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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/04/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1894 /2018 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 6 marzo 2025 all'esito della quale è stata assunta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. promossa da
(p. iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, (C.F. Parte_2
), (C.F. C.F._1 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Pagana, C.F._2 giusta procura in atti, attori contro (p. iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mariano Campo, giusta procura in atti, convenuta avente ad oggetto: contratti bancari;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione notificato in data 09.04.2018, la e, nella Parte_1 qualità di fideiussori, e , premesso di aver Parte_2 Parte_3 acceso, in data antecedente al 1990, presso la Banca del Sud (oggi
[...]
, il rapporto di conto corrente n. 2357/198031, hanno agito in CP_1 giudizio nei confronti di quest'ultima, contestando l'illegittima applicazione al rapporto di conto corrente di interessi ultralegali, usurari ed anatocistici, di commisioni di massimo scoperto, spese non pattutite e valute fittizie, l'illegittimo esercizio dello ius variandi. Hanno, quindi, chiesto la declaratoria di nullità delle predette clausole con la rideterminazione di quanto dovuto e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre al risarcimento dei danni subiti. I fideiussori hanno, altresì, contestato la violazione degli artt. 1938 e 1956 c.c. e la conseguente nullità delle fideiussioni. Il costituendosi in giudizio, ha eccepito, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità dell'azione di ripetizione spiegata essendo il rapporto in oggetto ancora in essere, la prescrizione delle pretese avversarie e contestato, nel merito, la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., svolta c.t.u. contabile sul rapporto di conto corrente, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e assunto in decisione.
La domanda proposta è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Va, priliminarmente, rilevato che non risulta agli atti che il rapporto di conto corrente sia stato chiuso prima della proposizione della domanda. A ciò consegue, così affrontando la questione sollevata dalle parti in ordine all'ammissibilità della domanda di ripetizione avanzata in costanza di conto aperto – che come confermato e chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che se è vero che il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate (
Cass. Civ. n. 13586/24 che chiarisce la portata di Cass. Civ. n. 4214/24). Nel merito, la domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta nei seguenti limiti. In tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che è onere dell'attore, che agisce per la ripetizione dell'indebito, fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. III, 14.05.2012, n. 7501, secondo la quale
“nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872); anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n. 18483)”). In particolare, tale principio, nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) nei confronti dell'istituto bancario per far valere la nullità di clausole contrattuali ed allo scopo di richiedere la ripetizione di somme
2 indebitamente pagate in applicazione delle clausole nulle, comporta che grava sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova, producendo in giudizio il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, oltre che gli estratti conto periodici al fine di quantificare l'indebito versato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 09.03.2021, n. 6480; Tribunale Roma, sez. XVII, 19.09.2018, n. 17579; conf. Tribunale Catania, sez. IV, 08.06.2019, n. 2436; Tribunale Agrigento, 29.06.2016, n. 969; Tribunale Bari, 15.06.2016 n. 3333; Tribunale Modena, sez. I, 07.03.2017, n. 391), con la precisazione che “il correntista può certamente limitarsi ad allegare la inesistenza o nullità del contratto di conto corrente senza ovviamente aver alcun onere di produrre il contratto medesimo (…). In tale caso sarà la banca ad avere l'onere (anche se non abbia proposto domanda riconvenzionale) di produrre il contratto per dimostrare la fonte negoziale del proprio diritto di credito che viene posto in discussione” (Tribunale Napoli sez. II, 22.07.2020, n. 5222). Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che è onere del cliente fornire prova degli indebiti pagamenti, il cui conteggio deve essere effettuato a partire dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenzia (cfr. Cass. Civ., sez. I, 2.5.2019, n. 11543; conf. Cass. Civ., sez. I,
28.11.2018, n. 30822). Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche laddove agisca con azione di accertamento negativo (cfr. Cass. Civ. sez. I, 07.05.2015, n. 9201, per la quale
“l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. (…) Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda”). Tale soluzione, peraltro, non onera il correntista di una prova per lui difficile, dovendosi presumere che il medesimo sia in possesso sia del contratto che degli estratti conto periodici (e ciò alla luce delle previsioni contenute nell'art. 117, comma 1, T.U.B., che impone alla banca la consegna di una copia del contratto al cliente, e nell'art. 119 T.U.B., che prevede la trasmissione di estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite sul conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate), ed avendo, in ogni caso, il cliente il diritto ad ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la medesima (art. 119, comma 4, T.U.B.: “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui
3 che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”). Traslando i superiori principi al caso di specie, va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di illegittima applicazione da parte della banca di interessi usurari. Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale. Come chiarito dalla giurisprudenza è poi onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento con le relative percentuali, (cfr., ex multis, Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 05.02.2013; Tribunale
Teramo, 27.02.2018, n. 178). Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
“l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597).
Per giurisprudenza consolidata, pronunciatasi anche a Sezioni Unite, inoltre, deve ritenersi che nell'ipotesi in cui il tasso degli interessi concordato superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come
4 determinata in base alle disposizioni della Legge n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del creditore di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. Civ., 30.01.2018 n. 2311; Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017 n. 24675), escludendosi, pertanto, la possibile configurabilità della c.d. usura oggettiva sopravvenuta.
Ciò posto, nel caso di specie, esclusa la possibile configurabilità della c.d. usura oggettiva sopravvenuta, deve, in primo luogo, rilevarsi che le doglianze di parte attrice sono infondate, avendo la stessa contestato l'usurarietà dell'interesse applicato solo a decorrere dal IV trimestre 2004 (v. pag. 16 dell'atto di citazione) ed essendo incontestata la circostanza che il rapporto fosse già in essere in data anteriore. Lo stesso c.t.u. ha, peraltro, precisato che “la verifica non ha evidenziato alcun superamento della soglia prevista per il contratto esaminato ed è pertanto che, per i conteggi in applicazione del quesito peritale, ha provveduto ad applicare gli interessi passivi (a debito per il cliente) e gli interessi attivi (a credito per il cliente) secondo le modalità applicate dall'Istituto di credito” (pag. 15 della c.t.u.). Nel caso di specie, poi, non può trovare applicazione la disciplina sull'usura originaria trattandosi di contratto stipulato in data antecedente l'entrata in vigore della normativa di cui alla L. 108/1996 e dell'emanazione dei decreti ministeriali di rilevazione dei tassi effettivi globali medi se non ricorrono gli estremi della fattispecie penale di cui all'art. 644 c.p. (cfr. Cass. Civ., sez. III, 17.07.2008, n. 19698; conf. Cass. Civ., sez. I, 13.12.2010, n. 25182; Cass. Civ., sez. III, 03.04.2009, n. 8138) e non rinvenendosi nel caso di specie le condizioni (nel caso di specie neppure specificamente prospettate) per ritenere rilevante l'usura sopravvenuta nel corso del rapporto (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24675). Non merita parimenti accoglimento la censura relativa all'applicazione di interessi ultralegali da parte dell'istituto bancario, risultando gli stessi specificamente pattuiti tra le parti (v. pag. 15 della c.t.u.: “tra la documentazione esaminata e depositata nel fascicolo sono stati riscontrati i contratti di conto corrente e/o apertura di credito sottoscritti dal correntista in cui vengono indicati i tassi di interesse applicati al conto corrente oggetto di esame. Il sottoscritto, in applicazione del quesito C) ha, pertanto verificato
“se il tasso di interesse passivo in concreto applicato dall'istituto di credito sia conforme a quello pattuito per iscritto” e, avendone riscontrato la conformità ha ricostruito il rapporto applicando il “tasso di interesse convenzionalmente pattuito o ritualmente modificato e comunicato ai sensi
5 dell'art. 118 T.U.B”), sicchè alcuna censura sul punto può essere mossa dal cliente. Sul punto, basti osservare che la pattuizione di interessi ultralegali non
è di per sé viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso di interesse superiore a quello legale, purché ciò avvenga in forma scritta
(cfr., Cass. Civ., 20.05.2016, n. 10516; Cass. Civ., 07.03.2017, n. 5609). Parimenti in ordine al contestato anatocismo, il c.t.u. ha precisato che dall'esame della produzione contrattuale in atti ( Contratto di concessione/variazione di affidamento del 14.07.2009 (in atti); Contratto apertura rapporto n. 198031 del 08.06.2010 (in atti); Addendum contrattuale per modifica consensuale condizioni del 07.09.2010 (in atti); Contratto di concessione/variazione di affidamento del 24.11.2010 (in atti); Contratto di concessione/variazione di affidamento del 25.01.2017 (in atti); Addendum contrattuale per modifica consensuale condizioni del 07.09.2017 (in atti)) si evince che il correntista ha approvato per iscritto la clausola di capitalizzazione e che è stata rispettata la reciprocità degli interessi attivi e passivi, pertanto lo scrivente ha applicato “il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato dal cliente” (v. pag. 16 della c.t.u.). In tema di commissioni di massimo scoperto, il c.t.u., premesso di aver potuto ricostruire il rapporto di conto corrente senza soluzione di continuità dal 30.06.2017 al 31.10.2017, ha evidenziato che, per il periodo esaminato, non risulta applicata la commissione di massimo scoperto, mentre risultano correttamente applicati il corrispettivo di disponibilità creditizia e l'indennità di sconfinamento. Alcun esercizio illegittimo dello ius variandi è emerso. Quanto all'eccezione di prescrizione decennale delle domande formulate dall'attrice, la stessa deve essere accolta nei seguenti termini. In tema di prescrizione, la giurisprudenza è costante nel ritenere l'imprescrittibilità dell'azione di nullità delle clausole contrattuali ritenute nulle, ma la prescrittibilità del diritto a ritenere l'indebito pagato, al quale si deve applicare il termine prescrizionale ordinario di dieci anni, distinguendo, per la determinazione del dies a quo, i versamenti con funzione solutoria dai versamenti con funzione ripristinatoria della provvista. Il termine di prescrizione, in particolare, decorrebbe per i primi dal momento del pagamento, essendo le somme versate entrate nella piena disponibilità dell'istituto bancario, viceversa le seconde, essendo ancora nella disponibilità del correntista, incomincerebbero a prescriversi solo alla chiusura del rapporto contrattuale (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 02.12.2010, n. 24418; conf. Cass. Civ., 23.12.2020, n. 29411: “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi
6 illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati: ciò in quanto il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens. La pronuncia muove dal rilievo per cui non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perchè prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione. In conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca”). Ebbene, nel caso di specie, il c.t.u. ha rilevato che non sono state individuate rimesse solutorie nel rapporto di conto corrente in data anteriore alla naturale prescrizione decennale del 19.02.2009. Alla luce della ricostruzione effettuata dal consulente tecnico d'ufficio (dalle cui risultanze non vi è motivo di discostarsi avendo il medesimo attentamente analizzato la documentazione in atti, sicchè possono accogliersi le conclusioni cui è pervenuto con la consulenza in atti), il saldo del conto corrente deve essere ricalcolato, alla data del 31.10.2017 in € 61.941,83 a debito per il correntista con una differenza rispetto al saldo negativo indicato negli estratti conto di € 54,16. Sotto tale profilo, va rilevato che non può essere condiviso quanto richiesto da parte attrice in ordine ad un richiamo del c.t.u. per una nuova rielaborazione del saldo che tenga conto dei periodi precedenti, avendo, peraltro, sul punto, lo stesso c.t.u. chiarito, in risposta a tali osservazioni, di non aver ravvisato la continuità negli estratti conto e non aver rinvenuto in atti altra documentazione idonea a consentirgli “di ricostruire l'estratto conto mancante, avendo cura di precisare la correttezza contabile o meno di tale ricostruzione” (v. pag. 11 della c.t.u.). Anche la domanda di risarcimento danni formulata da parte attrice è infondata. In tema di risarcimento del danno è, infatti, costante l'orientamento giurisprudenziale nel ritenere che il danno risarcibile non può considerarsi in re ipsa, identificandosi non nella lesione del diritto inviolabile, bensì nelle conseguenze di tale lesione, con la conseguenza che è onere del danneggiato provarne la sussistenza, potendo il Giudice procedere alla sua liquidazione sulla base, non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio patito, per come dedotto e provato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 05.12.2017, n. 28995, per la quale “ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia
7 contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento”). Il sistema di responsabilità civile e contrattuale è, infatti, permeato dal principio della risarcibilità del danno effettivo che possa considerarsi come conseguenza diretta ed immediata dell'altrui comportamento illecito ovvero inadempiente (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 24.03.2006, n. 6572, per la quale “la forma rimediale del risarcimento del danno opera solo in funzione di neutralizzare la perdita sofferta, concretamente, dalla vittima, mentre l'attribuzione ad essa di una somma di denaro in considerazione del mero accertamento della lesione, finirebbe con il configurarsi come somma-castigo, come una sanzione civile punitiva, inflitta sulla base del solo inadempimento, ma questo istituto non ha vigenza nel nostro ordinamento”). Ebbene, nel caso di specie, va rilevato che non sussistono sufficienti elementi per concludere nel senso della esistenza del danno, non avendo parte attrice fornito prova di uno specifico pregiudizio che avrebbe subito dall'illegittima applicazione di clausole nulle, né emerge la sussistenza di una imputazione soggettiva in capo alla banca in ordine all'illecito commesso, essendosi genericamente limitata ad allegare il danno subito. Quanto alle dogliaanze in ordine alle fideiussioni si osserva quanto segue.
Sono gli stessi attori ad essersi qualificati fideiussori, non hanno provato tuittavia tramite produzione documentale la violazione di cui all'art. 1938 c.c. né possono censurare, tenuto comto delle posizioni rivestite all'inetrno dlela società ( di legali rappresentanti pro tempore) la nullità per violazione di cui all'art. 1956 c.c. essendo noto che “in tema di fideiussione, i presupposti di applicabilità dell'art. 1956 c.c. in ordine alla liberazione del fideiussore non ricorrono se coesistono nella stessa persona le qualità di fideiussore e di legale rappresentante e amministratore della società debitrice principale.
Infatti, in tale situazione la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito” (Tribunale Bari sez. II, 07/02/2023, n.397; Cass. Civ. n. 20713/23).
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Tenuto conto della reciproca soccombenza tra le parti, visto l'art. 92 c.p.c., appare opportuno disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le stesse (v. Cass. Civ., sez. III, 22.02.2016, n. 3438, Cass. Civ., sez. VI,
07.01.2019, n. 169). Le spese di ctu, liquidate con seprato decreto, vanno poste a carico solidale di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa,
8 definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1894/2018 R.G., così provvede:
1. accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, le domande di parte attrice e, per l'effetto, accerta che il rapporto di conto corrente presentava alla data del 31.10.2017 un saldo di € 61.941,83 a debito per il correntista;
2. rigetta nel resto le domande di parte attrice;
3. pone le spese di ctu a carico solidale di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuno. Si comunichi.
Così deciso in Messina il 5 aprile 2025. Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1894 /2018 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 6 marzo 2025 all'esito della quale è stata assunta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. promossa da
(p. iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, (C.F. Parte_2
), (C.F. C.F._1 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Pagana, C.F._2 giusta procura in atti, attori contro (p. iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mariano Campo, giusta procura in atti, convenuta avente ad oggetto: contratti bancari;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione notificato in data 09.04.2018, la e, nella Parte_1 qualità di fideiussori, e , premesso di aver Parte_2 Parte_3 acceso, in data antecedente al 1990, presso la Banca del Sud (oggi
[...]
, il rapporto di conto corrente n. 2357/198031, hanno agito in CP_1 giudizio nei confronti di quest'ultima, contestando l'illegittima applicazione al rapporto di conto corrente di interessi ultralegali, usurari ed anatocistici, di commisioni di massimo scoperto, spese non pattutite e valute fittizie, l'illegittimo esercizio dello ius variandi. Hanno, quindi, chiesto la declaratoria di nullità delle predette clausole con la rideterminazione di quanto dovuto e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre al risarcimento dei danni subiti. I fideiussori hanno, altresì, contestato la violazione degli artt. 1938 e 1956 c.c. e la conseguente nullità delle fideiussioni. Il costituendosi in giudizio, ha eccepito, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità dell'azione di ripetizione spiegata essendo il rapporto in oggetto ancora in essere, la prescrizione delle pretese avversarie e contestato, nel merito, la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., svolta c.t.u. contabile sul rapporto di conto corrente, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e assunto in decisione.
La domanda proposta è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Va, priliminarmente, rilevato che non risulta agli atti che il rapporto di conto corrente sia stato chiuso prima della proposizione della domanda. A ciò consegue, così affrontando la questione sollevata dalle parti in ordine all'ammissibilità della domanda di ripetizione avanzata in costanza di conto aperto – che come confermato e chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che se è vero che il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate (
Cass. Civ. n. 13586/24 che chiarisce la portata di Cass. Civ. n. 4214/24). Nel merito, la domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta nei seguenti limiti. In tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che è onere dell'attore, che agisce per la ripetizione dell'indebito, fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. III, 14.05.2012, n. 7501, secondo la quale
“nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872); anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n. 18483)”). In particolare, tale principio, nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) nei confronti dell'istituto bancario per far valere la nullità di clausole contrattuali ed allo scopo di richiedere la ripetizione di somme
2 indebitamente pagate in applicazione delle clausole nulle, comporta che grava sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova, producendo in giudizio il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, oltre che gli estratti conto periodici al fine di quantificare l'indebito versato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 09.03.2021, n. 6480; Tribunale Roma, sez. XVII, 19.09.2018, n. 17579; conf. Tribunale Catania, sez. IV, 08.06.2019, n. 2436; Tribunale Agrigento, 29.06.2016, n. 969; Tribunale Bari, 15.06.2016 n. 3333; Tribunale Modena, sez. I, 07.03.2017, n. 391), con la precisazione che “il correntista può certamente limitarsi ad allegare la inesistenza o nullità del contratto di conto corrente senza ovviamente aver alcun onere di produrre il contratto medesimo (…). In tale caso sarà la banca ad avere l'onere (anche se non abbia proposto domanda riconvenzionale) di produrre il contratto per dimostrare la fonte negoziale del proprio diritto di credito che viene posto in discussione” (Tribunale Napoli sez. II, 22.07.2020, n. 5222). Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che è onere del cliente fornire prova degli indebiti pagamenti, il cui conteggio deve essere effettuato a partire dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenzia (cfr. Cass. Civ., sez. I, 2.5.2019, n. 11543; conf. Cass. Civ., sez. I,
28.11.2018, n. 30822). Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche laddove agisca con azione di accertamento negativo (cfr. Cass. Civ. sez. I, 07.05.2015, n. 9201, per la quale
“l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. (…) Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda”). Tale soluzione, peraltro, non onera il correntista di una prova per lui difficile, dovendosi presumere che il medesimo sia in possesso sia del contratto che degli estratti conto periodici (e ciò alla luce delle previsioni contenute nell'art. 117, comma 1, T.U.B., che impone alla banca la consegna di una copia del contratto al cliente, e nell'art. 119 T.U.B., che prevede la trasmissione di estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite sul conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate), ed avendo, in ogni caso, il cliente il diritto ad ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la medesima (art. 119, comma 4, T.U.B.: “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui
3 che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”). Traslando i superiori principi al caso di specie, va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di illegittima applicazione da parte della banca di interessi usurari. Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale. Come chiarito dalla giurisprudenza è poi onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento con le relative percentuali, (cfr., ex multis, Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 05.02.2013; Tribunale
Teramo, 27.02.2018, n. 178). Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
“l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597).
Per giurisprudenza consolidata, pronunciatasi anche a Sezioni Unite, inoltre, deve ritenersi che nell'ipotesi in cui il tasso degli interessi concordato superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come
4 determinata in base alle disposizioni della Legge n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del creditore di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. Civ., 30.01.2018 n. 2311; Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017 n. 24675), escludendosi, pertanto, la possibile configurabilità della c.d. usura oggettiva sopravvenuta.
Ciò posto, nel caso di specie, esclusa la possibile configurabilità della c.d. usura oggettiva sopravvenuta, deve, in primo luogo, rilevarsi che le doglianze di parte attrice sono infondate, avendo la stessa contestato l'usurarietà dell'interesse applicato solo a decorrere dal IV trimestre 2004 (v. pag. 16 dell'atto di citazione) ed essendo incontestata la circostanza che il rapporto fosse già in essere in data anteriore. Lo stesso c.t.u. ha, peraltro, precisato che “la verifica non ha evidenziato alcun superamento della soglia prevista per il contratto esaminato ed è pertanto che, per i conteggi in applicazione del quesito peritale, ha provveduto ad applicare gli interessi passivi (a debito per il cliente) e gli interessi attivi (a credito per il cliente) secondo le modalità applicate dall'Istituto di credito” (pag. 15 della c.t.u.). Nel caso di specie, poi, non può trovare applicazione la disciplina sull'usura originaria trattandosi di contratto stipulato in data antecedente l'entrata in vigore della normativa di cui alla L. 108/1996 e dell'emanazione dei decreti ministeriali di rilevazione dei tassi effettivi globali medi se non ricorrono gli estremi della fattispecie penale di cui all'art. 644 c.p. (cfr. Cass. Civ., sez. III, 17.07.2008, n. 19698; conf. Cass. Civ., sez. I, 13.12.2010, n. 25182; Cass. Civ., sez. III, 03.04.2009, n. 8138) e non rinvenendosi nel caso di specie le condizioni (nel caso di specie neppure specificamente prospettate) per ritenere rilevante l'usura sopravvenuta nel corso del rapporto (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24675). Non merita parimenti accoglimento la censura relativa all'applicazione di interessi ultralegali da parte dell'istituto bancario, risultando gli stessi specificamente pattuiti tra le parti (v. pag. 15 della c.t.u.: “tra la documentazione esaminata e depositata nel fascicolo sono stati riscontrati i contratti di conto corrente e/o apertura di credito sottoscritti dal correntista in cui vengono indicati i tassi di interesse applicati al conto corrente oggetto di esame. Il sottoscritto, in applicazione del quesito C) ha, pertanto verificato
“se il tasso di interesse passivo in concreto applicato dall'istituto di credito sia conforme a quello pattuito per iscritto” e, avendone riscontrato la conformità ha ricostruito il rapporto applicando il “tasso di interesse convenzionalmente pattuito o ritualmente modificato e comunicato ai sensi
5 dell'art. 118 T.U.B”), sicchè alcuna censura sul punto può essere mossa dal cliente. Sul punto, basti osservare che la pattuizione di interessi ultralegali non
è di per sé viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso di interesse superiore a quello legale, purché ciò avvenga in forma scritta
(cfr., Cass. Civ., 20.05.2016, n. 10516; Cass. Civ., 07.03.2017, n. 5609). Parimenti in ordine al contestato anatocismo, il c.t.u. ha precisato che dall'esame della produzione contrattuale in atti ( Contratto di concessione/variazione di affidamento del 14.07.2009 (in atti); Contratto apertura rapporto n. 198031 del 08.06.2010 (in atti); Addendum contrattuale per modifica consensuale condizioni del 07.09.2010 (in atti); Contratto di concessione/variazione di affidamento del 24.11.2010 (in atti); Contratto di concessione/variazione di affidamento del 25.01.2017 (in atti); Addendum contrattuale per modifica consensuale condizioni del 07.09.2017 (in atti)) si evince che il correntista ha approvato per iscritto la clausola di capitalizzazione e che è stata rispettata la reciprocità degli interessi attivi e passivi, pertanto lo scrivente ha applicato “il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato dal cliente” (v. pag. 16 della c.t.u.). In tema di commissioni di massimo scoperto, il c.t.u., premesso di aver potuto ricostruire il rapporto di conto corrente senza soluzione di continuità dal 30.06.2017 al 31.10.2017, ha evidenziato che, per il periodo esaminato, non risulta applicata la commissione di massimo scoperto, mentre risultano correttamente applicati il corrispettivo di disponibilità creditizia e l'indennità di sconfinamento. Alcun esercizio illegittimo dello ius variandi è emerso. Quanto all'eccezione di prescrizione decennale delle domande formulate dall'attrice, la stessa deve essere accolta nei seguenti termini. In tema di prescrizione, la giurisprudenza è costante nel ritenere l'imprescrittibilità dell'azione di nullità delle clausole contrattuali ritenute nulle, ma la prescrittibilità del diritto a ritenere l'indebito pagato, al quale si deve applicare il termine prescrizionale ordinario di dieci anni, distinguendo, per la determinazione del dies a quo, i versamenti con funzione solutoria dai versamenti con funzione ripristinatoria della provvista. Il termine di prescrizione, in particolare, decorrebbe per i primi dal momento del pagamento, essendo le somme versate entrate nella piena disponibilità dell'istituto bancario, viceversa le seconde, essendo ancora nella disponibilità del correntista, incomincerebbero a prescriversi solo alla chiusura del rapporto contrattuale (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 02.12.2010, n. 24418; conf. Cass. Civ., 23.12.2020, n. 29411: “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi
6 illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati: ciò in quanto il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens. La pronuncia muove dal rilievo per cui non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perchè prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione. In conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca”). Ebbene, nel caso di specie, il c.t.u. ha rilevato che non sono state individuate rimesse solutorie nel rapporto di conto corrente in data anteriore alla naturale prescrizione decennale del 19.02.2009. Alla luce della ricostruzione effettuata dal consulente tecnico d'ufficio (dalle cui risultanze non vi è motivo di discostarsi avendo il medesimo attentamente analizzato la documentazione in atti, sicchè possono accogliersi le conclusioni cui è pervenuto con la consulenza in atti), il saldo del conto corrente deve essere ricalcolato, alla data del 31.10.2017 in € 61.941,83 a debito per il correntista con una differenza rispetto al saldo negativo indicato negli estratti conto di € 54,16. Sotto tale profilo, va rilevato che non può essere condiviso quanto richiesto da parte attrice in ordine ad un richiamo del c.t.u. per una nuova rielaborazione del saldo che tenga conto dei periodi precedenti, avendo, peraltro, sul punto, lo stesso c.t.u. chiarito, in risposta a tali osservazioni, di non aver ravvisato la continuità negli estratti conto e non aver rinvenuto in atti altra documentazione idonea a consentirgli “di ricostruire l'estratto conto mancante, avendo cura di precisare la correttezza contabile o meno di tale ricostruzione” (v. pag. 11 della c.t.u.). Anche la domanda di risarcimento danni formulata da parte attrice è infondata. In tema di risarcimento del danno è, infatti, costante l'orientamento giurisprudenziale nel ritenere che il danno risarcibile non può considerarsi in re ipsa, identificandosi non nella lesione del diritto inviolabile, bensì nelle conseguenze di tale lesione, con la conseguenza che è onere del danneggiato provarne la sussistenza, potendo il Giudice procedere alla sua liquidazione sulla base, non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio patito, per come dedotto e provato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 05.12.2017, n. 28995, per la quale “ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia
7 contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento”). Il sistema di responsabilità civile e contrattuale è, infatti, permeato dal principio della risarcibilità del danno effettivo che possa considerarsi come conseguenza diretta ed immediata dell'altrui comportamento illecito ovvero inadempiente (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 24.03.2006, n. 6572, per la quale “la forma rimediale del risarcimento del danno opera solo in funzione di neutralizzare la perdita sofferta, concretamente, dalla vittima, mentre l'attribuzione ad essa di una somma di denaro in considerazione del mero accertamento della lesione, finirebbe con il configurarsi come somma-castigo, come una sanzione civile punitiva, inflitta sulla base del solo inadempimento, ma questo istituto non ha vigenza nel nostro ordinamento”). Ebbene, nel caso di specie, va rilevato che non sussistono sufficienti elementi per concludere nel senso della esistenza del danno, non avendo parte attrice fornito prova di uno specifico pregiudizio che avrebbe subito dall'illegittima applicazione di clausole nulle, né emerge la sussistenza di una imputazione soggettiva in capo alla banca in ordine all'illecito commesso, essendosi genericamente limitata ad allegare il danno subito. Quanto alle dogliaanze in ordine alle fideiussioni si osserva quanto segue.
Sono gli stessi attori ad essersi qualificati fideiussori, non hanno provato tuittavia tramite produzione documentale la violazione di cui all'art. 1938 c.c. né possono censurare, tenuto comto delle posizioni rivestite all'inetrno dlela società ( di legali rappresentanti pro tempore) la nullità per violazione di cui all'art. 1956 c.c. essendo noto che “in tema di fideiussione, i presupposti di applicabilità dell'art. 1956 c.c. in ordine alla liberazione del fideiussore non ricorrono se coesistono nella stessa persona le qualità di fideiussore e di legale rappresentante e amministratore della società debitrice principale.
Infatti, in tale situazione la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito” (Tribunale Bari sez. II, 07/02/2023, n.397; Cass. Civ. n. 20713/23).
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Tenuto conto della reciproca soccombenza tra le parti, visto l'art. 92 c.p.c., appare opportuno disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le stesse (v. Cass. Civ., sez. III, 22.02.2016, n. 3438, Cass. Civ., sez. VI,
07.01.2019, n. 169). Le spese di ctu, liquidate con seprato decreto, vanno poste a carico solidale di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa,
8 definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1894/2018 R.G., così provvede:
1. accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, le domande di parte attrice e, per l'effetto, accerta che il rapporto di conto corrente presentava alla data del 31.10.2017 un saldo di € 61.941,83 a debito per il correntista;
2. rigetta nel resto le domande di parte attrice;
3. pone le spese di ctu a carico solidale di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuno. Si comunichi.
Così deciso in Messina il 5 aprile 2025. Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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