Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/02/2025, n. 2482
CASS
Sentenza 2 febbraio 2025

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è stato emesso dalla Corte di Cassazione, il 22 ottobre 2024. Le parti coinvolte sono l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e una società di raffinazione, che ha impugnato un avviso di pagamento per accise su gasolio, sostenendo che le operazioni di esportazione erano state completate illecitamente da un dipendente infedele. La società ha invocato il principio di affidamento e buona fede, contestando la responsabilità per le irregolarità, mentre l'Agenzia ha sostenuto la validità dell'avviso di pagamento, evidenziando la responsabilità oggettiva del depositario fiscale.

Il giudice ha rigettato il ricorso, affermando che la responsabilità del depositario per il pagamento delle accise è di natura oggettiva e non può essere esclusa nemmeno in presenza di atti illeciti di terzi. La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sottolineando che il legittimo affidamento non esime il depositario dal pagamento delle accise, a meno che non si dimostri la distruzione o la perdita irrimediabile del prodotto. La decisione si basa su un'interpretazione rigorosa della normativa fiscale, che mira a garantire l'esigibilità delle accise e a prevenire frodi fiscali. Le spese legali sono state poste a carico della società ricorrente.

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Massime1

​​L'articolo 14, paragrafo 1, primo periodo, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, dev'essere interpretato nel senso che l'abbuono d'imposta ivi previsto non si applica al depositario, responsabile del pagamento dell'imposta, in caso di svincolo dal regime sospensivo dovuto ad un atto illecito, nemmeno qualora il depositario sia totalmente estraneo a tale atto illecito, imputabile esclusivamente a un terzo, e nutra un legittimo affidamento nella regolarità della circolazione del prodotto in regime di sospensione di imposta. Pertanto, in casi come quello di specie, la responsabilità fiscale del depositario di prodotti in regime di sospensione di accisa ha natura oggettiva e non derogabile, se non nel caso di perdita fisica del prodotto stesso e quindi di materiale impossibilità che lo stesso venga immesso nel consumo. In conclusione, deve escludersi che il fatto illecito del terzo, inclusa la condotta del funzionario infedele dell'Agenzia delle dogane, esoneri il depositario fiscale, soggetto passivo, dal pagamento dei diritti di accisa, anche se questi risulti del tutto estraneo alla condotta dei terzi stessi, anche se sia in buona fede ed abbia potuto riscontrare il buon esito delle spedizioni, qualora essa non abbia determinato la distruzione o la perdita irrimediabile dei prodotti.

Commentario1

  • 1Responsabilità oggettiva per il deposito speditore nell’ipotesi di falsa esportazioneAccesso limitato
    Francesco Diana · https://www.eutekne.info/
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/02/2025, n. 2482
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2482
Data del deposito : 2 febbraio 2025
Fonte ufficiale :

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