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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 863/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 14, riunita in udienza il
14/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
MINIO EMILIO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 194/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Sede 80053 Castellammare Di Stabia NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7585/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
32 e pubblicata il 15/05/2024
Atti impositivi:
- ATTO n. 677547-2023 TARI 2014
- ATTO n. 677547-2023 TARI 2015
- ATTO n. 677547-2023 TARI 2016
- ATTO n. 677547-2023 TARI 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6126/2025 depositato il
15/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 impugnava l'atto di pignoramento di crediti presso terzi di cui in epigrafe, notificatogli in data 7.12.2023, deducendo:
1) l'illegittimità del pignoramento, in quanto l'atto sotteso era stato annullato dalla sentenza n. 7894/23 della CGT di Napoli;
2) l'illegittimità del pignoramento per mancata notifica degli atti presupposti;
3) l'illegittimità del pignoramento per intervenuta prescrizione;
4) la mancata indicazione, negli atti inviati dall'ente, dell'immobile o del fabbricato al quale essi si riferivano;
5) la decadenza annuale per la riscossione dei ruoli dell'ente;
6) l'inesistenza dell'atto notificato il 7.12.2023 e dell'attività del concessionario SO.G.E.T. spa, nonché la violazione della delibera dell'autorità anticorruzione (ANAC) n. 576/21, in quanto non poteva essere inviato alcun atto, atteso che il mandato del concessionario era cessato il 21.05.2021; 7) l'assenza del calcolo degli interessi;
8) l'illegittimità per mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale.
Si costituiva il Comune di Castellammare di Stabia, che impugnava l'avverso dedotto, allegando la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di prime cure rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza propone appello il contribuente, il quale richiama essenzialmente i motivi di impugnativa già svolti in prime cure.
Si costituisce il Comune di Castellammare di Stabia, il quale impugna l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
All'esito dell'udienza del 14.10.2025, la Corte decide la controversia come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Invero, deve ritenersi che, nel caso di specie, si tratti di una ipotesi di litisconsorzio necessario con l'agente della riscossione, perché esso ha dato corso al pignoramento presso terzi e, quindi, causa alla necessità, per il preteso debitore, di azionare il giudizio. Peraltro, il contribuente, nell'impugnare l'atto in contestazione, fra gli altri, ha eccepito la mancanza di legittimazione in capo all'agente della riscossione ad emettere il provvedimento.
Atteso che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato soltanto all'ente impositore
(Comune di Castellammare di Stabia) e non all'agente della riscossione (Soget s.p.a.), ne deriva che di esso deve essere dichiarata la inammissibilità.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 300,00.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 14, riunita in udienza il
14/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
MINIO EMILIO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 194/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Sede 80053 Castellammare Di Stabia NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7585/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
32 e pubblicata il 15/05/2024
Atti impositivi:
- ATTO n. 677547-2023 TARI 2014
- ATTO n. 677547-2023 TARI 2015
- ATTO n. 677547-2023 TARI 2016
- ATTO n. 677547-2023 TARI 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6126/2025 depositato il
15/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 impugnava l'atto di pignoramento di crediti presso terzi di cui in epigrafe, notificatogli in data 7.12.2023, deducendo:
1) l'illegittimità del pignoramento, in quanto l'atto sotteso era stato annullato dalla sentenza n. 7894/23 della CGT di Napoli;
2) l'illegittimità del pignoramento per mancata notifica degli atti presupposti;
3) l'illegittimità del pignoramento per intervenuta prescrizione;
4) la mancata indicazione, negli atti inviati dall'ente, dell'immobile o del fabbricato al quale essi si riferivano;
5) la decadenza annuale per la riscossione dei ruoli dell'ente;
6) l'inesistenza dell'atto notificato il 7.12.2023 e dell'attività del concessionario SO.G.E.T. spa, nonché la violazione della delibera dell'autorità anticorruzione (ANAC) n. 576/21, in quanto non poteva essere inviato alcun atto, atteso che il mandato del concessionario era cessato il 21.05.2021; 7) l'assenza del calcolo degli interessi;
8) l'illegittimità per mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale.
Si costituiva il Comune di Castellammare di Stabia, che impugnava l'avverso dedotto, allegando la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di prime cure rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza propone appello il contribuente, il quale richiama essenzialmente i motivi di impugnativa già svolti in prime cure.
Si costituisce il Comune di Castellammare di Stabia, il quale impugna l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
All'esito dell'udienza del 14.10.2025, la Corte decide la controversia come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Invero, deve ritenersi che, nel caso di specie, si tratti di una ipotesi di litisconsorzio necessario con l'agente della riscossione, perché esso ha dato corso al pignoramento presso terzi e, quindi, causa alla necessità, per il preteso debitore, di azionare il giudizio. Peraltro, il contribuente, nell'impugnare l'atto in contestazione, fra gli altri, ha eccepito la mancanza di legittimazione in capo all'agente della riscossione ad emettere il provvedimento.
Atteso che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato soltanto all'ente impositore
(Comune di Castellammare di Stabia) e non all'agente della riscossione (Soget s.p.a.), ne deriva che di esso deve essere dichiarata la inammissibilità.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 300,00.