Sentenza 7 marzo 1984
Massime • 3
Sia il sequestro che il provvedimento di deposito del documento, relativamente al quale sia stata proposta querela di falso, sono rimessi alla discrezionalità del giudice che deve adottarli ove ne ravvisi la necessità in relazione alle peculiarità del caso concreto senza, peraltro, che siano comminate dalla legge sanzioni di nullità per il mancato adempimento di tali incombenti. ( Conf 3260/71, mass n 354700).*
Quando la querela di falso sia stata proposta in via incidentale, la partecipazione del P.m. al relativo procedimento si rende necessaria esclusivamente nelle fasi attinenti all'accertamento della falsità nelle quali viene in rilievo l'interesse generale all'intangibilità della fede pubblica che l'organo requirente è chiamato a tutelare, e non pure nella fase preliminare in cui il giudice accerta la Rilevanza del documento ed autorizza la presentazione della querela stessa, fermo restando, d'altra parte, che, ai fini della legittimità dell'intervento del P.m. non è necessario che questi presenti le proprie conclusioni su tutte le richieste e domande delle parti, non essendo sindacabile il modo in cui detto organo abbia ritenuto di esercitare i poteri conferitigli dalla legge. ( V 5044/78, mass n 394795; ( V 2717/77, mass n 386368).*
Nei giudizi per i quali è prescritto l'intervento del P.m., la osservanza del precetto normativo è assicurata tutte le volte che il predetto organo abbia avuto la possibilità di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, a nulla rilevando l'atteggiamento assunto in concreto dallo stesso. Pertanto, anche nel giudizio di falso, per il quale l'obbligatorietà del suddetto intervento è prescritta dall'art. 221 cod. proc. civ. è sufficiente che sia assicurata identica possibilità, non essendo necessaria la presenza dell'organo requirente nelle udienze, ne' la formulazione di conclusioni da parte del medesimo. ( V 4526/82, mass n 422505; ( V 6380/79, mass n 403104).*
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FATTI DI CAUSA 1. Con atto ritualmente notificato il 5 aprile 2011, Jole Edvige O.-O. (d'ora in avanti anche, breviter, Jole O.) citò Giuseppe G.S., Angelo N., Mario G., l'USB s.g. Società Generale Private Banking di Lugano, la Provincia Religiosa San Benedetto di Don Orione della Congregazione della Piccola Opera della Divina Provvidenza, la Divisione delle Contribuzioni Ticino, Ufficio Imposte di Successione e di Donazione di Lugano, e l'Ufficio Circondariale di Tassazione Lugano innanzi al Tribunale di Chiavari e, allegando la propria qualità di erede universale di Giulia O., propose querela di falso, in via principale, in relazione all'inventario dell'eredità di Valeria R.O. (moglie …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/1984, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 7 marzo 1984 |
Testo completo
Nei giudizi per i quali è prescritto l'intervento del P.m., la osservanza del precetto normativo è assicurata tutte le volte che il predetto organo abbia avuto la possibilità di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, a nulla rilevando l'atteggiamento assunto in concreto dallo stesso. Pertanto, anche nel giudizio di falso, per il quale l'obbligatorietà del suddetto intervento è prescritta dall'art. 221 cod. proc. civ. è sufficiente che sia assicurata identica possibilità, non essendo necessaria la presenza dell'organo requirente nelle udienze, ne' la formulazione di conclusioni da parte del medesimo. ( V 4526/82, mass n 422505; ( V 6380/79, mass n 403104).*