici anni di reclusione.
Sotto quest’ultimo aspetto, occorre evidenziare che, considerato che tra le ipotesi automaticamente ostative all’acquisto della cittadinanza “di diritto” per matrimonio previste dall’art. 6 della legge n. 91 del 1992 è contemplata anche “ la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione ”, tale fattispecie di reato, rientrando tra quelle preclusive all’acquisto della cittadinanza per matrimonio, costituisce, a fortiori , circostanza ostativa alla richiesta cittadinanza per naturalizzazione (Cons. Stato, sez. III, n. 52/2011, 1726/2019, 8734/2019, 4151/2021; TAR Lazio, sez. II quater, n. 1833/15; 3582/14; n. 9947/2016, 324/2017; TAR Lazio, sez. I ter, n. 11734/2019, 4632/2020; TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022; n. 4236/22; n. 4295/2022; 4941/2022; n. 5130/2022; n. 5131/2022; n. 6254/2022; 6604/2022).
Del resto, è noto che nel corso degli anni il legislatore, al dichiarato fine di reprimere più severamente i c.d. “reati sessuali”, è intervenuto sia sotto il profilo dell’inasprimento del trattamento sanzionatorio che sotto l’aspetto processuale (basti richiamare, da ultimo, la Legge n. 69/2019, c.d. Codice Rosso).
Peraltro, nel caso di specie si contesta al ricorrente detto reato nella forma continuata ex art. 81 c.p. e con l’aggravante di averlo commesso nei confronti di persona minore di anni quatordici, ex. Art. 609- ter , primo comma, punto 1), c.p., elementi questi che, fatalmente, condizionano l’espressione di un giudizio globale sotto il profilo della significatività della personalità dell’autore.
Occorre, infine, aggiungere che, contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, non assume alcuna portata dirimente la circostanza che la condanna per il resto contestato non sia ancora divenuta definitiva, visto che è stato condivisibilmente precisato che, ai fini della concessione della cittadinanza, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l'area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato, anche considerato che “ le valutazioni volte all'accertamento di una responsabilità penale si pongono su di un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo, sicché può darsi la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale vengano valutate negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti del parallelo iter giudiziale ” (cfr., di recente, Consiglio di Stato sez. III, 14/02/2022, n.1057). La condotta contestata al ricorrente non può dunque non assumere rilevanza ai fini dell’espressione di un giudizio complessivo sotto il profilo della significatività della personalità dell’autore, anche in un’ottica di precauzione adeguatamente avanzata.
Quanto esposto vale pertanto a confermare la legittimità del negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine ai fatti valutati come ostativi alla concessione della cittadinanza, rispetto a cui il ricorrente non offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà sociale ed economica, del Paese ospitante, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il fatto che il ricorrente sia dotato di stabile occupazione e sia integrato nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Si tratta, pertanto, di circostanze del tutto ordinarie, che costituiscono solo le condizioni minime, necessarie, ma non sufficienti per aspirare alla cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992, dato che il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1, lett. f), della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno”, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione”, in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere - per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “ nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
D’altronde, la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente, già a distanza di un anno dal primo rifiuto, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO ET, Presidente
Gianluca Verico, Primo Referendario
TA DI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA DI | LO ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.