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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/11/2025, n. 3363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3363 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5116 /2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5116 /2023 avente ad oggetto “Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)”
tra:
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5116/2023, avente ad oggetto “Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)” promossa da:
e rappresentati e difesi, rispettivamente, dall'Avv. Parte_1 Parte_2
I ARDO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio come da mandato apposto in calce/a margine del ricorso congiunto;
parti ricorrenti Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 20/11/2023, e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto al Tribunale di Nocera Inferio nt vendo contratto matrimonio in Marocco (Khouribga) il 05/08/2016 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del Comune di Sarno, anno 2016, parte II, serie C, n. 47), deducendo che dal matrimonio non erano nati i figli. Con pari domanda, peraltro, hanno avanzato richiesta congiunta di divorzio, all'uopo invocando i contenuti precettivi della disposizione di cui all'art. 473bis n. 49 c.p.c. e, per l'effetto, subordinando l'emissione della sentenza divorzile al passaggio in giudicato di quella di separazione. Pertanto, esponevano che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, dando atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso congiunto.
pagina 1 di 3 All'udienza del 05.03.2024 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Resa la sentenza non definitiva di separazione, previa rimessione sul ruolo, all'udienza camerale del 07.10.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., dinanzi al Giudice relatore, le parti hanno congiuntamente richiesto lo scioglimento del matrimonio, celebrato in Marocco (Khouribga) il 05/08/2016 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del Comune di Sarno, anno 2016, parte II, serie C, n. 47).
Lette, pertanto, le dichiarazioni di entrambi i coniugi di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni concordate, preso, pertanto, atto della mancata conciliazione ed assunto il parere favorevole del Pubblico Ministero, interventore ex lege, il Collegio riscontra che vi sono le condizione per accogliere la richiesta congiunta, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato della separazione consensuale (pronunciata con sentenza n. 881/2024, munita di attestazione di passaggio in giudicato), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, come successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. n. 149/2022, pari a un anno in caso di separazione giudiziale passata in giudicato e sei mesi in caso di separazione consensuale, ivi compresa l'ipotesi in cui sia stata emessa in seguito ad accordo raggiunto in sede giudiziale (ovvero, nel medesimo ultimo termine, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento;
non emergono, peraltro, evidenze di segno contrario che lascerebbero presupporre la volontà dei coniugi di ricostituire il nucleo familiare, disgregatosi in seguito alla separazione. Alla stregua delle riferite circostanze, avendo, altresì, i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio civile, anche con idonea dichiarazione scritta telematica ai sensi della normativa in premessa indicata, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Altre questioni
Le parti, poi, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di prenderne atto giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi. Nel caso di specie, infatti, le parti danno atto che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento personale.
Le spese processuali possono essere compensate in ragione della peculiare natura di volontaria giurisdizione del procedimento e dell'accordo di divorzio, promosso congiuntamente, dando atto che è parte ammessa al gratuito patrocinio, con delibera del locale Parte_1
Con
pagina 2 di 3
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Marocco (Khouribga) il 05/08/2016 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del Comune di Sarno, anno 2016, parte II, serie C, n. 47)
tra:
nata ad [...] il [...] Parte_1 Parte_1
e
nato a [...] il [...] Parte_2
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui di cui all'art. 152 septies c.p.c.
- Prende atto degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
- Compensa le spese processuali.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 09.10.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5116 /2023 avente ad oggetto “Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)”
tra:
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5116/2023, avente ad oggetto “Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)” promossa da:
e rappresentati e difesi, rispettivamente, dall'Avv. Parte_1 Parte_2
I ARDO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio come da mandato apposto in calce/a margine del ricorso congiunto;
parti ricorrenti Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 20/11/2023, e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto al Tribunale di Nocera Inferio nt vendo contratto matrimonio in Marocco (Khouribga) il 05/08/2016 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del Comune di Sarno, anno 2016, parte II, serie C, n. 47), deducendo che dal matrimonio non erano nati i figli. Con pari domanda, peraltro, hanno avanzato richiesta congiunta di divorzio, all'uopo invocando i contenuti precettivi della disposizione di cui all'art. 473bis n. 49 c.p.c. e, per l'effetto, subordinando l'emissione della sentenza divorzile al passaggio in giudicato di quella di separazione. Pertanto, esponevano che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, dando atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso congiunto.
pagina 1 di 3 All'udienza del 05.03.2024 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Resa la sentenza non definitiva di separazione, previa rimessione sul ruolo, all'udienza camerale del 07.10.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., dinanzi al Giudice relatore, le parti hanno congiuntamente richiesto lo scioglimento del matrimonio, celebrato in Marocco (Khouribga) il 05/08/2016 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del Comune di Sarno, anno 2016, parte II, serie C, n. 47).
Lette, pertanto, le dichiarazioni di entrambi i coniugi di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni concordate, preso, pertanto, atto della mancata conciliazione ed assunto il parere favorevole del Pubblico Ministero, interventore ex lege, il Collegio riscontra che vi sono le condizione per accogliere la richiesta congiunta, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato della separazione consensuale (pronunciata con sentenza n. 881/2024, munita di attestazione di passaggio in giudicato), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, come successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. n. 149/2022, pari a un anno in caso di separazione giudiziale passata in giudicato e sei mesi in caso di separazione consensuale, ivi compresa l'ipotesi in cui sia stata emessa in seguito ad accordo raggiunto in sede giudiziale (ovvero, nel medesimo ultimo termine, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento;
non emergono, peraltro, evidenze di segno contrario che lascerebbero presupporre la volontà dei coniugi di ricostituire il nucleo familiare, disgregatosi in seguito alla separazione. Alla stregua delle riferite circostanze, avendo, altresì, i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio civile, anche con idonea dichiarazione scritta telematica ai sensi della normativa in premessa indicata, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Altre questioni
Le parti, poi, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di prenderne atto giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi. Nel caso di specie, infatti, le parti danno atto che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento personale.
Le spese processuali possono essere compensate in ragione della peculiare natura di volontaria giurisdizione del procedimento e dell'accordo di divorzio, promosso congiuntamente, dando atto che è parte ammessa al gratuito patrocinio, con delibera del locale Parte_1
Con
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P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Marocco (Khouribga) il 05/08/2016 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del Comune di Sarno, anno 2016, parte II, serie C, n. 47)
tra:
nata ad [...] il [...] Parte_1 Parte_1
e
nato a [...] il [...] Parte_2
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui di cui all'art. 152 septies c.p.c.
- Prende atto degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
- Compensa le spese processuali.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 09.10.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
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