CA
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 15/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 926/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Civile composta dai seguenti magistrati dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Federico Ria Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile in grado d'appello, iscritta al nr. 926/23 R.A.C.C., vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
Contrada Mottagrossa n. 10 (c.f. , elettivamente domiciliata in Ripa C.F._1
Teatina (CH) alla Via Roma Vico Primo n. 1, presso e nello studio dell'avv. Antonio Masci
(c.f. ) del foro di Chieti, dal quale è rappresentato e difeso, giusta C.F._2
procura speciale in atti
APPELLANTE
pagina 1 di 14
CONTRO
Avv. Luigi Guidone ), n. l'11.05.1947 a Vasto (Ch), dove risiede in C.F._3
via S.Michele 143, elett.te dom.to a Pescara, via Falcone e Borsellino 32 presso lo studio all'Avv. Pier Michele Quarta ( , CodiceFiscale_4 Email_1
dal quale è rappr.to e difeso, giusta procura speciale in atti;
APPELLATO
NONCHE'
ON RIFERIMENTO AL RISCHIO ASSUNTO Controparte_1
CON IL CERTIFICATO N. GT0C045651P-LB, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia, Dott.ssa nata a [...] il [...] (ex procura del 7 marzo Controparte_2
2023, rep. n. 53.952, Dott. Notaio in Milano: All. A), con sede in Milano, c.so Persona_1
Garibaldi 86, (C.F. ), rappresentata e difesa in forza di procura in atti, P.IVA_1
unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Alberto Batini (C.F. ) del C.F._5
Foro di Milano e Giorgio Grasso (C.F. ) del Foro di Roma, C.F._6
elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi, sito in Milano, Via Camperio 9
ALTRA APPELLATA – CIAMATA IN CAUSA
oggetto: appello avverso sentenza di primo grado del Tribunale di Vasto n. 263/2023, pubblicata in data 29.08.2023 in materia di risarcimento del danno da pretesa responsabilità professionale;
conclusioni: come da rispettive note depositate telematicamente in vista dell'udienza del giorno 8.1.2025, da ritenersi materialmente allegate alla presente decisione pagina 2 di 14 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Insta la parte appellante per la riforma delle sentenza di primo grado del Tribunale di Vasto
n. 263/2023, pubblicata in data 29.08.2023 per asseriti error in iudicando e per falsa rappresentazione dei fatti, nella parte in cui, aveva rigettato la domanda da esso attore formulata nei confronti del professionista convenuto e volta ad ottenere il risarcimento del danno sul presupposto dell'inadempimento contrattuale e comunque del comportamento negligente ed imperito, a norma degli art.li 1176. 1218 e 2236 c.c. , dell'avv. Luigi Guidone del foro di Vasto in riferimento al mandato conferitogli da essa appellante Parte_1
nell'ambito del procedimento civile iscritto con il n. 188/1989 R.G. Tribunale di Vasto
[...]
definito con la sentenza di appello n. 467/2011, pubblicata in data 26.05.2011.
Contestava la parte ivi attrice e qui appellante al professionista convenuto il non aver disconosciuto, ex art. 215 c.p.c , o comunque per non aver contestato la falsità del documento ed articolato mezzi istruttori finalizzati all'accertamento della falsità della scrittura del
28.01.1985 quale documento avente valore dirimente per l'accoglimento della domanda promossa da nei suoi confronti. Parte_2
1.1
Denuncia in particolare l'appellante:
- Nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, comma quattro c.p.c., per totale assenza nella motivazione delle argomentazioni espresse da parte attrice, in riferimento ai documenti prodotti nel procedimento n. 188/1989 R.G. Tribunale di Vasto e, comunque, nullità della pronuncia per motivazione apparente stante la mancata valutazione di tali documenti comprovanti la condotta inadeguata ed errata del convenuto, avv. Luigi
Guidone, anche in presenza della sola falsità ideologica della scrittura del 28.01.1985; pagina 3 di 14 4
- Violazione dell'art. 115 c.p.c. in riferimento alla valutazione della prova testimoniale e violazione degli art. 245 e seguenti c.p.c. in riferimento all'affermazione contenuta nella sentenza n. 263/2023 del Tribunale di Vasto di inammissibilità dei capitoli di prova, ammessi con l'ordinanza del 12.04.2022, costituendo detta dichiarazione revoca implicita dell'ordinanza di ammissione dopo l'escussione dei testi, in assenza di istanza di parte.
Contraddittorietà, illogicità e erroneità della dichiarazione di inattendibilità dei testi escussi sul solo presupposto del rapporto di parentela con;
Parte_1
- Illogicità, contraddittorietà ed erroneità della sentenza n. 263/2023 del Tribunale di Vasto in riferimento alla mancanza di prova del nesso di causalità tra il mancato disconoscimento della scrittura del 28.01.1985 ex art.li 214 e 215 c.p.c. e/o dell'inadeguata linea difensiva espletata in assenza di specifiche e adeguate contestazioni e richieste istruttorie, ai fini della dimostrazione della falsità del contenuto della scrittura del 28.01.1985, e l'accoglimento della domanda avanzata da;
Parte_2
- Illogicità, contraddittorietà ed erroneità della sentenza n. 263/2023 del Tribunale di Vasto in riferimento alla mancanza di prova del danno subito da in Parte_1 conseguenza dell'inadeguata ed errata linea difensiva espletata dall'avv. Luigi Guidone.
Sussistenza del danno consistito nella condanna di al pagamento di Parte_1
somme in forza della sentenza di accoglimento della domanda azionata da nel Parte_2
proc civ 88/1989 R.G. Tribunale di Vasto, prima, e dinanzi alla Corte di Appello di L'Aquila, dopo. Coincidenza tra le somme corrisposte da in favore di Parte_1 Parte_2
mediante assegni bancari prodotti in atti e le somme liquidate comprensive degli interessi e rivalutazione monetaria nelle sentenze di accoglimento della domanda giudiziale di Pt_2
.
[...]
- Omessa valutazione del comportamento processuale del convenuto nel giudizio di primo grado, avv. Luigi Guidone, valutabile negativamente, ex art. 116 c.p.c., per la mancata adesione dello stesso, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione con conseguente illogicità, contraddittorietà e ingiustizia della sentenza n. 263/2023 nella parte in cui condanna la sig.ra al pagamento delle spese processuali stante anche Parte_1
le precarie condizioni di salute ed economiche della stessa.
pagina 4 di 14 5
Si costituiscono entrambi gli appellati concludendo per il rigetto della impugnazione e per la conferma della gravata decisione.
Ripropone in particolare l'appellato professionista la domanda di manleva formulata nei confronti della chiamata già in primo grado.
Acquisita la documentazione, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti nelle note depositate telematicamente in vista dell'udienza del giorno 8.1.2025, da ritenersi materialmente allegate alla presente decisione, la causa è stata riservata in decisione.
2
Il gravame è conforme al disposto di cui all'art. 342 cpc nuova formulazione, anche tenuto conto che le introdotte modifiche a tale disposizioni non sembrano sostanzialmente incidere sul portato precettivo degli arresti cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità.
E' vero infatti che la specificità dei motivi, ex art. 342 cod. proc. civ., per la rituale proposizione dell'atto di appello, esige, anche quando la sentenza di primo grado sia stata integralmente censurata, che, alle argomentazioni in essa svolte, vengano contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico poiché la parte volitiva dell'appello deve accompagnarsi ad una componente argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (Cassazione civile, sez. I, 27/10/2014, n.
22781).
Tuttavia l'indicazione specifica dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni poste a fondamento dell'appello né tantomeno nella elaborazione di un progetto alternativa di decisione (Cass. ord. VI^ nr. 6705/18), essendo sufficiente che al giudice siano esposte - anche sommariamente - le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, che possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di individuare il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. In particolare, con riguardo alla denuncia di erronea valutazione
- da parte del giudice di primo grado - degli elementi probatori acquisiti o delle conclusioni pagina 5 di 14 6
del consulente tecnico, è sufficiente - al fine dell'ammissibilità dell'appello - la indicazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie, non essendo richiesto, come per la diversa ipotesi del ricorso per cassazione, una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Cassazione civile, sez. II, 09/06/2014, n. 12960 e SSUU.nr. Cassazione civile sez. un., 16/11/2017, n.27199).
L'atto di impugnazione risulta redatto nel puntuale rispetto dei criteri appena esposti.
3
L'appello è tuttavia nel merito infondato.
3-1
Assume in sostanza l'appellante la necessità di procedere alla riforma della sentenza qui gravata, non avendo suo dire il giudice di prime cure adeguatamente valutato gli elementi anche solo documentali da esso attore addotti che comproverebbero il preteso inadempimento del professionista convenuto.
Contestava in particolare all'avv. Luigi Guidone, quale suo difensore nei procedimenti svolti dinanzi il Tribunale di Vasto e alla Corte di Appello di L'Aquila, il mancato disconoscimento della scrittura del 28.01.1985 e l'assenza di qualsiasi valida contestazione e richiesta istruttoria finalizzata alla verifica della falsità della scrittura stessa;
scrittura che è stata ritenuta determinante dal Tribunale di Vasto ai fini del riconoscimento dell'azione di riduzione e domanda restitutoria del credito vantato in quanto, nella stessa scrittura, veniva affermato (falsamente) che aveva contribuito economicamente alla realizzazione Parte_2
del fabbricato, ubicato in Vasto, Contrada Mottagrossa, poi donato alla sig.ra Parte_1
e .
[...] Controparte_3
A dire dello stesso appellante (pg 3 dell'atto di appello) “l'avv. Luigi Guidone veniva subito informato dalla sig.ra della integrale falsità della scrittura del 28.01.1985 Parte_3
a firma dal sig. in quanto le stesse dichiarazioni ivi contenute erano in Parte_4
evidente contrasto con la realtà dei fatti così come già evidente dalla documentazione che veniva consegnata allo stesso legale.”
pagina 6 di 14 7
Dunque, secondo l'assunto attoreo, di fatto sostanzialmente - non senza prolissità - ripetuto costantemente sia in sede di primo grado che in questa sede, le dichiarazioni contenute nel documento datato 28.1.1985 erano in evidente contrasto con la realtà dei fatti così come avrebbe dovuto il giudice della causa presupposta rilevare, se il professionista qui convenuto avesse formulato idonea contestazione e adeguate richieste istruttorie finalizzate alla verifica della falsità della scrittura stessa
3.1.1
Come costantemente affermato allora in sede di legittimità, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare in prima battuta e per quanto in questa sede interessa evidenziare, se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile proprio alla condotta dello stesso (Cass. n. 02638 del 05.02.2013 Rv. 625017 – 01 e Cass. Civ.,
Sez. III, 28 maggio 2021, n. 15032).
Tale affermazione deve essere necessariamente coniugata con l'ulteriore secondo cui le scelte di condotta processuale da parte del professionista non possono che essere declinate in base agli elementi fattuali che, ovviamente, il cliente prospetta allo stesso, più o meno tempestivamente.
3.1.2
Omette allora del tutto di considerare la difesa della parte appellante che la dichiarazione recante la data del 28.1.1985 integra vera e propria confessione stragiudiziale da parte del alla controparte, cioè nella fattispecie il , della sussistenza di un Parte_4 Parte_2 credito in suo favore;
dichiarazione confessoria allora sicuramente opponibile all'erede oggi appellante.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (tra tutte, Cass. SS.UU., 25 marzo 2013, n. 7381), una dichiarazione è qualificabile, in generale, come confessione in presenza di un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, ed un elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo, il quale forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del pagina 7 di 14 8
dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione
Il valore confessorio di tale dichiarazione può essere certamente opposto all'erede – nella specie l'odierna appellante - in quanto subentrante nella medesima situazione del proprio dante causa.
E' infatti principio consolidato che l'erede all'apertura della successione, subentra nella situazione economica del de cuius, a seguito dell'accettazione, la quale, dispiegando effetti retroattivi, consente all'erede la continuazione della personalità del defunto (Cass. 8 giugno
2022 n. 18550).
Tanto premesso in punto di mero diritto, ne consegue che, come noto, l'efficacia della predetta dichiarazione confessoria avrebbe potuto essere elisa solo allegando e comprovando ex art. 2732 cc non solo la non veridicità del contenuto della dichiarazione stessa, ma anche che la stessa era stata determinata da errore di fatto del dichiarante o violenza subita dal medesimo.
Dovendo in particolare il dichiarante, o colui nei cui confronti è opposta la dichiarazione, allegare e provare anche il vizio d'origine della dichiarazione confessoria, al fine dell'invalidazione non è sufficiente dedurre prove limitatamente alla non rispondenza al vero del fatto confessato (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 17716 del 25 agosto 2020).
Ai fini in particolare della revoca della confessione per errore di fatto, è necessario dimostrare non solo l'inesistenza del fatto confessato ma anche che, al momento della confessione, il confitente versava in errore, provando le circostanze che lo avevano indotto a ritenere che il fatto confessato fosse vero (Cass. civ. n. 9777/2016).
Di fronte pertanto alle allegazioni fattuali della cliente, tutte volte solo a dimostrare la pretesa non rispondenza al vero del fatto confessato, il professionista qui convenuto non aveva potuto sostenere l'inefficacia di quella dichiarazione, non avendo appunto a disposizione elementi provenienti dalla propria assistita che potessero supportare a livello anche probatorio che il dichiarante fosse in errore o fosse stato oggetto di violenza (morale rilevante ai fini de quibus o fisico ove in ipotesi deducibile la nullità della dichiarazione stessa).
Non poteva ancora escludersi come quella difformità rispetto al vero fosse stata invece proprio scientemente e consapevolmente voluta dal dichiarante. pagina 8 di 14 9
E' noto allora che non è data tutela in ipotesi di dichiarazione confessoria simulata, salvo l'interessato alleghi e comprovi la sussistenza di un accordo simulatorio tra il dichiarante ed altro soggetto (nella specie il riconosciuto creditore).
Anche tuttavia in relazione a tale prospettazione, alcun elemento, al di fuori della “neutra” pretesa non corrispondenza al vero del dichiarato, era stata fornita dalla cliente in punto di sostenibilità in giudizio di una allegazione fondata su un accordo simulatorio intercorso tra dichiarante e falso creditore.
3.1.3
Di fronte pertanto al professionista incaricato di assumere una linea difensiva, l'unica strada da percorrere per toglier efficacia alla predetta dichiarazione confessoria era non quella di attaccare il solo contenuto della stessa, dal quale, come visto, ex se non poteva desumersi alcuna prova idonea a scalfirne l'efficacia probatoria peraltro “piena”, ma era quella di sostenere o la falsa predisposizione dell'atto e quindi prima di tutto della sottoscrizione ivi apposta per conto del dichiarante o nell'ambito di un asserito accordo con il beneficiario della dichiarazione eccepire un abusivo riempimento del foglio in bianco contra pacta e riempimento abusivo absque pactis.
Con riferimento allora a tale ultima possibile prospettazione, alcun elemento risulta, ancora in questa sede, essere era stato fornito dalla assistita, sia di ordine cronologico che materiale, che potesse far ritenere da parte del professionista seriamente percorribile la strada della formulazione della eccezione di abusivo riempimento absque pactis ovvero della proposizione della querela di falso per eccepire l'abusivo riempimento absque pactis.
Le scarse dedotte circostanze materiali sul punto (basso livello di cultura del dichiarante, incapacità di scrivere a macchina e non possesso del relativo strumento) non sono di per sé incompatibili con l'affermazione della corrispondenza tra la intenzione del dichiarante ed il contenuto della dichiarazione stessa, salve le ipotesi di errore di fatto e violenza, già, come visto, non eccepibili dal professionista tenuto conto degli elementi fattuali in possesso del difensore.
3.1.4
pagina 9 di 14 10
Ineludibile, in un'ottica elidente dell'efficacia probatoria di quella dichiarazione, era pertanto solo il percorso che passava inevitabilmente per l'affermazione della falsità della firma apposta per conto del proprio dante causa.
Sul punto ancora la difesa della parte appellante assume, pure nell'atto di appello, che l'aspetto fondamentale della responsabilità professionale dell'avv. Guidone, del tutto omesso nella sentenza impugnata, scaturirebbe anche £dal non aver, quale difensore della sig.ra
, contestato in modo specifico, sulla base delle prove documentali esistenti prodotte Pt_1
nello stesso giudizio n. 188/1989 R.G. Tribunale di Vasto, la falsità ideologica del contenuto della scrittura del 28.01.1985 e ciò a prescindere dalla falsità della sottoscrizione.”.
L'affermazione, come sopra si è provato ad evidenziare, non coglie affatto nel segno, in quanto, sulla scorta degli elementi fattuali messi a disposizione dalla assistita al proprio difensore, l'efficacia probatoria di quella dichiarazione confessoria non avrebbe potuto essere scalfita sulla base delle prove documentali esistenti prodotte nello stesso giudizio
3.1.5
Afferma allora il giudice di prime cure che parte appellante non ha fornito la prova di avere dato adeguato mandato al difensore di procedere anche al disconoscimento della firma apposta sul documento de quo dal dichiarante.
Sul punto occorre qui confermare che l'allegazione complessiva offerta dall'appellante appare tutt'altro che immune da profili di ambiguità.
Come già evidenziato infatti, a dire dello stesso appellante (pg 3 dell'atto di appello) “l'avv.
Luigi Guidone veniva subito informato dalla sig.ra della integrale falsità Parte_3
della scrittura del 28.01.1985 a firma dal sig. in quanto le stesse dichiarazioni Parte_4
ivi contenute erano in evidente contrasto con la realtà dei fatti così come già evidente dalla documentazione che veniva consegnata allo stesso legale.”
Dunque, stando a tale inequivoca allegazioni, la falsità del documento sarebbe stata deducibile solo in relazione al suo contenuto e non alla sottoscrizione.
pagina 10 di 14 11
Per poter comunque sostenere allora di avere dato adeguato mandato al difensore di procedere al disconoscimento della sottoscrizione apposta per conto del dichiarante, in modo da consentire allo stesso di procedere nel compimento delle attività di cui all'art. 214 cpc secondo comma (e si noti come in capo all'erede non sussista quell'onere di formale e rigoroso disconoscimento di cui al primo comma), l'assistita avrebbe dovuto portare a conoscenza del difensore degli adeguati elementi probatori atti a convincere il giudicante dalla falsità, non del contenuto della dichiarazione, secondo quanto più volte detto, ma della sottoscrizione ivi apposta per conto del dante causa;
unica strada questa che avrebbe consentito di elidere l'efficacia probatoria piena di quella dichiarazione.
E' evidente infatti che nel momento in cui il difensore procede al disconoscimento della sottoscrizione, deve diligentemente prefigurarsi anche uno scenario in cui la controparte, che vuole avvalersi del documento, introduca l'istanza di verificazione, con onere prima di tutto a suo carico tra l'altro di formulazione delle relative richieste istruttorie, cui evidentemente resistere anche proponendo proprie richieste istruttorie.
D'altra parte, come noto, alla parte cui sia riferita una scrittura privata è sempre consentito non solo di disconoscerla, così facendo carico alla controparte della verificazione, ma anche di proporre alternativamente la querela di falso, al fine di negare definitivamente la genuinità del documento, poiché in difetto di limitazioni di legge non può negarsi la facoltà di optare per uno strumento più gravoso ma rivolto al perseguimento di un risultato più ampio e definitivo, qual è quello della completa rimozione del valore dell'atto con effetti "erga omnes" (Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 15823 del 23 luglio 2020)
Pur dopo allora l'adozione della sentenza di primo grado, che aveva ritenuto, correttamente o meno non è questa la sede per verificarlo, non contestata la provenienza di quella dichiarazione dal dante causa, la parte soccombente avrebbe potuto percorrere la strada della querela di falso, oltretutto presentabile anche dalla parte personalmente.
Ma anche la prognosi sull'esito di una tale iniziativa, non poteva non essere condizionata dall'assenza di qualunque specifico elemento probatorio da addurre a sostegno della falsità, non del contenuto della dichiarazione, ma della sottoscrizione apposta per conto del dichiarante.
pagina 11 di 14 12
Ancora in questa sede allora, e tanto meno nelle sedi dovute, cioè all'atto del conferimento dell'incarico, alcun cenno viene fatto dalla assistita alla ivi prospetta necessità di fare riferimento, per riscontrare la denunciata falsità della firma, a sottoscrizioni rilasciate dal dante causa in altre occasioni e su altri documenti, in modo da procedere magari ad un previo riscontro tecnico anche non solo sommario della riconducibilità o meno della firma al sottoscrivente.
Ancora in questa sede, e non senza ripetizioni inutili, la difesa della parte appellante, sovrapponendo indebitamente valutazioni che dovrebbero operare su piani diversi, torna e riproporre l'affermazione della decisività ai fini de quibus della documentazione costituita da atto di donazione del 27.03.1973 in favore di , atto di annullamento della Parte_2
donazione del 04.04.1075, comunicazione del direttore dei lavori del 16.07.1973, da cui tuttavia potersi desumere solo la non corrispondenza a verità del contenuto della scrittura del 28.01.1985, elemento, come detto, come detto tutt'altro che dirimente, e non la falsità della sottoscrizione.
La gravosità e serietà della dichiarazione processuale di disconoscimento, che peraltro è resa anche sotto la sua responsabilità dal difensore per conto del proprio assistito, impone in capo a quello una previa verifica di serietà della denuncia stessa, tanto più laddove si verta, come nella fattispecie al vaglio, nel disconoscimento della firma proveniente da un soggetto diverso
(il de cuius) rispetto al proprio assistito.
Per ritenere allora responsabile il professionista appellato, l'appellante avrebbe dovuto allegare e comprovare, non mediante mere acquisizioni orali peraltro già efficacemente delimitate nella loro forza probatoria dal giudice di prime cure, di avere dato generico incarico al difensore di non riconoscere ex art. 214 secondo comma la firma imputata al proprio dante causa, ma di avere messo a disposizione del difensore stesso documenti aventi idoneità comparativa, accertamenti tecnici e anche (ma non solo) elementi presuntivi, atti poi a sostenere con adeguata probabilità di successo, sia nel giudizio di verificazione eventualmente introdotto dalla controparte sia nell'eventuale proponenda (in via incidentale o principale) querela di falso, che la sottoscrizione apposta su quella dichiarazione confessoria per conto del proprio dante causa fosse falsa.
pagina 12 di 14 13
Tale carenza di allegazione fattuale e probatoria ha di fatto già correttamente rilevato il giudice di prime cure e tale carenza deve confermare questo giudice di secondo grado.
3.2
In relazione infine al motivo di impugnazione relativo alla regolamentazione delle spese di lite, non si rinvengono né nel comportamento stragiudiziale del professionista convenuto né nelle condizioni economiche dell'appellante motivi che inducano a derogare all'applicazione dell'ordinario principio della soccombenza, anche tenuto conto dei dettami indicati da Corte
Cost. 77/18.
L'appello deve essere pertanto rigettato.
Le spese, liquidate tenuto conto del valore della causa indicata dalla stessa parte appellante e pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria
(Cass.nrr. 30219/23 e 18723/24), seguono anche in questa sede la soccombenza.
D'altra parte, in forza del principio di causazione mitigato dal criterio della soccombenza, il rimborso delle spese di lite in favore del terzo chiamato non soccombente in giudizio deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa del terzo sia resa necessaria in relazione alle proprie tesi e queste siano ritenute infondate, e a carico al chiamante allorquando l'iniziativa dello stesso si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria (Cass., Sez. Terza, ord., ud. 09 ottobre 2019, 06.12.2019, n. 31889).
A norma dell'articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U.
15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre
2012, n. 228, Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e'
pagina 13 di 14 14
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso
P.Q.M.
rigetta l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte la sentenza Tribunale di Vasto n.
263/2023, pubblicata in data 29.08.2023; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore degli appellati che per compensi professionali liquida in euro 12.000,00, oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge, in favore di ciascuno degli stessi si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della
Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 15.1.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Silvia Rita Fabrizio
pagina 14 di 14