Sentenza 30 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2001, n. 10367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10367 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
| Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POL ITALIA10367/01 LA CORTE SUPREMA CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO Presidente R.G.N. 3208/99 Rel. Consigliere Cron. 2:383 Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere Rep. Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Ud. 27/03/01 Dott. Natale CAPITANIO Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere ha pronunciato la seguente 18 S ENT ENZ A sul ricorso proposto da: BO IR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA Millen CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO G. SANTE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, 1019 DE ANGELIS CARLO, POTI MARIO, giusta delega in calce -1- alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avversO la sentenza n. 334/98 del Tribunale di BARI, depositata il 11/02/98 R.G.N. 203/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito l'Avvocato ASSENNATO;
udito l'Avvocato DI LULLO per delega DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO BONAJUTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Chileo -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Bari in data 2 gennaio 1990 BO IR conveniva in giudizio l'INPS, chiedendone la condanna a corrispondergli la pensione di inabilità ovvero, subordinatamente, l'assegno ordinario di invalidità, in relazione а varie infermità lamentate. Resistente 1'Istituto ed acquisite varie consulenze tecniche, il giudice adito rigettava la domanda con sentenza del 17 gennaio 1996, la quale, all'esito dell'appello del soccombente, veniva confermata dal Tribunale del luogo con decisione dell'11 febbraio 1998. Chie Ritenevano i giudici di merito che la patologia riscontrata al soggetto non ne riduceva la generica capacità di lavoro a meno di un terzo in attività, se non di bracciantato agricolo, comunque a lui confacenti e senza usura anomala, come concluso da due ausiliari correttamente;
e che il contrario responso degli altri due consulenti non meritava adesione, in quanto erroneamente basato sull'assunto che la patologia del BO (ernia e spondilo artrosi - diffusa) provocandogli notevoli sofferenze durante lo svolgimento della specifica attività agricola, andava considerata come 3 gravemente invalidante. Avverso tale sentenza l'assicurato ha proposto ricorso per cassazione, ancorandolo ad un solo motivo variamente articolato;
l'INPS ha depositato soltanto la procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 legge 12.6.84 n.222, nonché motivazione insufficiente e contraddittoria, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civile, ed articola le doglianze in tre direzioni. Deduce, in sintesi, che il Tribunale, ritenendolo idoneo ad espletare altre attività a Prices lui confacenti, non ha motivato né in tema di rilevante diversificazione delle mansioni compatibili in relazione a quelle di bracciantato agricolo effettuate, né sulla adattabilità del soggetto ad altre funzioni, attesa la lavorazione campestre fino a quel momento eseguita, l'età e la scarsa cultura;
non ha chiarito le ragioni che lo hanno indotto a disattendere le consulenze tecniche а lui favorevoli, né perché le stesse sarebbero ancorate alla capacità di lavoro specifica, laddove esse fanno esplicito riferimento a quella generica, 4 siccome correlate alle tabelle di invalidità ministeriali del luglio 1980; non ha tenuto conto dei rilievi delle medesime consulenze in ordine ai profili usuranti di una eventuale protrazione dell'attività di bracciante agricolo, in relazione al quadro patologico evolutivo soprattutto quanto alla discopatia, né ha valutato adeguatamente la avanzata età dell'assicurato (63 anni) e la molto modesta scolarità dello stesso. Il motivo è infondato in tutte le sue prospettazioni. Circa la prima censura esclusa inizialmente ipotizzata ogni indagine sulla inabilità, non più oggetto di contestazione da Chileo parte ricorrente Osserva la Corte che, come da consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, nella disciplina dell'assegno ordinario di invalidità, ai fini della integrazione del requisito della riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini (ex art. 1 legge 1.222/84), rilevano non solo le attività lavorative n. sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte, nel corso delle quali si è manifestato il patologico invalidante, ma anche tutte quadro quelle occupazioni che, pur essendo diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto si configurano alla stregua di una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale dell'interessato al nuovo lavoro ipotizzabile (cfr. ex plurimis: Cass. nn. 489/96 e 6185/2000). Ed appare evidente che le mansioni indicate dai giudici di merito in alternativa al bracciantato agricolo (attività di portiere, di commesSO od altro genere, di scarso о modesto lavorativo pesante) non offrono serie impegno né sotto il profilo dell'adattamento difficoltà а siffatte diverse funzioni, nédell'interessato quanto all'aspetto non usurante in modo anomalo delle stesse, ove si escluda la naturale decadenza dell'organismo in ragione dell'obiettivo trascorrere del tempo, e pertanto non a causa della attività espletata. Quanto alla seconda doglianza, non è dubbio che difetta di motivazione la sentenza che, non cogliendo il contrasto tra consulenze tecniche difformi disposte d'ufficio, aderisca all'una od 6 alle altre senza evidenziare le ragioni del privilegio così accordato, ovvero, pur confrontando le diverse conclusioni peritali e rilevandone le divergenze valutative, ne recepisca acriticamente taluna, senza esporre congruamente le ragioni di esclusione delle altre. Con il corollario che tale procedimento comparativo presuppone la identicità od omogeneità delle situazioni patologiche tecnicamente valutate dalle contrastanti consulenze, laddove esso non si impone nella ipotesi in cui, successivamente al primo intervenga un fattoreaccertamento peritale, novativo morboso, non valutabile in precedenza, e While determinante in ordine al responso demandato agli altri ausiliari, purchè il giudice, facendolo proprio e recependolo in sentenza, esponga comunque adeguatamente le ragioni che lo hanno indotto ad aderirvi. Nella specie i giudici di merito non solo hanno motivato al riguardo, evidenziandocorrettamente particolarmente le ragioni del privilegio accordato alle consulenze cui si sono adeguati, ma hanno anche esposto con logico iter argomentativo le ragioni della erroneità di quelle ripudiate, in quanto ancorate meramente alla capacità specifica 7 sicchè le ulteriori deduzioni del soggetto, con riferimento alle tabelle prospettate, indicate, appaiono del tutto ministeriali inconferenti, trattandosi di tabelle meramente indicative, e dunque prive della valenza segnalata nel ricorso. Per ciò che attiene, in ultimo, alla terza censura, la stessa Va ritenuta del tutto inconsistente e comunque già confutata alla stregua degli esposti rilievi, atteso che la sentenza del Tribunale esclude la opportunità del protrarsi del lavoro agricolo, proprio perché non più confacente al soggetto in relazione alle infermità riscontrate Miles ed usurante in modo anomalo, ma nel contempo ritiene, con iter argomentativo logico, che lo stesso sia recuperabile per attività più adatte al suo stato di salute, ad esso confacenti e prive di particolari difficoltà di adattamento, per di più esemplificandole adeguatamente. Le considerazioni che precedono consentono, dunque, di ritenere che la sentenza dei giudici di merito non appare inficiata dalle violazioni di legge e dai vizi di motivazione prospettati dal BO;
per l'effetto il ricorso va rigettato. Non si effettua alcuna statuizione in ordine 8 alle spese relative al presente giudizio di trattandosi di controversia promossalegittimità, per ottenere prestazioni previdenziali e non ricorrendo la ipotesi di pretesa manifestamente infondata e temeraria, ai sensi dell'art.152 Disp. Att. Cod. Proc. Civile.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Nulla per ciò che presente giudizio di concerne le spese del cassazione. Roma 27 marzo 2001. il Presidente: твий дру imensoincenzo Miles Il Cons. estensore: IL CANCELLIERĘ Depositata in Cancelleria 30 LUG 2001 Oggi, CANCELLIERE A I S 0 S D 1 A , . T O T , L R A L S A O K B E S I E I D D N A G T O S O A P D E M I , A D 1