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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 03/04/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 257/2021 tra le parti:
(cf ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. CAPECCHI MICHELE (cf C.F._2
ATTORE
(cf , Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. BACCICHET MARCO (cf ) C.F._3
CONVENUTA
Decisa a Pistoia in data 02/04/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. contenente precisazione delle conclusioni dep. 2.12.2024, da intendersi qui integralmente richiamata
Convenuta: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. contenente precisazione delle conclusioni dep. 13.11.2024 da intendersi qui integralmente richiamata
Fatto e diritto
I.1. Agisce in giudizio nei confronti della società Parte_1 [...] al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti Controparte_2 dall'autovettura Jeep Cherokee tg. DV146PE dallo stesso acquistata in data
19.1.2019 presso la a causa dei vizi occulti da cui era affetto il CP_1 veicolo al momento dell'acquisto ossia, in particolare, gravi difetti al motore manifestatisi a breve distanza di tempo dalla consegna del mezzo, con quantificazione dei danni nell'importo di € 9.896,70, oltre a € 350,00 per il costo sostenuto per la verifica e smontaggio del motore da parte dell' oltre a € 5.000,00 o altra somma da stabilirsi in via Controparte_3 equitativa, per il mancato utilizzo dell'autovettura a causa dei vizi di cui sopra. Così quindi conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pistoia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertata e dichiarata la responsabilità della società convenuta per i fatti di cui alla parte espositiva, per l'effetto: a) condannare la società in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, con sede a Pistoia in via Manzoni n. 27 (P.I.
) al pagamento a favore del sig. della somma di P.IVA_1 Parte_1
Euro 9.896,76 (Euro 8.112,10 oltre iva) o quella diversa maggiore o minor somma che risulterà provata all'esito del giudizio od anche liquidata in via di equità, per il ristoro dei danni subiti dall'autovettura Jeep Cherokee di proprietà dell'attore; b) condannare la società in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede a Pistoia in via
Manzoni n. 27 (P.I. al pagamento a favore del sig. P.IVA_1 Parte_1 della somma di Euro 350,00 o quella diversa maggiore o minor somma che risulterà provata all'esito del giudizio od anche liquidata in via di equità, a titolo di rimborso di quanto versato dall'attore all per l'attività di (solo) Controparte_3 smontaggio e verifica del motore dell'autovettura Jeep Cherokee di proprietà dell'attore; c) condannare la società in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede a Pistoia in via
Manzoni n. 27 (P.I. al pagamento a favore del sig. P.IVA_1 Parte_1 della somma di Euro 5.000,00 o quella diversa o maggiore somma da determinarsi in via equitativa a titolo di ristoro per il mancato utilizzo dell'autovettura dal manifestarsi del difetto alla sua riparazione. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”, conclusioni poi parzialmente modificate nel quantum in sede di mem. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. attorea come si verrà di seguito a specificare.
I.2. Si costituisce in giudizio parte convenuta, contestando le domande ex adverso proposte e domandando in via riconvenzionale la condanna dell'attore al pagamento dell'importo di € 12.958,41 a titolo risarcitorio Contr per tutte le spese sostenute e da sostenere da parte della a causa dei vizi occulti presenti sul veicolo Mitsubishi Pajero tg. ZA873PS consegnatole da parte attrice in parziale permuta all'atto di acquisto del veicolo Jeep Cherokee;
conclude per sentir
“nel merito, in tesi: rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni indicate in narrativa;
nel merito, in ipotesi: ridurre la richiesta risarcitoria di parte attrice alla minor somma ritenuta di giustizia;
in via riconvenzionale, in tesi: condannare il Sig. al versamento Pt_1 della somma di € 12.958,41 a titolo di risarcimento del danno per tutte le spese Contr sostenute e da sostenere da parte della a causa dei vizi occulti presenti sul , o della maggiore o minore somma ritenute di giustizia;
Pt_2 in ogni caso: compensare le richieste di risarcimento delle parti e dichiarare estinta la richiesta risarcitoria del Sig. . Pt_1
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
I.3. Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., formulata proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c. non accettata dalle parti, la causa viene istruita a mezzo prova per testi e c.t.u. volta ad accertare l'esistenza del vizio al motore dell'autovettura Jeep Cherokee, la causa dello stesso, l'ammontare delle spese necessarie per la sua eliminazione;
quindi, all'udienza c.d. figurata del 5.12.2024 le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni come in epigrafe riportate e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
******
II. A giudizio di questo Tribunale le domande di entrambe le parti sono immeritevoli di accoglimento per i motivi di seguito esposti.
II.1. Sulle domande di parte attrice.
Parte attrice nel proprio atto introduttivo dichiara di essersi determinata a portare l'auto per la riparazione presso l'officina di Pistoia, su CP_5 indicazione della società a seguito della denunzia dei vizi riscontrati CP_1 sul veicolo acquistato e in virtù dei rapporti di collaborazione esistenti tra le due società.
La circostanza, come tale non contestato, ha trovato conferma nell'istruttoria orale atteso che il teste legale rappresentante della Testimone_1
all'udienza del 16.3.2022, dopo aver confermato l'esecuzione CP_6 della riparazione da parte della sua società, sul cap. 6 di cui alla memoria ex art. 183, c.6, n. 2 di parte attrice “D.C.V. che il compenso per il Vostro intervento di cui al capitolo n. 4) è stato corrisposto dalla ditta , CP_2 ha risposto “Si è vero, è stata emessa anche la fattura a loro carico” precisando però che “Dopo circa due settimane che avevamo eseguito questo intervento il sig. mi riportò la macchina perché c'era un rumore, un battito sul Pt_1 motore. Non capivo da cosa proveniva questo rumore. Per capire quale fosse il problema dovevo smontare il motore ma a questo punto ho ritenuto di fermarmi perché era un lavoro costoso e volevo capire chi lo avrebbe pagato. Io questo lavoro quindi non l'ho fatto e non so se dopo si è ripresentato il problema della ebollizione. Questo mi è stato soltanto riferito” e ancora, in risposta al cap. 8 mem. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. attorea, “Si, confermo che ci fu un incontro, ricordo che dissi alle parti che se ritenevano che la responsabilità fosse mia ero comunque assicurato”.
Parte attrice per contro ha deciso di rivolgersi ad altra autofficina, nello specifico all' di di Pistoia che ha provveduto Controparte_3 CP_7 allo smontaggio del motore e alla sua sostituzione con altro revisionato;
in forza di ciò, l'attore in mem. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. ha modificato la propria domanda in corso di causa chiedendo, in luogo degli iniziali € 9.896,70 a titolo di riparazione del difetto, la somma di € 5.000,00 pari alla spesa sostenuta per la sostituzione del motore danneggiato con uno revisionato.
Il motore è stato dunque oggetto di plurimi interventi da parte di più autofficine, in ultimo per l'appunto da parte dell' e ciò secondo Controparte_3 quanto accertato anche dal c.t.u. nominato nel presente giudizio, ha reso pressoché impossibile l'accertamento di eventuali vizi e soprattutto delle relative cause.
Il c.t.u. incaricato infatti ha ispezionato il motore smontato e, dopo aver preliminarmente rilevato che “è doveroso segnalare che non esiste nessuna documentazione (neppure fotografica) che attesti che il motore visionato e fotografato sia stato smontato dal veicolo Jeep Cherokee targato DV146PE”
(pag. 11 relazione c.t.u. dep. 16.4.2024), ha precisato che “durante il sopralluogo nulla di quanto lamentato agli atti è stato verificabile. Il fatto che il motore sia smontato, completamento privo di apparecchiature e parzialmente ripulito ha posto sicuramente un ostacolo alle attività di CTU: questo non permette l'individuazione certa né del vizio né della causa dello stesso. Di fatto il vizio è ipotizzabile, la causa non è assolutamente accertabile e si ritiene che sarebbe stata accertabile solo se il motore fosse stato montato e funzionante, visto che la stessa poteva dipendere anche dall'impianto di raffreddamento
(tubazioni, ventola, radiatore ecc. ecc.) o dall'impianto elettrico (termostato, cablaggi, ventola di raffreddamento) ma anche dall'incuria dell'utente che prosegue la marcia nonostante le segnalazioni della strumentazione di bordo del veicolo” (cfr. pag. 12 relazione c.t.u. dep. 16.4.2024). Su tali conclusioni, contestate da parte attrice, possono svolgersi due ordini di considerazioni:
- sotto un primo profilo, non ha pregio l'eccezione attorea per cui il c.t.u. avrebbe dovuto, nella propria indagine, tenere in conto anche le prove testimoniali e documentali già acquisite al giudizio e dalle stesse avrebbe dovuto dedurre la sussistenza di un chiaro nesso eziologico fra il surriscaldamento del motore e il vizio che questo presentava: ora, al di là del rilievo per cui i testi possono riferire in ordine a circostanze di fatto e non a valutazioni, quale è (anche) quella inerente la sussistenza o meno di un nesso causale, ciò che smentisce la tesi di parte attrice è il dato per cui i testi hanno variamente riferito circa le condizioni del mezzo prima o al momento delle riparazioni effettuate dalla ovvero a seguito di queste Controparte_6 allorquando i difetti ebbero a manifestarsi nuovamente, circa due mesi dopo
(giugno 2019), dunque un lasso di tempo piuttosto ampio tale da rendere ragionevolmente dubbio il collocamento temporale della causa del vizio, ossia se prima o dopo le intervenute riparazioni tanto che il legale rappresentante della ebbe a tutelarsi riferendo alle parti che, se la causa del difetto CP_6 di cui alla “seconda scoperta” del giugno 2019 fosse stata ritenuta attribuibile alle riparazioni effettuate dalla , questa era regolarmente assicurata CP_6
(cfr. ancora deposizione teste udienza 16.3.2022); Tes_1
- sotto un secondo profilo, quanto appena rilevato vale a destituire di fondamento il richiamo attoreo alla disciplina di cui all'art. 132 d.lgs. n.
206/2005 nel testo vigente all'epoca di introduzione del presente giudizio (poi modificato dal d.lgs. n. 170/2021 in vigore dall'1.1.2022): infatti, la cd. presunzione di responsabilità del venditore per i difetti di conformità manifestatisi entro sei mesi dalla consegna del bene, con conseguente esonero del compratore-consumatore (quale è qualificabile l'odierno attore nel contesto negoziale in cui è insorta la presente contesa) dalla dimostrazione della causa di vizi, “cade” di fronte all'evento costituito dalle riparazioni medio tempore effettuate dalla le quali, come detto, rappresentano una Controparte_6
“cesura” tra il prima e il dopo, non potendosi da un lato escludere che la causa dei difetti - insorti nuovamente circa due settimane dopo le riparazioni, secondo quanto riferito da parte attrice - sia da rinvenire proprio nelle riparazioni mal eseguite, dall'altro lato non potendo più trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 132 d.lgs. n. 206/2005 cit. in presenza di un evento sopravvenuto interpostosi tra la vendita e la manifestazione dei vizi. Pertanto, non operando per quanto detto la presunzione probatoria di cui all'art. 132 d.lgs. n. 206/2005 vecchio testo e avendo il c.t.u. chiaramente concluso per l'impossibilità di individuare le cause dei vizi lamentati, la domanda risarcitoria attorea resta sfornita di adeguata prova circa la responsabilità della convenuta per i vizi denunciati.
Invero parte attrice ben avrebbe potuto richiedere una consulenza tecnica preventiva sul motore ancora montato e funzionante al fine di cristallizzare la situazione tecnica e fattuale al momento della richiesta, mentre non lo ha fatto motivando tale scelta nella “speranza di trovare un accordo bonario”, affermazione poco credibile e poco comprensibile atteso che l'ordinamento giuridico prevede proprio lo strumento di cui all'art. 696bis c.p.c. per chi intenda accertare l'esistenza di un danno con finalità conciliative.
L'impossibilità di accertare il vizio e la relativa causa determina il rigetto anche delle ulteriori domande attoree di condanna al pagamento della convenuta dell'importo di € 350,00 per lo smontaggio e verifica del motore da parte dell' e al pagamento di € 5.000,00 quale ristoro per il mancato Controparte_3 utilizzo del mezzo dalla scoperta del vizio fino alla sua riparazione.
II.2. Sulla domanda riconvenzionale di parte convenuta.
In merito a tale domanda, inerente i vizi da cui sarebbe stato affetto il veicolo
Mitsubishi Pajero ricevuto in parziale permuta dall'attore, si rileva che sebbene l'ATP esperito ante causam R.G. n. 922/2019 abbia accertato come i vizi de quibus siano effettivamente “occulti” - in quanto non apprezzabili a colpo d'occhio ma con una prova su strada eseguita da personale esperto, non provocati dal normale logorio dell'auto né al tempo stesso sorti in tre giorni, con causa verosimilmente riconducibile, stante la presenza del gancio traino, al trasporto di un notevole carrello per il trasporto di cavalli - di fatto non è stato possibile quantificarne l'ammontare atteso che, secondo quanto valutato dal c.t.u. dell'a.t.p. (cfr. doc. 7 fasc. convenuta) “per poter fare una stima abbastanza reale si deve smontare il differenziale e verificare i danni esistenti nei suoi vari componenti, cosa che le parti al momento non hanno fatto in quanto richiede una spesa non indifferente” né “è possibile prendere in considerazione il preventivo in atti di circa € 8.000,00 visto il valore dell'auto” indicato dal c.t.u. in € 5.500,00 pressoché equivalente al valore stimato all'atto di acquisto.
Non essendovi dunque elementi probatori di sorta, neppure indiziari, ai fini della quantificazione del danno lamentato dalla convenuta, la relativa pretesa non può trovare accoglimento. III. Sulle spese.
Tenuto conto della reciproca soccombenza nonché del rifiuto opposto da entrambe le parti - come da rispettive note dep. 16.11.2021 - alla proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza cartolare del 28.9.2021 nei seguenti termini “ritenuto pertanto, prima dell'eventuale ricorso ad altri strumenti quale appunto la mediazione cd. delegata, di dover proporre ex art.
185bis c.p.c. alle parti la possibilità di chiusura del presente giudizio tramite rinuncia alle rispettive e contrapposte pretese (domande attoree, domande riconvenzionali della convenuta) con integrale compensazione delle spese di lite”, pare opportuno procedere alla compensazione integrale tra le parti delle spese di lite sia del presente giudizio, sia del procedimento di a.t.p..
Per le medesime ragioni, in forza della soccombenza reciproca, a carico solidale delle parti e con eguale ripartizione nei rapporti interni (50% ciascuna) vanno poste le spese di c.t.u., già liquidate con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge le domande attoree;
2) respinge la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
3) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio e del procedimento di a.t.p. R.G. n. 922/2019 Trib. Pistoia;
4) pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate separatamente, a carico solidale di entrambe le parti nella misura di metà ciascuna.
Pistoia, 02/04/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini