TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/04/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2389/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2389/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), con il patrocinio degli avv.ti UMBERTO MERCANTILE e CARMEN C.F._1
CIERVO
ATTORI contro
(C.F. ), difesa dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
LORENZO BARBIERI e PIER GIORGIO REBECCHI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
+ : Parte_1 Parte_2
A. in via principale:
1 1) dichiarare l'improponibilità ovvero l'improcedibilità della domanda proposta da
[...]
revocando il decreto ingiuntivo opposto n. 714/2024 emesso dal Tribunale di Controparte_1
Padova;
B. in via estremamente subordinata e residuale:
2) dichiarare la decadenza della società opposta da ogni azione nei confronti del fideiussore sig.
[...]
e la conseguente estinzione dell'obbligazione fideiussoria, revocando il decreto ingiuntivo Parte_2
opposto n.714/2024, emesso dal Tribunale di Padova;
3) accertare e dichiarare la nullità/nullità parziale del contratto di fideiussione de quo e, per l'effetto, dichiarare che nulla devono il Sig. nonché la a Parte_2 Parte_1 [...]
per il rapporto dedotto in giudizio, revocando il decreto ingiuntivo Controparte_1
opposto n.714/2024 del Tribunale di Padova;
4) previa declaratoria di nullità/nullità parziale del contratto di locazione finanziaria inter partes e/o previa declaratoria di illegittimità degli addebiti effettuati da e Controparte_1
di cui alla premessa del presente atto, accertare e dichiarare che nulla devono il Sig. Parte_2 nonché la alla società opposta e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto n.714/2024 del Tribunale di Padova, infondato in fatto ed in diritto, arbitrario ed illegittimo;
5) in subordine, ferma ogni statuizione di cui al punto 4) delle surriportate conclusioni, accertare e dichiarare il diverso importo eventualmente dovuto dal Sig. nonché dalla Parte_2
a e per l'effetto, revocare il decreto Parte_1 Controparte_1
ingiuntivo opposto n.714/2024 del Tribunale di Padova infondato in fatto ed in diritto, arbitrario ed illegittimo;
C. con vittoria di spese e competenze del procedimento come per legge, da attribuirsi ai sottoscritti avvocati anticipatari.
: Controparte_1
“Ogni contraria eccezione disattesa e/o respinta, Voglia l'Onorevole Tribunale adito:
2 - in via preliminare, rigettare le avverse eccezioni di improponibilità ovvero di improcedibilità della domanda svolta da a mezzo del decreto ingiuntivo opposto in Controparte_1
quanto infondate e non provate;
- in via principale, dichiarare l'opposizione infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 714/2024, provvisoriamente esecutivo, emanato dal Tribunale di
Padova in data 29.03.2024, per la somma di € 49.703,60 ovvero di quella diversa somma che dovesse risultare ad istruttoria esperita o verrà ritenuta di giustizia, nei confronti della Società Parte_1
e del garante Sig. ;
[...] Parte_2
- nel merito, rigettare le domande svolte dall'opponente in quanto infondate e/o non provate, e accertare che la Società ed il garante Sig. , sono tenuti al Parte_1 Parte_2 pagamento di € 49.703,60 ovvero di quella diversa somma che dovesse risultare ad istruttoria esperita o verrà ritenuta di giustizia, condannandosi l'opponente al pagamento a favore di
[...]
della predetta somma, oltre interessi e rivalutazione. Controparte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e rispettivamente debitore principale e fideiussore, si Parte_1 Parte_2
sono opposti al decreto ingiuntivo n. 714/2024, provvisoriamente esecutivo, notificatogli da
[...] per l'importo di € 49.703,60, oltre interessi e spese, a titolo di canoni a Controparte_1 scadere relativi al contratto di locazione finanziaria dell'autovettura Porsche 97CFH1 Panamera Turbo
S E-Hybrid, eccependo 1) l'improponibilità/improcedibilità della domanda per violazione del ne bis in idem e del giudicato e altresì per abusivo frazionamento del credito, avendo l'opposta, per il medesimo titolo (risoluzione per inadempimento del contratto) e per il medesimo credito (somme dovute a seguito della risoluzione) già chiesto e ottenuto altro decreto ingiuntivo, il n. 765/2023, divenuto definitivo per mancata opposizione;
2) nel merito, la decadenza ex art. 1957 c.c. nei confronti del fideiussore, la nullità/inefficacia della fideiussione per conformità alla schema ABI e l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria;
3) la nullità dell'art. 17 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria per manifesta eccessività; in subordine 4) l'inesistenza, eccessività/erroneità del credito azionato, per illegittima applicazione degli interessi ultralegali e composti e di ulteriori oneri
1.1. Si è costituita (di seguito per brevità , allegando, Controparte_1 CP_1
di avere richiesto, senza alcun intento abusivo e senza aggravio per i debitori, un secondo decreto ingiuntivo in ragione di un mero errore commesso nell'individuazione del quantum del primo ricorso monitorio, relativamente ai canoni a scadere, così che non vi sarebbe formazione di giudicato, non essendo tali poste di credito state oggetto di accertamento giudiziale;
nel merito, in via subordinata, ha chiesto il rigetto della domanda a fronte dell'improponibilità delle difese svolte, precluse dal giudicato sul primo decreto ingiuntivo, e in ogni caso della loro infondatezza in fatto e in diritto.
1.2. La causa, accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione con ordinanza del 4.7.2024, giunge in decisione allo stato degli atti.
2. L'opposizione è fondata e va accolta, attesa la preclusione derivante dal primo decreto ingiuntivo non opposto.
4 Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio. (Sez. 1, n. 22465 del 24.9.2018). E difatti il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (Sez. 6 - 3, n. 19113 del
18.7.2018; Sez. 3, n. 28318 del 28.11.2017)” (così in Cass. ord. 25180 del 2024).
Ciò premesso in diritto, in fatto si rileva che con il ricorso per decreto ingiuntivo RG 1579/2023
dedotta la risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. 69693 del 21.2.2020, CP_1
ha chiesto la condanna degli odierni opponenti al pagamento del complessivo credito vantato nei loro confronti e quantificato, giusta quanto riportato a pagina 3 del decreto, “in relazione ai criteri di determinazione di cui agli artt. 4), 5), 15), 16), 17), e 18) delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria” in € 99.205,47, così composti:
“€ 50.125,08, oltre I.V.A., per canoni a scadere, compreso il prezzo del riscatto [art. 18 – pari al 28% del corrispettivo della fattura di cui al doc. n. 01 così come espressamente indicato al punto H) del contratto];
• € 38.431,26 per n. 14 canoni sospesi ai sensi del DL Cura , dal nr. 2 con scadenza 1.5.2020 al CP_1
nr. 15 con scadenza 1.6.2021 (doc. n. 09);
• € 8.235,27, I.V.A. inclusa, per n. 3 canoni fatturati e non pagati (cfr. doc. n. 06) compreso fattore di indicizzazione (cfr. doc. n. 01, artt. 5 e 19);
• € 1.500,00 per spese legali (forfettizzate alla stregua di quanto previsto dall'art. 4 delle menzionate condizioni generali del contratto, per cui la concedente si riserva la facoltà di addebitare
5 all'utilizzatore moroso le spese sostenute per eventuali azioni dirette ad ottenere il pagamento di quanto dovuto nella misura forfettaria pari fino al 10%);
• € 547,86 (di cui € 523,46 di cui alla ricevuta di versamento di Agenzia Italia del 22.2.2023 - doc. n.
10 – ed € 24.40, I.V.A. compresa, per spese) per rimborso tassa di possesso;
. € 366,00 per spese amministrative” (così doc. 9 Porsche).
È stato quindi emesso dall'intestato Tribunale per gli importi sopra richiesti il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 765/2023 (sempre doc. 9 citato) che non è stato opposto;
ha CP_1 provveduto all'iscrizione di ipoteca sugli immobili del fideiussore e a instaurare Parte_2 procedura esecutiva immobiliare n. 88/2023 presso il Tribunale di Nocera Inferiore, nell'ambito della quale il debitore ha chiesto e ottenuto la conversione del pignoramento (doc. 12 . CP_1
Con il decreto ingiuntivo oggi opposto, n. 714/2024 ha chiesto e ottenuto la condanna della CP_1 debitrice e del fideiussore al pagamento di ulteriori € 49.703,60, per i canoni a scadere dall'1.2.2023 all'1.2.2025.
Emerge documentalmente che il credito azionato con il decreto ingiuntivo 714/2024 per canoni a scadere era già stato chiesto nel precedente ricorso, laddove appunto si legge che il totale richiesto era determinato, tra gli altri, a norma dell'art. 17 delle condizioni generali (che prevede appunto la debenza, tra gli altri, dei canoni a scadere) e che la somma di € 50.125,08, oltre I.V.A. era per “canoni a scadere, compreso il prezzo del riscatto”.
Il fatto che per errore l'importo richiesto fosse però relativo al solo prezzo di riscatto e non anche ai canoni a scadere non toglie che si trattasse di pretesa espressamente dedotta, pur appunto in termini erronei.
Il giudice del primo monitorio si è pronunciato in ordine al quantum dovuto accertando che lo stesso, per i titoli azionati, comprensivo dei canoni a scadere, ammontava a € 50.125,06.
Come affermato anche dall'opposto nella comparsa di costituzione, a seguito della definitività dell'ingiunzione si è formato il giudicato formale e sostanziale non solo sulla validità del rapporto contrattuale intercorrente tra la creditrice e gli ingiunti e della fideiussione prestata da , Parte_2
ma anche sul quantum del credito ingiunto, con specifico riferimento alle poste di credito dedotte nell'ambito del primo decreto ingiuntivo.
6 E tra le poste espressamente dedotte vi erano anche i canoni a scadere.
La circostanza che il credito ingiunto sia inferiore a quello effettivamente dovuto non impedisce che sul quantum si formi il giudicato, né è possibile fare delle eccezioni in base alle ragioni di tali difformità o della loro entità (se per esempio, anziché omessi, i canoni a scadere fossero stati richiesti semplicemente in misura inferiore al dovuto).
Il sistema consente che vi siano decisioni basate su dati errati, come si ricava dalla disciplina dell'istituto della revocazione, che attribuisce rilevanza all'errore solo in casi specifici. avrebbe dovuto rinunciare all'ingiunzione emessa e chiederne una nuova comprensiva CP_1 dell'intero credito vantato, diversamente subendo gli effetti del giudicato.
Strada che però non ha percorso per ragioni di opportunità, come dalla stessa dedotto nelle note autorizzate del 21.3.2025: “Se avesse rinunciato al decreto ingiuntivo n. 765/2023 D.I., n. 1579/2023
R.G., avrebbe conseguente dovuto cancellare l'ipoteca e rinunciare all'esecuzione avviata, con evidente pericolo di vanificare le iniziative già intraprese e concedere al debitore la possibilità di disporre liberamente dei propri beni, anche in pregiudizio delle ragioni creditorie di
[...]
. CP_1
Gli effetti del giudicato operano ugualmente per entrambe le parti: non può Porsche invocare il giudicato per ritenere precluse solo le contestazioni di controparte e non anche le proprie.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare di intervenuto giudicato rende superflua ogni valutazione sulle ulteriori difese ed eccezioni.
In conclusione, tenuto conto del giudicato formatosi per effetto del decreto ingiuntivo n. 765/2023, oramai definitivo, la successiva domanda monitoria svolta da – identica alla prima per soggetti, CP_1
petitum e causa petendi – deve ritenersi inammissibile, in forza del principio del ne bis in idem.
Conseguentemente, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo n. 714/2024 va revocato.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore degli avv.ti Umberto Mercantile e RM RV, dichiaratisi antistatari, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per istruttoria e decisionale vista la decisione allo stato degli atti e senza il deposito di scritti difensivi conclusivi, maggiorati del 30% per tener conto della difesa di pluralità di parti, sulla base del valore della causa dichiarato dagli opponenti.
7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 714/2024 del Tribunale di
Padova.
Condanna a rimborsare agli opponenti, con distrazione in favore Controparte_1
dei difensori antistatari, avv.ti Umberto Mercantile e RM RV, le spese di lite, che si liquidano in
€ 286,00 per spese, € 6.839,30 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.
Padova, 10 aprile 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2389/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), con il patrocinio degli avv.ti UMBERTO MERCANTILE e CARMEN C.F._1
CIERVO
ATTORI contro
(C.F. ), difesa dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
LORENZO BARBIERI e PIER GIORGIO REBECCHI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
+ : Parte_1 Parte_2
A. in via principale:
1 1) dichiarare l'improponibilità ovvero l'improcedibilità della domanda proposta da
[...]
revocando il decreto ingiuntivo opposto n. 714/2024 emesso dal Tribunale di Controparte_1
Padova;
B. in via estremamente subordinata e residuale:
2) dichiarare la decadenza della società opposta da ogni azione nei confronti del fideiussore sig.
[...]
e la conseguente estinzione dell'obbligazione fideiussoria, revocando il decreto ingiuntivo Parte_2
opposto n.714/2024, emesso dal Tribunale di Padova;
3) accertare e dichiarare la nullità/nullità parziale del contratto di fideiussione de quo e, per l'effetto, dichiarare che nulla devono il Sig. nonché la a Parte_2 Parte_1 [...]
per il rapporto dedotto in giudizio, revocando il decreto ingiuntivo Controparte_1
opposto n.714/2024 del Tribunale di Padova;
4) previa declaratoria di nullità/nullità parziale del contratto di locazione finanziaria inter partes e/o previa declaratoria di illegittimità degli addebiti effettuati da e Controparte_1
di cui alla premessa del presente atto, accertare e dichiarare che nulla devono il Sig. Parte_2 nonché la alla società opposta e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto n.714/2024 del Tribunale di Padova, infondato in fatto ed in diritto, arbitrario ed illegittimo;
5) in subordine, ferma ogni statuizione di cui al punto 4) delle surriportate conclusioni, accertare e dichiarare il diverso importo eventualmente dovuto dal Sig. nonché dalla Parte_2
a e per l'effetto, revocare il decreto Parte_1 Controparte_1
ingiuntivo opposto n.714/2024 del Tribunale di Padova infondato in fatto ed in diritto, arbitrario ed illegittimo;
C. con vittoria di spese e competenze del procedimento come per legge, da attribuirsi ai sottoscritti avvocati anticipatari.
: Controparte_1
“Ogni contraria eccezione disattesa e/o respinta, Voglia l'Onorevole Tribunale adito:
2 - in via preliminare, rigettare le avverse eccezioni di improponibilità ovvero di improcedibilità della domanda svolta da a mezzo del decreto ingiuntivo opposto in Controparte_1
quanto infondate e non provate;
- in via principale, dichiarare l'opposizione infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 714/2024, provvisoriamente esecutivo, emanato dal Tribunale di
Padova in data 29.03.2024, per la somma di € 49.703,60 ovvero di quella diversa somma che dovesse risultare ad istruttoria esperita o verrà ritenuta di giustizia, nei confronti della Società Parte_1
e del garante Sig. ;
[...] Parte_2
- nel merito, rigettare le domande svolte dall'opponente in quanto infondate e/o non provate, e accertare che la Società ed il garante Sig. , sono tenuti al Parte_1 Parte_2 pagamento di € 49.703,60 ovvero di quella diversa somma che dovesse risultare ad istruttoria esperita o verrà ritenuta di giustizia, condannandosi l'opponente al pagamento a favore di
[...]
della predetta somma, oltre interessi e rivalutazione. Controparte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e rispettivamente debitore principale e fideiussore, si Parte_1 Parte_2
sono opposti al decreto ingiuntivo n. 714/2024, provvisoriamente esecutivo, notificatogli da
[...] per l'importo di € 49.703,60, oltre interessi e spese, a titolo di canoni a Controparte_1 scadere relativi al contratto di locazione finanziaria dell'autovettura Porsche 97CFH1 Panamera Turbo
S E-Hybrid, eccependo 1) l'improponibilità/improcedibilità della domanda per violazione del ne bis in idem e del giudicato e altresì per abusivo frazionamento del credito, avendo l'opposta, per il medesimo titolo (risoluzione per inadempimento del contratto) e per il medesimo credito (somme dovute a seguito della risoluzione) già chiesto e ottenuto altro decreto ingiuntivo, il n. 765/2023, divenuto definitivo per mancata opposizione;
2) nel merito, la decadenza ex art. 1957 c.c. nei confronti del fideiussore, la nullità/inefficacia della fideiussione per conformità alla schema ABI e l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria;
3) la nullità dell'art. 17 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria per manifesta eccessività; in subordine 4) l'inesistenza, eccessività/erroneità del credito azionato, per illegittima applicazione degli interessi ultralegali e composti e di ulteriori oneri
1.1. Si è costituita (di seguito per brevità , allegando, Controparte_1 CP_1
di avere richiesto, senza alcun intento abusivo e senza aggravio per i debitori, un secondo decreto ingiuntivo in ragione di un mero errore commesso nell'individuazione del quantum del primo ricorso monitorio, relativamente ai canoni a scadere, così che non vi sarebbe formazione di giudicato, non essendo tali poste di credito state oggetto di accertamento giudiziale;
nel merito, in via subordinata, ha chiesto il rigetto della domanda a fronte dell'improponibilità delle difese svolte, precluse dal giudicato sul primo decreto ingiuntivo, e in ogni caso della loro infondatezza in fatto e in diritto.
1.2. La causa, accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione con ordinanza del 4.7.2024, giunge in decisione allo stato degli atti.
2. L'opposizione è fondata e va accolta, attesa la preclusione derivante dal primo decreto ingiuntivo non opposto.
4 Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio. (Sez. 1, n. 22465 del 24.9.2018). E difatti il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (Sez. 6 - 3, n. 19113 del
18.7.2018; Sez. 3, n. 28318 del 28.11.2017)” (così in Cass. ord. 25180 del 2024).
Ciò premesso in diritto, in fatto si rileva che con il ricorso per decreto ingiuntivo RG 1579/2023
dedotta la risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. 69693 del 21.2.2020, CP_1
ha chiesto la condanna degli odierni opponenti al pagamento del complessivo credito vantato nei loro confronti e quantificato, giusta quanto riportato a pagina 3 del decreto, “in relazione ai criteri di determinazione di cui agli artt. 4), 5), 15), 16), 17), e 18) delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria” in € 99.205,47, così composti:
“€ 50.125,08, oltre I.V.A., per canoni a scadere, compreso il prezzo del riscatto [art. 18 – pari al 28% del corrispettivo della fattura di cui al doc. n. 01 così come espressamente indicato al punto H) del contratto];
• € 38.431,26 per n. 14 canoni sospesi ai sensi del DL Cura , dal nr. 2 con scadenza 1.5.2020 al CP_1
nr. 15 con scadenza 1.6.2021 (doc. n. 09);
• € 8.235,27, I.V.A. inclusa, per n. 3 canoni fatturati e non pagati (cfr. doc. n. 06) compreso fattore di indicizzazione (cfr. doc. n. 01, artt. 5 e 19);
• € 1.500,00 per spese legali (forfettizzate alla stregua di quanto previsto dall'art. 4 delle menzionate condizioni generali del contratto, per cui la concedente si riserva la facoltà di addebitare
5 all'utilizzatore moroso le spese sostenute per eventuali azioni dirette ad ottenere il pagamento di quanto dovuto nella misura forfettaria pari fino al 10%);
• € 547,86 (di cui € 523,46 di cui alla ricevuta di versamento di Agenzia Italia del 22.2.2023 - doc. n.
10 – ed € 24.40, I.V.A. compresa, per spese) per rimborso tassa di possesso;
. € 366,00 per spese amministrative” (così doc. 9 Porsche).
È stato quindi emesso dall'intestato Tribunale per gli importi sopra richiesti il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 765/2023 (sempre doc. 9 citato) che non è stato opposto;
ha CP_1 provveduto all'iscrizione di ipoteca sugli immobili del fideiussore e a instaurare Parte_2 procedura esecutiva immobiliare n. 88/2023 presso il Tribunale di Nocera Inferiore, nell'ambito della quale il debitore ha chiesto e ottenuto la conversione del pignoramento (doc. 12 . CP_1
Con il decreto ingiuntivo oggi opposto, n. 714/2024 ha chiesto e ottenuto la condanna della CP_1 debitrice e del fideiussore al pagamento di ulteriori € 49.703,60, per i canoni a scadere dall'1.2.2023 all'1.2.2025.
Emerge documentalmente che il credito azionato con il decreto ingiuntivo 714/2024 per canoni a scadere era già stato chiesto nel precedente ricorso, laddove appunto si legge che il totale richiesto era determinato, tra gli altri, a norma dell'art. 17 delle condizioni generali (che prevede appunto la debenza, tra gli altri, dei canoni a scadere) e che la somma di € 50.125,08, oltre I.V.A. era per “canoni a scadere, compreso il prezzo del riscatto”.
Il fatto che per errore l'importo richiesto fosse però relativo al solo prezzo di riscatto e non anche ai canoni a scadere non toglie che si trattasse di pretesa espressamente dedotta, pur appunto in termini erronei.
Il giudice del primo monitorio si è pronunciato in ordine al quantum dovuto accertando che lo stesso, per i titoli azionati, comprensivo dei canoni a scadere, ammontava a € 50.125,06.
Come affermato anche dall'opposto nella comparsa di costituzione, a seguito della definitività dell'ingiunzione si è formato il giudicato formale e sostanziale non solo sulla validità del rapporto contrattuale intercorrente tra la creditrice e gli ingiunti e della fideiussione prestata da , Parte_2
ma anche sul quantum del credito ingiunto, con specifico riferimento alle poste di credito dedotte nell'ambito del primo decreto ingiuntivo.
6 E tra le poste espressamente dedotte vi erano anche i canoni a scadere.
La circostanza che il credito ingiunto sia inferiore a quello effettivamente dovuto non impedisce che sul quantum si formi il giudicato, né è possibile fare delle eccezioni in base alle ragioni di tali difformità o della loro entità (se per esempio, anziché omessi, i canoni a scadere fossero stati richiesti semplicemente in misura inferiore al dovuto).
Il sistema consente che vi siano decisioni basate su dati errati, come si ricava dalla disciplina dell'istituto della revocazione, che attribuisce rilevanza all'errore solo in casi specifici. avrebbe dovuto rinunciare all'ingiunzione emessa e chiederne una nuova comprensiva CP_1 dell'intero credito vantato, diversamente subendo gli effetti del giudicato.
Strada che però non ha percorso per ragioni di opportunità, come dalla stessa dedotto nelle note autorizzate del 21.3.2025: “Se avesse rinunciato al decreto ingiuntivo n. 765/2023 D.I., n. 1579/2023
R.G., avrebbe conseguente dovuto cancellare l'ipoteca e rinunciare all'esecuzione avviata, con evidente pericolo di vanificare le iniziative già intraprese e concedere al debitore la possibilità di disporre liberamente dei propri beni, anche in pregiudizio delle ragioni creditorie di
[...]
. CP_1
Gli effetti del giudicato operano ugualmente per entrambe le parti: non può Porsche invocare il giudicato per ritenere precluse solo le contestazioni di controparte e non anche le proprie.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare di intervenuto giudicato rende superflua ogni valutazione sulle ulteriori difese ed eccezioni.
In conclusione, tenuto conto del giudicato formatosi per effetto del decreto ingiuntivo n. 765/2023, oramai definitivo, la successiva domanda monitoria svolta da – identica alla prima per soggetti, CP_1
petitum e causa petendi – deve ritenersi inammissibile, in forza del principio del ne bis in idem.
Conseguentemente, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo n. 714/2024 va revocato.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore degli avv.ti Umberto Mercantile e RM RV, dichiaratisi antistatari, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per istruttoria e decisionale vista la decisione allo stato degli atti e senza il deposito di scritti difensivi conclusivi, maggiorati del 30% per tener conto della difesa di pluralità di parti, sulla base del valore della causa dichiarato dagli opponenti.
7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 714/2024 del Tribunale di
Padova.
Condanna a rimborsare agli opponenti, con distrazione in favore Controparte_1
dei difensori antistatari, avv.ti Umberto Mercantile e RM RV, le spese di lite, che si liquidano in
€ 286,00 per spese, € 6.839,30 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.
Padova, 10 aprile 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
8