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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 13/06/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 688/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 688/2025 promossa da:
nata a [...] il [...], quale curatore Parte_1 dell'inabilitata , Persona_1 con l'avv. Maria Lucia ESPOSITO
RICORRENTE contro
Persona_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero della Giustizia
OGGETTO
Revoca inabilitazione
CONCLUSIONI:
(come da verbale d'udienza)
1 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.3.2025, madre e curatrice Parte_1 dell'inabilitata dichiarata inabilitata giusto provvedimento del Tribunale Persona_1
di Lucca n. R.G. 1414/2013, ha chiesto la revoca della misura e la nomina di un amministratore di sostegno (in persona della medesima in favore Parte_1
della figlia, deducendo che: -l'inabilitata non è in grado di provvedere autonomamente alla cura della propria persona e del patrimonio, di talchè la mera assistenza nel compimento degli atti di maggior rilevanza patrimoniale si appalesa insufficiente alla tutela dell'interessata; - invero, l'inabilitata, affetta da psicosi affettiva e ritardo mentale di grado medio, necessita di supporto per tutte le decisioni in materia di consenti ai trattamenti sanitari;
inoltre la madre provvede quotidianamente alla cura della sua persona e al supporto nelle ordinarie attività, oltre che alla gestione del suo patrimonio.
All'udienza del 9.5.2025, celebrata mediante collegamenti audiovisivi, alla presenza della ricorrente e del suo difensore, nonché dell'inabilitata, si è proceduto all'audizione di quest'ultima. All'esito, la ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa, con rinuncia ai termini per memorie. La causa, previa verifica della corretta comunicazione al
Pubblico Ministero, è stata dunque rimessa al collegio per la decisione.
***
Dalla documentazione versata in atti, risulta che è portatrice di handicap Persona_1
in condizioni di gravità, è affetta da psicosi affettiva e disturbo del controllo degli impulsi, con ritardo mentale di grado medio in paralisi cerebrale infantile di tipo emiparesi spastica destra, non è autonoma negli atti della vita quotidiana, presenta deambulazione instabile con frequenti cadute. Dall'esame dell'inabilitata è emerso che la stessa non ha alcuna contezza delle sue condizioni si salute, delle questioni economiche che la riguardano, non è in grado di riferire sul titolo di detenzione dell'abitazione in cui vive, su chi siano i suoi familiari, dipende in tutto e per tutto dalla madre anche per il compimento dei più basilari atti di vita quotidiana.
Ciò posto, ad avviso del Collegio, la necessità di tutelare le specifiche esigenze dell'inabilitata con modalità più consone alle sue esigenze e ai suoi bisogni (anche tenuto conto della
2 necessità di gestire la pensione di cui è titolare, stante l'inadeguatezza dell'interessata, emersa nel corso del giudizio, nonché di gestire i profili sanitari e di cura della persona) può essere adeguatamente soddisfatta mediante l'apertura, in luogo dell'inabilitazione, dell'amministrazione di sostegno che risulta misura più idonea a garantire a Per_1
la necessaria protezione nella gestione delle più importanti scelte personali, sanitarie e
[...]
patrimoniali, contestualmente garantendone, stante la duttilità che la contraddistingue, i residui spazi di autonomia.
Conseguentemente il fascicolo deve essere trasmesso al Giudice tutelare per la nomina dell'amministratore di sostegno.
A norma degli artt. 423 e 430 c.c., la sentenza deve inoltre essere annotata nell'apposito registro e comunicata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio per gli adempimenti di competenza e al Giudice tutelare in sede ai sensi dell'art. 42 disp.att. c.c..
Non si fa luogo alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio essendo, nelle more,
l'inabilitata assistita dal curatore.
Le spese di lite, in ragione della natura del procedimento e del suo esito, si dichiarano compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede: revoca l'inabilitazione di , nata a [...] il [...]; Persona_1 manda la Cancelleria per l'annotazione della sentenza nell'apposito registro e per la comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza per gli adempimenti di competenza e al Giudice Tutelare per la nomina dell'amministratore di sostegno.
Compensa le spese di lite.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 13.6.2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 688/2025 promossa da:
nata a [...] il [...], quale curatore Parte_1 dell'inabilitata , Persona_1 con l'avv. Maria Lucia ESPOSITO
RICORRENTE contro
Persona_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero della Giustizia
OGGETTO
Revoca inabilitazione
CONCLUSIONI:
(come da verbale d'udienza)
1 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.3.2025, madre e curatrice Parte_1 dell'inabilitata dichiarata inabilitata giusto provvedimento del Tribunale Persona_1
di Lucca n. R.G. 1414/2013, ha chiesto la revoca della misura e la nomina di un amministratore di sostegno (in persona della medesima in favore Parte_1
della figlia, deducendo che: -l'inabilitata non è in grado di provvedere autonomamente alla cura della propria persona e del patrimonio, di talchè la mera assistenza nel compimento degli atti di maggior rilevanza patrimoniale si appalesa insufficiente alla tutela dell'interessata; - invero, l'inabilitata, affetta da psicosi affettiva e ritardo mentale di grado medio, necessita di supporto per tutte le decisioni in materia di consenti ai trattamenti sanitari;
inoltre la madre provvede quotidianamente alla cura della sua persona e al supporto nelle ordinarie attività, oltre che alla gestione del suo patrimonio.
All'udienza del 9.5.2025, celebrata mediante collegamenti audiovisivi, alla presenza della ricorrente e del suo difensore, nonché dell'inabilitata, si è proceduto all'audizione di quest'ultima. All'esito, la ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa, con rinuncia ai termini per memorie. La causa, previa verifica della corretta comunicazione al
Pubblico Ministero, è stata dunque rimessa al collegio per la decisione.
***
Dalla documentazione versata in atti, risulta che è portatrice di handicap Persona_1
in condizioni di gravità, è affetta da psicosi affettiva e disturbo del controllo degli impulsi, con ritardo mentale di grado medio in paralisi cerebrale infantile di tipo emiparesi spastica destra, non è autonoma negli atti della vita quotidiana, presenta deambulazione instabile con frequenti cadute. Dall'esame dell'inabilitata è emerso che la stessa non ha alcuna contezza delle sue condizioni si salute, delle questioni economiche che la riguardano, non è in grado di riferire sul titolo di detenzione dell'abitazione in cui vive, su chi siano i suoi familiari, dipende in tutto e per tutto dalla madre anche per il compimento dei più basilari atti di vita quotidiana.
Ciò posto, ad avviso del Collegio, la necessità di tutelare le specifiche esigenze dell'inabilitata con modalità più consone alle sue esigenze e ai suoi bisogni (anche tenuto conto della
2 necessità di gestire la pensione di cui è titolare, stante l'inadeguatezza dell'interessata, emersa nel corso del giudizio, nonché di gestire i profili sanitari e di cura della persona) può essere adeguatamente soddisfatta mediante l'apertura, in luogo dell'inabilitazione, dell'amministrazione di sostegno che risulta misura più idonea a garantire a Per_1
la necessaria protezione nella gestione delle più importanti scelte personali, sanitarie e
[...]
patrimoniali, contestualmente garantendone, stante la duttilità che la contraddistingue, i residui spazi di autonomia.
Conseguentemente il fascicolo deve essere trasmesso al Giudice tutelare per la nomina dell'amministratore di sostegno.
A norma degli artt. 423 e 430 c.c., la sentenza deve inoltre essere annotata nell'apposito registro e comunicata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio per gli adempimenti di competenza e al Giudice tutelare in sede ai sensi dell'art. 42 disp.att. c.c..
Non si fa luogo alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio essendo, nelle more,
l'inabilitata assistita dal curatore.
Le spese di lite, in ragione della natura del procedimento e del suo esito, si dichiarano compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede: revoca l'inabilitazione di , nata a [...] il [...]; Persona_1 manda la Cancelleria per l'annotazione della sentenza nell'apposito registro e per la comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza per gli adempimenti di competenza e al Giudice Tutelare per la nomina dell'amministratore di sostegno.
Compensa le spese di lite.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 13.6.2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari
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