Sentenza 28 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 03/02/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00826/2025REG.PROV.COLL.
N. 04561/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4561 del 2024, proposto da Unicredit Leasing s.p.a., SIPA Immobiliare s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Faresin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Chiampo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ferretto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Regione Veneto e Poliprogetto s.r.l., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 00368/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Chiampo e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2024 il Cons. Rosario Carrano e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Le società Unicredit Leasing s.p.a. e SIPA Immobiliare s.r.l. – nella rispettiva qualità di proprietaria e di intestataria del leasing del compendio immobiliare sito nel Comune di Chiampo (VI), all’angolo tra Piazza Fontana e via Volta (ove insiste un fabbricato adibito a centrale telefonica con scoperto pertinenziale) – hanno impugnato la delibera di Giunta Comunale n. 186 del 22 novembre 2022 del Comune di Chiampo con la quale è stato approvato il progetto definitivo, recante dichiarazione di pubblica utilità, del “ 3° Stralcio – 3° Comparto ” degli interventi di “ Sistemazione di Piazza OM AN e Aree del Centro ”, che avrebbe, a loro dire, comportato un’espropriazione parziale dello scoperto di pertinenza della centrale telefonica.
In particolare, il progetto in questione, con l’annesso esproprio, sarebbe volto ad ampliare il parcheggio esistente, collocato dietro la sede municipale, aggiungendovi quattro stalli per autoveicoli, la cui realizzazione diminuirebbe la superficie del lotto confinante.
Ciò posto, le ricorrenti hanno lamentato l’incongruità del valore preventivato di esproprio (pari a € 13.500,00), sostenendo che il calcolo dell’indennizzo dovrebbe essere effettuato non solo con riferimento alla parte espropriata, ma anche con riguardo alla diminuzione di valore della parte residua, atteso che l’esecuzione dell’opera pubblica comporterebbe un restringimento del lotto in vista delle future attività edificatorie sul predetto compendio immobiliare.
2. – Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha dichiarato il ricorso in parte infondato e in parte inammissibile, con riferimento alle censure volte a contestare la misura, l’adeguatezza e la stima dell’indennizzo, sussistendo un difetto di giurisdizione sul punto.
3. – Con atto di appello, le società hanno impugnato la suddetta sentenza.
3.1. – Con il primo motivo di appello (pag. 6-9), hanno contestato il capo di sentenza con cui è stato rigettato il primo motivo di ricorso, deducendo la violazione dell’art. 16, comma 12, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità), in quanto l’approvazione del progetto definitivo non conterrebbe alcuna motivazione in ordine al mancato accoglimento delle osservazioni presentate.
In particolare, hanno contestato la statuizione del primo giudice secondo cui tali osservazioni riguardavano solo la parte economica (congruità dell’indennità di esproprio), essendo stata prospettata anche la possibilità di un diverso progetto migliorativo sotto il profilo ambientale (conservazione dell’albero più vicino a via Volta, in luogo della piantumazione di un nuovo albero), fermo restando che anche la componente economica è una parte del progetto e che comunque non sussiste alcuna distinzione nella legge tra osservazioni alla parte tecnica e alla parte economica (art. 16, co. 12, d.P.R. n. 327 del 2001).
Inoltre, hanno ribadito che, in luogo dell’indennità stimata in € 13.500,00, il costo stimato per lo spostamento degli impianti Telecom situati in loco sarebbe non inferiore ad € 40.000,00, per cui la questione della congruità dell’indennizzo non potrebbe essere definita come irrilevante ai fini dell’approvazione dell’opera e del progetto.
3.2. – Con il secondo motivo di appello (pag. 10-11), hanno contestato il capo di sentenza con cui è stata ritenuta non dimostrata la presenza di interferenze con l’opera in questione (presenza di impianti che interferiscono con l’opera).
In particolare, hanno ribadito la natura documentale della relativa prova depositata in giudizio e la conseguente omessa considerazione di tali impianti ai fini della programmata risoluzione della suddetta interferenza (art. 27, co. 5, d.lgs. n. 50 del 2016).
3.3. – Con il terzo motivo di appello (pag. 11-13), hanno contestato il capo di sentenza con cui è stata ritenuta inammissibile per difetto di giurisdizione la censura in merito alla congruità dell’indennità di esproprio.
Sul punto, hanno dedotto la rilevanza delle voci di spesa ai fini della legittimità dell’approvazione del progetto (art. 23, co. 7, del d.lgs. n. 50 del 2016 e art. 31, co. 4, del d.P.R. n. 207 del 2010).
3.4. – Con il quarto motivo di appello (pag. 13-15), hanno contestato il capo di sentenza con cui è stato ritenuto il progetto conforme allo strumento urbanistico vigente.
Sul punto, hanno dedotto l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto che la riserva a verde arboreo del 25% della superficie complessiva (art. 52, co. 8, delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi) fosse applicabile solo all’ampliamento e non anche all’intero parcheggio preesistente, in quanto tale distinzione non risulterebbe dalla norma, a differenza di altre disposizioni (art. 52, co. 9, NTO) in cui si fa espresso riferimento ai “nuovi parcheggi”, per cui il Comune avrebbe dovuto nel caso approvare il progetto in variante allo strumento urbanistico.
4. – Con apposita memoria si è costituito il Comune di Chiampo che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del documento “B” (email contenente una stima di costi) depositato in appello, in quanto nuovo, tardivo, irrilevante ed inattendibile.
Inoltre ha eccepito l’inammissibilità del terzo motivo di appello sia per mancata impugnazione del capo di sentenza relativo al difetto di giurisdizione che per la novità della relativa argomentazione. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.
5. – All’udienza pubblica del 17 ottobre 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. – Preliminarmente, il Collegio ritiene di poter trattare congiuntamente il primo ed il terzo motivo di appello in quanto strettamente connessi.
Con tali censure, la parte appellante si duole sostanzialmente della non congruità dell’indennità di esproprio prevista negli atti impugnati.
Tali motivi, però, sono infondati.
Invero, al di là delle specifiche argomentazioni utilizzate e delle formule impiegate nell’atto di appello, il bene della vita a cui aspira la parte appellante attiene proprio ad un maggiore ristoro economico rispetto a quello già quantificato, dal momento che le censure in esame sono sostanzialmente volte a contestare il quantum dell’indennizzo e non già l’ an dell’opera.
Tuttavia, tale questione, di natura prettamente economica, esula dalla cognizione giurisdizionale del giudice amministrativo, essendo devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Come è noto, infatti, lo stesso art. 133, comma 1, lett. g ), c.p.a., nell’individuare le materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, vi fa rientrare anche le controversie “ in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa ”.
Pertanto, deve essere confermata sul punto la sentenza impugnata.
6.1. –In senso contrario, non vale obiettare che un eventuale maggior costo del progetto ( quantum ) potrebbe incidere anche sulla stessa fattibilità dell’opera da realizzare ( an ).
Nel caso di specie, infatti, risulta che nel quadro economico-finanziario dell’opera (pag.7 delibera G.C. n. 186 del 22 novembre 2022, doc.1), sono state previste delle somme a disposizione dell’amministrazione di vario genere, a fronte di un esproprio al momento quantificato in € 13,500,00, come alle voci sub b ) spese esproprio per € 20.000,00), e sub i ) imprevisti e arrotondamenti per € 40.162,17, con la conseguenza per cui, in caso di necessità, l’Amministrazione potrebbe sempre integrare ulteriormente la dotazione finanziaria dell’opera.
Come sostenuto dalla difesa comunale, quindi, tale circostanza dimostra che la indicazione, in via di ipotesi, del maggior costo di esproprio non avrebbe alcuna conseguenza sulla realizzabilità del progetto in questione.
6.2. – Allo stesso modo, deve ritenersi irrilevante l’assunto di parte appellante secondo cui sarebbe stata prospettata anche la possibilità di un diverso progetto migliorativo sotto il profilo ambientale (conservazione dell’albero più vicino a via Volta, in luogo della piantumazione di un nuovo albero), al fine di dimostrare che la censura non atteneva solo alla parte economica.
A ben vedere, infatti, si tratta di un rilievo del tutto marginale, di per sé non idoneo a modificare la natura sostanzialmente economica della censura in oggetto.
7. – Per quanto riguarda i restanti due motivi di appello, relativi rispettivamente alla presenza di impianti che interferiscono con l’opera (secondo motivo) e al computo della percentuale di riserva a verde arboreo (quarto motivo), essi devono ritenersi innanzitutto privi del relativo interesse, dal momento che è la stessa parte appellante ad affermare, nella memoria del 1° ottobre 2024, che il Comune “ non ha eseguito alcun intervento sull’immobile delle appellanti ” producendo le relative fotografie, da cui si desume chiaramente che gli originari quattro parcheggi non sono stati più realizzati, per cui la relativa area da espropriare è rimasta praticamente intatta (con annessi impianti telefonici).
Ad ogni modo, tali motivi sono anche infondati.
7.1. – Invero, la censura relativa alla presenza di impianti che interferiscono con l’opera (secondo motivo di appello) si risolve ancora una volta in una questione prettamente economica, essendo contestato non l’ an ma il quantum dei relativi costi di spostamento, che non sarebbero stati considerati.
Sul punto, però, vale quanto già evidenziato in precedenza, ossia che nel quadro economico/finanziario dell’opera (pag.7 delibera G.C. n. 186 del 22 novembre 2022, doc.1), sono state previste delle somme a disposizione dell’amministrazione di vario genere, a fronte di un esproprio al momento quantificato in € 13,500,00, come alle voci sub b ) spese esproprio per € 20.000,00), e sub i ) imprevisti e arrotondamenti per € 40.162,17, con la conseguenza per cui, in caso di necessità, l’Amministrazione potrebbe sempre integrare ulteriormente la dotazione finanziaria dell’opera.
7.2. – Con riferimento, invece, al computo della percentuale di riserva a verde arboreo (quarto motivo di appello), la parte appellante fonda la propria censura su di una interpretazione dell’art. 52, comma 8, NTO del PI, applicabile alla specie, secondo cui la percentuale del 25% della riserva a verde arboreo dovrebbe applicarsi sull’intera superficie del parcheggio e non invece sulla sola parte oggetto di ampliamento.
Tale norma, invero, prevede che “ La superficie da destinare a verde arboreo deve essere pari almeno al 25% dell’area complessiva occupata dal parcheggio ”.
A tal riguardo, però, è sufficiente osservare che la suddetta norma, essendo entrata in vigore pacificamente nel 2021, non può trovare applicazione retroattiva, ma va applicata ai nuovi parcheggi realizzati successivamente.
Pertanto, nel caso di specie, la percentuale del 25% va computata solo rispetto all’ampliamento e non già all’intera superficie occupata dal parcheggio preesistente, come già ritenuto condivisibilmente dal primo giudice.
8. – In conclusione, quindi, il ricorso deve essere respinto.
9. – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei confronti del Comune di Chiampo, mentre possono essere compensate nei confronti del Ministero che si è costituito solo con atto di stile.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 5.000,00, nei confronti del Comune di Chiampo, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, di IVA e di CPA.
Compensa le spese di lite nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Luca Lamberti, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere, Estensore
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosario Carrano | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO