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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/09/2025, n. 2927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2927 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, III sezione civile, in composizione monocratica in persona del dott. Enrico D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7759/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: appalto, vertente
TRA
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Matteo Paoli, che li rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Michele Luciano Rossetti come da procura allegata all'atto di citazione;
ATTORI
E elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Leonardo Controparte_1
Lascialfari che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Jody Guetta che CP_2 la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E in persona del procuratore speciale del Controparte_3 rappresentante per l'Italia, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Nicolò d'Elia, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CHIAMATO IN CAUSA
1 E
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4 tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv. Cesare e Jacopo De Fabritiis, che la rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CHIAMATO IN CAUSA
NONCHE'
Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 in persona del legale rappresentante p.t.;
[...]
CONVENUTI-CONTUMACI
CONCLUSIONI
Parte attrice: - accertare e dichiarare la presenza di gravi difetti nelle porzioni immobiliari descritte nell'allegata CTU e nella premessa, gravi difetti dovuti a difetto di costruzione e progettazione;
- per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1669 c.c. dei convenuti in solido nonché condannare i medesimi convenuti al risarcimento: a) in favore degli odierni attori di tutti i danni subiti che si quantificano in €. 156.193,65 (o quella maggiore o minore somma di giustizia), ossia nella spesa da sostenere per il ripristino del buono stato delle unità immobiliari e delle parti comuni del fabbricato, come da capitolato redatto dal CTU e da preventivi allegati in atti a agli atti ovvero nella misura maggiore o minore accertata in corso di causa;
b) in favore del Sig. della ulteriore somma di €. Pt_1
9.510,40 (o quella maggiore o minore somma di giustizia), di cui €. 5.510,60 per spese legali e tecniche derivanti dal procedimento di ATP ed €. 4.000,00 per il periodo stimato dal
CTU per mancato godimento delle due unità immobiliari;
c) per e in Pt_2 Parte_3
€. 8.775,47 (o quella maggiore o minore somma di giustizia), di cui €.4.775,47 per spese legali e tecniche derivanti dal procedimento di ATP ed €. 4.000,00 per il periodo stimato dal CTU per mancato godimento delle due unità immobiliari); d) maggiorare tutte le somme di interessi legali dal dovuto sino al soddisfo;
e) con vittoria di spese, competenze ed onorari.
in via principale, accertare e dichiarare l'estraneità dell'Arch. rispetto ai
CP_1 CP_1 fatti di causa per tutti i motivi esposti e per l'effetto rigettare le domande formulate nei suoi confronti perché infondate in fatto e in diritto;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui venga accertata la responsabilità, anche parziale, dell'Arch. per i fatti di cui è
CP_1 causa, individuare la quota di responsabilità dell'Arch. e ridurre la pretesa
CP_1 risarcitoria nei confronti del medesimo;
sempre in via subordinata, per la non creduta ipotesi in cui l'Arch. venga dichiarato, in tutto o in parte, responsabile del danno lamentato
CP_1 dagli attori: - condannare i corresponsabili solidali a rimborsargli quanto egli fosse costretto a pagare per loro conto;
- condannare a risarcire direttamente gli attori per il danno CP_3
2 che verrà accertato o, in subordine, a rilevare indenne l'Arch. da ogni condanna a CP_1 suo carico, in forza della polizza n. BE000056881. Con riproposizione delle istanze istruttorie non ammesse. Con vittoria di spese e compensi di causa anche per la precedente fase di ATP.
• in via preliminare, dichiarare parte attrice decaduta dalla garanzia ex art. 1669 CP_2
c.c. nei confronti della comparente e, per l'effetto, respingere la domanda attorea promossa nei confronti di quest'ultima; • in via principale, respingere la domanda attorea promossa nei confronti della comparente in quanto infondata in fatto e in diritto;
• in via subordinata, in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, respingere, almeno nei confronti della comparente, le domande trasversali di manleva promosse dall'Arch. da e dall'Arch. e, accertate le quote di responsabilità ex CP_1 CP_8 CP_6 art. 1669 c.c. imputabili ai singoli convenuti, contenere l'entità del dovuto a quanto risulta di giustizia all'esito dell'attività istruttoria. Con vittoria di compensi e spese di giudizio.
in via preliminare, sulla copertura: - accertare l'inoperatività della Polizza per i CP_3 motivi indicati e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva formulata dall'Arch. nei confronti degli Assicuratori per insussistenza dei presupposti;
in via principale,
CP_1 nel merito: - rigettare le domande svolte dagli attori e dai convenuti contro l'Arch.
CP_1 in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, respingere la domanda di manleva formulata dall'Arch. con conseguente liberatoria degli Assicuratori da qualsivoglia
CP_1 pretesa risarcitoria;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta operativa la copertura assicurativa in forza della Polizza: - accertare l'eventuale responsabilità in capo ai vari convenuti e terzi chiamati, determinando l'obbligo indennitario degli Assicuratori in relazione alla sola quota di responsabilità imputabile all'Arch. entro i limiti, le
CP_1 condizioni e disposizioni tutte della Polizza (es. massimale di Euro 1.000.000,00, franchigia di Euro 1.500,00) da intendersi qui in toto richiamate e con espressa riserva di agire in regresso nei confronti degli eventuali corresponsabili. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In tesi: respingere integralmente ogni domanda attorea nei confronti Controparte_4 dell'Arch. in proprio quale collaudatore, in quanto infondata in fatto e in diritto. In CP_6 ipotesi: nella denegata ipotesi in cui fosse attribuita una qualche responsabilità all'Arch. in proprio nella sua qualità di collaudatore, che la stessa sia limitata alla CP_6 percentuale di apporto causale effettivamente al medesimo addebitabile e con esclusione di qualsiasi vincolo di solidarietà e /o sussidiarietà con gli altri convenuti, secondo gli importi di giustizia. Si eccepisce comunque in tale caso la prescrizione di cui all'artt. 2952 c.c. e l'applicazione della garanzia assicurativa nei limiti di polizza contrattualmente previsti in punto di esclusione, attività assicurata e massimale franchigia e condizioni come indicate in atti, con conseguente esclusione della copertura.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3 Con atto di citazione ritualmente notificato i soggetti indicati in epigrafe convenivano in giudizio l'ing. l'arch. l'arch. CP_9 Controparte_7 CP_5 CP_6
e l'arch. deducendo che in data 12 gennaio 2016 e CP_1 CP_2 Pt_2 Parte_3 avevano acquistato da la proprietà dell'interno n. 4 dell'immobile sito in Sesto CP_9
Fiorentino (Fi), Via delle Torri n. 72/b, mentre il l'interno n. 2 del medesimo Pt_1 immobile, in data 21 dicembre 2016.
Il complesso immobiliare in oggetto è costituito da un edificio plurifamiliare a destinazione residenziale, suddiviso in quattro unità, che si sviluppa su tre piani fuori terra comunicanti mediante scale interne ubicate nella zona centrale oltre a copertura “a capanna” a due falde. L'intero immobile è stato realizzato da sulla base del permesso di costruire CP_9 datato 21 marzo 2013 redatto dall'arch. e successiva variante finale a firma CP_1 dell'arch. Il progetto strutturale, depositato in data 4 ottobre 2013, era stato CP_2 redatto e sottoscritto dall'ing. CP_5
In data 21 maggio 2018 il e la sig.ra (promissaria acquirente di altro Pt_1 Per_1 interno del medesimo immobile) hanno denunciato ad cedimenti strutturali del CP_9 complesso immobiliare ed in data 25 maggio 2018 hanno effettuato denunce del medesimo tenore anche e Pt_2 Parte_3
All'esito di un sopralluogo congiunto con i tecnici delle parti era stato accertato un elevato livello di umidità del legno della struttura portante del fabbricato tant'è che l'ing. Tes_1 incaricato dagli attori, riferiva di necessità di interventi immediati, aventi carattere di emergenza allo scopo di mettere in sicurezza le logge laterali dell'immobile, che presentavano un grave stato di ammaloramento del legno.
Nel luglio del 2018 gli attori, congiuntamente ai promissari acquirenti dei restanti interni dell'immobile, hanno presentato un ricorso per ATP (r.g. n. 10004/2018), all'esito del quale è stata riscontrata l'esistenza dei vizi e qualificati come necessari e non procrastinabili i lavori di risanamento delle parti ammalorate al fine di scongiurare pericoli di crollo ed il prematuro degrado delle altre strutture portanti, quantificando il costo per l'eliminazione dei vizi in € 125.000,00 oltre a spese tecniche stimate in € 16.000,00.
Stante l'inerzia dei soggetti responsabili, gli attori hanno dunque proposto il presente giudizio ai sensi dell'art. 1669 c.c., ritenendo che i difetti di progetto e costruzione compromettessero in modo significativo sia la funzionalità quanto la normale utilizzazione delle unità immobiliari, convenendo in giudizio: in qualità di committente CP_9 dell'intero progetto;
l'arch. quale progettista e direttore dei lavori fino al 18 CP_1 novembre 2014; l'ing. quale progettista strutturale e direttore dei lavori CP_5 strutturali;
l'arch. incaricato a far data dal 9 dicembre 2014 in qualità di nuovo CP_2 progettista e direttore dei lavori, oltre al tecnico redattore della variante finale e della certificazione di fine lavori arch. che aveva eseguito il collaudo strutturale;
CP_6 che aveva materialmente eseguito i lavori commissionati. Controparte_7
4 Si costituivano in giudizio e l'arch. in proprio (all'epoca rappresentante CP_9 CP_6 legale della società) contestando l'esistenza dei vizi e di pericoli attuali e concreti, visto che l'immobile risultava abitato dagli attori. In base ad accordi intervenuti in sede peritale, le opere di ripristino avrebbero interessato solamente le logge esterne, mentre le opere sul corpo centrale sarebbero da qualificare come di miglioria. Proponeva dunque di intervenire offrendo una somma di € 50.000,00. In subordine, la società escludeva la propria responsabilità in quanto la società si sarebbe attenuta ad eseguire scrupolosamente i progetti dei tecnici ed in ogni caso avrebbe agito solo in veste di committente-venditore, mentre il secondo aveva solamente effettuato il collaudo strutturale, senza aver avuto nessun ruolo nella progettazione e nell'esecuzione delle opere.
Il in particolare, chiedeva altresì ed otteneva di poter essere autorizzato a chiamare CP_6 in causa la propria assicurazione al fine di essere da questa garantito. Controparte_4
Si costituiva dunque in giudizio rilevado che fosse perfettamente a Controparte_4 CP_6 conoscenza delle problematiche riguardanti i danni lamentati dagli attori fin dal 2018 avendo partecipato al procedimento di a.t.p. in veste di consulente tecnico di e, CP_9 avendo provveduto alla rituale denuncia all'assicurazione solo nel 2020 era dunque decaduto dal diritto che, secondo l'art. 2952 c.c., si prescrive in un anno decorrente dalla conoscenza del fatto storico da cui deriva. In ogni caso, l'assicurazione deduceva limitazioni di operatività della polizza ed, in subordine, si associava alle difese svolte dal CP_6
Si costituiva in giudizio anche l'arch. sottolineando di non essersi occupato della CP_1 fase progettuale relativa alla costruzione dell'immobile ma della sola verifica della conformità normativa e paesaggistica del progetto. In ogni caso, era stata più volte segnalata l'emersione di pericolose criticità riguardanti negligenze ed imprecisioni progettuali ed esecutive nell'esecuzione delle opere con comunicazioni inviate alla società committente, all'ingegnere progettista e alla società esecutrice dei lavori, minacciando le proprie dimissioni, poi effettivamente rese in data 18 novembre 2014 in ragione delle mancate risposte alle proprie comunicazioni ed al mancato cambio di rotta nella complessiva gestione del cantiere. Evidenziava inoltre che le opere strutturali erano terminate nel febbraio/marzo del 2016, con conseguente estraneità all'eziologia dei danni lamentati.
In ogni caso, chiedeva ed otteneva di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria assicurazione Controparte_3
Quest'ultima si costituiva deducendo l'inoperatività della polizza, in quanto non coprirebbe richieste di risarcimento derivanti direttamente o indirettamente da umidità o stillicidio e, nel merito, che la condotta del fosse esente da censure avendo egli svolto in modo CP_1 diligente il proprio compito di direttore dei lavori, associandosi sul punto alle difese del proprio assicurato.
5 Si costituiva anche l'arch. eccependo innanzitutto l'intervenuta decadenza dalla CP_2 garanzia ai sensi dell'art. 1669 co. 2 c.c. e sottolineando, nel merito, di aver ricevuto l'incarico solamente il 9 dicembre 2014, quando gli attori erano stati già immessi nel possesso dell'immobile e, pertanto, l'edificio risultava completamente realizzato non solo nella parte strutturale ma anche in gran parte delle opere esterne.
L'ing. e non si costituivano in giudizio, per cui ne CP_5 Controparte_7 veniva dichiarata la contumacia.
In data 28 marzo 2022 veniva comunicato il fallimento di ed il giudizio veniva CP_9 dichiarato interrotto. A seguito della riassunzione i convenuti ed i terzi chiamati si costituivano ritualmente nel giudizio riassunto, eccetto l'Arch. l'Ing. e CP_6 CP_5 la dei quali veniva dunque dichiarata la contumacia. Gli attori Controparte_7 notificavano l'atto introduttivo in riassunzione anche al fallimento che dunque CP_9 si costituiva in giudizio ma eccependo l'improcedibilità ovvero inammissibilità del ricorso in riassunzione ai sensi dell'art. 52 prev. l. fall.. la relativa causa è stata separata, e definita con sentenza parziale
Ammessa ed espletata CTU, all'udienza del 22 maggio 2025 la causa veniva assegnata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
1. L'azione proposta.
L'azione promossa nel presente giudizio dagli attori è quella prevista dall'art. 1669 c.c., come indicato dalla parte attrice. Gli attori, proprietari delle unità immobiliari sopra descritte, convengono in giudizio sia la società con la quale hanno avuto un rapporto contrattuale ( è parte venditrice nei contratti di acquisto di entrambe le unità CP_9 immobiliari), sia la società esecutrice dei lavori, sia i professionisti di volta in volta coinvolti nella progettazione e direzione dei lavori, con i quali non hanno avuto alcun tipo di rapporto contrattuale. La domanda ex art. 1669 c.c. può essere, in effetti, proposta dall'acquirente dell'immobile (Cass. 14626/2002; Cass. 11947/2002; Cass. 4622/2002;
Cass. 12304/1993) nei confronti di tutti coloro che hanno cagionato l'evento dannoso, a nulla rilevando la natura e diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità (Cass. 8904/1994). La norma prevede infatti un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale in cui possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore, tutti quei soggetti che, prestando la loro opera, abbiano contribuito per colpa professionale all'insorgenza dei vizi (Cass. 35931/2022).
È inoltre necessaria l'esistenza di pericolo di rovina dell'edificio, consistendo esso in una alterazione degli elementi essenziali per la statica, tale da indicare di per sé una situazione di pericolo, indipendentemente dal fatto che la rovina sia imminente o prossima;
ma i gravi difetti possono consistere altresì in tutte quelle alterazioni che, pur riguardando direttamente
6 anche una sola parte dell'opera, vanno ad incidere sulla sua funzionalità globale, menomandone in modo apprezzabile il godimento, sì da renderla inidonea a fornire l'utilità cui è destinata (fra le tante: Cass. 3752/2007). La parte attrice ha, appunto, dedotto in giudizio l'esistenza di un simile pericolo di rovina, e la sussistenza di gravi difetti dell'immobile è in effetti emersa dall'istruttoria espletata, come si dirà di seguito nel par. 3.
2. Eccezione di decadenza ex art. 1669 co. 2 c.c.
Tale eccezione è stata sollevata dal solo arch. e, a sostegno di essa, la parte CP_2 deduce che gli attori avrebbero acquisito i dettagli relativi alla presenza dei vizi non oltre il 10 luglio 2018, data di sottoscrizione del ricorso per a.t.p., cui era allegata una perizia del CTP dei ricorrenti. Essi pertanto avrebbero avuto un apprezzabile grado di conoscenza in ordine all'esistenza e gravità dei vizi dell'immobile già in quella data, a seguito della perizia del loro tecnico. Avendo effettuato la prima comunicazione all'arch. solamente in CP_2 data 23 luglio 2019, ben oltre il termine di un anno previsto dall'art. 1669, co. 2 c.c., sarebbero dunque decaduti dall'azione.
Al riguardo va premesso che nessun pregio, sul punto, ha la difesa spiegata dagli attori nella memoria ex art. 183, co. 6 ,n. 1 c.p.c. in quanto l'art. 1310 c.c. non si applica alla decadenza, ma al diverso istituto della prescrizione (Cass. sent. n. 21327 del 2018).
L'eccezione non è comunque fondata. Il dies a quo del termine decadenziale decorre infatti dal momento in cui la parte ha avuto piena consapevolezza dell'esistenza e dell'entità dei danni lamentati. Nel caso in cui la parte abbia promosso un procedimento di a.t.p. il termine iniziale decorre dal deposito della relazione tecnica del perito, in quanto è da tale momento che la parte danneggiata consegue una apprezzabile conoscenza dei danni lamentati sotto i vari profili da considerare, come l'esistenza degli stessi e, soprattutto, la relativa eziologia (“il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, nella specie, dalla data del deposito della relazione del consulente, nominato in sede di accertamento tecnico preventivo: Cass. civ. sez. II ord. del 16 gennaio 2020 n. 777, tra le tante).
Nel caso di specie la relazione peritale nel procedimento di a.t.p. è stata depositata nell'aprile 2019 e pertanto, considerato che la prima comunicazione all'arch. è del CP_2
23 luglio 2019, il termine di un anno previsto dall'art. 1669, co. 2 c.c. risulta ampiamente rispettato.
3. Vizi e difetti dell'opera.
Come si è detto gli attori hanno instaurato procedimento di a.t.p. (Trib. Firenze, r.g. n. 10004/2018) e la relativa relazione peritale è stata ritualmente acquisita al presente giudizio,
7 essendo dunque in questa sede pienamente utilizzabile. Essa è stata integrata e completata dalla CTU espletata nel presente giudizio la quale, significativamente, ha anch'essa confermato l'esistenza dei gravi difetti dell'immobile, specificamente lamentati dalla parte, nonché i danni conseguentemente derivati. Il percorso logico seguito dalle due consulenze tecniche ed il complessivo compendio argomentativo sono esenti da vizi logici e risultano condivisibili. In particolare, entrambe le consulenze hanno fornito risultati concordi in ordine all'esistenza dei vizi, alla loro specifica individuazione ed alla relativa eziologia.
3.1.1.) L'accertamento svolto nel procedimento per a.t.p.
Il consulente ing. ha rilevato che i vizi lamentati dalle parti ricorrenti (gli odierni Per_2 attori) sono tutti evidenti. In particolare, le due criticità più marcate sono le seguenti:
- Umidità eccessiva del legno: il legno utilizzato per le parti strutturali delle logge è completamente imbibito di acqua (doc. 12 parte attrice, pag. 41);
- Carie del legno accertata: molte strutture lignee in prossimità del piede di fondazione hanno presenza di carie fungina (doc. 12, pag. 41).
In relazione a tali criticità nel progetto strutturale ed in quello architettonico sono risultati totalmente assenti gli esecutivi delle strutture in legno che, come da normativa di settore, necessitano di un vero e proprio progetto al fine di garantirne la durata (doc. 12, pag. 46). Sono risultati mancanti altresì tutti i particolari costruttivi relativi agli attacchi a terra delle strutture in legno che debbono garantire la sicurezza statica, e la durata dei materiali (doc. 12, pag. 47). Sotto tale profilo la soluzione adottata dal progettista è risultata totalmente carente, poiché la struttura in legno è stata imbibita di acqua proveniente dall'alto e non protetta dal basso all'altezza dell'attacco a terra (doc. 12, pag. 47).
Per quanto concerne, invece, la fase esecutiva, il c.t.u. ha rilevato lavorazioni non eseguite a regola d'arte, che hanno comportato da un lato le infiltrazioni provenienti dall'alto, che hanno interessato tutte e quattro le logge;
dall'altro la permanenza di acqua all'interno dell'attacco a terra per errata realizzazione degli scarichi di allontanamento di acqua e aerazioni per evitare la formazione delle condense (doc. 12, pag. 50).
Con la conclusione per cui: “dalle indagini visive e metriche del complesso immobiliare, all'interno del fabbricato è stata accertata la non sussistenza di vizi alla struttura lignea, mentre dai saggi eseguiti sulle pareti esterne sono state evidenziate situazioni non particolarmente gravi ma rilevata una percentuale di umidità e carie fungina. Le logge invece sono state rilevate e accertate in forte degrado nelle strutture portanti all'attacco a terra…i vizi descritti nella relazione del dott. indicati e individuati nell'umidità e Tes_1 nella carie fungina, sono stati riscontrati in tutte le porzioni indicate nelle tavole n. 2 e 3 della relazione ma con differente gravità. I vizi accertati derivano per le problematiche riscontrate nell'attacco a terra della struttura portante e per difetto di esecuzione di alcuni lavori nelle logge…” (doc. 12, pag. 67-68).
8 3.1.2.) La c.t.u. espletata nel presente giudizio.
Nel presente procedimento è stato opportuno (ed anzi necessario al fine di instaurare un pieno contraddittorio tecnico anche nei confronti delle parti non presenti nel giudizio di a.t.p.) espletare una nuova CTU, affinchè il perito rispondesse ai quesiti già posti in sede di ATP ed, inoltre, descrivesse, quanto ai direttori dei lavori succedutisi nella gestione del cantiere, al progettista ed impresa esecutrice, il contributo causale di ciascuno alla produzione dei vizi riscontrati.
L'Ing. ha dunque riscontrato le gravi carenze costruttive quali cause del degrado, Per_3 già a suo tempo individuate e descritte in sede di ATP: in particolare, il cordolo di base ligneo poggia direttamente sulle fondazioni in calcestruzzo armato con inadeguata/omessa interposizione di una membrana impermeabile;
nelle logge, la inadeguata/omessa impermeabilizzazione della copertura piana a terrazzo consente la penetrazione delle acque meteoriche all'interno delle pareti e conseguentemente il ristagno di elevate quantità d'acqua a vari livelli ed in particolare alla base dove si aggiunge a quella proveniente dalle fondazioni (pag. 16).
3.1.3.) Quantificazione dei conseguenti danni.
Anche in merito a tale profilo le conclusioni dei due periti d'ufficio, nominati in sede di ATP e nell'ambito del presente giudizio, sono in sostanza – e significativamente – quasi coincidenti.
L'ing. ha infatti individuato i lavori necessari per l'eliminazione dei vizi nella Per_2
“sostituzione delle porzioni delle strutture degradate individuate nella relazione materica, mediante realizzazione di presidi attivi e passivi più consoni nel particolare attacco a terra della struttura portante lignea con la fondazione, oltre ad altri particolari di presidio per non fare infiltrare dall'alto l'acqua all'interno dell'intercapedine delle pareti;
il tutto per garantire la vita naturale ed il normale degrado delle strutture…la stima più verosimile per l'esecuzione dei lavori di rifacimento delle logge ed esecuzione di idonei presidi attivi e passivi al corpo centrale del fabbricato è pari ad € 125.000,00 (oltre i.v.a. di legge) e spese tecniche pari ad € 16.000,00 (oltre i.v.a. e cassa)”.
Con un tempo, stimato per eseguire i lavori, di circa 2/3 mesi, durante il quale i quartieri difficilmente possono essere abitati, e con individuazione dei costi di affitto e gestione per il tempo utile all'esecuzione dei lavori in € 4.000,00 per ogni appartamento abitato.
Nello stesso senso, il CTU nominato nel presente giudizio per le problematiche legate all'attacco a terra delle travi di legno ha individuato come necessaria la variazione di quota dell'attacco fino a 10 cm al di sopra del pavimento mediante la realizzazione di cordolo di calcestruzzo armato adeguatamente impermeabilizzato ed ulteriormente protetto mediante realizzazione di drenaggio esterno e ripristino della ventilazione delle zone attualmente allagate;
per quanto concerne le logge, ha accertato la necessità di una totale demolizione e
9 ricostruzione, al fine di consentire all'opera il grado di sicurezza minimo prescritto dalla legge (pag. 20). I costi vengono stimati in € 146.000,00, oltre spese tecniche per € 14.768,00; mentre per i tempi di realizzazione dei lavori, il c.t.u. stima 30 giorni lavorativi (pag. 23).
Il Tribunale ritiene dunque, quanto ai costi di ripristino e dunque al danno, certamente risarcibile in forma specifica di effettuare, trattandosi in entrambi i casi di stime probabilistiche, una media tra gli importi indicati dai due CTU, indicandoli dunque in € 135.000,00, oltre IVA come per legge sui lavori edili. Si stima inoltre congruo l'importo di
€ 14.600,00 oltre i.v.a. come per legge per spese tecniche, corrispondente del resto a quanto indicato dalla stessa parte attrice.
In merito ai tempi di esecuzione delle opere si stima congrua, in quanto maggiormente analitica, la stima di giorni lavorativi 30 e poiché, come indicato dall'ing. durante Per_2 il predetto periodo gli immobili non potrebbero essere abitati, si stima congrua la determinazione di un ulteriore danno per il reperimento di soluzioni abitative alternative di
€ 1.000,00, per ciascuna unità abitativa.
4. Le cause dei difetti riscontrati, e le conseguenti responsabilità.
Le opere su cui sono emerse criticità eziologicamente collegate alla accertata esistenza dei difetti sono, come detto, da un lato l'attacco a terra del cordolo di base ligneo e, dall'altro, l'omessa o insufficiente impermeabilizzazione delle logge, che ha consentito la penetrazione delle acque meteoriche all'interno delle pareti ed il conseguente ristagno di elevate quantità d'acqua su vari livelli, in particolare sulla base dove si aggiunge a quella che proviene dalle fondazioni (pag. 27).
Le cause dei vizi sono da riscontrare sia nella fase di esecuzione che nella fase progettuale, come ancora una volta concordemente evidenziato da entrambi i periti.
4.1.) La posizione dell'ing. CP_5
Egli ha svolto l'incarico di progettista strutturale e di direzione dei lavori strutturali.
Secondo la normativa di riferimento “il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate” ai sensi dell'art. 64, co. 4, d.P.R. 380/2001 e, già nel progetto n. 157911 depositato in data 4 ottobre 2013, erano presenti carenze relative alle “verifiche di sicurezza e dei particolari costruttivi, con particolare riferimento all'attacco a terra ed alle misure di protezione costruttive” (relazione peritale, pag. 27).
Già la progettazione degli attacchi a terra delle travi in legno e delle misure protettive risultava, dunque, carente ed inadeguata al fine di consentire alle strutture lignee una vita nominale di almeno 50 anni come previsto dalla normativa di settore. La condotta negligente dell'Ing. costituisce un antecedente logico immediato e diretto del CP_5
10 danno, che si sostanzia nell'insorgenza dei difetti lamentati dagli attori e rappresenta anzi, come meglio si dirà in seguito, la causa principale di essi. Non solo. L'Ing. è CP_5 stato anche direttore lavori delle opere strutturali e, a prescindere dalle criticità progettuali indicate, ciò gli imponeva una verifica costante dell'andamento del cantiere, almeno fino a che le opere strutturali non fossero terminate (in data 27.2.2016, mentre la relazione di fine lavori e certificato di rispondenza dell'ing. è del 8.3.2016). CP_5
Tra i compiti del direttore dei lavori strutturali rientra infatti l'assistenza e la sorveglianza dei lavori in cantiere, impartendo istruzioni quando lo reputa necessario e la verifica dell'operato dell'esecutore, che non risulta dunque essere stata effettuata con la dovuta diligenza professionale. In più, il aveva contezza delle comunicazioni che il DL CP_5 arch. aveva inviato a far data dal 6 febbraio 2014. In esse, destinate tra gli altri CP_1 anche al il fa riferimento al fatto che durante il periodo immediatamente CP_5 CP_1 precedente, che sembra essere stato molto piovoso, le strutture in legno completate dalla in data 16 gennaio 2014 erano state per lungo tempo esposte agli eventi CP_10 atmosferici, senza alcun tipo di protezione dall'acqua (doc. 3).
L'ing. dunque, era a conoscenza delle problematiche relative all'esposizione CP_5 all'umidità e all'acqua delle strutture in legno, ma ha omesso qualsiasi azione o contromisura tecnica che tutelasse le strutture in legno dell'immobile.
Pertanto, non vi è dubbio che egli sia responsabile per l'errata progettazione, e per mancanza di sorveglianza e protezione del cantiere e, più in generale, per non aver adottato alcuna misura volta alla prevenzione o eliminazione delle criticità già evidenziate dal e dunque a lui note. CP_1
4.2.) La posizione della Controparte_7
ha eseguito materialmente le opere oggetto del deposito n.
[...]
157911 sopra descritto.
Entrambe le c.t.u. hanno individuato evidenti criticità relative a tale fase esecutiva, con particolare riferimento da un lato alla scelta, astrattamente non scorretta ma praticamente molto difficile da realizzare in presenza di altre soluzioni tecniche molto più vantaggiose, di far poggiare le travi di legno direttamente sulle fondazioni di cemento armato. Il rischio, poi verificatosi, è che una errata esecuzione dei lavori avrebbe comportato l'insorgenza di ristagni d'acqua che avrebbero col tempo degradato il legno. La conseguente esecuzione da parte dell'impresa non è stata, infatti, corretta, né essa è intervenuta ad evidenziare la difficoltà di tale realizzazione esecutiva e quindi, in ultima analisi, l'inadeguatezza delle opere siccome progettate.
Per quanto riguarda le logge, i difetti riscontrati non sono invece derivati dalla scelta di soluzioni tecniche particolarmente complesse difficili poi da mettere in opera ma, più semplicemente, dalla mancata o inadeguata impermeabilizzazione della copertura, che ha
11 consentito la penetrazione di acque meteoriche all'interno delle pareti con conseguente ristagno d'acqua. La responsabilità della società costruttrice, su questo punto, appare ancora più evidente in quanto trattasi di soluzioni tecniche ordinarie, la cui errata esecuzione dovrebbe essere immediatamente percepibile.
Non solo, dunque, non è superata la presunzione di responsabilità del costruttore, prevista da consolidato orientamento della Cassazione, il cui effetto è semplificare l'onere della prova di chi agisce in giudizio ex art. 1669 c.c., ma è in concreto accertata come esistente una responsabilità dell'impresa esecutrice, per aver omesso o non eseguito correttamente l'opera di interposizione di una membrana impermeabile tra la base lignea e le fondamenta di calcestruzzo armato, aver omesso l'impermeabilizzazione della copertura del terrazzo, contribuendo causalmente all'insorgenza dei difetti per cui è causa, ed avere omesso di segnalare l'inadeguatezza delle soluzioni tecniche progettate dal CP_5
4.3.) La posizione dell'arch. CP_6
Occorre valutare se il contegno dell'arch. in proprio, abbia contribuito a causare i CP_6 difetti per cui è causa ed, in caso positivo, se i danni riscontrati siano conseguenza immediata e diretta della sua condotta. L'indagine si deve quindi concentrare sull'effettiva incidenza della condotta in ordine a due profili: da un lato, quello della causalità materiale
(esistenza o meno di un collegamento tra la condotta e l'evento dannoso); dall'altro, quello della causalità giuridica (collegamento tra l'evento lesivo e le sue conseguenze dannose).
Dalle risultanze istruttorie (nella specie la c.t.u. dell'ing. laddove in sede di ATP il Per_3 perito non fa cenno ad eventuali lacune nell'operato del collaudatore) il ruolo del CP_6 sembra essere solo quello di redattore del certificato di collaudo del 8 marzo 2016, ed infatti il consulente addebita a quest'ultimo solamente l'errata redazione del collaudo.
Non vi è dubbio che si tratti di un inadempimento professionale, trattandosi della certificazione di un fatto non vero, poiché nel collaudo viene attestato che il progetto ed il conseguente lavoro sono stati eseguiti nel rispetto della normativa. Aspetto che costituisce certamente un inadempimento e, verosimilmente, una condotta illecita posta in essere, tra l'altro, in conflitto di interessi.
Tuttavia esso si pone al di fuori della serie causale di eventi che ha condotto ai danni lamentati dagli attori, in quanto egli “entra in gioco” quando la concatenazione causale che ha portato all'emersione dei difetti era già irreversibile, essendo le opere ormai concluse (l'ultimazione dei lavori relativi alle opere strutturali risale al 27 febbraio 2016, data del deposito del progetto n. 157911) e i danni lamentati dunque già integralmente verificatisi.
Va esclusa, dunque, l'esistenza di un nesso di causalità rilevante tra i danni lamentati dagli attori e l'inadempimento imputabile al CP_6
4.4.) La posizione dell'arch. CP_1
12 Il complessivo contegno dell'arch. va valutato prendendo in considerazione il CP_1 periodo di svolgimento dell'incarico, essendosi succeduti nel tempo due direttori dei lavori architettonici.
L'arch. sottoscrive il contratto di incarico in data 15 settembre 2011 (doc. 1) ed i CP_1 lavori nel cantiere iniziano quasi due anni dopo (il 3 settembre 2013, secondo la ricostruzione cronologica offerta dal c.t.u. ing. pag. 26). In data 16 gennaio 2014 i Per_3 lavori relativi alle strutture in legno terminano ed il cantiere viene sostanzialmente abbandonato, lasciando le parti in legno esposte agli agenti atmosferici, senza alcuna protezione.
Il 6 febbraio 2014 l'arch. comunica ad all'ing. al sig. CP_1 CP_9 CP_5
(legale rappresentante ed all'ing. che “sul CP_7 Controparte_7 CP_11 tavolato di copertura è stata messa in opera sulla maggior parte un telo freno vapore e in parte un telo plastico che non garantiscono un buon riparo per la pioggia che filtra all'interno sulle pareti in legno. Al piano terra su alcuni pannelli di OSB sono presenti fenomeni di muffa. Le logge sono esposte direttamente all'acqua nonostante la protezione delle teste dei parapetti e del tavolato. Le pareti esterne della struttura benché in parte protette dal ponteggio sono anch'esse esposte all'acqua. Per il completamento dei lavori data l'attuale persistenza delle piogge deve essere presa in considerazione un sistema di protezione che consenta di effettuare i lavori al riparo e che comunque riesca a proteggere maggiormente la struttura dall'acqua. Prima di cominciare i lavori di finitura è necessario far asciugare buona parte dell'umidità presente nella struttura. Dovrà essere valutata con attenzione lo stato di conservazione dei pannelli per verificare se in relazione alle piogge conservino ancora tutti le loro caratteristiche strutturali e non si siano consolidati fenomeni di degrado relativi a muffe e insetti” (doc. 3). In data 1° marzo 2014, comunica ai medesimi soggetti la necessità di attendere che le travi di legno siano asciutte prima di procedere oltre con i lavori (doc. 4). Seguono ulteriori comunicazioni tramite le quali il richiede un CP_1 incontro con l'impresa esecutrice e il progettista strutturale, e in data 9 settembre 2014, egli si duole di aver dovuto sospendere il cantiere in quanto i manovali stavano eseguendo dei lavori di finitura omettendo l'inserimento di guaine che avrebbero protetto i materiali lignei dalle infiltrazioni (doc. 6). Nella medesima comunicazione l'arch. rimette il proprio CP_1 incarico nelle mani della committente motivando con l'impossibilità di adempiere in modo diligente al proprio mandato. Con ulteriore comunicazione del 3 ottobre 2014 l'architetto prefigura il nascere di funghi e carie del legno a causa del perdurante stato di umidità ambientale (doc. 7).
L'arch. si dimette quindi con raccomandata del 11.11.2014 del seguente tenore: “il CP_1 fabbricato è stato esposto all'acqua per un lasso di tempo a mio modo di vedere non idoneo per una struttura in legno. Tutt'ora le cimase delle terrazze sono di fatto esposte all'acqua senza protezione con il rischio che si verifichi di nuovo un episodio simile all'angolo nord-
13 est e buona parte del fabbricato in particolare le logge dovrebbe essere posta ad una seria verifica per valutare i danni prodotti dall'acqua e dall'umidità alle strutture” (doc. 8).
Sulla base di tali, mai contestate, produzioni documentali emerge in modo inequivoco che l'arch. abbia denunciati all'impresa costruttrice, all'impresa committente e alla CP_1 direzione dei lavori strutturali, sin dal 6 febbraio 2014, l'incuria con cui il personale coinvolto eseguiva le proprie mansioni, lasciando per lunghi periodi di tempo le strutture lignee esposte all'acqua ed al conseguente pericolo di funghi e carie. Egli non può, dunque, certamente essere ritenuto responsabile dei danni relativi al riscontrato degrado, in concreto, delle strutture lignee.
Neppure egli può essere ritenuto direttamente responsabile dei riscontrati difetti di progettazione, affidata ad altro professionista (ing. . Tuttavia, come CP_5 specificamente precisato dalla Suprema Corte, il direttore dei lavori è responsabile nei confronti del committente se non rileva in corso d'opera l'inadeguatezza delle opere strutturali, anche se affidate ad altro professionista, salvo che dimostri che i vizi potevano essere verificati solo a costruzione ultimata (Cass., sez. II, ord. n. 3249 del 5.2.2024). Il profilo è stato ben colto dal perito nominato in sede di ATP, il quale ha specificamente evidenziato al riguardo che “il direttore dei lavori non deve limitarsi alla mera verifica della conformità dell'opera al progetto, ma deve esaminare anche la fattibilità e la regolarità del progetto stesso. Il direttore dei lavori architettonico è la persona di fiducia del Committente, poiché incaricato di sorvegliare che le opere vengano correttamente eseguite dall'appaltatore, intervenendo anche (chiaramente in tempo) a fermare l'esecuzione qualora questa manifesti vizi o difetti. Nel caso di specie i difetti rilevati sono anche progettuali per la mancata esecuzione dei particolari costruttivi, ad esempio le terrazze nella posa delle guaine, degli scarichi, del pergolato e soprattutto dell'attacco a terra della struttura portante”. Per cui “lo scrivente C.T.U. ritiene che la direzione dei lavori nel caso rilevi delle mancanze di alcune lavorazioni o difetti di particolari costruttivi, debba produrli o richiederli agli specialisti e nel caso di specie anche il particolare esecutivo dell'attacco a terra più idoneo per l'edificazione del fabbricato in legno” (pag. 51-52 relazione ATP).
Da quanto ora esposto emerge dunque la responsabilità del professionista, per non aver inizialmente rilevato l'inadeguatezza dell'opera sotto il profilo strutturale, e per non essere poi intervenuto in modo incisivo, sul punto, nel corso dell'esecuzione dei lavori.
In merito al primo profilo è anche lo stesso CTU nominato nell'ambito del presente giudizio, ing. ad aver in realtà affermato che il DL avrebbe potuto e dovuto rilevare Per_3 le problematiche progettuali esistenti, sia pure riferendo il discorso al solo arch. CP_2
“riguardo in particolare all'attacco a terra della struttura in legno, si rammenta che il progetto esecutivo oggetto di deposito n.157911 del 4.10.2013 ex art.65 e art.93 D.P.R. n.380/01 prevedeva inequivocabilmente l'attacco diretto sulla struttura di fondazione… benché non fossero disponibili disegni di dettaglio in scala adeguata. Nel caso in specie la inefficace/lacunosa protezione costruttiva delle strutture lignee, prescritta per Legge dalla 14 norme vigenti in materia di edilizia antisismica, doveva quindi essere accertata, prima della loro definitiva messa in esercizio, per potere certificare che i lavori sono conformi al titolo abilitativo” (v. pag.
4-5 relazione integrativa). L'affermazione in questione, effettuata al fine di corroborare l'affermata responsabilità dell'arch. successivamente subentrato CP_2 nella DL, vale tuttavia evidentemente anche per il precedente DL visto che anch'egli avrebbe potuto/dovuto, allo stesso modo, avvedersi delle carenze progettuali quanto alla predisposizione di adeguati sistemi di protezione delle strutture lignee. L'ing. ha Per_3 invece escluso l'esistenza di una responsabilità dell'arch. poiché ha considerato le CP_1 responsabilità dei vari soggetti coinvolti in relazione (soltanto) al loro ruolo in relazione alla
“messa in funzione” dell'opera, che in realtà non assume di per sé un rilievo causale con riferimento ai danni individuati. Secondo tale errata visione prospettica, dunque, il CP_1 non avrebbe contribuito alla predetta “messa in funzione” dell'opera, avendo rimesso l'incarico prima della sua conclusione senza attestarne la conformità al titolo edilizio, mentre sarebbe invece responsabile l'arch. che tale conformità ha accertato, così CP_2 come il per aver collaudato l'opera, anch'egli contribuendo alla messa in funzione CP_6 di essa. Ma in realtà se si guarda alla causazione dei danni riscontrati appare maggiore la responsabilità del rispetto a quella della della quale si dirà nel CP_1 CP_2 sottoparagrafo che segue, visto che egli per primo avrebbe potuto/dovuto riscontrare l'assenza nel progetto di adeguati sistemi di protezione, rilevando tale aspetto se non prima dell'inizio dei lavori, quanto meno all'inizio della loro esecuzione, bloccandone tempestivamente l'esecuzione.
L'esistenza dei difetti progettuali era, infatti, certamente rilevabile quanto meno nella fase iniziale di esecuzione dell'opera e, dunque, non soltanto il professionista non ha dimostrato che i difetti potevano essere verificati solo a costruzione ultimata ma è anzi emerso esattamente il contrario, e cioè che egli li ha rilevati, già quanto meno nel febbraio del 2014 (ma verosimilmente prima, essendo quella solo l'epoca della prima contestazione scritta), evidenziando che “deve essere presa in considerazione un sistema di protezione che consenta di effettuare i lavori al riparo e che comunque riesca a proteggere maggiormente la struttura dall'acqua”. Anche a quel punto, tuttavia, la reazione del DL non è stata incisiva poiché i lavori sono proseguiti, causando un inevitabile aggravamento dei danni. Il DL avrebbe dovuto, invece, immediatamente bloccare i lavori e richiedere i necessari interventi. Tardive, dunque, le dimissioni rassegnate solo nel novembre successivo.
Va, dunque, ritenuta la (cor)responsabilità del DL per la causazione dei difetti riscontrati.
4.5.) La posizione dell'arch. CP_2
L'architetto subentra nella direzione dei lavori all'Arch. in data 9 CP_2 CP_1 dicembre 2014 (doc. 6 . Nel contratto di conferimento dell'incarico viene CP_2 espressamente indicato che la professionista succedeva ad un collega che aveva rassegnato le dimissioni;
inoltre, il contratto ha come oggetto “la restante parte della Direzione Lavori
15 per portare a termine la realizzazione dell'edificio stesso”, oltre alla “redazione della fine lavori con le relative dichiarazioni delle conformità urbanistiche”.
Quindi che al momento dell'assunzione dell'incarico da parte dell'arch. i lavori CP_2 non fossero ultimati è provato per tabulas dallo stesso contratto di conferimento d'incarico, oltre ad essere confermato dalla ulteriore documentazione, richiamata dalla relazione dell'ing. che fa riferimento alla ultimazione dei lavori relativi alle opere strutturali Per_3 al 27 febbraio 2016, data del deposito del progetto n. 157911.
L'arch. una volta assunto l'incarico ed avendo all'orizzonte l'obbligo di redigere CP_2 il certificato di conformità, avrebbe dovuto accertare in modo approfondito se i lavori fossero stati eseguiti, fino a quel momento, a regola d'arte e se, al termine di essi, vi fossero difformità tali da non consentire la sottoscrizione del certificazione di conformità. Come condivisibilmente affermato dal CTU: “un livello di conoscenza adeguato ad eseguire il proprio incarico poteva/doveva essere assunto mediante redazione dello stato di consistenza dei lavori in contraddittorio con il D.L. uscente e tutti i soggetti coinvolti ovvero l'acquisizione del giornale dei lavori, della corrispondenza intercorsa, dei certificati dei materiali messi in opera, delle fotografie e dei video effettuati in corso d'opera ed in generale di tutte le informazioni relative ad attività non più ispezionabili e tuttavia rilevanti per accertare la corretta esecuzione di quanto realizzato e soprattutto accertare “la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando la stessa non attenga a fatti procedurali ex art. 197 co. 1, lett. f) L.R. n. 65/2014 ed art. 32 co. 1, lett. e) d.P.R. n. 380/2001” (relazione integrativa, pag. 4)…“in virtù elle segnalazioni effettuate dal D.L. uscente, detto accertamento poteva essere effettuato dal D.L. entrante, contestualmente all'assunzione dell'incarico, con modalità del tutto analoghe a quelle adottate nelle operazioni peritali ovvero mediante saggi puntuali” (relazione integrativa, pag. 7).
Inoltre l'arch. come l'arch. senza dubbio ha avuto a disposizione il CP_2 CP_1 progetto esecutivo depositato in data 4 ottobre 2013 dove si prevedeva l'attacco diretto delle travi in legno sulla struttura della fondazione e quindi avrebbe potuto/dovuto da un lato, instaurare un contraddittorio sullo stato del cantiere con il direttore uscente;
dall'altro, qualora ciò non fosse stato possibile, avrebbe dovuto prendere autonomamente contezza della situazione delle travi, considerando che già in data 6 ottobre 2014 su alcune di esse erano già presenti fenomeni di muffa (come denunciato dal con comunicazione del CP_1
6.2.2014).
Da quanto esposto emerge con chiarezza l'inadempimento dell'Arch. che non è CP_2 limitato alla sola certificazione di conformità delle opere (nel qual caso vi sarebbero stati seri dubbi quanto alla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta tenuta ed i danni residuati) ma riguarda altresì i medesimi profili imputabili all'arch. non avere cioè CP_1 rilevato/evidenziato le carenze progettuali ed esecutive e non essere in concreto intervenuto sul cantiere nel corso dell'esecuzione dei lavori visto che, come si è detto, essi non erano certo ultimati al momento in cui ella ha assunto l'incarico, bloccando il cantiere ed esigendo 16 che alle carenze si ponesse rimedio. Sussiste, in particolare, il necessario nesso causale tra l'inadempimento accertato e i danni lamentati dagli attori, visto che appunto i lavori anche strutturali non erano terminati e vi erano concrete possibilità di intervento, al fine di evitare i danni o comunque evitarne l'aggravamento.
5. La responsabilità solidale dei convenuti e la ripartizione nei rapporti interni.
Nei casi in cui il danno risentito dall'attore sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del D.L. tutti ne rispondono solidalmente essendo sufficiente, ai fini della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'unico evento dannoso (Cass. civ., 14 ottobre 2004, n. 20294; Cass. civ. 10 maggio 1995, n. 5103). Nel qual caso, il vincolo di responsabilità solidale “...trova fondamento nell'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale” (Cass. civ. 2012 n. 14650).
L'ing. l'arch. e CP_5 Controparte_7 CP_2
l'arch. TT vanno dunque condannati, in solido tra loro, al pagamento a favore di e per i rispettivi titoli, della Parte_1 Parte_2 Parte_3 complessiva somma di € 152.600,00 oltre i.v.a. come per legge sulla somma di €
149.600,00, ed oltre rivalutazione monetaria (trattandosi di debito di valore) e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data del deposito della CTU (epoca alla quale risale la quantificazione del danno) al saldo.
Va tuttavia ripartita la responsabilità nei rapporti interni tra i condebitori solidali, accertando le quote di responsabilità come domandato dall'arch. (e dalla sua compagnia di CP_1 assicurazioni), oltre che dalla la quale tuttavia ha inammissibilmente (come CP_2 anche il che però ha aggiunto una domanda di regresso) effettuato tale richiesta al CP_1 solo fine di escludere la propria responsabilità solidale nei confronti degli attori.
Sulla base, dunque, dell'effettivo contributo causale di ciascuno dei soggetti responsabili alla causazione dei danni subiti dagli attori, si ritiene congrua la seguente ripartizione:
- Ing. Beconcini, 45%. Egli è infatti il principale responsabile, avendo svolto il ruolo sia di progettista delle opere strutturali che di direttore lavori delle opere strutturali, ed avendo in entrambi i casi mal svolto i propri compiti, il che ha costituito la primaria causa dell'accaduto (il ruolo causalmente preponderante dell'operato di tale soggetto è stato del resto evidenziato anche dal CTU ing. il quale, pur non distinguendo in realtà le Per_3 percentuali in relazione ai vari responsabili, ha comunque correttamente dato maggior rilievo al doppio ruolo svolto dal convenuto);
- esecutrice materiale delle opere, 30%; Controparte_12
17 - Arch. primo direttore dei lavori strutturali, 15% e arch. secondo CP_1 CP_2 direttore dei lavori strutturali, 10%. La valutazione discende dal fatto che l'inadempimento dell'arch. pur di minor gravità quanto alle condotte poste in essere, risulta CP_1 comunque oggettivamente aver contribuito maggiormente alla causazione dei danni, in considerazione dell'epoca in cui egli ha svolto il ruolo di DL (vale a dire all'inizio dei lavori) ed alle conseguenti possibilità di tempestivi interventi. Le condotte poste in essere dalla all'opposto, pur nel complesso più gravi in termini di inadempimento, hanno CP_2 tuttavia rivestito un'incidenza causale oggettivamente limitata con riferimento ai citati danni, essendo ella intervenuta in uno stadio più avanzato di esecuzione delle opere.
6. la domanda di regresso formulata dall'arch. CP_1
L'arch. ha in sostanza anticipato l'azione di regresso verso gli altri convenuti, pur CP_1 non avendo ancora pacificamente provveduto ad effettuare pagamenti in favore degli attori, il che costituisce il presupposto essenziale di tale azione. Tuttavia, essendo stata in questa sede accertata la responsabilità solidale delle parti convenute ed il relativo credito risarcitorio in capo agli attori, con conseguente esistenza del diritto in capo a questi ultimi di agire nei confronti del per ottenere il pagamento dell'intero e dunque della concreta CP_1 possibilità che ciò possa avvenire, si ritiene ammissibile per ragioni di economia processuale, in linea col dettato dell'art. 111 Cost., anticipare in questa sede una condanna dei condebitori solidali, condizionata ovviamente al pagamento di somme superiori rispetto a quelle che la propria quota di responsabilità nei rapporti interni imporrebbe, alla restituzione delle somme che in ipotesi vengano ad essere pagate in eccesso.
7. Le domande di garanzia.
La domanda di garanzia proposta dall'arch. resta assorbita, stante il rigetto della CP_6 domanda risarcitoria proposta nei confronti di questi.
Per quanto concerne chiamata in causa in garanzia dall'arch. Controparte_3
la compagnia deduce la mancata operatività della polizza in quanto non sarebbero CP_1 oggetto di copertura i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da stillicidio o umidità
(art. 18 lett. d condizioni generali). È tuttavia emerso in modo evidente che i danni lamentati dagli attori non siano stati causati da stillicidio o umidità, bensì da difetti del progetto strutturale ed esecutivo e di esecuzione dell'opera.
L'eccezione è dunque infondata, e la compagnia va dichiarata obbligata a tenere indenne l'assicurato di quanto egli dovrà corrispondere agli attori a seguito della presente pronuncia, nei limiti del massimale di polizza e fatti salvi scoperti e franchigie contrattuali.
8. Le spese di lite.
L'impresa esecutrice, l'ing. l'arch. e l'arch. vanno senza CP_5 CP_2 CP_1 dubbio condannati, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate come da
18 dispositivo tenendo conto dell'assistenza nei confronti di più parti, in favore degli attori, in applicazione del principio di soccombenza.
A detti importi va aggiunto il rimborso delle spese sostenute per la fase di ATP, che è stata ritualmente acquisita al presente giudizio ed utilizzata ai fini della decisione. Gli attori hanno effettuato una quantificazione tra essi separata di tali spese, oggetto di domanda di rimborso, sulla scorta del fatto che in quella sede hanno inteso farsi difendere da avvocati diversi, che in questa sede li difendono congiuntamente come, in sostanza, avvenuto anche nel procedimento per ATP, avendo in quella sede del resto formulato un unico ricorso.
La richiesta di rimborso delle spese legali effettuata rappresenta, dunque, una indebita duplicazione ai danni dei resistenti, essendo piuttosto suscettibili di rimborso le spese una sola volta, non potendo la predetta scelta andare a detrimento delle controparti, aggravandone ingiustificatamente la posizione. Tali spese verranno anch'esse liquidate come da dispositivo nella misura minima, tenuto conto che trattasi delle medesime questioni poi affrontate anche nel presente giudizio di merito. A tali spese vanno poi ovviamente aggiunti gli esborsi, per contributo unificato e per compenso in quella sede liquidato al CTU. Il rimborso di tali spese è ovviamente dovuto dai soli convenuti che hanno preso parte anche al procedimento per ATP, non anche dalla CP_2
Nulla per spese di lite nei confronti del trattandosi di parte contumace. CP_6
compagnia assicuratrice dell'arch. va condannata al pagamento della metà CP_3 CP_1 delle spese di lite in favore del proprio assicurato, essendo stata la domanda di garanzia accolta ed essendosi, in prima battuta, la compagnia opposta ad essa eccependo l'inoperatività della polizza, eccezione risultata infondata. Per la restante parte le spese vanno compensate, avendo comunque per lo più la compagnia aderito alle difese del proprio assicurato.
Le spese di lite vanno invece compensate tra il e gli altri condebitori solidali. Pur CP_1 essendo vero, infatti, che è stata accolta, per ragioni di economia processuale, l'azione di regresso dal primo proposta va comunque rilevato che, come si è detto, trattasi di domanda proposta solo in via cautelativa, senza che sia avvenuto un qualche pagamento da parte del professionista in forza della responsabilità solidale, in presenza dunque di un interesse ad agire, pur ritenuto sussistente, comunque labile.
Per quanto concerne le spese sostenute da chiamata in causa dall'arch. Controparte_4
opera il principio di causalità, dovendosi quindi verificare quale parte abbia CP_6 provocato la chiamata in giudizio del terzo, e se essa sia avvenuta o meno infondatamente. Orbene on vi è dubbio che, astrattamente, la chiamata in causa dell'assicurazione da parte del fosse giustificata, in relazione alla domanda risarcitoria proposta nei confronti CP_6 dello stesso. Tuttavia la compagnia, nel costituirsi in giudizio, ha sollevato eccezione di prescrizione ex art. 2952 c.c., affermando che il avrebbe avuto conoscenza del fatto CP_6
19 storico da cui il diritto deriva già in sede di procedimento per ATP, avendovi partecipato in qualità di CTP per Trattandosi, tuttavia, di assicurazione per la responsabilità CP_9 civile il termine decorre, ai sensi del comma 3, dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione, per tale non potendosi, tuttavia, considerare il procedimento per ATP (Cass. n. 11581 del 2020). Ha inoltre eccepito l'inoperatività della polizza sulla base dell'art. 3.5, punto 10, delle condizioni generali (doc.
5), che esclude la copertura nel caso in cui i danni siano derivati da lavori eseguiti da imprese dell'assicurato o di cui l'assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o legale rappresentante. È tuttavia che al momento dei lavori, e anche del collaudo, l'Arch. non fosse socio a responsabilità illimitata nè rivestisse cariche CP_6 sociali.
Essendo, dunque, infondate le eccezioni sollevate dalla compagnia, relative all'operatività della polizza, qualora la domanda risarcitoria fosse stata accolta nei confronti del CP_6
l'assicurazione sarebbe stata tenuta alla garanzia nei suoi confronti. Ciò vuol dire che ad aver “provocato” la chiamata in causa del terzo è stata la parte attrice, con la proposizione della domanda risarcitoria nei confronti del rivelatasi poi infondata, ma in CP_6 relazione alla quale la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni era comunque giustificata. Le spese di lite sostenute dalla compagnia vanno, dunque, poste a carico della parte attrice.
Sulla scorta del medesimo criterio di soccombenza le spese relative alla CTU espletata in corso di causa vanno infine poste, in via definitiva, a carico dei convenuti oggi condannati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna l'ing. l'arch. CP_5 Controparte_7
e l'arch. in solido tra loro, al pagamento a favore del sig. CP_2 CP_1 Parte_1
e per i rispettivi titoli, della complessiva somma di Parte_2 Parte_3
€ 152.600,00 oltre i.v.a. come per legge sulla somma di € 149.600,00, ed oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal 27.4.24 al saldo;
- dichiara che, nei rapporti interni tra i condebitori solidali di cui ai capi che precedono, le quote di responsabilità sono da ripartire nella misura del 45% a carico dell'Ing. CP_5 del 30% a carico della del 15% a carico dell'arch. e del Controparte_7 CP_1
10% a carico dell'arch. per l'effetto, condanna ing. arch. e CP_2 CP_5 CP_2 alla restituzione in favore del delle eventuali somme che Controparte_7 CP_1 quest'ultimo dovesse pagare in eccesso in ragione della responsabilità solidale, rispetto alla quota di sua esclusiva responsabilità come sopra indicata;
- dichiara obbligata a tenere indenne l'arch. per Controparte_3 CP_1 quanto egli sia tenuto a pagare agli attori, limitatamente alla sua sola posizione, in
20 dipendenza della presente pronuncia, nei limiti del massimale di polizza e fatti salvi scoperti e franchigie contrattuali;
- rigetta la domanda proposta nei confronti dell'arch. CP_6
- condanna l'Ing. e gli arch. e in solido CP_5 Controparte_7 CP_2 CP_1 tra loro, al pagamento a favore di parte attrice delle spese del presente giudizio, che liquida in € 22.000,00 (di cui € 786,00 per esborsi), oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- condanna inoltre l'ing. e l'arch. CP_5 Controparte_7
in solido tra di loro, al rimborso in favore degli attori della somma di € 1.800,00, CP_1 oltre RSG, IVA e CPA come per legge per spese legali del procedimento di a.t.p. r.g. n. 10004/2018, e ad € 1.000,00 per spese tecniche, oltre al rimborso degli esborsi in quella sede sostenuti per contributo unificato e compenso versato al CTU;
il tutto oltre interessi come per legge dalla domanda al saldo;
- compensa le spese di giudizio tra il e gli altri condebitori solidali, in relazione alla CP_1 domanda di regresso;
- nulla per spese nei confronti dell'Arch. CP_6
- compensa le spese di lite tra e nella misura CP_1 Controparte_3 della metà e condanna la seconda al pagamento in favore del primo della restante parte, che liquida in € 6.000,00, oltre a i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- condanna gli attori al pagamento delle spese di lite sostenute da che Controparte_4 liquida in € 12.000,00, oltre a i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone in via definitiva le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, a carico dei convenuti di cui al primo capo.
Firenze, 16/09/2025
Il giudice dott. Enrico D'alfonso
Provvedimento redatto in collaborazione con il dr. Gianluca Pro, magistrato ordinario in tirocinio.
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