Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/02/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 19 dicembre 2024 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2658/2024
tra
, C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. MAURIZIO PAPA, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, cod. fisc./p. Controparte_1
iva , in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MARCEDONE IVANO, giusta procura in atti
- Resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Preliminarmente, va ritenuta tempestiva l'opposizione proposta, tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 22.5.2024 ed il ricorso in opposizione
è stato depositato il 20.06.2024.
I
D.L. 269 del 2003 convertito in L. 326/2003; la decadenza deve ritenersi definitivamente impedita dall'espletamento tempestivo dell'Accertamento Tecnico;
in particolare, la proposizione dell'ATP è intervenuta tempestivamente: il ricorso per l'accertamento è
stato depositato il 27.9.2023 entro il termine di sei mesi dalla data di comunicazione del verbale della commissione medica in sede amministrativa, datata 2.6.2023
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso per ATP ha chiesto di nominare un consulente tecnico e procedere all'accertamento tecnico preventivo delle condizioni sanitarie legittimanti il
“riconoscimento della indennità di accompagnamento maturata dalla domanda
amministrativa”.
Il CTU nominato in sede di ATP, dr. , nella relazione scritta depositata il Persona_1
10.04.2024, ha ritenuto il ricorrente non meritevole del requisito sanitario richiesto. In
particolare, il CTU ha accertato che è affetto dalle seguenti Parte_1
infermità: “K CI RECIDIVANTE IN ATTUALE TRATTAMENTO CON
MITOMICINA E IN FOLLOW UP CON ASSENZA DI MALATTIA. Il complesso
patologico su documentato NON determina in atto una impossibilità del periziato a
deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o a compiere gli atti
quotidiani della vita senza una assistenza continua. Appaiono pertanto soddisfatti i
requisiti medico legali solamente per il riconoscimento della condizione di invalidità in
soggetto con totale e permanente inabilità lavorativa nella misura del 100%, ai sensi
dell' art. 2 e 12 della L. 118/71, ma non certamente quelli per il riconoscimento della
richiesta indennità di accompagnamento, come correttamente valutato dalla competente
Commissione Sanitaria in sede di visita medica del 01.06.2023”.
II La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava Parte_1
tempestivamente atto di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il CTU era incorso in un grave errore valutativo, per aver sottostimato le patologie di cui era affetto il ricorrente.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo CTU,
in persona del dott. , il quale nella relazione depositata in data Persona_2
20.11.2024, ha concluso nel senso di ritenere che è affetto Parte_1
da: “Ca SC recidivante in attuale trattamento chemioterapico […]. Le suddette
infermità, nel loro insieme, concorrono alla costituzione di un complesso patologico per
il quale il Sig. , è da considerarsi invalido con totale e Parte_1
permanente inabilità lavorativa (art 2 e 12 L 118/71) pari al 100%. Dall'attento esame
degli atti presenti nel fascicolo di causa e dall'esame clinico attuale si può affermare,
che il su descritto complesso patologico non determina l'incapacità del ricorrente allo
svolgimento autonomo degli atti quotidiani della vita propri della sua età e dunque non si
rilevano i requisiti necessari per la concessione dell'indennità di accompagnamento e/o
assistenza continua, appare, pertanto, equo quanto stabilito dalla commissione medica”.
In base alla consulenza tecnica d'ufficio non sussistono i requisiti medico-legali perché il ricorrente possa usufruire del beneficio economico richiesto (indennità di accompagnamento), né alla data di presentazione della domanda amministrativa, né
durante l'iter amministrativo e/o giudiziario.
Entrambe le relazioni del CTU appaiono ben motivate, dettagliatamente descrittive delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass.
III Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23413 del
10/11/2011).
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Avuto riguardo alla dichiarazione reddituale in atti, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da contro con ricorso iscritto al nr. 2658/2024 R.G., Parte_1 CP_1
depositato il 20.6.2024 a seguito di ATP:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione peritale depositata il 20.11.2024 a firma del dott. ; Persona_2
Dichiara irripetibili le spese di giudizio;
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_1
liquidate con separato decreto.
Siracusa, lì 13.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Clemente Pittera
IV