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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/09/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI ME - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4116 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
nato a [...] l'[...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CASABLANCA MANUELA, come C.F._1
da procura in atti,
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. TRISCHITTA GIUSEPPE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
12/12/2024, i coniugi nato a [...] il [...], Parte_1
e , nata a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 22/06/2012, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 182, parte II, serie A;
- che dall'unione era nata il [...] la figlia Persona_1 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni di cui al ricorso.
A seguito di chiarimenti richiesti dal Giudice relatore, all'udienza del 10/09/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta alle condizioni indicate nell'atto di integrazione al ricorso sottoscritto dalle parti l'08/09/2025, che di seguito si riportano:
“la minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione alternata presso entrambi con previsione di tempi di visita perfettamente paritetici. I genitori sono entrambi lavoratori e percettori di reddito da lavoro dipendente per come documentato in atti di causa. Precisamente, la stessa starà con il papà secondo il seguente calendario: - prima settimana: il lunedì e il mercoledì il padre prenderà con sé la minore alle ore 14:00 all'uscita da scuola e/o nel periodo non scolastico presso il domicilio dalla madre tenendola con sé sino al mattino seguente, ove verrà riaccompagnata all'entrata di scuola e/o nel periodo non scolastico presso il domicilio della madre previo accordo con quest'ultima; il venerdì il padre prenderà la minore alle ore 14:00 all'uscita di scuola e/o nel periodo non scolastico presso il domicilio della madre tenendola con sé sino alle 14:00 del sabato quando verrà riaccompagnata presso il domicilio materno. - seconda settimana: il lunedì e il mercoledì il padre prenderà con sé la minore alle ore 14:00 all'uscita da scuola e/o nei periodo non scolastico presso il domicilio dalla madre tenendola con sé sino al mattino seguente, ove verrà riaccompagnata all'entrata di scuola e/o nel periodo non scolastico presso il domicilio della madre;
il sabato il padre prenderà la minore durante l'orario 9:00-10:00 all'uscita di scuola e/o nel periodo non scolastico presso il domicilio della madre tenendola con sé sino alle 18:00 della domenica quando verrà riaccompagnata presso il domicilio materno. Durante il periodo estivo, la bambina starà con ciascun genitore, con sospensione del diritto di visita dell'altro, per tre settimane anche non consecutive da concordarsi entro il
31 maggio di ogni anno. Durante le festività Natalizie e Pasquali si seguirà il criterio della c.d. alternanza. Il giorno del compleanno di ciascun genitore, a prescindere dal tempo di permanenza ordinario, la minore trascorrerà l'intera giornata con il padre o con la madre;
lo stesso nel giorno della festa del papà o della mamma e nei giorni dei rispettivi onomastici. Il compleanno e l'onomastico della bambina con entrambi i genitori e in caso di mancato accordo con un genitore a pranzo e l'altro a cena e l'anno successivo viceversa. Tutti i giorni festivi in rosso da calendario li trascorrerà alternativamente uno con un genitore e l'altro Per_1
con l'altro genitore e l'anno successivo viceversa. Vista la regolamentazione perfettamente paritetica dei tempi di permanenza della minore presso entrambi i genitori, le parti concordano che verrà applicato il regime del c.d. mantenimento diretto. Le spese straordinarie verranno corrisposte nella misura del 50% ciascuno e per la loro determinazione si rinvia alle linee guida del CNF datate 29 novembre 2017, che si intendono parte integrante dell'accordo.Nel caso in cui non venga rispettato dalle parti il regime di affido perfettamente paritetico per come stabilito e la minore abbia di fatto il domicilio prevalente presso l'uno o presso l'altro genitore ed a tutela della minore coinvolta, le stesse prevedono la corresponsione diretta dell'assegno perequativo di mantenimento alla figlia minore che viene quantificato nella somma di euro 150,00 ciascuno in favore della stessa al fine di garantire "uno stabile riferimento domestico che tuteli la bambina dai disagi conseguenti alla possibile difformità delle capacità economiche dei genitori e dalla potenziale diversità dei rispettivi stili di vita”, hanno poi specificato che “nel caso in cui e la minore abbia domicilio prevalente presso l'uno o l'altro genitore costoro provvederanno alla corresponsione diretta dell'assegno perequativo di mantenimento quantificato nella somma di € 150,00 ciascuno da corrispondere al genitore collocatario ossia al genitore presso cui la minore avrà il domicilio prevalente” e che le parti hanno accordato dei tempi differenti della minore presso l'uno e presso l'altro genitore secondo il seguente schema: “PRIMA SETTIMANA: il lunedì la minore sarà accompagnata dal padre a scuola e ripresa dalla madre con la quale starà sino al mercoledì ove verrà accompagnata dalla madre a casa del padre alle ore 20.00 ove starà con il padre sino al venerdì quando verrà riaccompagnata dal padre a casa della madre alle ore 20.00 e trascorrerà con la stessa tutto il week end sino al lunedì. SECONDA SETTIMANA: il lunedì la madre accompagnerà la minore a casa del padre alle ore 20.00 ove resterà con lo stesso sino al mercoledì giorno in cui alle ore 20.00 verrà riaccompagnata a casa della madre ove starà sino al venerdì per poi essere riaccompagnata dalla madre a casa del padre alle ore 20.00 e trascorrere con lui il week end”. La causa veniva quindi assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti l'08/09/2025, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 12/12/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
, nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo
[...]
sottoscritto dalle parti stesse l'08/09/2025 e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di ME di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 22/06/2012, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 182, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 18/09/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI ME - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4116 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
nato a [...] l'[...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CASABLANCA MANUELA, come C.F._1
da procura in atti,
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. TRISCHITTA GIUSEPPE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
12/12/2024, i coniugi nato a [...] il [...], Parte_1
e , nata a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 22/06/2012, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 182, parte II, serie A;
- che dall'unione era nata il [...] la figlia Persona_1 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni di cui al ricorso.
A seguito di chiarimenti richiesti dal Giudice relatore, all'udienza del 10/09/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta alle condizioni indicate nell'atto di integrazione al ricorso sottoscritto dalle parti l'08/09/2025, che di seguito si riportano:
“la minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione alternata presso entrambi con previsione di tempi di visita perfettamente paritetici. I genitori sono entrambi lavoratori e percettori di reddito da lavoro dipendente per come documentato in atti di causa. Precisamente, la stessa starà con il papà secondo il seguente calendario: - prima settimana: il lunedì e il mercoledì il padre prenderà con sé la minore alle ore 14:00 all'uscita da scuola e/o nel periodo non scolastico presso il domicilio dalla madre tenendola con sé sino al mattino seguente, ove verrà riaccompagnata all'entrata di scuola e/o nel periodo non scolastico presso il domicilio della madre previo accordo con quest'ultima; il venerdì il padre prenderà la minore alle ore 14:00 all'uscita di scuola e/o nel periodo non scolastico presso il domicilio della madre tenendola con sé sino alle 14:00 del sabato quando verrà riaccompagnata presso il domicilio materno. - seconda settimana: il lunedì e il mercoledì il padre prenderà con sé la minore alle ore 14:00 all'uscita da scuola e/o nei periodo non scolastico presso il domicilio dalla madre tenendola con sé sino al mattino seguente, ove verrà riaccompagnata all'entrata di scuola e/o nel periodo non scolastico presso il domicilio della madre;
il sabato il padre prenderà la minore durante l'orario 9:00-10:00 all'uscita di scuola e/o nel periodo non scolastico presso il domicilio della madre tenendola con sé sino alle 18:00 della domenica quando verrà riaccompagnata presso il domicilio materno. Durante il periodo estivo, la bambina starà con ciascun genitore, con sospensione del diritto di visita dell'altro, per tre settimane anche non consecutive da concordarsi entro il
31 maggio di ogni anno. Durante le festività Natalizie e Pasquali si seguirà il criterio della c.d. alternanza. Il giorno del compleanno di ciascun genitore, a prescindere dal tempo di permanenza ordinario, la minore trascorrerà l'intera giornata con il padre o con la madre;
lo stesso nel giorno della festa del papà o della mamma e nei giorni dei rispettivi onomastici. Il compleanno e l'onomastico della bambina con entrambi i genitori e in caso di mancato accordo con un genitore a pranzo e l'altro a cena e l'anno successivo viceversa. Tutti i giorni festivi in rosso da calendario li trascorrerà alternativamente uno con un genitore e l'altro Per_1
con l'altro genitore e l'anno successivo viceversa. Vista la regolamentazione perfettamente paritetica dei tempi di permanenza della minore presso entrambi i genitori, le parti concordano che verrà applicato il regime del c.d. mantenimento diretto. Le spese straordinarie verranno corrisposte nella misura del 50% ciascuno e per la loro determinazione si rinvia alle linee guida del CNF datate 29 novembre 2017, che si intendono parte integrante dell'accordo.Nel caso in cui non venga rispettato dalle parti il regime di affido perfettamente paritetico per come stabilito e la minore abbia di fatto il domicilio prevalente presso l'uno o presso l'altro genitore ed a tutela della minore coinvolta, le stesse prevedono la corresponsione diretta dell'assegno perequativo di mantenimento alla figlia minore che viene quantificato nella somma di euro 150,00 ciascuno in favore della stessa al fine di garantire "uno stabile riferimento domestico che tuteli la bambina dai disagi conseguenti alla possibile difformità delle capacità economiche dei genitori e dalla potenziale diversità dei rispettivi stili di vita”, hanno poi specificato che “nel caso in cui e la minore abbia domicilio prevalente presso l'uno o l'altro genitore costoro provvederanno alla corresponsione diretta dell'assegno perequativo di mantenimento quantificato nella somma di € 150,00 ciascuno da corrispondere al genitore collocatario ossia al genitore presso cui la minore avrà il domicilio prevalente” e che le parti hanno accordato dei tempi differenti della minore presso l'uno e presso l'altro genitore secondo il seguente schema: “PRIMA SETTIMANA: il lunedì la minore sarà accompagnata dal padre a scuola e ripresa dalla madre con la quale starà sino al mercoledì ove verrà accompagnata dalla madre a casa del padre alle ore 20.00 ove starà con il padre sino al venerdì quando verrà riaccompagnata dal padre a casa della madre alle ore 20.00 e trascorrerà con la stessa tutto il week end sino al lunedì. SECONDA SETTIMANA: il lunedì la madre accompagnerà la minore a casa del padre alle ore 20.00 ove resterà con lo stesso sino al mercoledì giorno in cui alle ore 20.00 verrà riaccompagnata a casa della madre ove starà sino al venerdì per poi essere riaccompagnata dalla madre a casa del padre alle ore 20.00 e trascorrere con lui il week end”. La causa veniva quindi assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti l'08/09/2025, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 12/12/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
, nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo
[...]
sottoscritto dalle parti stesse l'08/09/2025 e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di ME di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 22/06/2012, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 182, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 18/09/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.